Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile
Il giudice delegato, Dott.ssa Adele Foresta, ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento di equa riparazione n. 979/2024 RVG proposto da:
(cod. fisc.: in qualità di procuratore generale di Parte_1 C.F._1
(cod. fisc.: ), rappresentato Parte_2 C.F._2
difeso dall'avv. Nicola D'agostino contro
Controparte_1
visto il ricorso depositato in data 28.8.2024, con il quale il ricorrente, nella qualità indicata, indicato in epigrafe ha chiesto l'equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti per la durata irragionevole della procedura fallimentare n. 29/2012 R.F. del Tribunale di Vibo
Valentia nei confronti di nella quale la rappresentata, quale creditore, era stata Controparte_2
ammessa al passivo;
valutata anche la documentazione integrativa depositata;
premesso che il giudizio presupposto trova origine nella sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n.
29/2012 emessa in data 12.11.2012, con cui è stato dichiarato il fallimento di Controparte_2
e nel quale gli istanti hanno acquisito la qualità di parte con la proposizione della domanda di insinuazione al passivo (Cass. n. 324 del 05/01/2024), nel quale sono risultati ammessi per importi variabili e a vario titolo;
che la procedura fallimentare, all'esito della liquidazione di beni mobili, immobili e della definizione dei contenziosi in cui il Curatore si è costituito, è stata chiusa con decreto del
26.1.2024 (divenuto definitivo in data 26.4.2024, ex art. 26 co. 4 l. fall.): a tale data deve ritenersi concluso il procedimento presupposto in caso di soddisfacimento parziale o nullo del credito, non potendo farsi riferimento alla data in cui sia intervenuto, in seno alla procedura, il soddisfacimento integrale del credito (Cass. n. 7664 del 13/4/2005; conf. Cass. n. 2207 del
29/1/2010; Cass. n. 23533 del 9/10/2017), posto che la ricorrente non ha ricevuto tale integrale soddisfo;
rilevato
1
che la procedura è durata 9 anni e 10 mesi circa dall'ammissione della domanda al passivo
(non essendo stata indicata la data di trasmissione della stessa ai curatori) alla data di chiusura della procedura;
che la durata complessiva del giudizio non è ragionevole poiché, pur tenuto conto della complessità del patrimonio da liquidare, doveva essere definito nel termine ordinario di 6 anni;
che, detratto il periodo di durata ragionevole di 6 anni, il ritardo da indennizzare, compresa la frazione di anno eccedenti i sei mesi, è pari a 4 anni;
ritenuto che in relazione alla misura dell'indennizzo deve farsi applicazione del disposto di cui all'art.
l'art 2 bis, comma 1, L 89/2001, a mente del quale il giudice liquida di regola una somma di denaro non inferiore a euro 400,00 e non superiore a euro 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi che eccede il termine di ragionevole durata e che, in ogni caso,
l'indennizzo non può essere superiore al valore della causa o, se inferiore, al valore del diritto accertato;
che la ricorrente ha ricevuto, con riparto parziale del 13.7.2016 (e, quindi, prima della maturazione del termine di ragionevole durata della procedura), la soddisfazione del credito nella misura del 6,50%, nonché, con il riparto finale del 24.5.2023 (quindi, circa 8 mesi prima della chiusura della procedura, successivamente alla scadenza del termine di durata ragionevole), ulteriore pagamento del 38,47107% del credito;
che l'eventuale intervenuto pagamento del credito è idoneo ad incidere sia sull'an della pretesa indennitaria (ove il pagamento sia integrale e sia intervenuto prima della decorrenza del termine ragionevole di durata della procedura, atteso che alla data di quel pagamento il procedimento, rispetto al ricorrente, deve ritenersi definito: Cass. n. 7664 del 13/4/2005; conf.
Cass. n. 2207 del 29/1/2010; Cass. n. 23533 del 9/10/2017) sia sul quantum di tale pretesa, in ipotesi di pagamento parziale o pagamento integrale intervenuto dopo la maturazione del termine di ragionevole durata del procedimento concorsuale (cfr. Cass. 15966/2022 e Cass.
26858/2021, che hanno chiarito che In tema di giudizio per l'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, la determinazione dell'ammontare massimo di indennizzo concedibile non può superare il valore del giudizio presupposto, sicché, quando questo sia una
2 procedura fallimentare, deve tenersi conto del quantum di credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata e, ulteriormente, dei pagamenti effettuati in attuazione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura, dovendosi evitare che l'indennizzo sia superiore al danno, sicché occorre tener conto sia dei pagamenti parziali ottenuti in sede di riparto che di quelli operati dal fondo di garanzia su domanda del lavoratore e tanto non solo nel senso di legittimare la presunzione di una riduzione del patema d'animo connesso alla protrazione del procedimento oltre la durata ragionevole, ma anche ai fini della esatta individuazione del tetto massimo dell'indennizzo liquidabile); che, nel caso di specie, tenuto conto del comportamento delle parti, del giudice, dei curatori, della complessità della procedura, della natura degli interessi coinvolti, dell'esito della procedura (che ha consentito la soddisfazione integrale delle sole prededuzioni e del credito del creditore ipotecario e la soddisfazione parziale dei creditori assistiti da privilegio generale), dell'ammontare del credito rimasto insoddisfatto alla data di scadenza della ragionevole durata, del parziale pagamento intervenuto con il riparto finale, l'indennizzo annuo va determinato in via equitativa nella misura di euro 500,00 per ciascun anno di ritardo e, così, nella misura di euro 2000,00, oltre interessi legali dalla domanda;
che le spese legali - liquidate in dispositivo applicando i parametri medi previsti dal DM
147/2022 per i procedimenti monitori secondo lo scaglione di valore in cui rientra l'ammontare di indennizzo riconosciuto, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. n. 16512/2020; Cass. n. 420/2022) - vanno poste a carico del;
CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, I sezione civile, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
pro tempore, il pagamento senza dilazione, della somma di euro 2000,00, in favore CP_3
di rappresentata dal suo procuratore generale Parte_2 Parte_1
oltre interessi legali dalla domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;
ingiunge, altresì, al , in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in euro 46,66 per esborsi ed euro 473,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. e i.v.a., con distrazione in favore del difensore ex art 93 c.p.c.
Così deciso da remoto il 7.2.2025
Dott.ssa Adele Foresta
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