Art. 935-bis. (( (Norma di rinvio). )) (( 1. Al personale militare si applicano l' articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , l' articolo 2, commi 1 , 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126 , e successive modificazioni, l' articolo 2, comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 . ))
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27 marzo 2012
27 marzo 2012
Giurisprudenza • 13
- 1. TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/07/2022, n. 1256Provvedimento: […] A tale riguardo non valgono in senso contrario gli articoli 961 e 935 bis del codice dell'Ordinamento Militare recanti norme palesemente eccezionali, come tali insuscettibili di interpretazione analogica; neppure potrebbe essere valorizzato l'art. 795 in quanto si tratta di disposizione che si limita a dettare le modalità operative e concrete della "riammissione in ruolo" di militari in precedenza cessati e che, pertanto, non ha autonoma portata innovativa sulla ipotetica ammissibilità di tale "riammissione in ruolo" (fattispecie, oltretutto, non solo lessicalmente diversa dall'anelata "riammissione in servizio"). […]Leggi di più...
- art. 132 t.u. 3/1957·
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- congedo assoluto·
- art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 19·
- art. 14 co. 5 l. 266/99·
- tutela della privacy·
- art. 795 del codice dell'Ordinamento Militare·
- non idoneità al servizio·
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- giurisprudenza costituzionale·
- art. 961 e 935 bis del codice dell'Ordinamento Militare·
- principio di buon andamento della pubblica amministrazione·
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- interpretazione analogica