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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/09/2025, n. 3638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3638 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 15/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 18523/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:47 sono presenti l'avv. CARRA' RAFFAELE per parte ricorrente nonché l'avv. MEGNA MARIA ROSALIA in sostituzione dell'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore15:30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 18523 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CARRA' RAFFAELE Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, e in Controparte_2 Controparte_3
persona dei legali rappresentanti pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI
GIUSEPPE
-resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 15/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della Controparte_3
- annulla l'avviso d'addebito n. 596 2024 00043346 69 000;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente, che liquida complessivamente in € 1.100,00, oltre spese generali,
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 21/12/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso l' avviso di CP_1
addebito n. 59620240004334669000 emesso per omesso versamento di contributi IVS relativamente agli anni 2012 e 2018, deducendone l'illegittimità per prescrizione dei crediti maturatasi anteriormente all'iscrizione a ruolo degli stessi e, per questo chiedendone l'annullamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto, contestando la maturazione della prescrizione relativamente ai contributi dovuti per il 2018, la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Va preliminarmente dichiarata la carenza di legittimazione passiva della cessionaria dei crediti fino all'anno 2005 e non oltre. Controparte_3 CP_1
Non essendovi alcuna contestazione relativamente ai crediti contributivi relativi all'anno 2012, all'evidenza integralmente prescritti, il thema decidendum va circoscritto alla sussistenza della pretesa contributiva e alla portata della sospensione della prescrizione disposta dalla legislazione emergenziale dettata in tema di Sars-Cov2 (l'art. 154 del D.L. n. 34/2020
(decreto Rilancio); l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) D.L. n.
125/2020 l'art 1 bis;
art. 1 del D.L. n. 3/2021; 'art. 22-bis del D.L. n.
183/2020; art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni);'art. 9 del D.L. n.
73/2021;'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99).
Ovvero, se (decorrendo il naturale termine di prescrizione per i contributi dovuti alla gestione commercianti dei mesi 10,11 e 12/2018 dal giorno in cui
i contributi in argomento dovevano essere corrisposti secondo la normativa vigente e, quindi, dal giorno in cui doveva essere versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento e quindi dal 16.6.2024 (salvo spostamenti a luglio della data a mezzo apposito DPCM, se applicando la predetta sospensione il credito sia da considerarsi prescritto e se, inoltre, sia da considerarsi applicabile il termine di 311 giorni
(come affermato dallo stesso Istituto con propria circolare, o il termine di
542 giorni, come spesso affermato in materia di carichi iscritti a ruolo di natura tributaria o per crediti di enti locali.
Si ha ragione di ritenere che, sulla base della legislazione evidenziata, anche alla luce del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 che ha introdotto nell'art. 68,
d.l. n. 18/2020 il comma 4-bis in cui, “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione” (dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021),
“e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77”, è stata disposta, alla lett. b), la proroga dei termini di decadenza e prescrizione “di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente”, nonché in ragione dello stato di credito non ancora affidato all'agente della riscossione, la prescrizione applicabile (venendo a scadere il termine dopo il 31.12.2020) sia quella di
311 giorni.
Dacché, comunque il termine di prescrizione, opportunamente slittato per la legislazione emergenziale (cfr. Cass. n. 960/2025) sarebbe andato a scadere in data 23.4.2025.
Oltre, quindi, la data di notifica dell'avviso d'addebito impugnato.
Deduce in merito a tali contributi il ricorrente l'inesistenza del credito relativo all'anno 2018, per essere stato pagato a mezzo F24 (quietanzato, prodotto in atti) relativo al periodo 1/2018 ~ 12/2018.
Nulla eccepisce o contesta il resistente sul punto, dovendo ai sensi dell'art. 115 C.p.c., ritenere la circostanza pacifica tra le parti.
Il pagamento della contribuzione con la corretta causale a mezzo F24, in assenza di specifica contestazione della verità e della quantificazione del pagamento, non può che essere ritenuto prova sufficiente della insussistenza della pretesa nel merito, non potendo il giudice svolgere alcuna specifica indagine in tal senso nell'inerzia della parte interessata a tale accertamento.
Il ricorso pertanto deve essere accolto.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 15/09/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini