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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8410 /2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
ALVAZZI DEL FRATE LB , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv.to DI CARLO GRAZIANO , con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.02.2024 ha chiesto la pronuncia Parte_1 della separazione con domanda di addebito da , con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 03.05.2023 in OM, precisando che dall'unione era nato il figlio (l'11.9.2021) deducendo, a fondamento della domanda, che i Per_1 rapporti tra i coniugi si erano deteriorati già dal giorno del matrimonio a causa del comportamento incostante del resistente, il quale dall'ottobre del 2023 si era allontanato da casa, senza spiegazioni, trasferendosi presso la di lui madre ad
Ostia.
1 Chiedeva quindi disporsi: la separazione dei coniugi con addebito al marito;
l'affidamento del minore in modalità super esclusiva con collocamento Per_1 presso la stessa, con regolamentazione dei periodi di frequentazione padre-figlio come meglio indicato nel ricorso, ponendo a carico del padre un assegno mensile pari ad euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, oltre al
50% delle spese straordinarie. nel costituirsi in giudizio, contestava le richieste della CP_1 controparte e chiedeva: la separazione dal coniuge, l'affidamento condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e di disporre il regime di frequentazione padre-figlio come meglio indicato nella comparsa di costituzione;
porre a carico del padre un assegno di mantenimento in favore del figlio minore per un importo pari ad euro 100,00 mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione all'udienza del
07.11.2024, il Giudice ha riservato la causa al Collegio per la pronuncia non definitiva sullo status.
Il GD, con separata ordinanza in data 26.12.2024, ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto, affidando il figlio minore ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e disponendo a carico del resistente un assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rinviando la causa per la relazione dei Servizi sociali al 11.09.2025, da trattarsi in modalità cartolare, e fissando la successiva udienza di rimessione in decisione della causa al Collegio al 05.02.2026.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto e di conflittualità tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, disponendosi la rimessione della causa in istruttoria per gli adempimenti di cui all'ordinanza del
26.12.2024.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio il 03.05.2023 in OM;
[...]
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di OM (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2023, numero
32, parte I, serie 11;
2 - rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data
26.12.2024.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del Tribunale di OM, in data
30.01.2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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