Articolo 935 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 911 bisArticolo 937
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27 marzo 2012
Art. 935-bis. (( (Norma di rinvio). )) (( 1. Al personale militare si applicano l' articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , l' articolo 2, commi 1 , 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 , e successive modificazioni, l' articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 . ))
Entrata in vigore il 27 marzo 2012
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