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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/06/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Paola Mazzeo consigliera
All'udienza del 7.12.2023, come da dispositivo separato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 257/2022
promossa
da - appellante - Parte_1
Av
contro
- appellato – CP_1
Avv.ti Massimo Autieri e Marco Fallaci
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 285/2021 del Tribunale di Siena giudice del lavoro, pubblicata il 29.12.2021
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia che oppone all' e che è sottoposta Parte_1 CP_1 alla cognizione di questa Corte in esito all'impugnazione, da parte dell'assicurato, della sentenza 29.12.2021 del Tribunale di Siena, può essere riassunta nei termini che seguono.
2. L'odierno appellante svolge la professione di tassista e nel periodo compreso tra il 1°.
2.2016 e il 31.12.2017 si è avvalso di una seconda guida, cioè un altro autista che usava la sua auto per svolgere il servizio di taxi e con cui aveva sottoscritto un contratto formalizzato come Pt_1 di collaborazione coordinata e continuativa. Secondo le pattuizioni contrattuali la seconda guida avrebbe ricevuto un compenso in misura fissa, determinato in un totale annuo, poi ripartito in rate trimestrali, e avrebbe potuto svolgere la sua prestazione nei tempi che gli fossero stati più convenienti, purché coordinandosi con Pt_1
3. Nell'agosto 2018, in esito a un'indagine dell'Ispettorato territoriale del lavoro, era stato notificato all'odierno appellante un verbale di accertamento, nel quale la relazione negoziale tra e la sua seconda Pt_1 guida era stata qualificata come collaborazione CP_2 eterorganizzata ex lege 81/2015, come tale regolata dalle norme sul lavoro subordinato. In particolare, secondo gli ispettori, una tale conclusione si sarebbe imposta in quanto la tipologia della prestazione dedotta in contratto sarebbe stata “ontologicamente incompatibile” con il tipo formalizzato, tenuto conto del fatto che il servizio taxi era organizzato sulla base di turni obbligatori predisposti dall'amministrazione comunale e considerato il carattere personale e non occasionale della prestazione della seconda guida, prestazione che sarebbe stata effettivamente organizzata da Pt_1
4. L'eterorganizzazione sarebbe stata riferibile, secondo i verbalizzanti, sia al luogo di lavoro di che avrebbe dovuto essere identificato con CP_2
l'autovettura utilizzata per svolgere il servizio, essa nell'esclusiva disponibilità del titolare della licenza, sia al tempo di lavoro perché la seconda guida sarebbe stato tenuto a svolgere i servizi concordati con l'amministrazione comunale non da lui, ma da e a “iniziare la Pt_1 propria sostituzione secondo precise disposizioni del titolare della licenza proprietario dell'unico mezzo” utilizzato per l'effettuazione del servizio, non avrebbe potuto rifiutare la prestazione richiesta dagli utenti e avrebbe dovuto applicare la tariffa quale corrispettivo della corsa (le citazioni testuali sono dal verbale ispettivo).
5. La parte privata aveva contestato l'esito dell'accertamento davanti al
Tribunale di Siena, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare che tra il ricorrente e la seconda guida taxi CP_2
2 non è intercorso alcun rapporto di lavoro di natura subordinata o CP_2 para subordinato ma quello previsto ex contratto e per l'effetto dichiarare illegittimo e privo di efficacia ogni relativo atto di accertamento e/o richiesta di natura contributiva e/o previdenziale notificato o da notificarsi al ricorrente da parte dell' o di altro Ente. Con vittoria di spese, CP_1 competenze ed onorari di lite”.
6. In ricorso aveva contestato la correttezza delle conclusioni degli Pt_1 ispettori, richiamando il contenuto dell'accordo sottoscritto con CP_2 che qualificava la relazione negoziale come di collaborazione coordinata e continuativa, così che la volontà dei contraenti sarebbe stata univoca in tal senso e assumendo comunque che non sussistessero nella specie i requisiti della subordinazione.
7. Secondo la sua prospettazione, infatti, sarebbe stata in primo luogo errata la qualificazione dell'auto come luogo di svolgimento della prestazione della seconda guida, giacché la vettura sarebbe stata piuttosto il mezzo per l'esecuzione del servizio, così che non si sarebbe data alcuna eteroganizzazione della prestazione di quanto al luogo CP_2 di lavoro.
8. Quanto poi al tempo di lavoro il collaboratore non avrebbe mai ricevuto da “ordini specifici”, ma si sarebbe organizzato “autonomamente, Pt_1 autodeterminandosi e conformando la prestazione dovuta alle direttive impartite dall'amministrazione comunale, seppur in “sincronia” ed in collaborazione con il titolare della licenza, intesa questa quale partecipazione attiva, variamente determinata e valutabile, allo svolgimento di una determinata attività” (così testualmente il ricorso di primo grado).
9. L' aveva resistito argomentando la fondatezza dell'esito dell'indagine CP_1 ispettiva.
10. Il Tribunale, come detto, ha respinto il ricorso, qualificando l'autovettura quale luogo di lavoro del formale collaboratore – luogo che
3 così sarebbe stato determinato dal committente – e ha ritenuto confermato dal materiale istruttorio di causa che fosse a Pt_1 organizzare anche i turni di lavoro di Più specificamente si legge CP_2 nella sentenza impugnata che sarebbe desumibile “da alcune dichiarazioni confessorie contenute in ricorso, oltre che dalle dichiarazioni rilasciate dal che il luogo di lavoro (auto e licenza di tassista) CP_2 erano necessariamente imposte dal ricorrente, che i turni erano in parte vincolati (l'orario lavorativo notturno era obbligatorio), che in conseguenza del fatto che la vettura era di proprietà del ricorrente l'attività lavorativa del come dichiarato dallo stesso, era necessariamente dettata anche CP_2 come modalità ed orari, dalle esigenze del ricorrente oltre che dal fatto che trattandosi di servizio pubblico lo stesso andava garantito senza soluzione di continuità e senza interruzioni, non solo ma il on poteva rifiutare CP_2 la prestazione richiesta dall'utente applicando per il servizio le tariffe previste”. Inoltre il contratto di collaborazione in atti avrebbe avuto “una durata superiore ai termini massimi consentiti sia dal CCNL che dalla
Delibera Comunale”.
11. La parte privata impugna la decisione e ne chiede l'integrale riforma e perciò l'accoglimento delle conclusioni svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a un unico, articolato, motivo con il quale lamenta che il Tribunale abbia fatto riferimento, ai fini del decidere, a una normativa collettiva e a disposizioni amministrative mai prodotte in giudizio, abbia richiamato giurisprudenza per niente conferente alla fattispecie di causa e fatto malgoverno del materiale istruttorio.
12. A quest'ultimo proposito, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe erroneamente identificato nella vettura in uso ai due autisti ( e Pt_1
il luogo di lavoro del collaboratore (conclusione che sarebbe stata CP_2 in contrasto con la previsione dell'art. 62 del D.L.gs. 81/2008) e avrebbe del tutto travisato le risultanze di causa quanto all'organizzazione dei turni di lavoro della seconda guida, giacché questi agli ispettori avrebbe
4 riferito di non avere avuto turni vincolati né obblighi di orario e di non essere mai stato tenuto a osservare un minimo orario.
13. Sarebbe stato poi del tutto inconferente il riferimento, contenuto in sentenza, all'obbligo di garantite il pubblico servizio di taxi, giacché un tale obbligo avrebbe riguardato solo il titolare della licenza, non la seconda guida.
14. La parte privata ha infine lamentato la mancata ammissione dell'istruttoria testimoniale richiesta, per la quale ha insistito, assumendone la rilevanza al fine di chiarire le modalità esecutive della prestazione di CP_2
15. Si è costituto l' per resistere e chiedere il rigetto CP_1 dell'impugnazione avversaria.
16. La Corte, ritenendolo indispensabile ai fini del decidere, ha disposto il libero interrogatorio dell'appellante. Quindi, esaurito tale incombente e ascoltata la discussione orale, ha deciso nei termini che seguono.
17. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito deve rilevarsi come l'istituto di previdenza assuma l'obbligo contributivo di in relazione alla posizione del suo formale collaboratore sul Pt_1 CP_2 presupposto della natura di collaborazione eterorganizzata del rapporto negoziale in questione. Ne deriverebbe la doverosa applicazione della norma dell'art. 2 del D.L.gs. 81/2015, il cui primo comma disponeva all'epoca dei fatti e dispone oggi che: “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.
18. Ora nella specie non è seriamente contestabile che la prestazione di fosse esclusivamente personale, né che fosse continuativa, dato CP_2 che già i contratti di collaborazione in atti ne prevedevano l'esecuzione nel corso di un periodo di tempo predefinito (il primo contratto aveva
5 durata convenuta 1.2.2016/31.12.2016, il secondo
1.1.1.2017/31.12.2017).
19. La questione di causa attiene allora interamente alle forme di organizzazione del lavoro del formale collaboratore.
20. In proposito è certo che i contratti prevedessero la “piena autonomia del collaboratore, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare del committente”, fatte salve “le forme di coordinamento liberamente valutate dal collaboratore come necessarie in ragione della migliore esecuzione dell'attività”. E ancora che il collaboratore fosse “libero di determinare il contenuto, la durata, il numero, la cadenza e il calendario delle proprie attività da svolgere” e tuttavia che
“nello svolgimento del proprio impegno lavorativo il collaboratore” dovesse tener “conto anche del necessario coordinamento con l'attività del committente” (così entrambi i contratti, docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado dell'appellante).
21. Quanto poi all'attuazione di tale convenzione, è un fatto che, nel corso dell'indagine ispettiva, avesse riferito agli ispettori di non CP_2 avere mai avuto un orario fisso, in quanto, secondo le sue dichiarazioni
(prodotte dall' ) “il Sig. i comunicava quando la macchina era a CP_1 Pt_1 disposizione ed io decidevo in piena autonomia quanto e quando lavorare.
Il sig, on mi ha mai chiesto di coprire un minimo di orario di servizio, Pt_1 nè un minimo incasso giornaliero settimanale o mensile”. E ancora: “Ho sempre gestito quindi in piena autonomia il mio orario di lavoro sulla base delle mie esigenze personali, evidentemente ho sempre cercato di effettuare una quantità di ore di lavoro necessarie a rendere economicamente vantaggioso anche per il titolare il rapporto di lavoro tra me e lo stesso titolare. Ribadisco non ho mai ricevuto direttive in ordine all'orario di lavoro da effettuare”.
22. E in giudizio, sentito in questo grado, l'odierno appellante ha così ricostruito le modalità di svolgimento del lavoro suo e della seconda
6 guida. Secondo il suo racconto il consorzio taxi di cui egli faceva parte avrebbe assegnato a ciascun tassista alcuni turni obbligatori (diurni e notturni), che l'assegnatario avrebbe dovuto necessariamente svolgere, anche ricorrendo a scambi con altri colleghi. A parte i turni obbligatori, i tassisti non avrebbero avuto altri vincoli di orario. Per svolgere il loro servizio, nelle giornate (diverse da quelle di turno obbligatorio) avrebbero potuto collegarsi alla centrale del consorzio, che avrebbe a quel punto passato loro le chiamate per un turno massimo di 12-14 ore, oppure evitare di collegarsi e attendere i clienti presso le stazioni dei taxi.
23. Ancora, secondo le dichiarazioni dell'appellante, nel periodo in cui si era avvalso della seconda guida, avrebbe svolto personalmente Pt_1 tutti i turni obbligatori, eventualmente scambiandosi con qualche collega.
Al di fuori dei turni obbligatori egli avrebbe scelto quando svolgere la propria prestazione e quindi, per contro, quando la sua auto sarebbe stata libera e avrebbe comunicato tale disponibilità alla sua seconda guida.
24. sarebbe stato però completamente libero di lavorare o meno CP_2 nel tempo di disponibilità della vettura e non avrebbe avuto alcun obbligo di svolgere un orario minimo, pur riscuotendo un compenso fisso (mentre gli incassi erano incamerati integralmente da stesso). Pt_1
25. Si tratta di una descrizione del lavoro dell'appellante e del suo collaboratore sostanzialmente corrispondente a quella fornita da CP_2 stesso nel corso dell'accertamento ispettivo e che l' non ha CP_1 specificamente contestato, così che deve ritenersi pacifica. E così ricostruita in fatto la relazione negoziale di cui si controverte, ritiene il collegio che essa non possa essere ricondotta al novero delle collaborazioni organizzate dal committente previste dall'art. 82 del D.L.gs.
81/2015.
26. Ed invero deve in primo luogo escludersi che l'autovettura, con quale veniva svolto il servizio taxi e che era pacificamente nella
7 disponibilità dell'appellante, titolare della relativa licenza, che decideva quando essa era disponibile per la seconda guida, possa essere definita come il luogo di lavoro dei due autisti. L'auto era piuttosto, come argomenta correttamente la difesa attrice, il mezzo utilizzato per lo svolgimento dell'attività, mentre il luogo in cui tale attività si svolgeva era necessariamente variabile, in conseguenza della natura stessa dell'impresa, essendo coincidente con le variabili destinazioni e con i diversi percorsi imposti dalle richieste della clientela. Non può dirsi quindi il luogo in cui doveva eseguire la sua prestazione fosse determinato CP_2 dal committente.
27. Ma anche quanto al tempo di lavoro ritiene la Corte che l'eterorganizzazione non sia effettivamente dimostrata. Se infatti è certo che potesse lavorare solo quando titolare della licenza, CP_2 Pt_1 riteneva di lasciargli la disponibilità del mezzo, è pure pacifico che il collaboratore non fosse tenuto a lavorare in tutti i giorni e per tutto il tempo in cui aveva l'auto a disposizione, potendolo fare a sua discrezione.
E merita rilevare come nella specie si facesse questione effettivamente di una responsabile autorganizzazione del collaboratore, dato che, come è pacifico, non era retribuito in relazione al suo tempo di lavoro né CP_2 aveva un obbligo di minima durata della prestazione, ma percepiva un compenso fisso periodico.
28. Ad avviso del collegio quindi la limitazione del tempo della prestazione del collaboratore in dipendenza delle esigenze del committente (che consentiva a di avere la disponibilità del mezzo), CP_2 che pure è pacifica, costituiva in una forma di coordinamento delle reciproche prestazioni, ma non determinava la compiuta eteroganizzazione del lavoro della seconda guida, dato che questi era in grado di scegliere, all'interno degli intervalli di disponibilità dell'auto, se e quando lavorare. E, deve ribadirsi, poteva farlo nell'ambito di un rapporto nel quale il suo compenso era determinato in misura fissa, così
8 essendogli assicurata una reale autonomia di scelta (per esempio in relazione ai giorni e agli orari disponibili ritenuti più profittevoli, anche con un minor impegno orario), seppure all'evidenza con il limite di un'esecuzione secondo buona fede della prestazione, tale quindi da assicurare la convenienza del rapporto anche per la controparte, e quindi in ultima analisi la conservazione del rapporto stesso, dato che i contratti prevedevano la possibilità di un recesso ante tempus con preavviso anche fuori dai casi di inadempimento.
29. D'altra parte, alla luce del concreto svolgimento del rapporto, come pacifico in causa, non è rilevante la circostanza che dovesse essere comunque garantito lo svolgimento del servizio pubblico di taxi, dato che non è contestato che i turni di servizio obbligatori assegnati a quale Pt_1 titolare della licenza, siano sempre stati svolti da lui stesso, senza alcun coinvolgimento della seconda guida. Come pure è ininfluente che il tassista, quando in servizio, fosse tenuto a richiedere un compenso corrispondente alle tariffe vigenti, dato che quel compenso non costituiva la remunerazione del contratto di collaborazione, ma, pacificamente, il reddito di impresa incamerato dal solo Pt_1
30. Non possono quindi condividersi il percorso argomentativo e le conclusioni raggiunte dal Tribunale e, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata deve essere riformata e deve dichiararsi l'insussistenza della pretesa contributiva di cui è causa.
31. La novità della questione giustifica una compensazione parziale, nella misura della metà, delle spese del doppio grado, che per il residuo, liquidato come in dispositivo, dovranno gravare sull'istituto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'insussistenza della pretesa contributiva dell' di cui è causa. CP_1
9 Dichiara compensate per metà le spese del doppio grado e condanna l'istituto alla rifusione dell'ulteriore 50%, che in tale percentuale liquida € 1.645,50 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il primo grado e in € 2.498,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge per il presente grado. Firenze, 7.12.2023
Il Presidente Dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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