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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 29.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2107/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di AR ON Parte_6
Avv.ti Giovanni Gobbi e Daniela Losavio
contro
:
Controparte_2
Avv.
[...]
Controparte_3
Avv.ti Valentina Astolfi e Sonia Selletti
Fatti di causa
Nell'anno 2018, conveniva avanti al Tribunale di Reggio Emilia la Controparte_2 Controparte_4
(nel prosieguo senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
[...]
- nel mese di aprile 2011, perché affetto da disfunzione erettile, già in terapia farmacologica, si affidava alle cure del Prof. che gli consigliava di sottoporsi a intervento di Parte_2
“rivascolarizzazione microchirurgica peniena”, poi dal medesimo eseguito presso il CP_3
24.1.2012;
- dimesso il 27.1.2012, durante la convalescenza soffriva di una forte sintomatologia dolorosa in regione addominale;
pagina 1 di 19 - a seguito di controllo del 9.2.2012, il Prof. gli prescriveva la continuazione della terapia Pt_2
farmacologica con Cardiospirina e Cialis con indicazione di astensione da qualsivoglia sforzo fisico compresa l'attività sessuale;
- il Prof. effettuava ulteriori controlli il 29.2.2012, il 24.4.2012, il 5.7.2012; Pt_2
- nonostante le rassicurazioni del Prof. constatava il totale insuccesso dell'intervento “che ha Pt_2
comportato, in particolare, la perdita assoluta ed in via irreversibile della capacità coeundi, residuandogli, tra l'altro, sindrome caratterizzata da algie e parestesie addomino-perineali migranti
(determinando l'impossibilità per lo stesso di svolgere qualsivoglia attività fisica, sportiva, etc), nonché la comparsa di una grave forma di sindrome ansioso-depressiva reattiva scatenata da stress post-traumatico originato dal danno irreversibile alla sua capacitas coeundi” (p. 2 atto di citazione);
- in esito a consulto specialistico emergeva che l'intervento chirurgico praticatogli non fosse adeguato alla patologia sofferta consistente in una disfunzione erettile mista ove la componente psicogena era prevalente;
- tale dato emergeva anche dalle indagini a suo tempo condotte dallo stesso Prof. che Pt_2
Par certificava “… da sempre al mantenimento che scompare in particolari situazioni emotivo-erotiche favorevoli. Risponde abbastanza positivamente agli inibitori della 5 fosfodiesterasi…”, evidenziando soltanto un'iniziale patologia venocclusiva a fronte di un flusso arterioso valido, di uno studio dei potenziali evocati nella norma e di un assetto testoteronico nei limiti del range inferiore di normalità sulla base dello studio morfofunzionale delle erezioni eseguito;
- peraltro, l'intervento chirurgico praticatogli era ritenuto nella letteratura medica di settore come obsoleto e abbandonato stante gli elevati tassi di fallimento funzionale post-operatorio.
L'attore concludeva domandando che, accertata la responsabilità contrattuale di CP_3 quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e così individuati: danno biologico anche psichico, comprensivo di danno morale e personalizzazione;
danno conseguente alla violazione del diritto ad autodeterminarsi “conseguente alla violazione del diritto a ricevere un esaustivo consenso informato circa la indicazione di intervento di rivascolarizzazione in elezione”; danno patrimoniale sofferto per le spese medico-sanitarie affrontate “così come le spese per consulti specialistici, di ricovero e cura eseguiti anche all'estero, nonché quelle relative alle consulenze psicodiagnostica e medico-legale per la determinazione dei postumi residuati”; danno patrimoniale determinato dall'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa. Infine, domandava la refusione delle spese di assistenza legale della fase stragiudiziale e di mediazione.
Si costituiva contestando le avversarie pretese risarcitorie nell'an e nel quantum, CP_3 ritenendo la patologia lamentata non ricollegabile all'atto chirurgico e il danno indimostrato oltre che pagina 2 di 19 eccessivo. In ogni caso, deduceva di aver correttamente eseguito le prestazioni che le competevano ed affermava l'esclusiva responsabilità del Prof. peraltro operante presso la casa di cura come Pt_2
libero professionista. In subordine, svolgeva azione di regresso nei confronti degli eredi del Prof.
medio tempore deceduto, per l'intera somma eventualmente dovuta all'attore, domandando di Pt_2
essere autorizzata alla loro chiamata in causa.
Si costituivano , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Controparte_5 Parte_4 Parte_5
, quali eredi del prof. contestando genericamente la domanda Parte_6 Parte_2
svolta da e chiedendo a loro volta di essere autorizzati alla chiamata in causa della CP_3
compagnia di assicurazione con cui il Prof. era assicurato per la responsabilità professionale Pt_2 all'epoca dei fatti.
Si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 L. Parte_8
24/17 dell'azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico e in particolare la colpa grave del medico;
la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di rivalsa;
l'inoperatività della polizza per sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto assicurativo stante la pattuizione di espressa clausola
“claims made” o comunque per intervenuta decadenza ex artt. 1913-1915 c.c.; in via di ulteriore subordine, l'operatività della garanzia prestata in secondo rischio e l'operatività della garanzia per la sola ipotesi di responsabilità per colpa grave. In via di estremo subordine, deduceva la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'obbligato e con l'esclusione delle spese per restituzione dei compensi.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale affidata alla dott. che si Persona_1
avvaleva del dott. , medico specialista in andrologia. Persona_2
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1213/2022, riteneva fondata la pretesa risarcitoria del
Preliminarmente, evidenziava che i fatti oggetto di causa risalivano al gennaio 2012 e dunque CP_2 in epoca antecedente all'entrata in vigore sia della Legge Gelli-Bianco (l.n. 24/2017) che del Decreto
UZ (d.l. 158/2012) che, dunque, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 disp. prel. c.c., non trovavano applicazione alla fattispecie in esame, richiamando la pronuncia Cass. Civ. n.
28994/2019 giusta la quale “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”.
Il Tribunale riteneva poi riconducibili all'ambito della responsabilità contrattuale sia la responsabilità del medico che la responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 3 di 19 Tanto premesso, il giudice riteneva che il contratto di spedalità fosse nella fattispecie in esame incontroverso essendo pacifico il ricovero del presso la casa di cura dal 23.1.2012 al 27.1.2012 CP_2 per essere sottoposto a intervento di “rivascolarizzazione microchirurgica peniena”.
Il giudice prendeva le mosse dalla CTU espletata in corso di causa – dalle cui conclusioni riteneva non vi fossero ragioni di discostarsi “in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attore, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante in questa sede)” osservando altresì che “l'Ausiliario del
Tribunale, come si vedrà infra, ha inoltre risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti di parte” – ed osservava che il consulente tecnico dava conto della letteratura in materia e delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti evidenziando che: «- la disfunzione erettile, definita come
“l'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione sufficiente per una prestazione sessuale soddisfacente”, è generalmente riconducibile a cause psicogene (stress, ansia, depressione, problemi relazionali nella coppia), organiche (vascolari, ormonali, neurologiche, iatrogene, collegate a malattie sistemiche) o miste;
- le cause vascolari rappresentano il principale fattore responsabile della DE di natura organica e possono essere trattate anche con la chirurgia vascolare arteriosa e venosa e in particolare con un intervento di rivascolarizzazione chirurgica del pene per insufficienza arteriosa e con chirurgia venosa del pene per la disfunzione corporoveno-occlusiva; - sul primo è presente “un gran numero di studi retrospettivi che riportano dati sugli esiti… limitati da criteri di inclusione ed esclusione variabili, breve durata del follow-up e mancanza di dati oggettivi di follow-up”, ma sono assenti studi comparativi prospettici randomizzati che ne valutino l'esito; - la seconda è considerata tuttora sperimentale, “Il peso delle prove disponibili è contrario all'uso di routine come opzione di trattamento per la disfunzione erettile … non è conforme ai desiderata della buona pratica clinica o della medicina basata sull'evidenza… può essere offerta in situazioni speciali come pazienti giovani con perdite congenite post-traumatiche o post-infiammatorie sito-specifiche”».
Proseguiva osservando che la CTU, all'esito dell'approfondito esame della documentazione disponibile, aveva accertato che «- la disfunzione erettile da cui era affetto era di Controparte_2
tipo misto in quanto caratterizzata da una modesta componente organica (insufficienza veno-occlusiva strumentalmente documentata) e da una componente di natura psicogena;
- in base alla letteratura medica, tale condizione clinica “richiedeva necessariamente un approccio modulare progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa per poi ricorrere, in ultima ipotesi, alla soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena, non prima però di aver proceduto ad un consulto psico-sessuologico che, nel caso de quo, non fu di fatto mai espletato nel corso della vicenda clinica”;
pagina 4 di 19 - dagli esami strumentali non sono emerse anomalie del distretto arterioso, ma solo una insufficienza veno-occlusiva del tutto modesta che non giustificava un trattamento invasivo quale era l'intervento di rivascolarizzazione chirurgica, anche tenuto conto del fatto che “la chirurgia venosa era considerata ancora sperimentale e riservata ad un gruppo ristretto e selezionato di pazienti”;
- ciononostante la cartella clinica del paziente relativa al ricovero (doc. 9 attore) riporta esclusivamente la diagnosi “deficit erettile organico” e “Inspiegabilmente (poiché non supportato da alcuna evidenza oggettiva strumentale) il deficit erettile venne tuttavia classificato “su base arteriogenica” (oltre che “corporoveno-occlusiva”) al momento di ricovero del paziente, senza che nessun accertamento preoperatorio avesse di fatto documentato elementi di rilievo a carico dell'asse arterioso”;
- sempre inspiegabilmente, all'esito della visita del 19.04.2011 eseguita dal Prof. quest'ultimo Pt_2
ha redatto due certificati con indicazioni terapeutiche diverse: uno, basato su un corretto approccio modulare progressivo, che prevedeva terapia farmacologica, successiva possibilità di associare alla terapia farmacologica un intervento vascolare con legatura venosa peniena ed, infine, in caso di fallimento, la soluzione chirurgica di impianto idraulico tricomponente;
l'altro indicava invece unicamente il ricorso diretto all'intervento di “rivascolarizzazione microchirurgica del pene”, ovvero ad una procedura certamente invasiva per la quale non erano di fatto soddisfatti i criteri di inclusione precedentemente illustrati e da considerarsi gli unici riferimenti scientifici presenti all'epoca dei fatti;
- nessuno dei certificati contemplava un consulto psico-sessuologico, “che nel caso di specie risultava assolutamente necessario visto l'importante ruolo della componente psicologica nel determinismo della disfunzione erettile”;
- quanto alla procedura operatoria, questa è stata correttamente eseguita, come confermato dalle analisi strumentali successivamente effettuate, benché si sia poi realizzata “la più temibile e prevedibile delle complicanze a carico di quest'ultimo (nonostante la prescrizione di terapia con
Cardioaspirina), ovvero l'occlusione trombotica del condotto arterioso”.
Secondo il Tribunale, il Prof. aveva commesso due errori, uno nella fase diagnostica e uno Pt_2
nella fase di indicazione terapeutica, mentre non erano emersi elementi di valutazione attestanti la speciale difficoltà del caso ex art. 2236 c.c.
Il Tribunale osservava che la CTU aveva risposto in modo puntuale e esaustivo alle osservazioni svolte dal CTP degli eredi del Prof. evidenziando che le stesse non erano fondate su elementi Pt_2
scientifici ed erano contrastanti con le evidenze scientifiche sopra riportate tenuto conto che:
pagina 5 di 19 «- l'insufficienza vascolare di tipo arterioso (patologia rispetto alla quale sarebbe stato astrattamente indicato l'intervento di rivascolarizzazione) non è mai stata riscontrata nel corso degli accertamenti strumentali cui si è sottoposto l'attore;
- l'intervento in questione non era invece indicato per il tipo di patologia da cui era concretamente affetto quest'ultimo;
- l'attore non ha ottenuto alcun beneficio dall'intervento;
- la circostanza che il Prof. fosse un medico specializzato in andrologia non lo esentava dal Pt_2
rilevare la componente psichica della patologia in esame e dall'indirizzare il paziente presso uno specialista in tale settore».
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale riteneva accertata la colpa del medico.
Precisato che l'attore lamentava l'aggravamento della disfunzione erettile con definitiva perdita della capacità coeundi, la comparsa di addominalgia invalidante e l'insorgenza di una sindrome ansioso- depressiva correlata al fallimento dell'intervento, il Tribunale riportava gli esiti della CTU al riguardo:
«- quanto al primo punto, “L'intervento chirurgico, ancorché fallito, non ha alterato il normale rifornimento vascolare delle arterie cavernose, non ha interessato il tessuto erettile ed ha lasciato intatta la struttura elastica contenitiva dei corpi cavernosi (albuginea), ovvero ha preservato tutte le componenti anatomiche che stanno alla base di una valida e funzionale attività peniena”;
- tale conclusione è confermata dagli accertamenti cui si è sottoposto il nel 2013 e nel 2014 CP_2
nonché da un ulteriore specialista cui egli si è rivolto nel 2015, il quale ha certificato non un aggravamento della patologia, bensì un ritorno alla condizione preoperatoria;
- sicché “L'attuale aggravio del deficit disfunzione erettile lamentato dal Sig. non trovando CP_2
motivazioni organiche anatomo-vascolari di natura iatrogena, ovvero connesse alla procedura chirurgica, appare piuttosto riconducibile ad aspetti di natura meramente psicologica (oltre che fisiologica età correlata) per il manifestarsi di un comprensibile disagio emotivo che ha trovato le sue ragioni nel fallimento terapeutico”;
- quanto al secondo punto, non sono stati riscontrati quadri patologici sotto il profilo obiettivo e strumentale indicativi della lamentata addominalgia, benché sia verosimile un residuale risentimento doloroso addominale post-chirurgico ascrivibile a verosimili processi aderenziali/cicatriziali con aggravio di sintomatologia a seguito di azioni compressive locali, come quella esercitata dalla cintura dei pantaloni;
- quanto, infine, al terzo punto, pur non essendo noto lo stato psichico dell'attore in epoca precedente all'intervento, da un lato il fatto ha una oggettiva idoneità psico-lesiva, dall'altro non sono state
pagina 6 di 19 identificate cause ulteriori che possano avere contribuito a determinare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo dell'attore».
Il Tribunale riteneva quindi che l'intervento, benché errato dal punto di vista della indicazione terapeutica, non aveva comportato di per sé un aggravamento della patologia dalla quale era già affetto l'attore dal punto di vista strettamente organico, ma aveva determinato conseguenze di carattere psicologico collegate al mancato raggiungimento di un risultato chirurgico soddisfacente in grado cioè di condurre a una completa risoluzione dei sintomi e ad uno stato di benessere psicofisico;
in aggiunta ai postumi temporanei dell'operazione chirurgica rivelatasi del tutto inutile.
Ritenuto dunque sussistente il nesso eziologico tra l'intervento eseguito dal Prof. e i danni Pt_2
descritti, il Tribunale aderiva alle valutazioni della CTU sulla quantificazione del danno biologico temporaneo. Quanto alle conseguenze di carattere permanente, la CTU aveva accertato che: «- all'intervento chirurgico sono ricollegabili “reliquati di natura iatrogena oltre che disfunzionale”;
- nei primi rientrano i processi cicatriziali riparativi nonché l'addominalgia lamentata dall'attore, ascrivibile a verosimili processi aderenziali/cicatriziali;
- tra i secondi vi è la persistenza di uno stato ansioso, “tuttavia di lieve entità, non necessitando di alcun supporto farmacologico né tantomeno psico-terapeutico”;
- quanto al lamentato aggravamento della capacitas coeundi, “non sono state oggettivate cause organiche causalmente ascrivibili alle procedure chirurgiche che ne possano suffragare il reale verificarsi;
la disfunzionalità erettile può eventualmente aver risentito, seppur in forma minima e transitoria, delle ripercussioni psico-reattive derivate dal mancato risultato terapeutico già più volte richiamato, con ritorno ad una condizione del tutto sovrapponibile a quella precedente”». Il Tribunale proseguiva osservando che, sulla scorta di tali valutazioni, la CTU aveva quantificato il danno biologico permanente nella misura dell'8-9%; quantificazione che il Tribunale condivideva posto che
«i consulenti di parte si sono limitati a contestare la quantificazione, ma senza fornire elementi specifici idonei a inficiarla».
In applicazione della tabella di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005, il Tribunale liquidava a titolo di danno biologico temporaneo la somma di € 3.482,95 comprensiva di rivalutazione e interessi. Tenuto conto della percentuale di invalidità dell'8,5% e del fatto che il all'epoca dei fatti aveva 39 anni, CP_2
liquidava a titolo di danno biologico permanente la somma di 16.468,74 comprensiva di rivalutazione e interessi. Nulla riconosceva a titolo di personalizzazione del danno in difetto di puntuali allegazioni sul punto e nemmeno a titolo di danno morale «poiché nel caso di specie il disturbo post traumatico da stress e la sindrome ansioso depressiva lamentati dall'attore - ed espressamente allegati a fondamento della richiesta risarcitoria - sono già stati valorizzati dalla CTU nella valutazione del danno biologico
pagina 7 di 19 nella misura in cui essi sono strettamente riconducibili all'operato del medico e non possono essere ulteriormente considerati al fine di evitare duplicazioni risarcitorie», dovendosi anche considerare che dal punto di vista della funzionalità sessuale il «si trova oggi nelle medesime condizioni in cui CP_2 versava prima dell'intervento, né costui ha dimostrato che la attuale, asserita incapacità di vivere una vita sessuale soddisfacente è diversa e più grave di quella lamentata in epoca antecedente all'operazione chirurgica».
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno patito per le spese mediche sostenute che quantificava nella somma di € 3.379,66, comprensiva di interessi e rivalutazione. Riteneva infondata, invece, la pretesa al risarcimento del danno per violazione del consenso informato.
Il Tribunale riteneva che dei danni (€ 19.951,69 a titolo di danno non patrimoniale e € 3.379,66 a titolo di danno patrimoniale) dovessero rispondere, in solido tra loro, gli eredi del Prof. CP_3
essendosi la domanda automaticamente estesa nei confronti di questi ultimi, e che la Pt_2
responsabilità di conseguisse ex art. 1228 c.c. alla responsabilità del medico che aveva CP_3 eseguito l'intervento, benché avesse agito in regime libero-professionale, osservando che «peraltro, nel caso di specie risulta dalla cartella clinica risulta che il Prof. è il “medico di riferimento” Pt_2 dell'unità operativa di urologia nella struttura ». Il giudice riteneva che «dal ché CP_3
deve desumersi, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, che il paziente si sia rivolto alla casa di cura e che nell'obbligazione di questa rientrasse quindi non solo la prestazione di tipo alberghiero (che non è in contestazione), bensì anche la prestazione chirurgica, con la conseguenza che sotto questo profilo il Prof. deve essere qualificato come “ausiliario” di Pt_2 [...] ai sensi dell'art. 1228 c.c.». CP_3
Accoglieva, poi, per l'intero la domanda anticipata di regresso svolta da nei confronti CP_3
degli eredi del Prof. posto che: «in primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla terza Pt_2 chiamata , non trova applicazione l'art. 9 L. 24/17 che limita l'azione di Parte_8 rivalsa nei confronti del medico ai soli casi di dolo o colpa grave di quest'ultimo, posto che – come rilevato sopra – la legge in questione non ha efficacia retroattiva e, dunque, non si applica ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore»; nel merito, poi da un lato era provata la responsabilità esclusiva del chirurgo nella causazione del danno subìto dall'attore e «dall'altro lato non risulta provato alcun inadempimento da parte della casa di cura delle obbligazioni gravanti in via esclusiva sulla medesima in forza del contratto di spedalità (inadempimento, invero, neppure allegato dall'attore)».
pagina 8 di 19 Il primo giudice respingeva, invece, la domanda di garanzia proposta dagli eredi del Prof. nei Pt_2 confronti di ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della polizza in forza Parte_8
della clausola claims made di cui all'art. 17 CGA, da ritenersi legittimamente apposta.
In conclusione, il giudice condannava in solido tra loro gli eredi del Prof. e a Pt_2 CP_3 pagare all'attore a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, la somma di € 23.331,35 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
condannava gli eredi del Prof. in solido tra Pt_2 loro a rimborsare a quanto eventualmente corrisposto da quest'ultima all'attore in forza CP_3
della sentenza e rigettava la domanda proposta dagli eredi del Prof. nei confronti Pt_2 dell'assicuratore.
Quanto alle spese di lite, condannava in solido gli eredi del Prof. e alla rifusione Pt_2 CP_3 delle stesse in favore dell'attore; condannava gli eredi del Prof. in solido tra loro, alla Pt_2
rifusione in favore di e di , ponendo le spese di CTU CP_3 Parte_8
definitivamente a carico dei primi.
Avverso la sentenza proponevano appello gli eredi del Prof. affidato a cinque motivi, cui Pt_2
resistevano e il CP_3 CP_2
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza proposta dall'appellante e riteneva che non vi fossero i presupposti per la rinnovazione della CTU né per la convocazione a chiarimenti del CTU, come richiesto dagli appellati. Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) Difetto di colpa grave ravvisabile nella condotta medica del Prof. nell'ambito della Pt_2 diagnosi formulata e dell'indicazione terapeutica: violazione dell'art. 2236 c.c. e dell'art. 7 della L.
24/2017; difetto di motivazione per mancato esame delle ragioni che avevano indotto il Prof. Pt_2 alle indicazioni diagnostiche e terapeutiche propedeutiche all'intervento chirurgico. Gli appellanti ritengono che un esame “scevro di pregiudizi” della documentazione medica a disposizione consenta di ritenere “difficilmente contestabile” l'indicazione del Prof. all'intervento chirurgico cui fu Pt_2 sottoposto il tenuto anche conto del fatto che era “plausibile una effettiva componente CP_2 organica” della disfunzione erettile e che tale patologia incideva notevolmente sulla qualità di vita del paziente e necessitava di una rapida soluzione. Gli appellanti si dolgono del fatto che il referto conclusivo della visita eseguita il 19.4.2011 dal Prof. sia stato “interpretato, con evidente Pt_2 intento travisante, come una doppia certificazione contraddittoria” invece che “come la corretta illustrazione di due possibili opzioni offerte al paziente”. Rappresentano che la scelta ricadde pagina 9 di 19 sull'intervento chirurgico di rivascolarizzazione perché il sperava di poter risolvere la propria CP_2 problematica con un intervento meno invasivo rispetto all'impianto protesico, considerata anche la sua giovane età, e perché il risultava poco responsivo e poco tollerante ai comuni farmaci utilizzati CP_2 per il trattamento della disfunzione erettile. È poi contraddittoria la CTU laddove afferma che la chirurgia vascolare venosa non sia “conforme ai desiderata della buona pratica clinica o della medicina basata sull'evidenza...per poi stigmatizzare la scelta di quella arteriosa”. Gli appellanti ritengono che l'indicazione all'intervento chirurgico praticato trovi conforto nella letteratura scientifica citata dal CTP Prof. Secondo gli appellanti alla luce di quanto osservato “non appare Per_3
sostenibile la ricorrenza di un profilo di gravità della colpa nelle indicazioni diagnostiche e terapeutiche offerte dal Prof. e lamentano che la sentenza impugnata “è lacunosa nel fondare Pt_2 il giudizio di colpa grave”;
2) Grave vizio logico nell'affermare la ricorrenza del nesso di causalità materiale tra l'operato del
Prof. e i danni posti a fondamento della domanda risarcitoria negando l'esistenza delle Pt_2
premesse da cui dedurre i danni (violazione degli art. 1218, 1223, 1227, 2697 c.c. e degli art. 1176 e
1372 c.c.). Gli appellanti, ribadita l'assenza di nesso di causalità tra la lamentata incapacitas coeundi e l'intervento praticato dal Prof. escludono che il abbia diritto al risarcimento dei danni Pt_2 CP_2 patiti perché “quanto all'addominalgia la Sentenza 1213/2022 nega che siano stati riscontrati quadri patologici sotto il profilo obiettivo e strumentale indicativi della stessa (cf. p. 6)” e quanto all'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva “la Sentenza 1213/2022 si limita a considerate un'oggettiva idoneità psico-lesiva dell'intervento, rilevando come non siano state identificate cause ulteriori che possano avere contribuito a determinare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo di
(cf. p. 6)”. Affermano altresì che “l'intervento eseguito dal Prof. è risultato CP_2 Pt_2
efficace, comportando un beneficio clinico soggettivo nei mesi successivi alla dimissione di CP_2 in termini di migliori erezioni spontanee e procurate, se confrontate con il periodo antecedente l'atto chirurgico. I controlli post operatori eseguiti puntualmente dal Prof. nei mesi del 2012 che Pt_2
precedettero la sua morte (cf. CTU, pp. 15-16) dimostrarono la persistente pervietà dell'anastomosi e una risposta erettiva completa al test, con somministrazione endocavernosa di farmaci vaso-attivi. La successiva ricaduta, probabilmente dovuta alla chiusura dello shunt, non ha potuto essere adeguatamente trattata (una visita era programmata in settembre 2012) per la prematura scomparsa del Prof. Non vi è quindi alcun nesso di causalità materiale tra l'esito a lungo termine Pt_2 insoddisfacente e l'intervento, conforme alle regole dell'arte” (p. 16 atto di appello);
3) Omesso calcolo in termini percentuali del nesso di causalità giuridica tra l'intervento del Prof.
e il danno biologico complessivamente considerato. Gli appellanti censurano la sentenza Pt_2
pagina 10 di 19 ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente indagato il nesso di causalità materiale tra la condotta del Prof. e il danno biologico permanente patito dal in modo tale da attribuire Pt_2 CP_2
al primo la sola percentuale a lui ascrivibile del complessivo danno riconosciuto;
4) Errato giudizio circa l'irretroattività della L. 24/2017 ai casi occorsi precedentemente la sua entrata in vigore;
omessa considerazione dell'assenza di colpa grave quale presupposto inibente
l'azione di rivalsa e, in subordine, omessa limitazione dell'entità della rivalsa nei confronti degli al 50% (violazione dell'art. 9 della L. 24/2017, dell'art. 1298, comma 2 c.c.). Gli Parte_9
appellanti censurano la sentenza laddove ha accolto la domanda anticipata di regresso di CP_3 ritenendo non applicabile alla fattispecie la l. 24/2017, giusta la quale l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Si dolgono del fatto che “la Sentenza 1213/2022 ha errato nel condannare gli in solido Parte_9 con la ” e lamentano che, comunque, il Tribunale abbia accolto tale domanda per CP_3
l'intero mentre in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 28987/2019) la casa di cura risponde del 50% dell'intera responsabilità, salvo che non ricorra un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, dovendosi applicare il principio presuntivo di cui è espressione l'art. 1298 c. 2 c.c.;
5) Violazione dell'art. 752 c.c. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ripartito tra gli eredi del Prof. l'obbligo risarcitorio in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Pt_2
***
Preliminarmente, si ribadisce che non sussistono i presupposti ex art. 198 c.p.c. per disporre la rinnovazione della CTU, richiesta dagli appellanti. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, il tenore delle deduzioni degli appellanti condensate nei motivi di appello non consente di disporre la richiesta rinnovazione, atteso che le doglianze si risolvono in contestazioni inidonee a superare le chiare, esaustive e coerenti valutazioni espresse dalla CTU, dott.ssa Per_1 con l'ausilio del dott. , specialista in andrologia, dalle quali non vi è motivo di discostarsi. Per_2
Venendo all'esame dei motivi di gravame, il primo motivo è infondato.
Sulla base delle valutazioni medico-legali - ampiamente motivate - condensate nella CTU, all'origine del disturbo sessuale affliggente il vi era una componente di natura psicogena alla luce: - dei CP_2
dati anamnestici «che furono chiaramente esplicitati anche al Prof. nel momento di presa in Per_4 carico del Paziente (nella certificazione dell'aprile 2011 lo specialista annotava “Da sempre DE al
pagina 11 di 19 mantenimento che scompare in particolari situazioni emotivo-erotiche”)» (p. 40 CTU); - dell'esito del test di tumescenza peniena notturna eseguito con valido risultato il 3.5.2010 che registrò «un “evento erettivo della durata di circa 20 min. caratterizzato da discreta tumescenza e ottima rigidità” durante la fase REM del sonno in cui i fattori di condizionamento esterno (stress, ansia e depressione), non svolgono alcuna influenza» (p. 40 cit.); - gli accertamenti laboratoristici che escludevano disordini endocrinologici;
- l'assenza di patologie malformative genitali: «i rilievi obiettivi descrivevano una regolare virilizzazione con “pene normale, senza segni di fibrosi o placca, con buon trofismo erettile”
(cfr visita Prof. del 19/04/2011) e l'esame ecografico mostrava una “regolare ecostruttura dei Pt_2 corpi cavernosi e della tunica albuginea” (9/11/2009)» (p. 40 cit.); - l'assenza di «condizioni neurologiche (elettromiografia muscolatura perineale del 17/02/2010) e/o malattie sistemiche né tantomeno fattori iatrogeni che potessero diversamente spiegare il disturbo erettile» (p. 40 cit.).
Esisteva solo “una modesta componente organica” (p. 41 CTU) atteso che gli accertamenti compiuti
(Ecocolordoppler dell'aorta addominale, dei vasi iliaci e dei vasi del pene del 11.12.2008;
Ecocolordoppler penieno dinamico del 9.11.2009; Cavernosometria del 19.4.2011) documentavano un'insufficienza veno-occlusiva di grado “medio”, con esclusione di patologie di competenza arteriosa.
È alla luce di tali considerazioni e del puntuale esame della documentazione medica versata in atti che la CTU qualifica la disfunzione erettile del come di tipo misto. CP_2
Così inquadrata la patologia e alla luce della letteratura scientifica di riferimento all'epoca del fatto, la
CTU ha ritenuto che la condizione disfunzionale del avrebbe richiesto “un approccio modulare CP_2
progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa per poi ricorrere, in ultima ipotesi, alla soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena, non prima però di aver proceduto ad un consulto psico-sessuologico che, nel caso de quo, non fu di fatto mai espletato nel corso della vicenda clinica” (p. 41 CTU), con esclusione di qualsivoglia indicazione all'approccio chirurgico vascolare atteso che: - “non furono MAI documentate anomalie del distretto arterioso da motivare un intervento di rivascolarizzazione chirurgica”; - “la modesta insufficienza veno-occlusiva,
UNICA e SOLA condizione emersa negli studi emodinamici, NON giustificava un approccio invasivo, se non sulla scorta di autoreferenziate capacità operative del chirurgo, tenuto conto che all'epoca dei fatti, come precedentemente indicato (il riferimento è a quanto indicato dal CTU a p. 38 e 39 con riguardo alle procedure di chirurgia venosa, n.d.r.), la chirurgia venosa era considerata ancora sperimentale e riservata ad un gruppo ristretto e selezionato di pazienti” (p. 41 CTU).
Pertanto, la CTU ha ritenuto che il corretto approccio alla condizione patologica del non CP_2
consistesse né nella chirurgia arteriosa né nella chirurgia venosa bensì in un approccio modulare pagina 12 di 19 progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa con eventuale soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena in via di extrema ratio.
Si osservi che, nel formulare tali valutazioni, la CTU si è basata proprio sulla letteratura scientifica
I, Controparte_6
operating procedures for vascular surgery in erectile dysfunction Controparte_7
revascularization and venous procedures. J Sex Med 2013 Jan 21;10 (1):172-9 (cfr. p. 33 CTU laddove la CTU dà atto che “nel 2009 più di 190 esperti provenienti da 33 paesi si sono riuniti a Parigi per una consultazione internazionale in collaborazione con le principali società di urologia e medicina sessuale con lo scopo di sviluppare algoritmi, raccomandazioni e Linee Guida basate sulla revisione esauriente dei dati disponibili” e che “i risultati dell'incontro multidisciplinare, unitamente ai contenuti di pubblicazioni prodotte negli stessi anni su riviste sottoposte a valutazione da periti reviewer esterni (peer-reviewed), sono stati rielaborati al fine di sviluppare procedure operative standard per la chirurgia vascolare nella disfunzione erettile che, riassunte dagli Autori in un contributo scientifico pubblicato nel 2012, verranno di seguito illustrate, tenuto peraltro conto che sono state citate anche dai Consulenti delle parti a supporto delle proprie argomentazioni”).
Tenuto conto di quanto sin qui esposto circa l'erroneità dell'indicazione terapeutica, appare del tutto irrilevante che la disfunzione erettile gravasse in modo significativo sulla vita del paziente e che la patologia necessitasse di una soluzione in tempi brevi. Inoltre, come osservato dalla CTU in risposta alle osservazioni del CTP Prof. (cfr. p. 55-56 CTU), né il livello di esperienza del Prof. Per_3 né la minore invasività di tale procedura rispetto all'impianto protesico né la scarsa Pt_2
responsività e scarsa tolleranza del paziente ai farmaci utilizzati per il trattamento sintomatico della disfunzione erettile sono elementi sufficienti a giustificare l'opzione chirurgica praticata e non indicata.
Le ulteriori doglianze contenute nel motivo di appello in esame e inerenti la gravità della colpa non meritano alcun esame atteso che la sentenza non si esprime sul grado della colpa imputabile al Prof. avendo ritenuto il Tribunale - con affermazione che non è oggetto di censura - che «non sono Pt_2
emersi elementi di valutazione attestanti la speciale difficoltà del caso ex art. 2236 c.c. (limitazione di responsabilità il cui onus probandi gravava comunque sulla convenuta e sugli che Parte_9
nulla hanno dedotto al riguardo)».
Il secondo motivo di appello non merita accoglimento perché infondato.
Secondo gli appellanti l'intervento chirurgico praticato fu efficace nella risoluzione della disfunzione erettile avendo comportato “un beneficio clinico soggettivo nei mesi successivi alla dimissione di
in termini di migliori erezioni spontanee e procurate, se confrontate con il periodo CP_2
pagina 13 di 19 antecedente l'atto chirurgico” (p. 16 atto di appello) cui seguì una ricaduta, a causa della chiusura dello shunt, che non poté essere adeguatamente trattata per la scomparsa del Prof. Pt_2
Ora, la CTU - che pure ha ritenuto che sotto il profilo strettamente tecnico-esecutivo l'intervento fu correttamente eseguito - in risposta alle osservazioni del CTP Prof. ha già esaurientemente Per_3 illustrato, con argomentazioni non oggetto di censura, che “le erezioni che il paziente ha presentato nell'immediato decorso post operatorio, così come descritte dallo stesso in sede di visita medico- legale, erano spontanee, non provocate (ovvero indipendenti da una stimolazione erotica) e si manifestavano nell'arco dell'intera giornata, ad indicare una condizione non già di valido ed utile recupero di una funzionalità sessuale erettile, quanto di un priapismo post-chirurgico indotto dall'elevato ed eccessivo flusso vascolare determinato dal by-pass arterioso” (p. 56 CTU).
Dunque, escluso che l'intervento praticato sia stato efficace, è altresì da escludersi che abbia provocato un danno alla capacitas coeundi del paziente, come ritenuto dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della CTU.
Deve invece ritenersi, concordemente a quanto ritenuto dal Tribunale, che all'operazione chirurgica abbia fatto seguito l'insorgere dell'addominalgia, comparsa sei mesi dopo l'intervento chirurgico penieno come da refertazione specialistica redatta dallo stesso Prof. contenente l'annotazione Pt_2 di “algie addominali migranti” lamentate dal paziente. Vero è che la CTU ha affermato che l'addominalgia non ha trovato corrispondenza in quadri patologici rilevabili sotto il profilo obiettivo e strumentale, tenuto conto degli esiti dell'esame ecografico addominale del 18.2.2013 e della RMN addominale inferiore del 16.4.2013, ma ha altresì ritenuto “del tutto verosimile la sussistenza di un residuale risentimento doloroso addominale post-chirurgico (accentuato dalla compressione esercitata dalla cintura dei pantaloni), da ascriversi a possibili processi aderenziali-cicatriziali in sede di accesso iatrogeno, ove è stato osservato un esito cutaneo riferito parestesico al tatto e dolente alla pressione diretta” (p. 45-46 CTU). A ciò si aggiunga che, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, la CTU ha osservato quanto segue: «chi scrive ritiene che non occorra un'evidenza strumentale (quale poi?) per poter ipotizzare la sussistenza di una residuale dolorabilità addominale in esito ad una procedura chirurgica che ha interrotto l'integrità anatomica del tegumento
(sede oggi di un esito cicatriziale rilevante esteticamente), sezionato tessuti muscolo-fasciali, certamente coinvolto fibre e terminazioni nervose, oltre ad aver manipolato direttamente strutture vascolari durante il confezionamento del bypass chirurgico. Peraltro, del quadro doloroso post- operatorio, ne dava atto lo stesso Prof. prima che il rapporto professionale si interrompesse, Pt_2
rendendo ragione di una sintomatologia che compariva in stretta correlazione cronologica con le procedure operatorie e ad oggi ancora presente, ancorché in forma attenuata» (p. 57 CTU).
pagina 14 di 19 Ancora, è da porsi in relazione causale con la condotta del Prof. il danno biologico psichico, Pt_2
consistente nel persistente stato ansioso con polarizzazione sul proprio vissuto, qualificato dalla CTU come di lieve entità, considerata l'evolutività in senso migliorativo della condizione morbosa. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, sono indicative della sussistenza del nesso causale, ove congiuntamente considerate, l'«idoneità psico-lesiva dei fatti narrati nel determinismo della condizione psico-reattiva che sembra essersi manifestata in stretta correlazione cronologica coi fatti de quo, con primo “colloquio con psicologa-psicoterapeuta dott.ssa già nell'ottobre Parte_10 successivo (2013)» e l'esclusione di altre cause «non avendone identificate ulteriori che possano diversamente giustificare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo che andava sviluppando il Sig.
(p. 46 CTU). A ciò si aggiunga che, come osservato dalla CTU in risposta alle osservazioni CP_2 dei consulenti tecnici di parte, «nell'ottobre 2014, il Dott. dopo colloquio anamnestico, Per_5
colloquio psicodiagnostico e somministrazione di testistica con questionari, si esprimeva circa
l'esistenza di una correlazione “tra l'intervento chirurgico subito e l'insorgenza e lo sviluppo per il sig. della sintomatologia sopraddetta come Disturbo Post Traumatico da Stress Controparte_2 complicato da un Grave Disturbo Depressivo”» (p. 57 CTU).
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano che il danno biologico complessivamente patito dal non sia stato valutato in termini di danno differenziale. CP_2
In realtà, gli appellanti si limitano ad affermare, del tutto genericamente, che si sarebbe dovuto tener conto delle “concause naturali” e dei “comportamenti dello stesso paziente” (p. 19 CTU) per individuare la quota di danno effettivamente imputabile al Prof. mentre non v'è evidenza di Pt_2 stati patologici fisici o psichici integranti un'invalidità biologica permanente che il CTU avrebbe erroneamente omesso di considerare nella determinazione del danno biologico permanente conseguito all'intervento chirurgico, consistente nei processi cicatriziali riparativi, nell'addominalgia e nel persistente stato ansioso di lieve entità.
Il quarto motivo di appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Quanto alla domanda anticipata di regresso avanzata da nei confronti degli eredi del CP_3
Prof. è in primo luogo da escludersi che alla fattispecie in esame risalente all'anno 2012 sia Pt_2
applicabile la disposizione di cui alla l.n. 124/2017 secondo cui la struttura può esercitare azione di rivalsa contro il medico che ha provocato il danno, se prova che il suo comportamento è stato caratterizzato da dolo o colpa grave, atteso che la Legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della medesima (Cass. Civ. n.
28994/2019).
pagina 15 di 19 Il motivo di appello è invece fondato nella parte in cui censura la decisione del Tribunale di attribuire, nella graduazione interna delle colpe, l'intera responsabilità al medico, accogliendo per l'intero la domanda anticipata di regresso svolta da CP_3
Invero, alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Civ.
n. 28642/2024), vale il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, c. 2, e
2055, c. 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Ne consegue che «in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per
l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività» mentre «si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente
pagina 16 di 19 opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica)» (così Cass. Civ. n. 28642/2024).
Ora, nella fattispecie il Tribunale si è limitato a constatare che “la responsabilità esclusiva del chirurgo nella causazione del danno subito dall'attore” e l'assenza di qualsivoglia inadempimento “da parte della casa di cura delle obbligazioni gravanti in via esclusiva sulla medesima in forza del contratto di spedalità (inadempimento, invero, neppure allegato dall'attore)” (p. 10 sentenza impugnata) senza valutare l'esistenza o meno in capo al medico di un comportamento anomalo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di regresso oltre il limite del 50%.
Invero, nella fattispecie non vi è alcuna prova, gravante sulla struttura sanitaria, in ordine ad un'assorbente responsabilità del medico che deve intendersi non solo come grave ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice (v. Cass. Civ.
n. 28642/2024). Infatti, la condotta imputabile al Prof. è riconducibile all'ordinaria prestazione Pt_2
dei servizi di spedalità e non è eccezionale, imprevedibile né oggettivamente improbabile, per quanto censurabile. Deve dunque farsi applicazione del principio presuntivo di cui all'art. 1298, c. 2, c.c., dovendosi accogliere la domanda anticipata di regresso nei limiti del 50%.
Il quinto motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente condannato gli eredi del Prof. in via solidale con Pt_2 CP_3 senza tenere conto del disposto dell'art. 752 c.p.c.
Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria. Sebbene fra gli eredi del condebitore in solido il debito si divida ipso iure in proporzione della loro quota ereditaria, le rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore debbono essere di tale entità da coprire, nel complesso, l'intero importo di cui il dante causa era debitore solidale e nella fattispecie in decisione gli eredi del Prof. non hanno eccepito Pt_2
pagina 17 di 19 l'esistenza di altri coeredi (Cass. Civ. n.ri 13291/1999, 4722/1982, 23705/2016, 13953/2005,
17122/2020, 3391/2023).
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Quanto al rapporto tra gli appellanti e il le spese di lite del presente grado di giudizio seguono CP_2
la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività
e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Nel rapporto tra gli appellanti e in una valutazione complessiva dell'esito della lite e CP_3
tenuto conto della accertata responsabilità paritaria, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi.
Sussistono, altresì, i presupposti per porre il 50% delle spese di CTU definitivamente a carico degli eredi del Prof. in proporzione delle rispettive quote ereditarie, e il 50% a carico di Pt_2 [...]
CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, quali eredi di avverso la sentenza n. 1213/2022 del Tribunale di Reggio Parte_6 Parte_2
Emilia, a parziale modifica della stessa:
- condanna in solido con gli indicati appellanti, eredi di in Controparte_4 Parte_2
proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore di delle somme Controparte_2 liquidate nell'impugnata sentenza a titolo di risarcimento (€ 23.331,35 oltre interessi legali dal
17.11.2022 al saldo) e di spese processuali (€ 586,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore del legale, dichiaratosi antistatario), nonché alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna gli indicati appellanti, eredi di in proporzione delle rispettive quote Parte_2 ereditarie, a rimborsare a il 50% di quanto quest'ultima ha corrisposto o Controparte_3
corrisponderà a in forza della presente sentenza;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi nel rapporto processuale fra gli eredi di e Parte_2 Controparte_4
pagina 18 di 19 - pone definitivamente a carico degli appellanti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, il 50% delle spese di CTU e il rimanente 50% a carico di Controparte_4
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott.ssa Anna Maria Rossi Consigliere dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere Relatore sentito il relatore, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza tenutasi, con modalità cartolare, in data 29.10.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al r.g. n. 2107/2022 promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
e , quali eredi di AR ON Parte_6
Avv.ti Giovanni Gobbi e Daniela Losavio
contro
:
Controparte_2
Avv.
[...]
Controparte_3
Avv.ti Valentina Astolfi e Sonia Selletti
Fatti di causa
Nell'anno 2018, conveniva avanti al Tribunale di Reggio Emilia la Controparte_2 Controparte_4
(nel prosieguo senza indicazione del tipo sociale) esponendo che:
[...]
- nel mese di aprile 2011, perché affetto da disfunzione erettile, già in terapia farmacologica, si affidava alle cure del Prof. che gli consigliava di sottoporsi a intervento di Parte_2
“rivascolarizzazione microchirurgica peniena”, poi dal medesimo eseguito presso il CP_3
24.1.2012;
- dimesso il 27.1.2012, durante la convalescenza soffriva di una forte sintomatologia dolorosa in regione addominale;
pagina 1 di 19 - a seguito di controllo del 9.2.2012, il Prof. gli prescriveva la continuazione della terapia Pt_2
farmacologica con Cardiospirina e Cialis con indicazione di astensione da qualsivoglia sforzo fisico compresa l'attività sessuale;
- il Prof. effettuava ulteriori controlli il 29.2.2012, il 24.4.2012, il 5.7.2012; Pt_2
- nonostante le rassicurazioni del Prof. constatava il totale insuccesso dell'intervento “che ha Pt_2
comportato, in particolare, la perdita assoluta ed in via irreversibile della capacità coeundi, residuandogli, tra l'altro, sindrome caratterizzata da algie e parestesie addomino-perineali migranti
(determinando l'impossibilità per lo stesso di svolgere qualsivoglia attività fisica, sportiva, etc), nonché la comparsa di una grave forma di sindrome ansioso-depressiva reattiva scatenata da stress post-traumatico originato dal danno irreversibile alla sua capacitas coeundi” (p. 2 atto di citazione);
- in esito a consulto specialistico emergeva che l'intervento chirurgico praticatogli non fosse adeguato alla patologia sofferta consistente in una disfunzione erettile mista ove la componente psicogena era prevalente;
- tale dato emergeva anche dalle indagini a suo tempo condotte dallo stesso Prof. che Pt_2
Par certificava “… da sempre al mantenimento che scompare in particolari situazioni emotivo-erotiche favorevoli. Risponde abbastanza positivamente agli inibitori della 5 fosfodiesterasi…”, evidenziando soltanto un'iniziale patologia venocclusiva a fronte di un flusso arterioso valido, di uno studio dei potenziali evocati nella norma e di un assetto testoteronico nei limiti del range inferiore di normalità sulla base dello studio morfofunzionale delle erezioni eseguito;
- peraltro, l'intervento chirurgico praticatogli era ritenuto nella letteratura medica di settore come obsoleto e abbandonato stante gli elevati tassi di fallimento funzionale post-operatorio.
L'attore concludeva domandando che, accertata la responsabilità contrattuale di CP_3 quest'ultima fosse condannata al risarcimento di tutti i danni patiti e così individuati: danno biologico anche psichico, comprensivo di danno morale e personalizzazione;
danno conseguente alla violazione del diritto ad autodeterminarsi “conseguente alla violazione del diritto a ricevere un esaustivo consenso informato circa la indicazione di intervento di rivascolarizzazione in elezione”; danno patrimoniale sofferto per le spese medico-sanitarie affrontate “così come le spese per consulti specialistici, di ricovero e cura eseguiti anche all'estero, nonché quelle relative alle consulenze psicodiagnostica e medico-legale per la determinazione dei postumi residuati”; danno patrimoniale determinato dall'impossibilità di attendere alla propria attività lavorativa. Infine, domandava la refusione delle spese di assistenza legale della fase stragiudiziale e di mediazione.
Si costituiva contestando le avversarie pretese risarcitorie nell'an e nel quantum, CP_3 ritenendo la patologia lamentata non ricollegabile all'atto chirurgico e il danno indimostrato oltre che pagina 2 di 19 eccessivo. In ogni caso, deduceva di aver correttamente eseguito le prestazioni che le competevano ed affermava l'esclusiva responsabilità del Prof. peraltro operante presso la casa di cura come Pt_2
libero professionista. In subordine, svolgeva azione di regresso nei confronti degli eredi del Prof.
medio tempore deceduto, per l'intera somma eventualmente dovuta all'attore, domandando di Pt_2
essere autorizzata alla loro chiamata in causa.
Si costituivano , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Controparte_5 Parte_4 Parte_5
, quali eredi del prof. contestando genericamente la domanda Parte_6 Parte_2
svolta da e chiedendo a loro volta di essere autorizzati alla chiamata in causa della CP_3
compagnia di assicurazione con cui il Prof. era assicurato per la responsabilità professionale Pt_2 all'epoca dei fatti.
Si costituiva eccependo l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 9 L. Parte_8
24/17 dell'azione di rivalsa della struttura nei confronti del medico e in particolare la colpa grave del medico;
la prescrizione ex art. 2952 c.c. del diritto di rivalsa;
l'inoperatività della polizza per sinistri denunciati dopo la cessazione del contratto assicurativo stante la pattuizione di espressa clausola
“claims made” o comunque per intervenuta decadenza ex artt. 1913-1915 c.c.; in via di ulteriore subordine, l'operatività della garanzia prestata in secondo rischio e l'operatività della garanzia per la sola ipotesi di responsabilità per colpa grave. In via di estremo subordine, deduceva la limitazione dell'indennizzo alla sola quota di responsabilità dell'obbligato e con l'esclusione delle spese per restituzione dei compensi.
La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale affidata alla dott. che si Persona_1
avvaleva del dott. , medico specialista in andrologia. Persona_2
Il Tribunale di Reggio Emilia, con la sentenza n. 1213/2022, riteneva fondata la pretesa risarcitoria del
Preliminarmente, evidenziava che i fatti oggetto di causa risalivano al gennaio 2012 e dunque CP_2 in epoca antecedente all'entrata in vigore sia della Legge Gelli-Bianco (l.n. 24/2017) che del Decreto
UZ (d.l. 158/2012) che, dunque, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 c. 1 disp. prel. c.c., non trovavano applicazione alla fattispecie in esame, richiamando la pronuncia Cass. Civ. n.
28994/2019 giusta la quale “in tema di responsabilità sanitaria, le norme poste dagli artt. 3, comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24 del 2017, non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore”.
Il Tribunale riteneva poi riconducibili all'ambito della responsabilità contrattuale sia la responsabilità del medico che la responsabilità della struttura sanitaria.
pagina 3 di 19 Tanto premesso, il giudice riteneva che il contratto di spedalità fosse nella fattispecie in esame incontroverso essendo pacifico il ricovero del presso la casa di cura dal 23.1.2012 al 27.1.2012 CP_2 per essere sottoposto a intervento di “rivascolarizzazione microchirurgica peniena”.
Il giudice prendeva le mosse dalla CTU espletata in corso di causa – dalle cui conclusioni riteneva non vi fossero ragioni di discostarsi “in quanto esito di un'analisi approfondita degli atti e dei documenti di causa e dell'esame diretto eseguito sull'attore, condotti nel contraddittorio delle parti, e immuni da vizi logici (gli unici rilevabili dal giudicante in questa sede)” osservando altresì che “l'Ausiliario del
Tribunale, come si vedrà infra, ha inoltre risposto in modo esaustivo alle osservazioni dei consulenti di parte” – ed osservava che il consulente tecnico dava conto della letteratura in materia e delle evidenze scientifiche disponibili all'epoca dei fatti evidenziando che: «- la disfunzione erettile, definita come
“l'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione sufficiente per una prestazione sessuale soddisfacente”, è generalmente riconducibile a cause psicogene (stress, ansia, depressione, problemi relazionali nella coppia), organiche (vascolari, ormonali, neurologiche, iatrogene, collegate a malattie sistemiche) o miste;
- le cause vascolari rappresentano il principale fattore responsabile della DE di natura organica e possono essere trattate anche con la chirurgia vascolare arteriosa e venosa e in particolare con un intervento di rivascolarizzazione chirurgica del pene per insufficienza arteriosa e con chirurgia venosa del pene per la disfunzione corporoveno-occlusiva; - sul primo è presente “un gran numero di studi retrospettivi che riportano dati sugli esiti… limitati da criteri di inclusione ed esclusione variabili, breve durata del follow-up e mancanza di dati oggettivi di follow-up”, ma sono assenti studi comparativi prospettici randomizzati che ne valutino l'esito; - la seconda è considerata tuttora sperimentale, “Il peso delle prove disponibili è contrario all'uso di routine come opzione di trattamento per la disfunzione erettile … non è conforme ai desiderata della buona pratica clinica o della medicina basata sull'evidenza… può essere offerta in situazioni speciali come pazienti giovani con perdite congenite post-traumatiche o post-infiammatorie sito-specifiche”».
Proseguiva osservando che la CTU, all'esito dell'approfondito esame della documentazione disponibile, aveva accertato che «- la disfunzione erettile da cui era affetto era di Controparte_2
tipo misto in quanto caratterizzata da una modesta componente organica (insufficienza veno-occlusiva strumentalmente documentata) e da una componente di natura psicogena;
- in base alla letteratura medica, tale condizione clinica “richiedeva necessariamente un approccio modulare progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa per poi ricorrere, in ultima ipotesi, alla soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena, non prima però di aver proceduto ad un consulto psico-sessuologico che, nel caso de quo, non fu di fatto mai espletato nel corso della vicenda clinica”;
pagina 4 di 19 - dagli esami strumentali non sono emerse anomalie del distretto arterioso, ma solo una insufficienza veno-occlusiva del tutto modesta che non giustificava un trattamento invasivo quale era l'intervento di rivascolarizzazione chirurgica, anche tenuto conto del fatto che “la chirurgia venosa era considerata ancora sperimentale e riservata ad un gruppo ristretto e selezionato di pazienti”;
- ciononostante la cartella clinica del paziente relativa al ricovero (doc. 9 attore) riporta esclusivamente la diagnosi “deficit erettile organico” e “Inspiegabilmente (poiché non supportato da alcuna evidenza oggettiva strumentale) il deficit erettile venne tuttavia classificato “su base arteriogenica” (oltre che “corporoveno-occlusiva”) al momento di ricovero del paziente, senza che nessun accertamento preoperatorio avesse di fatto documentato elementi di rilievo a carico dell'asse arterioso”;
- sempre inspiegabilmente, all'esito della visita del 19.04.2011 eseguita dal Prof. quest'ultimo Pt_2
ha redatto due certificati con indicazioni terapeutiche diverse: uno, basato su un corretto approccio modulare progressivo, che prevedeva terapia farmacologica, successiva possibilità di associare alla terapia farmacologica un intervento vascolare con legatura venosa peniena ed, infine, in caso di fallimento, la soluzione chirurgica di impianto idraulico tricomponente;
l'altro indicava invece unicamente il ricorso diretto all'intervento di “rivascolarizzazione microchirurgica del pene”, ovvero ad una procedura certamente invasiva per la quale non erano di fatto soddisfatti i criteri di inclusione precedentemente illustrati e da considerarsi gli unici riferimenti scientifici presenti all'epoca dei fatti;
- nessuno dei certificati contemplava un consulto psico-sessuologico, “che nel caso di specie risultava assolutamente necessario visto l'importante ruolo della componente psicologica nel determinismo della disfunzione erettile”;
- quanto alla procedura operatoria, questa è stata correttamente eseguita, come confermato dalle analisi strumentali successivamente effettuate, benché si sia poi realizzata “la più temibile e prevedibile delle complicanze a carico di quest'ultimo (nonostante la prescrizione di terapia con
Cardioaspirina), ovvero l'occlusione trombotica del condotto arterioso”.
Secondo il Tribunale, il Prof. aveva commesso due errori, uno nella fase diagnostica e uno Pt_2
nella fase di indicazione terapeutica, mentre non erano emersi elementi di valutazione attestanti la speciale difficoltà del caso ex art. 2236 c.c.
Il Tribunale osservava che la CTU aveva risposto in modo puntuale e esaustivo alle osservazioni svolte dal CTP degli eredi del Prof. evidenziando che le stesse non erano fondate su elementi Pt_2
scientifici ed erano contrastanti con le evidenze scientifiche sopra riportate tenuto conto che:
pagina 5 di 19 «- l'insufficienza vascolare di tipo arterioso (patologia rispetto alla quale sarebbe stato astrattamente indicato l'intervento di rivascolarizzazione) non è mai stata riscontrata nel corso degli accertamenti strumentali cui si è sottoposto l'attore;
- l'intervento in questione non era invece indicato per il tipo di patologia da cui era concretamente affetto quest'ultimo;
- l'attore non ha ottenuto alcun beneficio dall'intervento;
- la circostanza che il Prof. fosse un medico specializzato in andrologia non lo esentava dal Pt_2
rilevare la componente psichica della patologia in esame e dall'indirizzare il paziente presso uno specialista in tale settore».
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale riteneva accertata la colpa del medico.
Precisato che l'attore lamentava l'aggravamento della disfunzione erettile con definitiva perdita della capacità coeundi, la comparsa di addominalgia invalidante e l'insorgenza di una sindrome ansioso- depressiva correlata al fallimento dell'intervento, il Tribunale riportava gli esiti della CTU al riguardo:
«- quanto al primo punto, “L'intervento chirurgico, ancorché fallito, non ha alterato il normale rifornimento vascolare delle arterie cavernose, non ha interessato il tessuto erettile ed ha lasciato intatta la struttura elastica contenitiva dei corpi cavernosi (albuginea), ovvero ha preservato tutte le componenti anatomiche che stanno alla base di una valida e funzionale attività peniena”;
- tale conclusione è confermata dagli accertamenti cui si è sottoposto il nel 2013 e nel 2014 CP_2
nonché da un ulteriore specialista cui egli si è rivolto nel 2015, il quale ha certificato non un aggravamento della patologia, bensì un ritorno alla condizione preoperatoria;
- sicché “L'attuale aggravio del deficit disfunzione erettile lamentato dal Sig. non trovando CP_2
motivazioni organiche anatomo-vascolari di natura iatrogena, ovvero connesse alla procedura chirurgica, appare piuttosto riconducibile ad aspetti di natura meramente psicologica (oltre che fisiologica età correlata) per il manifestarsi di un comprensibile disagio emotivo che ha trovato le sue ragioni nel fallimento terapeutico”;
- quanto al secondo punto, non sono stati riscontrati quadri patologici sotto il profilo obiettivo e strumentale indicativi della lamentata addominalgia, benché sia verosimile un residuale risentimento doloroso addominale post-chirurgico ascrivibile a verosimili processi aderenziali/cicatriziali con aggravio di sintomatologia a seguito di azioni compressive locali, come quella esercitata dalla cintura dei pantaloni;
- quanto, infine, al terzo punto, pur non essendo noto lo stato psichico dell'attore in epoca precedente all'intervento, da un lato il fatto ha una oggettiva idoneità psico-lesiva, dall'altro non sono state
pagina 6 di 19 identificate cause ulteriori che possano avere contribuito a determinare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo dell'attore».
Il Tribunale riteneva quindi che l'intervento, benché errato dal punto di vista della indicazione terapeutica, non aveva comportato di per sé un aggravamento della patologia dalla quale era già affetto l'attore dal punto di vista strettamente organico, ma aveva determinato conseguenze di carattere psicologico collegate al mancato raggiungimento di un risultato chirurgico soddisfacente in grado cioè di condurre a una completa risoluzione dei sintomi e ad uno stato di benessere psicofisico;
in aggiunta ai postumi temporanei dell'operazione chirurgica rivelatasi del tutto inutile.
Ritenuto dunque sussistente il nesso eziologico tra l'intervento eseguito dal Prof. e i danni Pt_2
descritti, il Tribunale aderiva alle valutazioni della CTU sulla quantificazione del danno biologico temporaneo. Quanto alle conseguenze di carattere permanente, la CTU aveva accertato che: «- all'intervento chirurgico sono ricollegabili “reliquati di natura iatrogena oltre che disfunzionale”;
- nei primi rientrano i processi cicatriziali riparativi nonché l'addominalgia lamentata dall'attore, ascrivibile a verosimili processi aderenziali/cicatriziali;
- tra i secondi vi è la persistenza di uno stato ansioso, “tuttavia di lieve entità, non necessitando di alcun supporto farmacologico né tantomeno psico-terapeutico”;
- quanto al lamentato aggravamento della capacitas coeundi, “non sono state oggettivate cause organiche causalmente ascrivibili alle procedure chirurgiche che ne possano suffragare il reale verificarsi;
la disfunzionalità erettile può eventualmente aver risentito, seppur in forma minima e transitoria, delle ripercussioni psico-reattive derivate dal mancato risultato terapeutico già più volte richiamato, con ritorno ad una condizione del tutto sovrapponibile a quella precedente”». Il Tribunale proseguiva osservando che, sulla scorta di tali valutazioni, la CTU aveva quantificato il danno biologico permanente nella misura dell'8-9%; quantificazione che il Tribunale condivideva posto che
«i consulenti di parte si sono limitati a contestare la quantificazione, ma senza fornire elementi specifici idonei a inficiarla».
In applicazione della tabella di cui all'art. 139 d.lgs. 209/2005, il Tribunale liquidava a titolo di danno biologico temporaneo la somma di € 3.482,95 comprensiva di rivalutazione e interessi. Tenuto conto della percentuale di invalidità dell'8,5% e del fatto che il all'epoca dei fatti aveva 39 anni, CP_2
liquidava a titolo di danno biologico permanente la somma di 16.468,74 comprensiva di rivalutazione e interessi. Nulla riconosceva a titolo di personalizzazione del danno in difetto di puntuali allegazioni sul punto e nemmeno a titolo di danno morale «poiché nel caso di specie il disturbo post traumatico da stress e la sindrome ansioso depressiva lamentati dall'attore - ed espressamente allegati a fondamento della richiesta risarcitoria - sono già stati valorizzati dalla CTU nella valutazione del danno biologico
pagina 7 di 19 nella misura in cui essi sono strettamente riconducibili all'operato del medico e non possono essere ulteriormente considerati al fine di evitare duplicazioni risarcitorie», dovendosi anche considerare che dal punto di vista della funzionalità sessuale il «si trova oggi nelle medesime condizioni in cui CP_2 versava prima dell'intervento, né costui ha dimostrato che la attuale, asserita incapacità di vivere una vita sessuale soddisfacente è diversa e più grave di quella lamentata in epoca antecedente all'operazione chirurgica».
Il Tribunale accoglieva la domanda di risarcimento del danno patito per le spese mediche sostenute che quantificava nella somma di € 3.379,66, comprensiva di interessi e rivalutazione. Riteneva infondata, invece, la pretesa al risarcimento del danno per violazione del consenso informato.
Il Tribunale riteneva che dei danni (€ 19.951,69 a titolo di danno non patrimoniale e € 3.379,66 a titolo di danno patrimoniale) dovessero rispondere, in solido tra loro, gli eredi del Prof. CP_3
essendosi la domanda automaticamente estesa nei confronti di questi ultimi, e che la Pt_2
responsabilità di conseguisse ex art. 1228 c.c. alla responsabilità del medico che aveva CP_3 eseguito l'intervento, benché avesse agito in regime libero-professionale, osservando che «peraltro, nel caso di specie risulta dalla cartella clinica risulta che il Prof. è il “medico di riferimento” Pt_2 dell'unità operativa di urologia nella struttura ». Il giudice riteneva che «dal ché CP_3
deve desumersi, in assenza di elementi che depongano in senso contrario, che il paziente si sia rivolto alla casa di cura e che nell'obbligazione di questa rientrasse quindi non solo la prestazione di tipo alberghiero (che non è in contestazione), bensì anche la prestazione chirurgica, con la conseguenza che sotto questo profilo il Prof. deve essere qualificato come “ausiliario” di Pt_2 [...] ai sensi dell'art. 1228 c.c.». CP_3
Accoglieva, poi, per l'intero la domanda anticipata di regresso svolta da nei confronti CP_3
degli eredi del Prof. posto che: «in primo luogo, contrariamente a quanto dedotto dalla terza Pt_2 chiamata , non trova applicazione l'art. 9 L. 24/17 che limita l'azione di Parte_8 rivalsa nei confronti del medico ai soli casi di dolo o colpa grave di quest'ultimo, posto che – come rilevato sopra – la legge in questione non ha efficacia retroattiva e, dunque, non si applica ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore»; nel merito, poi da un lato era provata la responsabilità esclusiva del chirurgo nella causazione del danno subìto dall'attore e «dall'altro lato non risulta provato alcun inadempimento da parte della casa di cura delle obbligazioni gravanti in via esclusiva sulla medesima in forza del contratto di spedalità (inadempimento, invero, neppure allegato dall'attore)».
pagina 8 di 19 Il primo giudice respingeva, invece, la domanda di garanzia proposta dagli eredi del Prof. nei Pt_2 confronti di ritenendo fondata l'eccezione di inoperatività della polizza in forza Parte_8
della clausola claims made di cui all'art. 17 CGA, da ritenersi legittimamente apposta.
In conclusione, il giudice condannava in solido tra loro gli eredi del Prof. e a Pt_2 CP_3 pagare all'attore a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, la somma di € 23.331,35 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
condannava gli eredi del Prof. in solido tra Pt_2 loro a rimborsare a quanto eventualmente corrisposto da quest'ultima all'attore in forza CP_3
della sentenza e rigettava la domanda proposta dagli eredi del Prof. nei confronti Pt_2 dell'assicuratore.
Quanto alle spese di lite, condannava in solido gli eredi del Prof. e alla rifusione Pt_2 CP_3 delle stesse in favore dell'attore; condannava gli eredi del Prof. in solido tra loro, alla Pt_2
rifusione in favore di e di , ponendo le spese di CTU CP_3 Parte_8
definitivamente a carico dei primi.
Avverso la sentenza proponevano appello gli eredi del Prof. affidato a cinque motivi, cui Pt_2
resistevano e il CP_3 CP_2
La Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza proposta dall'appellante e riteneva che non vi fossero i presupposti per la rinnovazione della CTU né per la convocazione a chiarimenti del CTU, come richiesto dagli appellati. Indi, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ragioni della decisione
L'appello censura la sentenza per i seguenti motivi di cui si riportano anche i titoli:
1) Difetto di colpa grave ravvisabile nella condotta medica del Prof. nell'ambito della Pt_2 diagnosi formulata e dell'indicazione terapeutica: violazione dell'art. 2236 c.c. e dell'art. 7 della L.
24/2017; difetto di motivazione per mancato esame delle ragioni che avevano indotto il Prof. Pt_2 alle indicazioni diagnostiche e terapeutiche propedeutiche all'intervento chirurgico. Gli appellanti ritengono che un esame “scevro di pregiudizi” della documentazione medica a disposizione consenta di ritenere “difficilmente contestabile” l'indicazione del Prof. all'intervento chirurgico cui fu Pt_2 sottoposto il tenuto anche conto del fatto che era “plausibile una effettiva componente CP_2 organica” della disfunzione erettile e che tale patologia incideva notevolmente sulla qualità di vita del paziente e necessitava di una rapida soluzione. Gli appellanti si dolgono del fatto che il referto conclusivo della visita eseguita il 19.4.2011 dal Prof. sia stato “interpretato, con evidente Pt_2 intento travisante, come una doppia certificazione contraddittoria” invece che “come la corretta illustrazione di due possibili opzioni offerte al paziente”. Rappresentano che la scelta ricadde pagina 9 di 19 sull'intervento chirurgico di rivascolarizzazione perché il sperava di poter risolvere la propria CP_2 problematica con un intervento meno invasivo rispetto all'impianto protesico, considerata anche la sua giovane età, e perché il risultava poco responsivo e poco tollerante ai comuni farmaci utilizzati CP_2 per il trattamento della disfunzione erettile. È poi contraddittoria la CTU laddove afferma che la chirurgia vascolare venosa non sia “conforme ai desiderata della buona pratica clinica o della medicina basata sull'evidenza...per poi stigmatizzare la scelta di quella arteriosa”. Gli appellanti ritengono che l'indicazione all'intervento chirurgico praticato trovi conforto nella letteratura scientifica citata dal CTP Prof. Secondo gli appellanti alla luce di quanto osservato “non appare Per_3
sostenibile la ricorrenza di un profilo di gravità della colpa nelle indicazioni diagnostiche e terapeutiche offerte dal Prof. e lamentano che la sentenza impugnata “è lacunosa nel fondare Pt_2 il giudizio di colpa grave”;
2) Grave vizio logico nell'affermare la ricorrenza del nesso di causalità materiale tra l'operato del
Prof. e i danni posti a fondamento della domanda risarcitoria negando l'esistenza delle Pt_2
premesse da cui dedurre i danni (violazione degli art. 1218, 1223, 1227, 2697 c.c. e degli art. 1176 e
1372 c.c.). Gli appellanti, ribadita l'assenza di nesso di causalità tra la lamentata incapacitas coeundi e l'intervento praticato dal Prof. escludono che il abbia diritto al risarcimento dei danni Pt_2 CP_2 patiti perché “quanto all'addominalgia la Sentenza 1213/2022 nega che siano stati riscontrati quadri patologici sotto il profilo obiettivo e strumentale indicativi della stessa (cf. p. 6)” e quanto all'insorgenza di una sindrome ansioso-depressiva “la Sentenza 1213/2022 si limita a considerate un'oggettiva idoneità psico-lesiva dell'intervento, rilevando come non siano state identificate cause ulteriori che possano avere contribuito a determinare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo di
(cf. p. 6)”. Affermano altresì che “l'intervento eseguito dal Prof. è risultato CP_2 Pt_2
efficace, comportando un beneficio clinico soggettivo nei mesi successivi alla dimissione di CP_2 in termini di migliori erezioni spontanee e procurate, se confrontate con il periodo antecedente l'atto chirurgico. I controlli post operatori eseguiti puntualmente dal Prof. nei mesi del 2012 che Pt_2
precedettero la sua morte (cf. CTU, pp. 15-16) dimostrarono la persistente pervietà dell'anastomosi e una risposta erettiva completa al test, con somministrazione endocavernosa di farmaci vaso-attivi. La successiva ricaduta, probabilmente dovuta alla chiusura dello shunt, non ha potuto essere adeguatamente trattata (una visita era programmata in settembre 2012) per la prematura scomparsa del Prof. Non vi è quindi alcun nesso di causalità materiale tra l'esito a lungo termine Pt_2 insoddisfacente e l'intervento, conforme alle regole dell'arte” (p. 16 atto di appello);
3) Omesso calcolo in termini percentuali del nesso di causalità giuridica tra l'intervento del Prof.
e il danno biologico complessivamente considerato. Gli appellanti censurano la sentenza Pt_2
pagina 10 di 19 ritenendo che il Tribunale non abbia correttamente indagato il nesso di causalità materiale tra la condotta del Prof. e il danno biologico permanente patito dal in modo tale da attribuire Pt_2 CP_2
al primo la sola percentuale a lui ascrivibile del complessivo danno riconosciuto;
4) Errato giudizio circa l'irretroattività della L. 24/2017 ai casi occorsi precedentemente la sua entrata in vigore;
omessa considerazione dell'assenza di colpa grave quale presupposto inibente
l'azione di rivalsa e, in subordine, omessa limitazione dell'entità della rivalsa nei confronti degli al 50% (violazione dell'art. 9 della L. 24/2017, dell'art. 1298, comma 2 c.c.). Gli Parte_9
appellanti censurano la sentenza laddove ha accolto la domanda anticipata di regresso di CP_3 ritenendo non applicabile alla fattispecie la l. 24/2017, giusta la quale l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave. Si dolgono del fatto che “la Sentenza 1213/2022 ha errato nel condannare gli in solido Parte_9 con la ” e lamentano che, comunque, il Tribunale abbia accolto tale domanda per CP_3
l'intero mentre in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 28987/2019) la casa di cura risponde del 50% dell'intera responsabilità, salvo che non ricorra un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione, dovendosi applicare il principio presuntivo di cui è espressione l'art. 1298 c. 2 c.c.;
5) Violazione dell'art. 752 c.c. Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui non ha ripartito tra gli eredi del Prof. l'obbligo risarcitorio in proporzione delle rispettive quote ereditarie. Pt_2
***
Preliminarmente, si ribadisce che non sussistono i presupposti ex art. 198 c.p.c. per disporre la rinnovazione della CTU, richiesta dagli appellanti. Invero, premesso che il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d'ufficio, rientrando il rinnovo dell'indagine tecnica tra i poteri discrezionali del giudice (Cass. n. 22799/2017), a parere della Corte, il tenore delle deduzioni degli appellanti condensate nei motivi di appello non consente di disporre la richiesta rinnovazione, atteso che le doglianze si risolvono in contestazioni inidonee a superare le chiare, esaustive e coerenti valutazioni espresse dalla CTU, dott.ssa Per_1 con l'ausilio del dott. , specialista in andrologia, dalle quali non vi è motivo di discostarsi. Per_2
Venendo all'esame dei motivi di gravame, il primo motivo è infondato.
Sulla base delle valutazioni medico-legali - ampiamente motivate - condensate nella CTU, all'origine del disturbo sessuale affliggente il vi era una componente di natura psicogena alla luce: - dei CP_2
dati anamnestici «che furono chiaramente esplicitati anche al Prof. nel momento di presa in Per_4 carico del Paziente (nella certificazione dell'aprile 2011 lo specialista annotava “Da sempre DE al
pagina 11 di 19 mantenimento che scompare in particolari situazioni emotivo-erotiche”)» (p. 40 CTU); - dell'esito del test di tumescenza peniena notturna eseguito con valido risultato il 3.5.2010 che registrò «un “evento erettivo della durata di circa 20 min. caratterizzato da discreta tumescenza e ottima rigidità” durante la fase REM del sonno in cui i fattori di condizionamento esterno (stress, ansia e depressione), non svolgono alcuna influenza» (p. 40 cit.); - gli accertamenti laboratoristici che escludevano disordini endocrinologici;
- l'assenza di patologie malformative genitali: «i rilievi obiettivi descrivevano una regolare virilizzazione con “pene normale, senza segni di fibrosi o placca, con buon trofismo erettile”
(cfr visita Prof. del 19/04/2011) e l'esame ecografico mostrava una “regolare ecostruttura dei Pt_2 corpi cavernosi e della tunica albuginea” (9/11/2009)» (p. 40 cit.); - l'assenza di «condizioni neurologiche (elettromiografia muscolatura perineale del 17/02/2010) e/o malattie sistemiche né tantomeno fattori iatrogeni che potessero diversamente spiegare il disturbo erettile» (p. 40 cit.).
Esisteva solo “una modesta componente organica” (p. 41 CTU) atteso che gli accertamenti compiuti
(Ecocolordoppler dell'aorta addominale, dei vasi iliaci e dei vasi del pene del 11.12.2008;
Ecocolordoppler penieno dinamico del 9.11.2009; Cavernosometria del 19.4.2011) documentavano un'insufficienza veno-occlusiva di grado “medio”, con esclusione di patologie di competenza arteriosa.
È alla luce di tali considerazioni e del puntuale esame della documentazione medica versata in atti che la CTU qualifica la disfunzione erettile del come di tipo misto. CP_2
Così inquadrata la patologia e alla luce della letteratura scientifica di riferimento all'epoca del fatto, la
CTU ha ritenuto che la condizione disfunzionale del avrebbe richiesto “un approccio modulare CP_2
progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa per poi ricorrere, in ultima ipotesi, alla soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena, non prima però di aver proceduto ad un consulto psico-sessuologico che, nel caso de quo, non fu di fatto mai espletato nel corso della vicenda clinica” (p. 41 CTU), con esclusione di qualsivoglia indicazione all'approccio chirurgico vascolare atteso che: - “non furono MAI documentate anomalie del distretto arterioso da motivare un intervento di rivascolarizzazione chirurgica”; - “la modesta insufficienza veno-occlusiva,
UNICA e SOLA condizione emersa negli studi emodinamici, NON giustificava un approccio invasivo, se non sulla scorta di autoreferenziate capacità operative del chirurgo, tenuto conto che all'epoca dei fatti, come precedentemente indicato (il riferimento è a quanto indicato dal CTU a p. 38 e 39 con riguardo alle procedure di chirurgia venosa, n.d.r.), la chirurgia venosa era considerata ancora sperimentale e riservata ad un gruppo ristretto e selezionato di pazienti” (p. 41 CTU).
Pertanto, la CTU ha ritenuto che il corretto approccio alla condizione patologica del non CP_2
consistesse né nella chirurgia arteriosa né nella chirurgia venosa bensì in un approccio modulare pagina 12 di 19 progressivo dapprima di natura farmacologica di tipo orale e/o iniettiva intracavernosa con eventuale soluzione chirurgica di impianto di protesi peniena in via di extrema ratio.
Si osservi che, nel formulare tali valutazioni, la CTU si è basata proprio sulla letteratura scientifica
I, Controparte_6
operating procedures for vascular surgery in erectile dysfunction Controparte_7
revascularization and venous procedures. J Sex Med 2013 Jan 21;10 (1):172-9 (cfr. p. 33 CTU laddove la CTU dà atto che “nel 2009 più di 190 esperti provenienti da 33 paesi si sono riuniti a Parigi per una consultazione internazionale in collaborazione con le principali società di urologia e medicina sessuale con lo scopo di sviluppare algoritmi, raccomandazioni e Linee Guida basate sulla revisione esauriente dei dati disponibili” e che “i risultati dell'incontro multidisciplinare, unitamente ai contenuti di pubblicazioni prodotte negli stessi anni su riviste sottoposte a valutazione da periti reviewer esterni (peer-reviewed), sono stati rielaborati al fine di sviluppare procedure operative standard per la chirurgia vascolare nella disfunzione erettile che, riassunte dagli Autori in un contributo scientifico pubblicato nel 2012, verranno di seguito illustrate, tenuto peraltro conto che sono state citate anche dai Consulenti delle parti a supporto delle proprie argomentazioni”).
Tenuto conto di quanto sin qui esposto circa l'erroneità dell'indicazione terapeutica, appare del tutto irrilevante che la disfunzione erettile gravasse in modo significativo sulla vita del paziente e che la patologia necessitasse di una soluzione in tempi brevi. Inoltre, come osservato dalla CTU in risposta alle osservazioni del CTP Prof. (cfr. p. 55-56 CTU), né il livello di esperienza del Prof. Per_3 né la minore invasività di tale procedura rispetto all'impianto protesico né la scarsa Pt_2
responsività e scarsa tolleranza del paziente ai farmaci utilizzati per il trattamento sintomatico della disfunzione erettile sono elementi sufficienti a giustificare l'opzione chirurgica praticata e non indicata.
Le ulteriori doglianze contenute nel motivo di appello in esame e inerenti la gravità della colpa non meritano alcun esame atteso che la sentenza non si esprime sul grado della colpa imputabile al Prof. avendo ritenuto il Tribunale - con affermazione che non è oggetto di censura - che «non sono Pt_2
emersi elementi di valutazione attestanti la speciale difficoltà del caso ex art. 2236 c.c. (limitazione di responsabilità il cui onus probandi gravava comunque sulla convenuta e sugli che Parte_9
nulla hanno dedotto al riguardo)».
Il secondo motivo di appello non merita accoglimento perché infondato.
Secondo gli appellanti l'intervento chirurgico praticato fu efficace nella risoluzione della disfunzione erettile avendo comportato “un beneficio clinico soggettivo nei mesi successivi alla dimissione di
in termini di migliori erezioni spontanee e procurate, se confrontate con il periodo CP_2
pagina 13 di 19 antecedente l'atto chirurgico” (p. 16 atto di appello) cui seguì una ricaduta, a causa della chiusura dello shunt, che non poté essere adeguatamente trattata per la scomparsa del Prof. Pt_2
Ora, la CTU - che pure ha ritenuto che sotto il profilo strettamente tecnico-esecutivo l'intervento fu correttamente eseguito - in risposta alle osservazioni del CTP Prof. ha già esaurientemente Per_3 illustrato, con argomentazioni non oggetto di censura, che “le erezioni che il paziente ha presentato nell'immediato decorso post operatorio, così come descritte dallo stesso in sede di visita medico- legale, erano spontanee, non provocate (ovvero indipendenti da una stimolazione erotica) e si manifestavano nell'arco dell'intera giornata, ad indicare una condizione non già di valido ed utile recupero di una funzionalità sessuale erettile, quanto di un priapismo post-chirurgico indotto dall'elevato ed eccessivo flusso vascolare determinato dal by-pass arterioso” (p. 56 CTU).
Dunque, escluso che l'intervento praticato sia stato efficace, è altresì da escludersi che abbia provocato un danno alla capacitas coeundi del paziente, come ritenuto dal Tribunale sulla scorta delle risultanze della CTU.
Deve invece ritenersi, concordemente a quanto ritenuto dal Tribunale, che all'operazione chirurgica abbia fatto seguito l'insorgere dell'addominalgia, comparsa sei mesi dopo l'intervento chirurgico penieno come da refertazione specialistica redatta dallo stesso Prof. contenente l'annotazione Pt_2 di “algie addominali migranti” lamentate dal paziente. Vero è che la CTU ha affermato che l'addominalgia non ha trovato corrispondenza in quadri patologici rilevabili sotto il profilo obiettivo e strumentale, tenuto conto degli esiti dell'esame ecografico addominale del 18.2.2013 e della RMN addominale inferiore del 16.4.2013, ma ha altresì ritenuto “del tutto verosimile la sussistenza di un residuale risentimento doloroso addominale post-chirurgico (accentuato dalla compressione esercitata dalla cintura dei pantaloni), da ascriversi a possibili processi aderenziali-cicatriziali in sede di accesso iatrogeno, ove è stato osservato un esito cutaneo riferito parestesico al tatto e dolente alla pressione diretta” (p. 45-46 CTU). A ciò si aggiunga che, in sede di risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, la CTU ha osservato quanto segue: «chi scrive ritiene che non occorra un'evidenza strumentale (quale poi?) per poter ipotizzare la sussistenza di una residuale dolorabilità addominale in esito ad una procedura chirurgica che ha interrotto l'integrità anatomica del tegumento
(sede oggi di un esito cicatriziale rilevante esteticamente), sezionato tessuti muscolo-fasciali, certamente coinvolto fibre e terminazioni nervose, oltre ad aver manipolato direttamente strutture vascolari durante il confezionamento del bypass chirurgico. Peraltro, del quadro doloroso post- operatorio, ne dava atto lo stesso Prof. prima che il rapporto professionale si interrompesse, Pt_2
rendendo ragione di una sintomatologia che compariva in stretta correlazione cronologica con le procedure operatorie e ad oggi ancora presente, ancorché in forma attenuata» (p. 57 CTU).
pagina 14 di 19 Ancora, è da porsi in relazione causale con la condotta del Prof. il danno biologico psichico, Pt_2
consistente nel persistente stato ansioso con polarizzazione sul proprio vissuto, qualificato dalla CTU come di lieve entità, considerata l'evolutività in senso migliorativo della condizione morbosa. Infatti, diversamente da quanto ritenuto dagli appellanti, sono indicative della sussistenza del nesso causale, ove congiuntamente considerate, l'«idoneità psico-lesiva dei fatti narrati nel determinismo della condizione psico-reattiva che sembra essersi manifestata in stretta correlazione cronologica coi fatti de quo, con primo “colloquio con psicologa-psicoterapeuta dott.ssa già nell'ottobre Parte_10 successivo (2013)» e l'esclusione di altre cause «non avendone identificate ulteriori che possano diversamente giustificare il quadro sintomatologico ansioso-depressivo che andava sviluppando il Sig.
(p. 46 CTU). A ciò si aggiunga che, come osservato dalla CTU in risposta alle osservazioni CP_2 dei consulenti tecnici di parte, «nell'ottobre 2014, il Dott. dopo colloquio anamnestico, Per_5
colloquio psicodiagnostico e somministrazione di testistica con questionari, si esprimeva circa
l'esistenza di una correlazione “tra l'intervento chirurgico subito e l'insorgenza e lo sviluppo per il sig. della sintomatologia sopraddetta come Disturbo Post Traumatico da Stress Controparte_2 complicato da un Grave Disturbo Depressivo”» (p. 57 CTU).
Parimenti infondato è il terzo motivo di appello, con cui gli appellanti lamentano che il danno biologico complessivamente patito dal non sia stato valutato in termini di danno differenziale. CP_2
In realtà, gli appellanti si limitano ad affermare, del tutto genericamente, che si sarebbe dovuto tener conto delle “concause naturali” e dei “comportamenti dello stesso paziente” (p. 19 CTU) per individuare la quota di danno effettivamente imputabile al Prof. mentre non v'è evidenza di Pt_2 stati patologici fisici o psichici integranti un'invalidità biologica permanente che il CTU avrebbe erroneamente omesso di considerare nella determinazione del danno biologico permanente conseguito all'intervento chirurgico, consistente nei processi cicatriziali riparativi, nell'addominalgia e nel persistente stato ansioso di lieve entità.
Il quarto motivo di appello merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.
Quanto alla domanda anticipata di regresso avanzata da nei confronti degli eredi del CP_3
Prof. è in primo luogo da escludersi che alla fattispecie in esame risalente all'anno 2012 sia Pt_2
applicabile la disposizione di cui alla l.n. 124/2017 secondo cui la struttura può esercitare azione di rivalsa contro il medico che ha provocato il danno, se prova che il suo comportamento è stato caratterizzato da dolo o colpa grave, atteso che la Legge Gelli-Bianco non ha efficacia retroattiva e si applica solo ai fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore della medesima (Cass. Civ. n.
28994/2019).
pagina 15 di 19 Il motivo di appello è invece fondato nella parte in cui censura la decisione del Tribunale di attribuire, nella graduazione interna delle colpe, l'intera responsabilità al medico, accogliendo per l'intero la domanda anticipata di regresso svolta da CP_3
Invero, alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. Civ.
n. 28642/2024), vale il principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo dev'essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, c. 2, e
2055, c. 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Ne consegue che «in caso di accertata responsabilità derivante esclusivamente dalla carente esecuzione della prestazione del professionista (e non anche da carenze organizzative della struttura sanitaria) la struttura sanitaria può agire quindi in rivalsa nei confronti del medico ritenuto responsabile, ma non per
l'intero importo, bensì fino ad un massimo del 50% perché si considera che l'errore medico sia riconducibile in parte - appunto nella misura del 50% - al rischio di impresa, e come tale in questa percentuale deve rimanere a carico della struttura sanitaria all'interno della quale questi ha svolto la sua attività» mentre «si deroga a questa regola di ripartizione interna della responsabilità soltanto nei casi in cui la responsabilità del medico debba essere considerata assorbente, con ciò intendendo far riferimento non alle ipotesi di gravi manchevolezze nell'esecuzione delle prestazioni professionali quanto a un comportamento fuori dall'ordinario, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile e come tale scisso da ogni possibilità di controllo e prevenzione da parte della struttura e di conseguenza non addebitabile nella sue conseguenze economiche, neppure in parte, alla struttura sanitaria (V. in proposito Cass. n. 29001 del 2021, che richiama Cass. n. 28987 del 2019: “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente
pagina 16 di 19 opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati.”; il principio è stato poi confermato da Cass. n. 34516 del 2023, in riferimento ad una ipotesi di parziale esternalizzazione della logistica e di alcuni servizi assistenziali da parte della clinica)» (così Cass. Civ. n. 28642/2024).
Ora, nella fattispecie il Tribunale si è limitato a constatare che “la responsabilità esclusiva del chirurgo nella causazione del danno subito dall'attore” e l'assenza di qualsivoglia inadempimento “da parte della casa di cura delle obbligazioni gravanti in via esclusiva sulla medesima in forza del contratto di spedalità (inadempimento, invero, neppure allegato dall'attore)” (p. 10 sentenza impugnata) senza valutare l'esistenza o meno in capo al medico di un comportamento anomalo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di regresso oltre il limite del 50%.
Invero, nella fattispecie non vi è alcuna prova, gravante sulla struttura sanitaria, in ordine ad un'assorbente responsabilità del medico che deve intendersi non solo come grave ma anche come straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile malpractice (v. Cass. Civ.
n. 28642/2024). Infatti, la condotta imputabile al Prof. è riconducibile all'ordinaria prestazione Pt_2
dei servizi di spedalità e non è eccezionale, imprevedibile né oggettivamente improbabile, per quanto censurabile. Deve dunque farsi applicazione del principio presuntivo di cui all'art. 1298, c. 2, c.c., dovendosi accogliere la domanda anticipata di regresso nei limiti del 50%.
Il quinto motivo di appello è fondato.
Il Tribunale ha erroneamente condannato gli eredi del Prof. in via solidale con Pt_2 CP_3 senza tenere conto del disposto dell'art. 752 c.p.c.
Con la morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria. Sebbene fra gli eredi del condebitore in solido il debito si divida ipso iure in proporzione della loro quota ereditaria, le rispettive obbligazioni parziarie nei confronti del creditore debbono essere di tale entità da coprire, nel complesso, l'intero importo di cui il dante causa era debitore solidale e nella fattispecie in decisione gli eredi del Prof. non hanno eccepito Pt_2
pagina 17 di 19 l'esistenza di altri coeredi (Cass. Civ. n.ri 13291/1999, 4722/1982, 23705/2016, 13953/2005,
17122/2020, 3391/2023).
In conclusione, per tutti i motivi sin qui esposti, l'appello merita parziale accoglimento e la sentenza impugnata deve essere riformata per quanto di ragione.
Quanto al rapporto tra gli appellanti e il le spese di lite del presente grado di giudizio seguono CP_2
la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, letta la nota spese, nel dispositivo ex d.m. 55/2014 in relazione alla natura e al valore della causa, al tasso di difficoltà della stessa, nonché in base all'attività
e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Nel rapporto tra gli appellanti e in una valutazione complessiva dell'esito della lite e CP_3
tenuto conto della accertata responsabilità paritaria, sussistono i presupposti per compensare le spese di entrambi i gradi.
Sussistono, altresì, i presupposti per porre il 50% delle spese di CTU definitivamente a carico degli eredi del Prof. in proporzione delle rispettive quote ereditarie, e il 50% a carico di Pt_2 [...]
CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto da
, , Parte_1 Parte_2 Controparte_5
, , e
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, quali eredi di avverso la sentenza n. 1213/2022 del Tribunale di Reggio Parte_6 Parte_2
Emilia, a parziale modifica della stessa:
- condanna in solido con gli indicati appellanti, eredi di in Controparte_4 Parte_2
proporzione delle rispettive quote ereditarie, al pagamento in favore di delle somme Controparte_2 liquidate nell'impugnata sentenza a titolo di risarcimento (€ 23.331,35 oltre interessi legali dal
17.11.2022 al saldo) e di spese processuali (€ 586,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre
15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge, con distrazione in favore del legale, dichiaratosi antistatario), nonché alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in € 5.809 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, se dovuti;
- condanna gli indicati appellanti, eredi di in proporzione delle rispettive quote Parte_2 ereditarie, a rimborsare a il 50% di quanto quest'ultima ha corrisposto o Controparte_3
corrisponderà a in forza della presente sentenza;
Controparte_2
- compensa integralmente le spese processuali di entrambi i gradi nel rapporto processuale fra gli eredi di e Parte_2 Controparte_4
pagina 18 di 19 - pone definitivamente a carico degli appellanti, in proporzione delle rispettive quote ereditarie, il 50% delle spese di CTU e il rimanente 50% a carico di Controparte_4
Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 25.3.2025.
Il Consigliere estensore dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Presidente dott. Giampiero Fiore
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