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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al 11621/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e dif. dall'Avv. Silvia De Maglio come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 20.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 65%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha riconosciuto in capo a parte Persona_1 ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (75%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 09.09.2022) ma solo dal 23.05.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
30.10.2024).
Non sussiste invece il requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile, a tal fine occorrendo l'accertamento di una invalidità pari al 100%.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 23.05.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' in CP_1 presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71, con decorrenza dal 23.05.2023.
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 15.01.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al 11621/2023 R.G. tra
nata il [...], rapp.ta e dif. dall'Avv. Silvia De Maglio come da procura speciale Parte_1 in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_1 dall' Avv. Marcello Raho come da procura generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile o dell'assegno mensile di assistenza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato in data 20.10.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento delle prestazioni assistenziali in oggetto;
che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 65%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, all'esito dell'udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984,
n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Venendo al merito, il consulente tecnico d'ufficio dott.ssa ha riconosciuto in capo a parte Persona_1 ricorrente la sussistenza di uno stato invalidante in percentuale tale (75%) da dar diritto all'assegno di invalidità di cui all'art. 13 L. 118/1971. Ciò, tuttavia, non dalla data di proposizione della domanda amministrativa (del 09.09.2022) ma solo dal 23.05.2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il
30.10.2024).
Non sussiste invece il requisito sanitario necessario per ottenere la pensione di inabilità civile, a tal fine occorrendo l'accertamento di una invalidità pari al 100%.
Le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Anche la decorrenza della suindicata condizione di invalidità appare determinata dal consulente d'ufficio attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti.
Alla luce di tali emergenze, deve essere riconosciuto all'istante il possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71 con decorrenza dal 23.05.2023.
Le spese si compensano atteso che il requisito sanitario è stato riconosciuto in epoca successiva alla domanda amministrativa.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' in CP_1 presenza della dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara che parte ricorrente è in possesso del requisito sanitario per godere dell'assegno di cui all'art.13 della legge n.118/71, con decorrenza dal 23.05.2023.
- compensa tra le parti le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. CP_1
Lecce, 15.01.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta)