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Sentenza 3 aprile 2024
Sentenza 3 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2024, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 1709/2022 del R.G.A.C. avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Avellino alla Via Pennini n. 60
P.co Dei Fiori presso lo studio dell'avv. Immacolata Guida,
C.F. e avv. F.R., C.F. C.F._4
, dai quali sono rappresentati e difesi in C.F._5 virtù di procura ad litem in atti
Attori
E
con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Controparte_1
Via Marocchesa 14 (C.F. e nr. iscrizione nel Registro Imprese di Treviso ), in persona dei l.r. pro tempore, dott. P.IVA_1
nato a [...] il 26 luglio Controparte_2
1960 ( ), Amm.re Delegato e Direttore CodiceFiscale_6
Generale, e dott. nato a [...] il 10 Controparte_3 marzo 1968 (c.f. , Dirigente della società, C.F._7 rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Carnevale (c.f.
), e presso questi elettivamente domiciliata in C.F._8
Napoli, Via Mario Morgantini nr. 3, in virtù della Procura
Generale alle liti numero di repertorio 186905, numero di
__________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 1709/2022 R.G.A.C.
raccolta 30367, per Notar del 18 Persona_1
Dicembre 2014
Convenuta
NONCHE'
(Partita Iva , in persona delle TR P.IVA_2 sigg.re (CF: e Controparte_5 C.F._9 Parte_4
(CF: , quali legali rapp.ti p.t. della C.F._10
(P.IVA ), con sede legale in Vico TR P.IVA_2
Equense (NA) alla Via Raspolo n. 5, elettivamente domiciliata in Vico Equense (NA) alla Via Nicotera n.29/B presso lo studio legale dell'avv. Ferdinando Astarita (Codice Fiscale:
, che la rappresenta e difende per mandato C.F._11 alle liti apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
CONCLUSIONI
Come da note scritte per l'udienza del 8 febbraio 2024
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. La particolarità della vicenda induce lo scrivente a dare per note alle parti le circostanze di lite, conclusasi con la congiunta richiesta di parte attrice e della Controparte_1
di dichiarare cessata la materia del contendere;
mentre la
[...]
sul pacifico rilievo di essere stata erroneamente CP_4 evocata in giudizio dagli attori, chiedeva di far ricorso al principio della soccombenza virtuale ai fini delle spese.
Al riguardo, è a dirsi che la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti d'ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi
(“La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare
. 2 N. 1709/2022 R.G.A.C.
il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso”: Cass. civ., sez. I,
18/10/2018, n. 26299).
È altrettanto pacifico che quando le parti (o anche una sola di esse), pur chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, chiedano l'altrui condanna alle spese processuali, il giudice deve provvedere sulle stesse in base al principio della cd. soccombenza virtuale, sì valutando, sia pure allo stato degli atti, la fondatezza delle reciproche posizioni e ovviamente prescindendo dalle circostanze successive generanti la cessata materia.
2. Orbene, nessun dubbio che quanto al rapporto attori / la lite debba dichiararsi estinta per Controparte_1 cessata materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.
2.1. Evidente, invece, è il difetto della legittimazione passiva in capo alla la cui richiesta riguardante CP_4 le spese processuali va accolta, sia pure in misura decisamente inferiore a quella richiesta. Molto in breve:
Gli attori convenivano in giudizio la e la TR
; --- Controparte_1 dagli atti di causa emergeva che proprietario dell'autocarro d targato NAX05464, condotto da CP_6 Parte_5 era la società “ Controparte_7
(circostanza, invero, trascritta alla pag. 2 della citazione!), da ritenersi, quindi, la legittimata passiva;
---- ordinato d'integrare il contraddittorio gli attori non ottemperavano avendo transatto la lite nella giusta sede;
--- che la fosse totalmente estranea era pertanto CP_4 evidente fin dall'inizio della procedura;
che, pur essendone consapevole, la parte attrice ne dava atto, riconoscendo quindi la fondatezza dell'eccezione, solo con le note del 23.02.2023, ossia dopo 11 mesi dalla notifica della citazione.
Per tutto quanto evidenziato sopra e dalla in CP_4 sede di comparsa conclusionale (e non solo), da intendersi qui
. 3 N. 1709/2022 R.G.A.C.
riprodotta, è indubbio che la condotta degli attori sia stata caratterizzata da colpa grave, ovvero, da un notevole difetto di diligenza nella esatta individuazione dell'effettivo responsabile civile cui rivolgere la propria pretesa risarcitoria (colposamente reiterata anche in sede di attivazione della negoziazione assistita).
2.2. Ne consegue che, in virtù del sopra richiamato principio della “soccombenza virtuale”, parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese in favore della _8
, così come da dispositivo.
[...]
Al riguardo, come già anticipato, decisamente irricevibile è la notula predisposta, nonché gli indicati aumenti.
Si ritiene, pertanto, di determinare il compenso sullo scaglione fino a € 26.000,00 e con importo leggermente inferiore ai medi tabellari.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti della e della , Controparte_1 TR così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere tra T_
, e e la
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, con compensazione delle spese di lite;
CP_1
b) dichiara inammissibile la domanda nei confronti della per difetto della legittimazione passiva;
TR
c) condanna parte attrice, in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese processuali in favore della che liquida TR in euro 4.200,00 di cui nulla per spese, oltre i.v.a. e c.p.a. se documentate con fattura, nonché spese forfettarie (15% sul compenso, ex artt. 2 e 5 D.M.
Giustizia 10-3-2014 n. 55).
Torre Annunziata, 3 aprile 2024
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 4