Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5426/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Patuelli presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato in UG (RA), Corso G. Mazzini n. 69, in virtù di procura allegata al ricorso
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenica Paola CP_1 C.F._2
Valtancoli presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Via XX Settembre n.15, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, Parte_1 CP_1
1° comma, c.c.;
• ordinare al Comune di UG (RA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione:
1. I figli minori e sono affidati in via condivisa e congiunta ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
ed hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun di essi, di ricevere
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relativi alla istruzione, alla educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale
è esercitata separatamente.
2. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e per la sottoscrizione del consenso per il rilascio ai figli minorenni del passaporto e/o documenti validi per l'espatrio.
3. PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI Salvo diverse intese tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici dei figli, il padre terrà con sé i figli a settimane alterne:
Settimana A: dal martedì all'uscita della scuola a venerdì mattina con riaccompagno a scuola;
Settimana B: dal giovedì all'uscita della scuola a lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
Durante le festività di Natale e Pasqua, le giornate seguiranno lo schema abituale tranne ad anni alterni: il genitore che ha i figli a Natale li avrà a Pasquetta, l'altro genitore li avrà il 26 Dicembre
Santo Stefano e Pasqua.
Durante le vacanze scolastiche estive, ciascun genitore terrà con sé i figli per tre settimane anche non consecutive, che dovranno essere concordate dai genitori entro il mese di maggio.
La madre ed il padre potranno tenere con sé i figli in ogni altra diversa occasione, previo consenso dell'altro genitore e nel rispetto degli impegni dei minori.
I genitori hanno l'obbligo sempre di comunicarsi reciprocamente il proprio recapito, anche telefonico e, comunque, gli stessi devono essere a conoscenza degli eventuali spostamenti dei figli minori.
4. verserà un assegno mensile di contributo al mantenimento dei figli minori di €250,00 Parte_1
(euroduecentocinquanta/00) per ciascuno, per un totale di €500,00 (eurocinquecento/00), entro il giorno 10 di ogni mese, fino al raggiungimento della loro maggiore età e/o indipendenza economica, mediante bonifico bancario su conto corrente intestato a . CP_1
L'assegno sarà oggetto di rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo data sentenza.
5. Le spese straordinarie sono regolamentate e classificate come da Protocollo in essere presso il
Tribunale di Ravenna e ripartite al 50% fra i genitori. Il genitore che le sostiene, così come devono essere giustificate ed autorizzate, avrà diritto al rimborso con regolamentazione reciproca mensile e pagamento tramite bonifico bancario su conto personale.
non autorizza le visite dei figli da professionisti privati di massoterapia e richiede che le Parte_1 visite siano effettuate e le cure prescritte dal Pediatra dell'Ausl dove i bimbi sono iscritti, o da specialisti di medicina tradizionale del sistema sanitario nazionale.
non autorizza i corsi di batteria, poichè il bimbo non suona a casa lo strumento in quanto Parte_1
disinteressato, e si impegna a pagare il 50% solo per il corso attualmente in atto annualità 2024/2025 che cessa col saggio di fine maggio/giugno 2025.
6. L'Assegno unico e universale per i figli è ripartito tra i genitori al 50% ciascuno e dovrà essere accreditato al 50% direttamente sui conti personali del singolo genitore.
All'uopo i ricorrenti si impegnano a formalizzare e sottoscrivere domanda per erogazione separata al 50% ciascuno.
Fino a quando l'Assegno unico e universale verrà versato dall'Ente erogatore sul conto corrente comune cointestato ai genitori attualmente in essere, ha diritto di essere rimborsato del Parte_1
50% della somma con versamento su suo conto corrente personale a decorrere dal 1 gennaio 2025.
7. I ricorrenti dichiarano di essere autonomi economicamente e di rinunciare a qualsiasi assegno di mantenimento reciprocamente.
8. La casa familiare è assegnata alla madre quale convivente coi figli minori aventi presso di lei la loro residenza prioritaria fino alla loro maggiore età e/o indipendenza economica.
9. Il padre rilascerà la casa coniugale, entro il 31 dicembre 2024 dopo la sottoscrizione congiunta del presente atto;
il padre asporterà dalla casa coniugale quanto di seguito elencato anche nell'interesse dei figli minori i quali hanno diritto di ritrovare nella nuova abitazione presso il padre ogni loro riferimento e comodità: i suoi effetti personali, i suoi regali di nozze (la fede nuziale) ed i beni di esclusiva proprietà (quanto contenuto nel garage ad esclusione delle biciclette della sig.ra e del trasportino del gatto), libreria a muro della camera da letto, foto dei figli contenute CP_1
nel computer.
Stante la necessità di reperire un nuovo idoneo alloggio per sé e per i figli minori che con lui permangono il 50% del tempo, fermo il rilascio personale della casa coniugale nel termine sopra indicato, si riserva fino al 31 gennaio 2025 il termine per il trasloco totale di quanto deve trasferire.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
10. I coniugi si danno reciprocamente atto che intendono anche sciogliere la comunione esistente sul bene immobile di cui sono comproprietari al 50% pro-indiviso e sul relativo contratto di mutuo ipotecario acceso con Banca MPS. 11. si impegna a cedere a , che intende acquistare, la sua quota del 50% Parte_1 CP_1
della casa coniugale a condizione che la banca titolare del mutuo ipotecario e relativo debito
MUTUO N.741921184 INTESTATO A BRINI LUCA – (ORA DI CP_1 [...]
) conceda, formalizzi e sottoscriva Controparte_2
l'accollo liberatorio immediato totale ad esclusivo carico di del mutuo ipotecario, oggi CP_1 cointestato ai ricorrenti, con atto contestuale all'atto di adempimento traslativo della quota di proprietà dell'immobile avanti al Notaio scelto dalla acquirente, entro 30 giorni dalla data della sentenza di omologa della separazione-divorzio. Le relative spese relative agli atti saranno a carico esclusivo della acquirente . CP_1
12. Al verificarsi della condizione sopra precisata, si impegna a cedere e trasferire a Parte_1 [...]
che, a tale titolo, si impegna ad accettare ed acquistare, la quota di comproprietà indivisa CP_1
in ragione di 1/2 – un mezzo (della restante quota di comproprietà indivisa in ragione di 1/2 – un mezzo - è già titolare la stessa ) sul seguente sotto descritto immobile sito in Comune di CP_1
GN (RA), via Carlo Cattaneo n. 21 in angolo con Via Leonardo Da Vinci e precisamente: porzione di fabbricato costituita da una abitazione uni-familiare del tipo abbinato con annessa area di sedime e cortilizia in proprietà esclusiva e pertinenziale locale a uso autorimessa, confinante nell'insieme per due lati con le dette due vie e dall'altro lato con proprietà salvo Persona_3 altri. Detta consistenza è riportata presso l'Agenzia delle Entrate – Catasto Fabbricati del Comune di GN (Ra) con i seguenti dati: Foglio 23, particella 380, sub. 1 , Cat. A/2, Cl.2, Vani 6, R.C. euro 557,77, via Cattaneo C. n.21, Piano T-1 che contrassegna l'abitazione; Foglio 23, Particella
380, Subalterno 2, Categoria C6, Classe 2, consistenza 20mq. Superficie catastale mq.23, Rendita
€67,14, Via Cattaneo C., Piano T, che contrassegna l'autorimessa. e sono CP_1 Parte_1
divenuti proprietari del bene immobile sopra descritto in virtù di atto a rogito del Notaio Dott.
Notaio in UG (Ra) del 26 febbraio 2019 (Repertorio n. 97, Raccolta n. 80), Persona_4
registrato a UG (Ra) il giorno 27 febbraio 2019 al n.658/1T, trascritto a Ravenna in data 27 febbraio 2019, al Reg. generale n.3779, Reg. particolare n. 2445. condizionatamente CP_1 al perfezionamento dell'atto di trasferimento immobiliare dichiara, pertanto, di accollarsi totalmente ed in via esclusiva il mutuo ipotecario residuo ( a decorrere dal mese di LUGLIO 2024) contratto dalle parti con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. con liberazione da ogni obbligazione diretta ed indiretta di (contratto di mutuo di credito fondiario Banca Monte dei Paschi di Siena Parte_1 spa - Repertorio n. 98 – Raccolta n.81- del 26 febbraio 2019 Notaio – Notaio in Persona_4
UG (Ra) – registrato a UG il 27/02/2019 al n.659/1T iscritto a Ravenna il 27/02/2019 al n. 3782
RG al n.670 RP). In ragione dell'accollo liberatorio del mutuo di cui sopra specificato, il suddetto trasferimento immobiliare avverrà senza versamento di prezzo da parte di a favore di il CP_1 Parte_1
quale dalla cessione ottiene la liberatoria immediata totale dal mutuo ipotecario e di ogni obbligo connesso e collegato. L'ipoteca rimarrà gravante l'intero immobile.
13. Alla stipula dell'atto notarile di trasferimento, l'unità immobiliare suddetta sarà regolarmente dotata dell'attestato di prestazione energetica. Ove a tale data non fosse valido l'APE attuale, i costi relativi alla nuova attestazione saranno a carico esclusivo di . Le parti chiedono CP_1
l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, così come precisato nella circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 16 marzo 2000 in conseguenza della sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999.
14. Entro dieci giorni dalla data dell'atto notarile di acquisto della quota dell'immobile, CP_1
provvederà a volturare a proprio nome le utenze acqua, luce, gas, telefoniche, modem wifi Vodafone della casa coniugale, quanto altro collegato all'abitazione ed alla residenza. Per_5
15. Fino alla data di formalizzazione, avanti al Notaio, del suddetto trasferimento immobiliare, o comunque nell'ipotesi il trasferimento non possa essere realizzato per mancato verificarsi della condizione costituita dall'accollo liberatorio immediato, rimarrà, a titolo di CP_1
assegnazione di casa coniugale quale convivente coi figli minori fino alla loro maggiore età e/o indipendenza economica - nella disponibilità della stessa. si impegna a reperire altro Parte_1
alloggio ed a rilasciare la casa coniugale come sopra specificato;
proprietà della casa e relativo mutuo ipotecario rimarranno secondo i contratti cointestati al 50% fra i ricorrenti.
16. Il conto corrente bancario acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Faenza
n.1305 – c/c n.16945.60 cointestato ai ricorrenti verrà chiuso in seguito al perfezionamento dell'accollo liberatorio immediato del mutuo con trasferimento della quota immobiliare in capo a
. Attualmente detto conto corrente bancario rimane in temporanea disponibilità e CP_1
utilizzo di per ogni pagamento relativo alla famiglia, utenze, figli. Su detto conto dal CP_1 mese di agosto 2024 viene accreditato anche l'assegno unico per i due figli minori, pertanto,
[...]
si dichiara debitrice del 50% di dette somme mensili che devono essere rimborsate al padre, CP_1
fino a quando l'ente erogatore non perfezioni il pagamento a favore di ciascun genitore al 50% sui conti personali, a decorrere dal 1 gennaio 2025. I coniugi convengono che l'eventuale saldo attivo/passivo presente alla data di estinzione del conto rimarrà esclusivamente a carico di
[...]
. CP_1
17. A decorrere dal trasferimento di in altro alloggio, l'addebito di tutte le utenze di casa, Parte_1
carta Conad, carte di credito di saranno trasferite sul conto corrente personale che la CP_1 medesima ha appena acceso. L'addebito di carte di credito di sarà trasferito sul conto Parte_1
corrente personale che il medesimo aprirà.
18. I ricorrenti dichiarano di nulla pretendere reciprocamente sui conti personali intestati a ciascuno.
19. L'autovettura Ford C-MAX intestata a verrà trasferita a con regolare Parte_1 CP_1
passaggio di proprietà a suo carico in qualità di nuova proprietaria, entro il 31 dicembre 2024, dopo la sottoscrizione congiunta del presente atto, senza corrispettivo a favore di Pt_1
20. Con l'integrale adempimento degli impegni espressamente concordati tra le parti nel presente accordo, i coniugi danno atto di avere completamente regolato ogni e qualsivoglia rapporto economico-patrimoniale intercorso tra gli stessi e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo o ragione.
21. Le parti dichiarano che le spese legali sono compensate e si impegnano a sostenere le spese legali dei rispettivi difensori”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/12/2024 e hanno chiesto Parte_1 CP_1
omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a UG (Ra), in data 12/09/2015, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, atto n. 31, P.1, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fossero nati i figli Persona_6
in data 11/06/2016 e in data 05/01/2019. Persona_7
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 26/3/2024 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5426/2024 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a UG
(Ra), in data 12/09/2015, iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2015, atto n. 31, P.1;
b) prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
c) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UG
(RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
d) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 16/4/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi