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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12345/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12345/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 via G.M. Rossi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. LUCIA COSSU, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Passirano Controparte_1 C.F._2
(BS), via Garibaldi, n. 74/76, presso lo studio dell'Avv. ELENA GILBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il signor
e la signora nel Comune di Corte AN (BS )il giorno Parte_1 Controparte_1
11.07.1992 e trascritto nel registro del predetto Comune al n. 18, Parte II, Serie A;
b) confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 24.11.2020 in marito a: affido congiunto della figlia minore , con conferma della modalità di visita degli incontri padre – figlia come da Per_1 provvedimento di separazione;
revoca dell'assegno di mantenimento per la signora e per il CP_1 figlio;
obbligo di contribuzione, a carico del ricorrente, a favore della figlia Per_2 Per_1 dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Brescia;
assegnazione della casa familiare;
c) rigettarsi tutte le ulteriori domande ex adverso proposte, in particolare e nello specifico la richiesta di pagamento degli asseriti e contestati arretrati richiesta della signora sia con riferimento al mantenimento dei figli che quello della signora CP_1
c) accogliere la richiesta di reciproco assenso alla concessione ed al rinnovo del passaporto nonché di altri documenti validi per l'espatrio per quanto riguarda la figlia minore Persona_3
Per parte resistente: “previa pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corte AN (BS) il giorno 11.07.1992, con conseguente trascrizione della sentenza nei registri dello Stato civile competente, vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) conferma del provvedimento presidenziale in merito alla corresponsione in favore della moglie di un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00, rivaluta Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia e sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa. Il tutto senza rinunzia alle somme per le spese straordinarie degli anni pregressi, ammontanti ad euro 2.482,46, mai versate dal signor alla moglie;
Per_3
accertare dichiarare che l'importo spettante alla resistente a titolo di mantenimenti pregressi ammonta ad euro 12.800,00, come esposto in narrativa;
c) nessuna opposizione a che la casa coniugale rimanga assegnata al ricorrente”.
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.08.2019, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 11.07.1992 a Corte AN (BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1992, con e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (il 26.05.1996) e (il Persona_4 Persona_3
28.02.2003).
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva emesso decreto, avente n. cron. 24589/2009, con il quale aveva provveduto ad omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi in data 17.11.2009.
In sede di separazione, più di preciso, si stabiliva l'assegnazione della casa familiare – di proprietà dei genitori del sig. – all'odierno ricorrente e l'affido alla madre dei figli, con individuazione Per_3 della residenza presso la stessa, trasferitasi nel frattempo altrove. In merito alla frequentazione padre – figli, si prevedeva che il padre – previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – potesse vederli a piacimento, nonché tenerli con sé due giorni a settimana. La regolamentazione degli incontri, inoltre, veniva effettuata anche avendo riguardo ai fine settimana, al periodo estivo e alle festività. Con riferimento al contributo di mantenimento della moglie, il Tribunale prevedeva, a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra una Per_3 CP_1 somma mensile pari ad euro 200,00, con rivalutazione annua ed automatica secondo gli indici ISTAT.
Con riguardo al mantenimento dei figli, infine, si stabiliva che il sig. fosse tenuto alla Per_3 corresponsione, in favore della moglie e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, della somma complessiva mensile di 400,00 euro e al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
Nel ricorso, il sig. rappresentava come fosse trascorso un periodo superiore a dodici mesi e Per_3 come non fosse sopraggiunta alcuna riconciliazione tra i coniugi. Pertanto, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
a) conferma delle modalità di visita e frequentazione previste in sede di separazione della figlia Per_1 essendo il figlio divenuto medio tempore maggiorenne;
Per_2
b) obbligo di corresponsione, a suo carico e a titolo di mantenimento per la figlia della somma Per_1 mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 11 Osservava come null'altro dovesse essere disposto, dal momento che, in sede di separazione, si era addivenuti alla divisione di ogni bene e, successivamente alla separazione, le condizioni economiche lavorative della sig.ra erano mutate, avendo la stessa trovato lavoro. Inoltre, in merito alla CP_1 residenza coniugale, rappresentava come la signora avesse già spontaneamente lasciato la residenza coniugale. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'attuale assetto raggiunto dai coniugi.
L'udienza di comparizione dei coniugi veniva fissata al giorno 03.03.2020 e il ricorso ritualmente notificato alla sig.ra la quale depositava memoria difensiva. CP_1
concludeva affinché, previa pronuncia della cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario, fosse disposto, in ordine alla figlia l'affidamento esclusivo alla Per_1 madre, con residenza e collocazione presso la stessa. Rappresentava, in particolare, l'esistenza di un rapporto conflittuale tra il padre e la figlia. In relazione al mantenimento della minore, inoltre, chiedeva che il sig. fosse tenuto a versare un assegno mensile pari ad euro 250,00, oltre alla metà delle Per_3 spese scolastiche e mediche, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. “Il tutto” – precisava nelle proprie conclusioni– “senza rinunzia alle somme arretrate ammontanti ad euro
2.482,46 per spese straordinarie degli anni pregressi mai versate dal sig. . Aderiva, invece, Per_3 alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore e del contributo al mantenimento del figlio , anch'egli economicamente autosufficiente. Tuttavia, anche avendo riguardo al Per_2 contributo per il mantenimento della resistente, precisava nelle conclusioni di non rinunciare
“all'importo pregresso a lei spettante, ammontante ad euro 12.800,00”. Chiedeva, inoltre, di confermare l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
A seguito di due decreti di rinvio dell'udienza dovuti all'emergenza pandemica, l'udienza di comparizione si teneva in data 29.09.2020. In tale sede, il ricorrente insisteva per l'affido condiviso della minore La resistente, invece, evidenziava come la minore non avesse intenzione di Per_1 riprendere i rapporti con il padre, che pure non vedeva da circa quattro anni.
Il Giudice delegato fissava l'udienza del 27.10.2020 per l'esame della minore, di anni diciassette. In tale occasione, la minore dichiarava di non essere pronta per recuperare il rapporto con il padre.
Con ordinanza del 24.11.2020, il Giudice delegato rigettava la richiesta della resistente di affido esclusivo di ritenendo di dover privilegiare la soluzione dell'affido della minore ad entrambi i Per_1 genitori, pur fermo il collocamento della stessa presso la madre. Le frequentazioni, tuttavia, non venivano regolamentate in considerazione dell'età di oramai prossima alla maggiore età. Si Per_1 revocava, inoltre, l'obbligo in capo al ricorrente di versamento dell'assegno di mantenimento in favore pagina 4 di 11 di e del figlio , mentre l'assegno mensile in favore di veniva Controparte_1 Per_2 Per_1 aumentato ad euro 250,00, fermo l'obbligo, posto in capo al sig. di corrispondere il 50% Per_3 delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
L'udienza di comparizione e trattazione veniva fissata al giorno 13.04.2021.
depositava memoria integrativa, osservando, tra l'altro, come nulla avesse da Parte_1 opporre alle decisioni assunte in merito al mantenimento della figlia e chiedendo la conferma Per_1 dell'ordinanza anche circa il mantenimento della moglie e del figlio , nonché circa la casa Per_2 coniugale. Tuttavia, avendo riguardo alle modalità di frequentazione della figlia minore, pur chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento congiunto, domandava che le modalità di visita e gli incontri con il padre fossero regolati come da provvedimento di separazione.
In merito ad un'asserita richiesta avanzata da controparte in relazione al pagamento degli importi arretrati a titolo di mantenimento della sig.ra e di spese straordinarie, il sig. eccepiva CP_1 Per_3
l'inammissibilità della domanda e, in ogni caso, ne richiedeva il rigetto. Rilevava, invero, come l'importo richiesto non risultasse essere idoneamente provato e documentato. Osservava, inoltre, di non essere mai stato informato delle spese e di non aver mai ricevuto alcuna prova delle stesse e/o richiesta di pagamento. Eccepiva, ancora, la prescrizione degli asseriti crediti e, infine, osservava come l'occupazione lavorativa reperita dalla signora giustificasse in ogni caso la sospensione CP_1 dell'obbligo di mantenimento.
si costituiva in giudizio con comparsa, chiedendo, previa pronuncia della cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'ordinanza del 24.11.2020 in punto di mantenimento della figlia e assegnazione della casa coniugale. Chiedeva, altresì, l'accertamento dell'importo Per_1 alla stessa asseritamente spettante a titolo di mantenimenti pregressi, quantificato in euro 12.800,00.
L'udienza fissata al 13.4.2021 veniva sostituita dal deposito di note scritte, che entrambe le parti provvedevano a depositare, richiamandosi, per lo più, al contenuto dei propri precedenti atti.
A scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il Giudice concedeva termine ex art. 183, comma VI, cod. proc. civ. e fissava l'udienza del
30.11.2021.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, cod. proc. civ., il sig. si limitava a richiamare Per_3 integralmente i precedenti scritti ed atti. Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, cod. proc. civ., la sig.ra chiedeva l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore su CP_1
pagina 5 di 11 una serie di fatti e circostanze tutte concernenti presunti crediti nascenti dal mancato versamento, ad opera del sig. delle somme a titolo di mantenimento in favore sia della moglie che dei figli. Per_3
Il sig. con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 cod. proc. civ., eccepiva l'inammissibilità Per_3 dei capitoli di prova, in quanto le domande di restituzione e di pagamento di somme non avrebbero potute essere formulate in un giudizio soggetto a rito speciale. Inoltre, rilevava come nessuna domanda di pagamento della somma di euro 2.482,46 (relativa agli arretrati riguardanti spese straordinarie sostenute nel mantenimento dei figli) era mai stata formulata prima dalla sig.ra CP_1
L'udienza del 30.11.2021 veniva rinviata al giorno 8.02.2022. In tale data, il Giudice istruttore – preso atto della posizione delle parti circa le istanze istruttorie formulate dalla resistente – si riservava di decidere.
Ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla sig.ra il Giudice istruttore CP_1 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 14.12.2022. Tale udienza veniva rinviata al
27.11.2023 e poi, con decreto n. 6149/2023, sostituita dal deposito di note scritte. Nelle stesse le parti insistevano per l'accoglimento delle pregresse conclusioni. Parte resistente insisteva altresì per l'accoglimento delle proprie istanze probatorie.
Veniva fissata nuova udienza a trattazione scritta (10.9.2024). Le parti depositavano note, insistendo per l'accoglimento delle pregresse conclusioni.
Il 25.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione e alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale, rappresentando, altresì, l'intervenuto raggiungimento della maggiore età ad opera della figlia e, pertanto, la rinuncia delle domande Per_1 inerenti al suo affidamento e alla sua frequentazione da parte del padre.
Il sig. poiché continuava ad essere soggetto non economicamente autosufficiente, Per_3 Per_1 rappresentava come entrambi i coniugi convenissero sulla persistente opportunità di corresponsione, a suo carico, della somma mensile di euro 250.00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente formulate.
La sig.ra nella sua comparsa conclusionale, tuttavia, rappresentava come il sig. CP_1 Per_3 avesse smesso unilateralmente di versare il contributo al mantenimento della figlia da giugno 2023 e, ancora, non avesse mai rimborsato le metà delle spese sostenute dalla sig.ra a fronte CP_1
pagina 6 di 11 dell'iscrizione di ad un corso di laurea, per il saldo delle tasse universitarie. Produceva Per_1 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza di di un corso presso Per_1
l'Università di Brescia e documenti attestanti il pagamento delle rate universitarie.
Con memoria di replica, inoltre, la sig.ra chiedeva che il sig. venisse condannato al CP_1 Per_3 pagamento delle spese straordinarie mai versate per la figlia quantificate in modo da Per_1 ricomprendere anche le spese sostenute per il saldo delle tasse universitarie. Insisteva, altresì, affinché la parte ricorrente fosse condannata al pagamento degli asseriti arretrati concernenti il mantenimento della moglie.
Con memoria di replica del 12.12.2024, il sig. contestava la produzione dei documenti Per_3 inerenti al percorso universitario della figlia qualificandoli come tardivi ed assolutamente Per_1 irrilevanti rispetto al presunto debito del sig. Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni Per_3 così come precisate.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente risulta che è stata pronunciato dal Tribunale di Brescia decreto di omologa, n. cron. 24589/2009, della separazione consensuale dei coniugi;
che le parti comparvero davanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale in data 17.11.2009 e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da anni e non hanno alcuna volontà di riconciliazione.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
pagina 7 di 11 Sul mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie
è maggiorenne, essendo nata in data [...]. Tuttavia, ciò non comporta il venir meno del Per_1 suo diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter comma 4 c.c.).
dall'epoca della separazione, vive con la madre in luogo diverso dalla casa familiare e i rapporti Per_1 con il padre - come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente (p. 3 del ricorso) - si sono interrotti da tempo, con conseguente maggior peso dei compiti genitoriali (sia di tipo economico, che di tipo domestico, che di cura) sulla sig.ra è, quindi, opportuno mantenere a carico del sig. CP_1 Per_3 un contributo a titolo di mantenimento indiretto della figlia.
Il decreto di omologa della separazione consensuale aveva quantificato tale contributo in € 200 mensili, soggetti a rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, ha chiesto un incremento del contributo suddetto, sino ad elevarlo a Controparte_1 complessivi € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in ragione sia delle accresciute esigenze di vita di sia dell'accordo intervenuto in tal senso con il ricorrente. Per_1
Sull'opportunità di un simile incremento e della persistenza della contribuzione, convengono oggi entrambi i genitori.
In considerazione del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di - Per_1 impegnata con profitto negli studi universitari - e della congruità della somma, si deve pertanto confermare quanto sul punto statuito con provvedimento temporaneo e urgente dal Giudice delegato ed aumentare ad euro 250,00 al mese l'assegno di mantenimento, a carico di in Parte_1 favore della figlia fermo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo del Tribunale di Brescia del 14.7.2016.
Le parti, inoltre, convengono circa la necessità di revocare, a carico di l'obbligo di Per_3 contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2 della sig.ra Occorre, pertanto, disporsi in conformità, con conseguente revoca dell'assegno di CP_1
pagina 8 di 11 mantenimento per la moglie e per il figlio, previsto a carico del padre, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In sede di separazione, la casa coniugale era stata assegnata all'odierno ricorrente. Nel presente giudizio, la resistente ha rappresentato di essersi da tempo trasferita altrove e di non avanzare alcuna pretesa circa la residenza coniugale. Deve dunque confermarsi l'assegnazione della medesima al sig.
Per_3
Sui crediti da arretrati nel costituirsi in giudizio, ha domandato l'accertamento del credito, dalla stessa Controparte_1 asseritamente vantato nei confronti di nascente dal mancato versamento del Parte_1 contributo di mantenimento negli anni precedenti. Il credito è stato quantificato in euro 12.800,00.
Il credito maturato da nei confronti di troverebbe fonte, Controparte_1 Parte_1 dunque, nel mancato versamento, ad opera di questi, del contributo di mantenimento in favore della moglie previsto in sede di separazione.
Orbene, la domanda è inammissibile.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (ex multis Cass. n.
6660/2001; Cass. n. 17404/2004; Cass. n. 6424/2017).
Tale diritto di credito, pertanto, può ben formare oggetto delle ordinarie azioni predisposte dall'ordinamento, ma non può essere fatto valere nel corso del procedimento divorzile.
Nessuna rituale domanda, invece, può dirsi essere stata avanzata dalla resistente in merito alla somma asseritamente spettante alla stessa a titolo di spese straordinarie arretrate.
pagina 9 di 11 Solo nella propria memoria di replica dell'11.12.2024, difatti, ha chiesto che parte ricorrente CP_1 fosse condannata al pagamento di euro 3.738,46, quale somma dovuta a titolo di spese straordinarie mai versate dal coniuge in favore della figlia Per_1
Pertanto, stante la tardività dell'istanza e in conformità all'orientamento granitico della Cassazione - per cui “con le memorie di cui all' art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi” (Cass. n. 98/2016; Cass. n. 22970 del 2004) -, sul punto nulla deve statuirsi.
Sulle spese di lite
Le spese di lite si liquidano tenendo conto della parziale soccombenza reciproca. Si dispone quindi la compensazione delle stesse nella misura di 2/3 e si pongono a carico della parte resistente nella misura di 1/3, stante il rigetto della domanda volta all'accertamento del debito pregresso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Corte AN (BS) l'11.07.1992, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1992;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corte AN (BS) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico del ricorrente una somma a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
ISTAT, da versare a entro il giorno quindici di ogni mese, fino a Controparte_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 10 di 11 4) Pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese come da “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
6) Revoca l'assegno di mantenimento in favore di e del figlio , Controparte_1 Per_2 previsto a carico del ricorrente in sede di separazione, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
7) Liquida le spese di lite in € 7.616,00 (valori medi per ogni fase del giudizio), oltre il 15% di spese generali, I.v.a. e C.p.a., compensandole per 2/3 e ponendole a carico della per CP_1
1/3.
Così deciso in Brescia all'esito della camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Andrea Tinelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente
Dott. Michele Posio Giudice
Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 12345/2019, avente come oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rovato (BS), Parte_1 C.F._1 via G.M. Rossi, n. 3, presso lo studio dell'Avv. LUCIA COSSU, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Passirano Controparte_1 C.F._2
(BS), via Garibaldi, n. 74/76, presso lo studio dell'Avv. ELENA GILBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il signor
e la signora nel Comune di Corte AN (BS )il giorno Parte_1 Controparte_1
11.07.1992 e trascritto nel registro del predetto Comune al n. 18, Parte II, Serie A;
b) confermare i provvedimenti di cui all'ordinanza del 24.11.2020 in marito a: affido congiunto della figlia minore , con conferma della modalità di visita degli incontri padre – figlia come da Per_1 provvedimento di separazione;
revoca dell'assegno di mantenimento per la signora e per il CP_1 figlio;
obbligo di contribuzione, a carico del ricorrente, a favore della figlia Per_2 Per_1 dell'importo di euro 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Brescia;
assegnazione della casa familiare;
c) rigettarsi tutte le ulteriori domande ex adverso proposte, in particolare e nello specifico la richiesta di pagamento degli asseriti e contestati arretrati richiesta della signora sia con riferimento al mantenimento dei figli che quello della signora CP_1
c) accogliere la richiesta di reciproco assenso alla concessione ed al rinnovo del passaporto nonché di altri documenti validi per l'espatrio per quanto riguarda la figlia minore Persona_3
Per parte resistente: “previa pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corte AN (BS) il giorno 11.07.1992, con conseguente trascrizione della sentenza nei registri dello Stato civile competente, vita separata con obbligo di mutuo rispetto;
b) conferma del provvedimento presidenziale in merito alla corresponsione in favore della moglie di un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00, rivaluta Persona_3 annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla metà delle spese straordinarie come da protocollo del
Tribunale di Brescia e sino al raggiungimento della indipendenza economica della stessa. Il tutto senza rinunzia alle somme per le spese straordinarie degli anni pregressi, ammontanti ad euro 2.482,46, mai versate dal signor alla moglie;
Per_3
accertare dichiarare che l'importo spettante alla resistente a titolo di mantenimenti pregressi ammonta ad euro 12.800,00, come esposto in narrativa;
c) nessuna opposizione a che la casa coniugale rimanga assegnata al ricorrente”.
pagina 2 di 11 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.08.2019, deduceva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 11.07.1992 a Corte AN (BS), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1992, con e Controparte_1 che dalla loro unione erano nati i figli (il 26.05.1996) e (il Persona_4 Persona_3
28.02.2003).
Il ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva emesso decreto, avente n. cron. 24589/2009, con il quale aveva provveduto ad omologare la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al verbale dell'udienza di comparizione personale delle parti, tenutasi in data 17.11.2009.
In sede di separazione, più di preciso, si stabiliva l'assegnazione della casa familiare – di proprietà dei genitori del sig. – all'odierno ricorrente e l'affido alla madre dei figli, con individuazione Per_3 della residenza presso la stessa, trasferitasi nel frattempo altrove. In merito alla frequentazione padre – figli, si prevedeva che il padre – previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori – potesse vederli a piacimento, nonché tenerli con sé due giorni a settimana. La regolamentazione degli incontri, inoltre, veniva effettuata anche avendo riguardo ai fine settimana, al periodo estivo e alle festività. Con riferimento al contributo di mantenimento della moglie, il Tribunale prevedeva, a carico del sig. l'obbligo di versare alla sig.ra una Per_3 CP_1 somma mensile pari ad euro 200,00, con rivalutazione annua ed automatica secondo gli indici ISTAT.
Con riguardo al mantenimento dei figli, infine, si stabiliva che il sig. fosse tenuto alla Per_3 corresponsione, in favore della moglie e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica degli stessi, della somma complessiva mensile di 400,00 euro e al pagamento del 50 % delle spese straordinarie.
Nel ricorso, il sig. rappresentava come fosse trascorso un periodo superiore a dodici mesi e Per_3 come non fosse sopraggiunta alcuna riconciliazione tra i coniugi. Pertanto, chiedeva che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle seguenti condizioni:
a) conferma delle modalità di visita e frequentazione previste in sede di separazione della figlia Per_1 essendo il figlio divenuto medio tempore maggiorenne;
Per_2
b) obbligo di corresponsione, a suo carico e a titolo di mantenimento per la figlia della somma Per_1 mensile di euro 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie.
pagina 3 di 11 Osservava come null'altro dovesse essere disposto, dal momento che, in sede di separazione, si era addivenuti alla divisione di ogni bene e, successivamente alla separazione, le condizioni economiche lavorative della sig.ra erano mutate, avendo la stessa trovato lavoro. Inoltre, in merito alla CP_1 residenza coniugale, rappresentava come la signora avesse già spontaneamente lasciato la residenza coniugale. Chiedeva, pertanto, la conferma dell'attuale assetto raggiunto dai coniugi.
L'udienza di comparizione dei coniugi veniva fissata al giorno 03.03.2020 e il ricorso ritualmente notificato alla sig.ra la quale depositava memoria difensiva. CP_1
concludeva affinché, previa pronuncia della cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio concordatario, fosse disposto, in ordine alla figlia l'affidamento esclusivo alla Per_1 madre, con residenza e collocazione presso la stessa. Rappresentava, in particolare, l'esistenza di un rapporto conflittuale tra il padre e la figlia. In relazione al mantenimento della minore, inoltre, chiedeva che il sig. fosse tenuto a versare un assegno mensile pari ad euro 250,00, oltre alla metà delle Per_3 spese scolastiche e mediche, sino al raggiungimento della piena indipendenza economica. “Il tutto” – precisava nelle proprie conclusioni– “senza rinunzia alle somme arretrate ammontanti ad euro
2.482,46 per spese straordinarie degli anni pregressi mai versate dal sig. . Aderiva, invece, Per_3 alla richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore e del contributo al mantenimento del figlio , anch'egli economicamente autosufficiente. Tuttavia, anche avendo riguardo al Per_2 contributo per il mantenimento della resistente, precisava nelle conclusioni di non rinunciare
“all'importo pregresso a lei spettante, ammontante ad euro 12.800,00”. Chiedeva, inoltre, di confermare l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente.
A seguito di due decreti di rinvio dell'udienza dovuti all'emergenza pandemica, l'udienza di comparizione si teneva in data 29.09.2020. In tale sede, il ricorrente insisteva per l'affido condiviso della minore La resistente, invece, evidenziava come la minore non avesse intenzione di Per_1 riprendere i rapporti con il padre, che pure non vedeva da circa quattro anni.
Il Giudice delegato fissava l'udienza del 27.10.2020 per l'esame della minore, di anni diciassette. In tale occasione, la minore dichiarava di non essere pronta per recuperare il rapporto con il padre.
Con ordinanza del 24.11.2020, il Giudice delegato rigettava la richiesta della resistente di affido esclusivo di ritenendo di dover privilegiare la soluzione dell'affido della minore ad entrambi i Per_1 genitori, pur fermo il collocamento della stessa presso la madre. Le frequentazioni, tuttavia, non venivano regolamentate in considerazione dell'età di oramai prossima alla maggiore età. Si Per_1 revocava, inoltre, l'obbligo in capo al ricorrente di versamento dell'assegno di mantenimento in favore pagina 4 di 11 di e del figlio , mentre l'assegno mensile in favore di veniva Controparte_1 Per_2 Per_1 aumentato ad euro 250,00, fermo l'obbligo, posto in capo al sig. di corrispondere il 50% Per_3 delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
L'udienza di comparizione e trattazione veniva fissata al giorno 13.04.2021.
depositava memoria integrativa, osservando, tra l'altro, come nulla avesse da Parte_1 opporre alle decisioni assunte in merito al mantenimento della figlia e chiedendo la conferma Per_1 dell'ordinanza anche circa il mantenimento della moglie e del figlio , nonché circa la casa Per_2 coniugale. Tuttavia, avendo riguardo alle modalità di frequentazione della figlia minore, pur chiedendo la conferma dell'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento congiunto, domandava che le modalità di visita e gli incontri con il padre fossero regolati come da provvedimento di separazione.
In merito ad un'asserita richiesta avanzata da controparte in relazione al pagamento degli importi arretrati a titolo di mantenimento della sig.ra e di spese straordinarie, il sig. eccepiva CP_1 Per_3
l'inammissibilità della domanda e, in ogni caso, ne richiedeva il rigetto. Rilevava, invero, come l'importo richiesto non risultasse essere idoneamente provato e documentato. Osservava, inoltre, di non essere mai stato informato delle spese e di non aver mai ricevuto alcuna prova delle stesse e/o richiesta di pagamento. Eccepiva, ancora, la prescrizione degli asseriti crediti e, infine, osservava come l'occupazione lavorativa reperita dalla signora giustificasse in ogni caso la sospensione CP_1 dell'obbligo di mantenimento.
si costituiva in giudizio con comparsa, chiedendo, previa pronuncia della cessazione Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio, la conferma dell'ordinanza del 24.11.2020 in punto di mantenimento della figlia e assegnazione della casa coniugale. Chiedeva, altresì, l'accertamento dell'importo Per_1 alla stessa asseritamente spettante a titolo di mantenimenti pregressi, quantificato in euro 12.800,00.
L'udienza fissata al 13.4.2021 veniva sostituita dal deposito di note scritte, che entrambe le parti provvedevano a depositare, richiamandosi, per lo più, al contenuto dei propri precedenti atti.
A scioglimento della riserva assunta alla scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il Giudice concedeva termine ex art. 183, comma VI, cod. proc. civ. e fissava l'udienza del
30.11.2021.
Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, cod. proc. civ., il sig. si limitava a richiamare Per_3 integralmente i precedenti scritti ed atti. Con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, cod. proc. civ., la sig.ra chiedeva l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale dell'attore su CP_1
pagina 5 di 11 una serie di fatti e circostanze tutte concernenti presunti crediti nascenti dal mancato versamento, ad opera del sig. delle somme a titolo di mantenimento in favore sia della moglie che dei figli. Per_3
Il sig. con memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 cod. proc. civ., eccepiva l'inammissibilità Per_3 dei capitoli di prova, in quanto le domande di restituzione e di pagamento di somme non avrebbero potute essere formulate in un giudizio soggetto a rito speciale. Inoltre, rilevava come nessuna domanda di pagamento della somma di euro 2.482,46 (relativa agli arretrati riguardanti spese straordinarie sostenute nel mantenimento dei figli) era mai stata formulata prima dalla sig.ra CP_1
L'udienza del 30.11.2021 veniva rinviata al giorno 8.02.2022. In tale data, il Giudice istruttore – preso atto della posizione delle parti circa le istanze istruttorie formulate dalla resistente – si riservava di decidere.
Ritenuta l'inammissibilità dei capitoli di prova articolati dalla sig.ra il Giudice istruttore CP_1 fissava udienza di precisazione delle conclusioni al giorno 14.12.2022. Tale udienza veniva rinviata al
27.11.2023 e poi, con decreto n. 6149/2023, sostituita dal deposito di note scritte. Nelle stesse le parti insistevano per l'accoglimento delle pregresse conclusioni. Parte resistente insisteva altresì per l'accoglimento delle proprie istanze probatorie.
Veniva fissata nuova udienza a trattazione scritta (10.9.2024). Le parti depositavano note, insistendo per l'accoglimento delle pregresse conclusioni.
Il 25.09.2024 la causa veniva rimessa in decisione e alle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.
Entrambe le parti depositavano comparsa conclusionale, rappresentando, altresì, l'intervenuto raggiungimento della maggiore età ad opera della figlia e, pertanto, la rinuncia delle domande Per_1 inerenti al suo affidamento e alla sua frequentazione da parte del padre.
Il sig. poiché continuava ad essere soggetto non economicamente autosufficiente, Per_3 Per_1 rappresentava come entrambi i coniugi convenissero sulla persistente opportunità di corresponsione, a suo carico, della somma mensile di euro 250.00 quale contributo al mantenimento della figlia, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie. Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni precedentemente formulate.
La sig.ra nella sua comparsa conclusionale, tuttavia, rappresentava come il sig. CP_1 Per_3 avesse smesso unilateralmente di versare il contributo al mantenimento della figlia da giugno 2023 e, ancora, non avesse mai rimborsato le metà delle spese sostenute dalla sig.ra a fronte CP_1
pagina 6 di 11 dell'iscrizione di ad un corso di laurea, per il saldo delle tasse universitarie. Produceva Per_1 dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la frequenza di di un corso presso Per_1
l'Università di Brescia e documenti attestanti il pagamento delle rate universitarie.
Con memoria di replica, inoltre, la sig.ra chiedeva che il sig. venisse condannato al CP_1 Per_3 pagamento delle spese straordinarie mai versate per la figlia quantificate in modo da Per_1 ricomprendere anche le spese sostenute per il saldo delle tasse universitarie. Insisteva, altresì, affinché la parte ricorrente fosse condannata al pagamento degli asseriti arretrati concernenti il mantenimento della moglie.
Con memoria di replica del 12.12.2024, il sig. contestava la produzione dei documenti Per_3 inerenti al percorso universitario della figlia qualificandoli come tardivi ed assolutamente Per_1 irrilevanti rispetto al presunto debito del sig. Insisteva per l'accoglimento delle conclusioni Per_3 così come precisate.
***
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2) lettera b) della legge 898/1970, come modificata dalla legge
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da sei mesi” dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale.
Nel caso in esame, ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente risulta che è stata pronunciato dal Tribunale di Brescia decreto di omologa, n. cron. 24589/2009, della separazione consensuale dei coniugi;
che le parti comparvero davanti al Giudice delegato dal
Presidente del Tribunale in data 17.11.2009 e che la separazione si è protratta ininterrottamente da allora, quindi da ben più del termine di sei mesi previsto dalla legge.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non possa più essere ricostituita: essi, infatti, sono ormai separati da anni e non hanno alcuna volontà di riconciliazione.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione dello status coniugale.
pagina 7 di 11 Sul mantenimento dei figli maggiorenni e della moglie
è maggiorenne, essendo nata in data [...]. Tuttavia, ciò non comporta il venir meno del Per_1 suo diritto al mantenimento da parte dei genitori, come si evince dall'art. 337-septies c.c.
Entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento diretto dei figli, ciascuno in proporzione al proprio reddito, e il Giudice può anche porre a carico di uno dei due un assegno a titolo di mantenimento indiretto, ove ciò sia necessario a ristabilire un equilibrio fra i coniugi, tenuto conto, fra le altre circostanze, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di loro (art. 337-ter comma 4 c.c.).
dall'epoca della separazione, vive con la madre in luogo diverso dalla casa familiare e i rapporti Per_1 con il padre - come riconosciuto anche dallo stesso ricorrente (p. 3 del ricorso) - si sono interrotti da tempo, con conseguente maggior peso dei compiti genitoriali (sia di tipo economico, che di tipo domestico, che di cura) sulla sig.ra è, quindi, opportuno mantenere a carico del sig. CP_1 Per_3 un contributo a titolo di mantenimento indiretto della figlia.
Il decreto di omologa della separazione consensuale aveva quantificato tale contributo in € 200 mensili, soggetti a rivalutazione ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie.
Tuttavia, ha chiesto un incremento del contributo suddetto, sino ad elevarlo a Controparte_1 complessivi € 250,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT, in ragione sia delle accresciute esigenze di vita di sia dell'accordo intervenuto in tal senso con il ricorrente. Per_1
Sull'opportunità di un simile incremento e della persistenza della contribuzione, convengono oggi entrambi i genitori.
In considerazione del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di - Per_1 impegnata con profitto negli studi universitari - e della congruità della somma, si deve pertanto confermare quanto sul punto statuito con provvedimento temporaneo e urgente dal Giudice delegato ed aumentare ad euro 250,00 al mese l'assegno di mantenimento, a carico di in Parte_1 favore della figlia fermo l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie come da Per_1 protocollo del Tribunale di Brescia del 14.7.2016.
Le parti, inoltre, convengono circa la necessità di revocare, a carico di l'obbligo di Per_3 contribuire al mantenimento del figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2 della sig.ra Occorre, pertanto, disporsi in conformità, con conseguente revoca dell'assegno di CP_1
pagina 8 di 11 mantenimento per la moglie e per il figlio, previsto a carico del padre, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
Sull'assegnazione della casa coniugale
In sede di separazione, la casa coniugale era stata assegnata all'odierno ricorrente. Nel presente giudizio, la resistente ha rappresentato di essersi da tempo trasferita altrove e di non avanzare alcuna pretesa circa la residenza coniugale. Deve dunque confermarsi l'assegnazione della medesima al sig.
Per_3
Sui crediti da arretrati nel costituirsi in giudizio, ha domandato l'accertamento del credito, dalla stessa Controparte_1 asseritamente vantato nei confronti di nascente dal mancato versamento del Parte_1 contributo di mantenimento negli anni precedenti. Il credito è stato quantificato in euro 12.800,00.
Il credito maturato da nei confronti di troverebbe fonte, Controparte_1 Parte_1 dunque, nel mancato versamento, ad opera di questi, del contributo di mantenimento in favore della moglie previsto in sede di separazione.
Orbene, la domanda è inammissibile.
Come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, difatti, “l'art. 40 cod. proc. civ. novellato dalla legge n. 353/90, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art.31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art.33 e dell'art.133 cod. proc. civ e soggette a riti diversi. Conseguentemente è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito dell'azione di divorzio soggetta al rito della camera di consiglio con quella di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio” (ex multis Cass. n.
6660/2001; Cass. n. 17404/2004; Cass. n. 6424/2017).
Tale diritto di credito, pertanto, può ben formare oggetto delle ordinarie azioni predisposte dall'ordinamento, ma non può essere fatto valere nel corso del procedimento divorzile.
Nessuna rituale domanda, invece, può dirsi essere stata avanzata dalla resistente in merito alla somma asseritamente spettante alla stessa a titolo di spese straordinarie arretrate.
pagina 9 di 11 Solo nella propria memoria di replica dell'11.12.2024, difatti, ha chiesto che parte ricorrente CP_1 fosse condannata al pagamento di euro 3.738,46, quale somma dovuta a titolo di spese straordinarie mai versate dal coniuge in favore della figlia Per_1
Pertanto, stante la tardività dell'istanza e in conformità all'orientamento granitico della Cassazione - per cui “con le memorie di cui all' art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi” (Cass. n. 98/2016; Cass. n. 22970 del 2004) -, sul punto nulla deve statuirsi.
Sulle spese di lite
Le spese di lite si liquidano tenendo conto della parziale soccombenza reciproca. Si dispone quindi la compensazione delle stesse nella misura di 2/3 e si pongono a carico della parte resistente nella misura di 1/3, stante il rigetto della domanda volta all'accertamento del debito pregresso.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Corte AN (BS) l'11.07.1992, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte II, serie A, anno 1992;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corte AN (BS) di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Pone a carico del ricorrente una somma a titolo di mantenimento Parte_1 della figlia pari ad € 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Per_1
ISTAT, da versare a entro il giorno quindici di ogni mese, fino a Controparte_1 quando la stessa non sarà economicamente autosufficiente;
pagina 10 di 11 4) Pone a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna le spese come da “Protocollo
d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli” di questo
Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Conferma l'assegnazione della casa coniugale a;
Parte_1
6) Revoca l'assegno di mantenimento in favore di e del figlio , Controparte_1 Per_2 previsto a carico del ricorrente in sede di separazione, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso;
7) Liquida le spese di lite in € 7.616,00 (valori medi per ogni fase del giudizio), oltre il 15% di spese generali, I.v.a. e C.p.a., compensandole per 2/3 e ponendole a carico della per CP_1
1/3.
Così deciso in Brescia all'esito della camera di consiglio del 29.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Costanza Teti Andrea Tinelli
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