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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 19/06/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1589/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1589/2022 R.G. promossa da:
P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Momma-Sophie Stornello, del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Claudio Chiaretta del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato in Rivoli (TO), corso Francia n. 101
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione datato 2 dicembre 2022, la a Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1932/2022, emessa in data 4 maggio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 5 maggio
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Respinge l'impugnazione della delibera condominiale del 18.9.2020 del
[...]
; Controparte_1
Condanna l'attrice a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per
[...] CP_1 fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello: ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti di I grado;
previe le più opportune declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
previo ogni più opportuno mezzo istruttorio;
Nel merito: riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1932/2022 ritiene non raggiunta la prova dell'erronea indicazione a consuntivo dell'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015. e, per l'effetto,
- accertare l'invalidità parziale della delibera adottata dall'Assemblea dei Condomini in data 18 settembre 2020, comunicata alla Società in data 28 settembre 2020 (che comprendeva sia Parte_1 preventivo sia il consuntivo) con particolare riferimento all'approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, nella parte in cui risulterebbe dovuto l'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale della delibera impugnata;
- in punto spese, accertare la parziale soccombenza reciproca delle parti, per l'effetto dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese le processuali.
In ogni caso: con il favore delle spese del presente grado di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita – contrariis reiectis –: Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
2 infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La con atto di citazione notificato in data 27 ottobre Parte_1
2020, ha agito in giudizio avverso il CONDOMINIO di TORINO, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE n. 5 (di seguito ) allegando quanto segue: CP_1
- di essere proprietaria di tre unità immobiliari situate al piano terreno dello stabile condominiale di Torino, ; Controparte_1
- che il CONDOMINIO, per mezzo dell'amministratore, arch. Controparte_2
, aveva comunicato, in data 29 aprile 2020, l'impossibilità, a causa
[...]
dell'emergenza sanitaria, di convocare l'assemblea condominiale al fine di procedere all'approvazione dei bilanci consultivi dell'anno 2019 e del preventivo relativo all'anno 2020, inviando, contestualmente a detta comunicazione, il rendiconto delle spese di esercizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, la relativa ripartizione, nonché il preventivo per l'esercizio relativo all'annualità 2020-2021;
- di aver provveduto, a seguito della predetta comunicazione, a contestare all'amministratore i seguenti errori:
a) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio
1/01/2019-31/12/2019), l'omissione dei versamenti effettuati dalla
[...]
(terzo pignorato nel procedimento R.G. 2705/2019) Parte_2
in data 11 novembre 2019 e 15 dicembre 2019, pari ad euro 664,55;
3 b) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio
1/01/2019-31/12/2019), l'annotazione della voce “ parcella avvocato Pt_1
Chiaretta per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzione successiva (da pagare)” pari ad euro 7.277,08, sebbene il Giudice, all'esito del procedimento R.G.E.
2705/2019, con il decreto ingiuntivo n. 973/2015, avesse liquidato le spese di esecuzione in euro 1.219,69 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfettarie, contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica e di registro, pari a complessivi euro 2.698,83 (e non 7.277,08) e sebbene l'avv. Chiaretta avesse chiesto la distrazione delle spese in suo favore;
c) nella sezione “ripartizione spese” (pag. 5 del rendiconto spese di esercizio
1/01/2019-31/12/2019), a fronte delle predette contestazioni, la necessità di riformulare la ripartizione delle spese per l'annualità 2019;
d) la ripartizione delle spese preventivate per l'annualità 2020;
- di aver ulteriormente rilevato, in data 27 luglio 2020, con riferimento alla procedura R.G. 27243/2019, l'errata indicazione dei versamenti ricevuti dalla e dalla (nella loro qualità di terzi CP_3 Parte_2
pignorati) come “spese” anziché come “versamenti in acconto”, contestando altresì la voce relativa alla presunta parcella dell'avv. Chiaretta, “posto che il
Giudice liquidava le spese legali disponendone la distrazione in favore del difensore per un importo di euro 685,50, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A.”, importo quindi che non poteva essere posto a carico del
; CP_1
- di aver inviato, a seguito del mancato riscontro della predetta comunicazione,
richiesta di sollecito riscontro in data 3 e 10 agosto 2020 e di rettifica delle spese;
- che, in data 18 settembre 2020, l'Assemblea aveva invece approvato il consuntivo senza alcuna delle modifiche richieste;
- di aver ricevuto il verbale dell'Assemblea in data 28 settembre 2020;
4 dichiarando, su queste basi, di impugnare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, di CP_1
accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione della data, delle conclusioni e della sottoscrizione, ovvero, in subordine, la sua nullità per violazione del contenuto minimo previsto per la vocatio in ius e per
l'edictio actionis e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, allegando e sostenendo:
- di non aver inteso, stante l'incompletezza dell'atto di citazione, quale delibera sia oggetto dell'impugnazione di Controparte, se il preventivo di aprile 2020 o il consuntivo del 18 settembre 2020;
- che i versamenti conteggiati come “spese personali” sono stati segnati con segno
“meno” davanti ovvero sono stati portati in detrazione dal conteggio del dovuto così come lo sarebbero stati se fossero stati inseriti nella colonna degli “acconti versati”;
- di aver rilevato, con riferimento ai mancati versamenti effettuati dalla Parte_2
in data 11 settembre 2019 e dalla in data 15 dicembre 2019, che il CP_3
versamento della era stato conteggiato nel riparto, mentre quello CP_3
della non era mai pervenuto, come da estratti conto prodotti;
Parte_2
- che l'inserimento a bilancio della parcella dell'avv. Chiaretta per l'importo di euro 7.277,08 relativa al decreto ingiuntivo n. 2015, concerneva l'intero procedimento iniziato nel 2015, mentre l'ordinanza di assegnazione indicata dalla controparte liquidava, con la somma di euro 2.698,83, solo le spese legali del pignoramento presso terzi del 2019;
- di non aver compreso né da dove derivi l'importo di euro 685,50 liquidato dal
Giudice, né la ragione per cui il beneficio della distrazione delle spese a favore
5 dell'avvocato impedirebbe al difensore di chiedere il pagamento dell'importo al suo cliente, ovvero al CONDOMINIO.
Nel corso del giudizio di primo grado, la produceva Parte_1
agli atti copia della consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa Per_1
nell'ambito del procedimento n. 27243/2019, fra le stesse parti, sostenendo che tale documento comprovasse come “la parcella di € 3.859,80 dell'avv. Chiaretta, indicata nella CTU e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non è stata decurtata dal consuntivo 2019 ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21” e come “controparte abbia errato nell'imputare nel rendiconto di esercizio 2018/2019 gli importi corrisposti da e quelli ancora dovuti dalla CP_3
scrivente e, pertanto, come tale errore, si sia ripercosso inevitabilmente sul rendiconto
2020 per cui è causa”.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inesistenza e di nullità dell'atto introduttivo sollevate dal , nel merito ha respinto le domande di parte Attrice, CP_1
condannandola al pagamento le spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata nella parte in cui il Tribunale, interpretando a suo avviso erroneamente le risultanze probatorie e, nello specifico, omettendo di valutare le risultanze della C.T.U. prodotta agli atti, ha ritenuto non raggiunta la prova dell'erronea indicazione a consuntivo dell'importo di euro 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015, nonché nella parte in cui ha condannato a rifondere al Parte_1
le spese di lite, nonostante quella che doveva essere ritenuta, a suo CP_1
avviso, parziale soccombenza reciproca, più specificamente articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022, depositata in data 4 maggio 2022, nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova dell'erronea
6 indicazione a consuntivo dell'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015. Erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie e, nello specifico,
erronea e/o omessa interpretazione delle risultanze della CTU prodotta sub doc.
5”;
- “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022 depositata in data 4 maggio 2022, nella parte in cui condanna la a Parte_1
rifondere al convenuto le Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.
2. ERRONEA INDICAZIONE IMPORTI DOVUTI A CONSUNTIVO – FONDATEZZA
Il Tribunale, in riferimento all'asserito erroneo inserimento, nel rendiconto consuntivo 2019, della voce “S. avvocato Chiaretta per decreto Parte_3
ingiuntivo 2015 ed esecuzione successive (da pagare) di euro 7.277,08”, ha ritenuto quanto segue: “la medesima questione forma oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 27423/19. Le spese sono indicate nella proposta di parcella al
CONDOMINIO dell'avv. Chiaretta in data 11.12.2019 (doc 4) e si riferiscono alle competenze liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo, a quelle auto liquidate dal difensore per 4 precetti, a quelle liquidate nell'opposizione a decreto ingiuntivo, a quelle liquidate dal g.e. nelle procedure di esecuzione presso terzi, oltre alle spese
IVA, CPA e rimborso forfetario. Sostiene l'Attrice di aver già corrisposto una parte delle suddette spese legali senza fornire la prova del pagamento. Sostiene, ancora, che le spese sarebbero in parte state poste in distrazione a favore dell'avvocato Chiaretta e, quindi, il non avrebbe titolo per il recupero. Infine, sostiene che il CP_1
debba preventivamente provare di aver corrisposto le somme delle CP_1
quali chiede il rimborso. La prova del credito del CONDOMINIO è rappresentata dalla fattura dell'avv. Chiaretta nei limiti di quanto liquidato nei provvedimenti giudiziali
7 che pongono a carico della società le spese di lite e di quanto auto Parte_1
liquidato dal difensore per i precetti. Quanto alla somma portata dalla proposta di parcella (doc 4) una parte coincide con la fattura n. 72 del 2019 (doc 10) per euro
3289,40. Era onere della parte che eccepisce il pagamento fornire la prova dell'estinzione anche parziale del debito. La società attrice sostiene che la prova del pagamento sia rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo (doc 18 non reperito in atti) nel quale il CONDOMINIO dà atto di aver imputato euro 5347,12 versate da a titolo di spese legali. La prova sul punto non è stata raggiunta. La circostanza CP_3
che sia stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario,
circostanza non provata, non esclude la possibilità che il difensore stesso, pur legittimato ad agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente, possa chiedere il pagamento di parte delle proprie spettanze al CONDOMINIO cliente in forza dell'incarico professionale ricevuto. Infine, non rileva, ai fini che qui interessano ovvero per l'imputazione al condomino soccombente delle spese legali, la prova del preventivo pagamento da parte del perché il titolo è rappresentato CP_1
dalla liquidazione effettuata dall'autorità giudiziaria (decreto ingiuntivo, opposizione e giudice dell'esecuzione) o dal difensore in fase di auto liquidazione (precetti)”.
La con il primo motivo di gravame, lamenta Parte_1
l'omessa valutazione o erronea interpretazione della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa in altro processo fra le stesse parti, per non aver il Tribunale rilevato Per_1
che, dalla stessa, sarebbe emerso “come la parcella di € 3.859,80 dell'avv. Chiaretta, indicata in C.T.U. e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non sia stata decurtata dal consuntivo 2019, ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21, con conseguente duplicazione di tale voce nel rendiconto contabile oggetto del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
A supporto del motivo di gravame l'Appellante richiama, oltre alla C.T.U. prodotta nel corso del primo giudizio, la sentenza n. 1932/2022, resa dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2022, prodotta nel presente grado di giudizio, ritenendo che dalla
8 stessa emerga giudiziariamente riconosciuta l'erronea duplicazione nel rendiconto consuntivo 2019 dell'importo indicato a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta.
Il sostiene, in diverso senso, che la predetta relazione di C.T.U. dia CP_1
atto del pagamento solo del primo acconto delle spese legali, con fattura n. 72 dell'11/12/2019 a carico del , ma non dimostrerebbe i pagamenti CP_1
effettuati dalla pertanto correttamente il Tribunale Parte_1
avrebbe rilevato la mancanza di prova di un eventuale pagamento, totale o parziale,
della somma di euro 3.859,80 e, conseguentemente, dichiarato valida la delibera laddove riporta, nel bilancio approvato dall'assemblea, tale spesa a carico della anche in considerazione del fatto che i terzi debitori Parte_1
della escussi hanno effettivamente pagato, ma “solo Parte_1
nell'ottobre 2020, dunque, ben dopo l'approvazione della delibera de quo”.
Il ritiene, inoltre, corretto l'inserimento a bilancio delle somme non CP_1
pagate dal condomino moroso, osservando che tale indicazione non darebbe luogo a una duplicazione delle voci, in quanto gli importi sarebbero oggetto di un aggiornamento annuale, con la conseguenza che l'unico importo da pagare sarebbe quello indicato nell'ultimo bilancio.
Il motivo d'impugnazione avanzato dalla risulta Parte_1
fondato, nei seguenti termini.
È incontestato tra le parti che, in data 28 settembre 2020, l'Assemblea del ha approvato il “rendiconto spese di esercizio 1.01.2019/31.12.2019” CP_1
e il “preventivo esercizio 1.01.2020/31.12.2020”, nonché il prospetto di ripartizione di tali spese.
Nel rendiconto consuntivo 2019, tra le “spese personali”, risultano riportati, con il segno meno, da intendersi come somme a credito, diversi “versamenti decreto ingiuntivo” effettuati in favore del da parte di e CP_1 CP_3 [...]
, soggetti terzi rispetto ai condomini, senza altre indicazioni rispetto alla data Parte_2
e all'imputazione degli stessi, ma da ritenersi quali pagamenti al di CP_1
importi dovuti dalla nonché, in “positivo”, da intendersi Parte_1
9 come somma a debito, un importo di euro 7.277,08, con la dicitura “ Parte_1
parcella Avvocato Chiaretta per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzioni successive (da pagare)”.
Nella ripartizione spese esercizio 2019, in relazione ai tre immobili di proprietà della (indicati come “ Parte_1 Controparte_4
”), sono variamente indicati importi a credito e a debito come “spese personali”,
[...]
nonché rilevanti importi a debito come “saldo esercizio precedente”, con importi a debito a saldo.
Per mero inciso, deve osservarsi che il rendiconto condominiale agli atti difficilmente può dirsi pienamente conforme al dettato dell'art. 1130 bis c.c., ma non è questione oggetto di causa.
Fra i documenti prodotti in causa dal vi è una fattura dell'avv. CP_1
Chiaretta, per l'importo di euro 3.859,80, da ritenersi, quantomeno, uno degli importi dalla cui somma deriva l'addebito di euro 7.277,08, come infatti ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ove si legge che “la prova del credito del
è rappresentata dalla fattura dell'avv. Chiaretta”, e che “una parte” di CP_1
tale importo “coincide” con la fattura “(doc 10) per euro 3.289,40” [rectius
3.859 dovendo sommarsi a euro 3.289,40 la ritenuta d'acconto di euro 570,40]).
Ad avviso del giudice di prime cure la non avrebbe Parte_1
dato prova sufficiente che tale importo fosse stato già corrisposto, a seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di decreto ingiuntivo.
Dalle risultanze della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa nel Per_1
procedimento iscritto a RG. 27243/2019 Tribunale di Torino, instaurato fra le stesse parti della presente causa e avente a oggetto opposizione al decreto n. 8210/2019, con cui il Tribunale di Torino, in data 5 settembre 2019, aveva ingiunto alla
[...]
di pagare, in favore del , un dato importo, emerge Parte_1 CP_1
invece provato, fra l'altro, l'erroneo inserimento, in quanto duplicato e già due volte richiesto, sin dal rendiconto dell'anno 2016, proprio di tale importo di euro 3.859,80 concernente onorari fatturati dall'avv. Chiaretta.
10 Più precisamente, rispondendo ai quesisti peritali a lei sottoposti, la CTU ha così concluso: “il giustificativo relativo all'addebito di euro 3.859,80 per 'spese personali' nel rendiconto spese condominiali per l'esercizio 2016 è una fattura dell'Avvocato
Chiaretta; tale fattura “è stata inserita nel decreto qui opposto, in quanto facente parte dei 'conguagli esercizi precedenti' ripresi dal rendiconto 2018 ed inseriti nel preventivo 2019 ma faceva già parte del pignoramento presso terzi a seguito del decreto ingiuntivo 973/15”; “l'importo per 'spese registrazione decreto ingiuntivo', fa parte di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo 973/15 ed è già stata oggetto di pignoramento presso terzi. Poiché la voce compare anche per la prima volta nel rendiconto spese condominiali 2017 e non sono visibili storni è presumibile che sia stata inserita nuovamente nel nuovo decreto in quanto non compresa nel totale in linea capitale del primo decreto sottratto ai fini della determinazione dell'importo del nuovo decreto”.
Con la sentenza che ha concluso, in primo grado, tale diversa causa, la cui produzione agli atti di questo giudizio d'appello è da ritenersi ammissibile, essendo sentenza emanata posteriormente alla conclusione in primo grado della presente causa,
documento qualificabile come elemento di prova atipica, il Tribunale di Torino, recependo le predette risultanze peritali, ha ritenuto accertato che “il giustificativo dell'addebito di € 3.589,80 per 'spese personali' nel rendiconto spese esercizio 2016 è la fattura dell'avv. Chiaretta relativa al contenzioso con la , fattura che Parte_1
“compare per la prima volta nel rendiconto 2016”, “faceva già parte del PP3 a seguito del decreto ingiuntivo 973/15 ma è stata inserita anche nel decreto ingiuntivo qui opposto. Inoltre, il C.T.U. ha accertato che anche la voce 'spese di registrazione del decreto ingiuntivo' pari a € 459,75, relativa al decreto ingiuntivo 973/15, è già stata oggetto di PP3 ma è stata inserita nuovamente nel nuovo decreto. Ancora il C.T.U. ha rilevato che l'importo versato dalla a seguito del decreto ingiuntivo n. Parte_2
973/2015 è stato detratto dall'importo richiesto nel decreto ingiuntivo qui opposto.
Tuttavia, il C.T.U. ha rilevato che il saldo dovuto sul decreto ingiuntivo n. 973/2015
era inferiore a quanto versato dalla per cui la somma di 4.571,10 deve Parte_2
11 essere imputata in conto al decreto qui opposto. Tutto ciò premesso, risulta che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto deve essere ridotto da € 15.362,33 richiesti per sorte capitale nella minor somma di € 6.741,68. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Si revoca dunque l'opposto decreto ingiuntivo e si dichiara tenuta e si condanna la parte opponente al pagamento a favore della parte convenuta della minor somma di € 6.741,68 oltre interessi legali dalla domanda”.
Si ritiene, su queste basi, senz'altro provato agli atti che il rendiconto consuntivo
2019 e il conseguente riparto spese siano viziati, quantomeno nel riportare ulteriormente a debito della tale importo di euro Parte_1
3.859,80.
Il , in sede di appello, ha indicato che la parte terza CP_1 Parte_2
pignorata, avrebbe completato i pagamenti correlati all'esecuzione di decreti di ingiunzione di pagamenti a carico della solo in data 15 Parte_1
ottobre 2020, ovvero successivamente al 28 settembre 2020, data dell'assemblea in cui la delibera oggetto di causa è stata approvata.
Ora, la delibera risulta comunque viziata, in quanto gli importi eventualmente ancora dovuti a debito dalla in data 28 settembre 2020, Parte_1
in correlazione al decreto ingiuntivo del 2015, sarebbero comunque diversi e minori da quelli esposti nell'approvato rendiconto, atto che, ove non annullato, costituirebbe titolo idoneo per richieste di pagamento per importi invece non dovuti.
In diverso senso, potrebbe porsi questione relativamente alla perdurante sussistenza di un interesse alla presente causa, in capo alla a fronte Parte_1
del sostanziale riconoscimento, da parte del , del successivo CP_1
pagamento da parte del soggetto terzo pignorato.
Tuttavia, deve evidenziarsi che, per un verso, il pagamento da parte di in Parte_2
data 15 ottobre 2020 risulta essere di euro 2.738,95 (unico importo in tale data pagato
“a saldo decreto 2019”, non rilevando altro pagamento inerente altro decreto ingiuntivo), ovvero per un importo inferiore a quello di euro 3.859,80, dal che si deriva che quantomeno per la differenza di euro 1.120,85 il rendiconto approvato il 28
12 settembre 2020 era in ogni caso erroneo, anche a volerlo intendere come elaborato con criteri “di cassa”; inoltre, a ulteriore riprova dell'approssimazione e inesattezza dei conteggi effettuati dal non è priva di rilievo la serie di comunicazioni CP_1
a mezzo e-mail fra le parti, con interlocuzione anche dei difensori, prodotta agli atti, in cui, in specie, in relazione ai pagamenti effettuati dalla per conto di Parte_2
si domandava, dall'agosto 2020 in avanti, varie volte, di Parte_1
ricevere conferma e specificazione degli importi già versati, menzionando sinanche una precedente comunicazione, del 29 novembre 2019, dell'avv. Chiaretta, quale difensore del , in cui si rappresentava che, “siccome non dovrebbe CP_1
mancare molto all'estinzione” del debito, si chiedeva espressamente di “sospendere il pagamento di dicembre al (senza pagarlo neppure al sig. ”. CP_1 Pt_4
L'erronea inclusione della voce “euro 7.277,08”, ”(da pagare)”, nel rendiconto consuntivo 2019, si ripercuote sui conseguenti computi della ripartizione spese a saldo consuntivo 2019 poste a carico della come pure dei Parte_1
correlati conteggi del preventivo 2020, né è questa la sede per indicarsi diverso computo, non essendovi per il resto ragione di ritenere inficiate da invalidità, per il resto, le delibere condominiali assunte il 18 settembre 2020.
In riforma della sentenza di primo grado, va pertanto ritenuta accertata l'invalidità e disposto l'annullamento delle delibere condominiali assunte, in data 18 settembre
2020, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della
[...]
Parte_1
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Dalla riforma della sentenza di primo grado consegue la necessità di una nuova valutazione dell'imputazione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
13 Tale punto, inoltre, coincide con il secondo motivo d'impugnazione avanzato dalla con il quale si chiede di compensare integralmente fra Parte_1
le parti in causa le spese del primo grado di giudizio.
In primo grado, la aveva domandato, in termini generici e Parte_1
onnicomprensivi, in via di principalità di dichiarare nulli o annullare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”, e solo in via subordinata di accertare e dichiarare l'invalidità parziale di dette delibere.
Sussiste soccombenza reciproca delle parti e vanno ritenuti sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese fra loro, relativamente al giudizio di primo grado.
Lo stesso deve ritenersi in ordine al presente grado di giudizio, dovendo farsi riferimento all'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dichiara accertata l'invalidità e dispone l'annullamento delle delibere assunte, in data 18 settembre 2020, dall'assemblea del CONDOMINIO DI TORINO,
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n. 5, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della Parte_1
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
14 Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent enza n.
LA CO RT E D'APPE LLO DI TO RI NO del
SE Z ION E II CIV IL E R.G. 1589/2022
Composta dai Magistrati:
1) dott. Alfredo Grosso Presidente
2) dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere
3) dott. Roberto Rivello Consigliere - relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1589/2022 R.G. promossa da:
P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Momma-Sophie Stornello, del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è Email_1 elettivamente domiciliata in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 71
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F. Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso, per P.IVA_2 procura in atti, dall'avv. Claudio Chiaretta del foro di Torino, PEC
presso il cui studio è elettivamente Email_2 domiciliato in Rivoli (TO), corso Francia n. 101
- APPELLATO -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione datato 2 dicembre 2022, la a Parte_1
proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1932/2022, emessa in data 4 maggio
2022 dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, pubblicata il 5 maggio
2022 e non notificata, con cui il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ha disposto nei seguenti termini:
“Respinge l'impugnazione della delibera condominiale del 18.9.2020 del
[...]
; Controparte_1
Condanna l'attrice a rifondere al convenuto Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che liquida in euro 2800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per
[...] CP_1 fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.
Tutte le parti in giudizio si sono costituite in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c..
II. All'esito della trattazione della causa, la Corte ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:
Per parte Appellante:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello: ferme e richiamate tutte le istanze e difese in atti di I grado;
previe le più opportune declaratorie del caso;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
previo ogni più opportuno mezzo istruttorio;
Nel merito: riformare parzialmente l'impugnata sentenza n. 1932/2022 ritiene non raggiunta la prova dell'erronea indicazione a consuntivo dell'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015. e, per l'effetto,
- accertare l'invalidità parziale della delibera adottata dall'Assemblea dei Condomini in data 18 settembre 2020, comunicata alla Società in data 28 settembre 2020 (che comprendeva sia Parte_1 preventivo sia il consuntivo) con particolare riferimento all'approvazione bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020, nella parte in cui risulterebbe dovuto l'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015 e per l'effetto dichiarare la nullità e/o annullabilità parziale della delibera impugnata;
- in punto spese, accertare la parziale soccombenza reciproca delle parti, per l'effetto dichiarare interamente compensate tra le stesse le spese le processuali.
In ogni caso: con il favore delle spese del presente grado di giudizio”.
Per parte Appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita – contrariis reiectis –: Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto da in quanto Parte_1
2 infondato in fatto e diritto e confermare l'impugnata sentenza. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio”.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 4 dicembre 2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
La con atto di citazione notificato in data 27 ottobre Parte_1
2020, ha agito in giudizio avverso il CONDOMINIO di TORINO, VIA
PRINCIPESSA CLOTILDE n. 5 (di seguito ) allegando quanto segue: CP_1
- di essere proprietaria di tre unità immobiliari situate al piano terreno dello stabile condominiale di Torino, ; Controparte_1
- che il CONDOMINIO, per mezzo dell'amministratore, arch. Controparte_2
, aveva comunicato, in data 29 aprile 2020, l'impossibilità, a causa
[...]
dell'emergenza sanitaria, di convocare l'assemblea condominiale al fine di procedere all'approvazione dei bilanci consultivi dell'anno 2019 e del preventivo relativo all'anno 2020, inviando, contestualmente a detta comunicazione, il rendiconto delle spese di esercizio dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, la relativa ripartizione, nonché il preventivo per l'esercizio relativo all'annualità 2020-2021;
- di aver provveduto, a seguito della predetta comunicazione, a contestare all'amministratore i seguenti errori:
a) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio
1/01/2019-31/12/2019), l'omissione dei versamenti effettuati dalla
[...]
(terzo pignorato nel procedimento R.G. 2705/2019) Parte_2
in data 11 novembre 2019 e 15 dicembre 2019, pari ad euro 664,55;
3 b) nella sezione “spese personali” (pag. 4 del rendiconto spese esercizio
1/01/2019-31/12/2019), l'annotazione della voce “ parcella avvocato Pt_1
Chiaretta per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzione successiva (da pagare)” pari ad euro 7.277,08, sebbene il Giudice, all'esito del procedimento R.G.E.
2705/2019, con il decreto ingiuntivo n. 973/2015, avesse liquidato le spese di esecuzione in euro 1.219,69 oltre I.V.A., C.P.A., spese forfettarie, contributo unificato, marca da bollo e spese di notifica e di registro, pari a complessivi euro 2.698,83 (e non 7.277,08) e sebbene l'avv. Chiaretta avesse chiesto la distrazione delle spese in suo favore;
c) nella sezione “ripartizione spese” (pag. 5 del rendiconto spese di esercizio
1/01/2019-31/12/2019), a fronte delle predette contestazioni, la necessità di riformulare la ripartizione delle spese per l'annualità 2019;
d) la ripartizione delle spese preventivate per l'annualità 2020;
- di aver ulteriormente rilevato, in data 27 luglio 2020, con riferimento alla procedura R.G. 27243/2019, l'errata indicazione dei versamenti ricevuti dalla e dalla (nella loro qualità di terzi CP_3 Parte_2
pignorati) come “spese” anziché come “versamenti in acconto”, contestando altresì la voce relativa alla presunta parcella dell'avv. Chiaretta, “posto che il
Giudice liquidava le spese legali disponendone la distrazione in favore del difensore per un importo di euro 685,50, oltre 15% spese generali, I.V.A. e
C.P.A.”, importo quindi che non poteva essere posto a carico del
; CP_1
- di aver inviato, a seguito del mancato riscontro della predetta comunicazione,
richiesta di sollecito riscontro in data 3 e 10 agosto 2020 e di rettifica delle spese;
- che, in data 18 settembre 2020, l'Assemblea aveva invece approvato il consuntivo senza alcuna delle modifiche richieste;
- di aver ricevuto il verbale dell'Assemblea in data 28 settembre 2020;
4 dichiarando, su queste basi, di impugnare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto, in via preliminare, di CP_1
accertare e dichiarare l'inesistenza dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione della data, delle conclusioni e della sottoscrizione, ovvero, in subordine, la sua nullità per violazione del contenuto minimo previsto per la vocatio in ius e per
l'edictio actionis e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, allegando e sostenendo:
- di non aver inteso, stante l'incompletezza dell'atto di citazione, quale delibera sia oggetto dell'impugnazione di Controparte, se il preventivo di aprile 2020 o il consuntivo del 18 settembre 2020;
- che i versamenti conteggiati come “spese personali” sono stati segnati con segno
“meno” davanti ovvero sono stati portati in detrazione dal conteggio del dovuto così come lo sarebbero stati se fossero stati inseriti nella colonna degli “acconti versati”;
- di aver rilevato, con riferimento ai mancati versamenti effettuati dalla Parte_2
in data 11 settembre 2019 e dalla in data 15 dicembre 2019, che il CP_3
versamento della era stato conteggiato nel riparto, mentre quello CP_3
della non era mai pervenuto, come da estratti conto prodotti;
Parte_2
- che l'inserimento a bilancio della parcella dell'avv. Chiaretta per l'importo di euro 7.277,08 relativa al decreto ingiuntivo n. 2015, concerneva l'intero procedimento iniziato nel 2015, mentre l'ordinanza di assegnazione indicata dalla controparte liquidava, con la somma di euro 2.698,83, solo le spese legali del pignoramento presso terzi del 2019;
- di non aver compreso né da dove derivi l'importo di euro 685,50 liquidato dal
Giudice, né la ragione per cui il beneficio della distrazione delle spese a favore
5 dell'avvocato impedirebbe al difensore di chiedere il pagamento dell'importo al suo cliente, ovvero al CONDOMINIO.
Nel corso del giudizio di primo grado, la produceva Parte_1
agli atti copia della consulenza tecnica d'ufficio redatta dalla dott.ssa Per_1
nell'ambito del procedimento n. 27243/2019, fra le stesse parti, sostenendo che tale documento comprovasse come “la parcella di € 3.859,80 dell'avv. Chiaretta, indicata nella CTU e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non è stata decurtata dal consuntivo 2019 ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21” e come “controparte abbia errato nell'imputare nel rendiconto di esercizio 2018/2019 gli importi corrisposti da e quelli ancora dovuti dalla CP_3
scrivente e, pertanto, come tale errore, si sia ripercosso inevitabilmente sul rendiconto
2020 per cui è causa”.
Il Tribunale, con la pronuncia di cui al soprariportato dispositivo, ha preliminarmente rigettato le eccezioni di inesistenza e di nullità dell'atto introduttivo sollevate dal , nel merito ha respinto le domande di parte Attrice, CP_1
condannandola al pagamento le spese di lite.
L'Appellante ritiene la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata nella parte in cui il Tribunale, interpretando a suo avviso erroneamente le risultanze probatorie e, nello specifico, omettendo di valutare le risultanze della C.T.U. prodotta agli atti, ha ritenuto non raggiunta la prova dell'erronea indicazione a consuntivo dell'importo di euro 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015, nonché nella parte in cui ha condannato a rifondere al Parte_1
le spese di lite, nonostante quella che doveva essere ritenuta, a suo CP_1
avviso, parziale soccombenza reciproca, più specificamente articolando due motivi d'impugnazione così rubricati:
- “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022, depositata in data 4 maggio 2022, nella parte in cui ritiene non raggiunta la prova dell'erronea
6 indicazione a consuntivo dell'importo di €. 7.277,08 a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta in relazione al decreto ingiuntivo del 2015. Erronea interpretazione e valutazione delle risultanze probatorie e, nello specifico,
erronea e/o omessa interpretazione delle risultanze della CTU prodotta sub doc.
5”;
- “Invalidità e/o nullità e/o annullabilità della sentenza n. 1932/2022 depositata in data 4 maggio 2022, nella parte in cui condanna la a Parte_1
rifondere al convenuto le Controparte_1
spese di lite che liquida in euro 2.800,00 per compensi (di cui euro 600,00 per fase studio, euro 400 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria ed euro 1000 per fase decisionale) oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA ed accessori”.
2. ERRONEA INDICAZIONE IMPORTI DOVUTI A CONSUNTIVO – FONDATEZZA
Il Tribunale, in riferimento all'asserito erroneo inserimento, nel rendiconto consuntivo 2019, della voce “S. avvocato Chiaretta per decreto Parte_3
ingiuntivo 2015 ed esecuzione successive (da pagare) di euro 7.277,08”, ha ritenuto quanto segue: “la medesima questione forma oggetto di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo RG 27423/19. Le spese sono indicate nella proposta di parcella al
CONDOMINIO dell'avv. Chiaretta in data 11.12.2019 (doc 4) e si riferiscono alle competenze liquidate dal giudice nel decreto ingiuntivo, a quelle auto liquidate dal difensore per 4 precetti, a quelle liquidate nell'opposizione a decreto ingiuntivo, a quelle liquidate dal g.e. nelle procedure di esecuzione presso terzi, oltre alle spese
IVA, CPA e rimborso forfetario. Sostiene l'Attrice di aver già corrisposto una parte delle suddette spese legali senza fornire la prova del pagamento. Sostiene, ancora, che le spese sarebbero in parte state poste in distrazione a favore dell'avvocato Chiaretta e, quindi, il non avrebbe titolo per il recupero. Infine, sostiene che il CP_1
debba preventivamente provare di aver corrisposto le somme delle CP_1
quali chiede il rimborso. La prova del credito del CONDOMINIO è rappresentata dalla fattura dell'avv. Chiaretta nei limiti di quanto liquidato nei provvedimenti giudiziali
7 che pongono a carico della società le spese di lite e di quanto auto Parte_1
liquidato dal difensore per i precetti. Quanto alla somma portata dalla proposta di parcella (doc 4) una parte coincide con la fattura n. 72 del 2019 (doc 10) per euro
3289,40. Era onere della parte che eccepisce il pagamento fornire la prova dell'estinzione anche parziale del debito. La società attrice sostiene che la prova del pagamento sia rappresentata dal ricorso per decreto ingiuntivo (doc 18 non reperito in atti) nel quale il CONDOMINIO dà atto di aver imputato euro 5347,12 versate da a titolo di spese legali. La prova sul punto non è stata raggiunta. La circostanza CP_3
che sia stata disposta la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario,
circostanza non provata, non esclude la possibilità che il difensore stesso, pur legittimato ad agire esecutivamente nei confronti della parte soccombente, possa chiedere il pagamento di parte delle proprie spettanze al CONDOMINIO cliente in forza dell'incarico professionale ricevuto. Infine, non rileva, ai fini che qui interessano ovvero per l'imputazione al condomino soccombente delle spese legali, la prova del preventivo pagamento da parte del perché il titolo è rappresentato CP_1
dalla liquidazione effettuata dall'autorità giudiziaria (decreto ingiuntivo, opposizione e giudice dell'esecuzione) o dal difensore in fase di auto liquidazione (precetti)”.
La con il primo motivo di gravame, lamenta Parte_1
l'omessa valutazione o erronea interpretazione della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa in altro processo fra le stesse parti, per non aver il Tribunale rilevato Per_1
che, dalla stessa, sarebbe emerso “come la parcella di € 3.859,80 dell'avv. Chiaretta, indicata in C.T.U. e saldata nel mese di dicembre 2019 (come si evince dal dettaglio della stessa) non solo non sia stata decurtata dal consuntivo 2019, ma altresì riproposta nel preventivo 2020/21, con conseguente duplicazione di tale voce nel rendiconto contabile oggetto del giudizio di primo grado e del presente giudizio”.
A supporto del motivo di gravame l'Appellante richiama, oltre alla C.T.U. prodotta nel corso del primo giudizio, la sentenza n. 1932/2022, resa dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2022, prodotta nel presente grado di giudizio, ritenendo che dalla
8 stessa emerga giudiziariamente riconosciuta l'erronea duplicazione nel rendiconto consuntivo 2019 dell'importo indicato a titolo di spese legali dell'avv. Chiaretta.
Il sostiene, in diverso senso, che la predetta relazione di C.T.U. dia CP_1
atto del pagamento solo del primo acconto delle spese legali, con fattura n. 72 dell'11/12/2019 a carico del , ma non dimostrerebbe i pagamenti CP_1
effettuati dalla pertanto correttamente il Tribunale Parte_1
avrebbe rilevato la mancanza di prova di un eventuale pagamento, totale o parziale,
della somma di euro 3.859,80 e, conseguentemente, dichiarato valida la delibera laddove riporta, nel bilancio approvato dall'assemblea, tale spesa a carico della anche in considerazione del fatto che i terzi debitori Parte_1
della escussi hanno effettivamente pagato, ma “solo Parte_1
nell'ottobre 2020, dunque, ben dopo l'approvazione della delibera de quo”.
Il ritiene, inoltre, corretto l'inserimento a bilancio delle somme non CP_1
pagate dal condomino moroso, osservando che tale indicazione non darebbe luogo a una duplicazione delle voci, in quanto gli importi sarebbero oggetto di un aggiornamento annuale, con la conseguenza che l'unico importo da pagare sarebbe quello indicato nell'ultimo bilancio.
Il motivo d'impugnazione avanzato dalla risulta Parte_1
fondato, nei seguenti termini.
È incontestato tra le parti che, in data 28 settembre 2020, l'Assemblea del ha approvato il “rendiconto spese di esercizio 1.01.2019/31.12.2019” CP_1
e il “preventivo esercizio 1.01.2020/31.12.2020”, nonché il prospetto di ripartizione di tali spese.
Nel rendiconto consuntivo 2019, tra le “spese personali”, risultano riportati, con il segno meno, da intendersi come somme a credito, diversi “versamenti decreto ingiuntivo” effettuati in favore del da parte di e CP_1 CP_3 [...]
, soggetti terzi rispetto ai condomini, senza altre indicazioni rispetto alla data Parte_2
e all'imputazione degli stessi, ma da ritenersi quali pagamenti al di CP_1
importi dovuti dalla nonché, in “positivo”, da intendersi Parte_1
9 come somma a debito, un importo di euro 7.277,08, con la dicitura “ Parte_1
parcella Avvocato Chiaretta per decreto ingiuntivo 2015 ed esecuzioni successive (da pagare)”.
Nella ripartizione spese esercizio 2019, in relazione ai tre immobili di proprietà della (indicati come “ Parte_1 Controparte_4
”), sono variamente indicati importi a credito e a debito come “spese personali”,
[...]
nonché rilevanti importi a debito come “saldo esercizio precedente”, con importi a debito a saldo.
Per mero inciso, deve osservarsi che il rendiconto condominiale agli atti difficilmente può dirsi pienamente conforme al dettato dell'art. 1130 bis c.c., ma non è questione oggetto di causa.
Fra i documenti prodotti in causa dal vi è una fattura dell'avv. CP_1
Chiaretta, per l'importo di euro 3.859,80, da ritenersi, quantomeno, uno degli importi dalla cui somma deriva l'addebito di euro 7.277,08, come infatti ritenuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, ove si legge che “la prova del credito del
è rappresentata dalla fattura dell'avv. Chiaretta”, e che “una parte” di CP_1
tale importo “coincide” con la fattura “(doc 10) per euro 3.289,40” [rectius
3.859 dovendo sommarsi a euro 3.289,40 la ritenuta d'acconto di euro 570,40]).
Ad avviso del giudice di prime cure la non avrebbe Parte_1
dato prova sufficiente che tale importo fosse stato già corrisposto, a seguito di pignoramento presso terzi, in esecuzione di decreto ingiuntivo.
Dalle risultanze della relazione di CTU redatta dalla dott.ssa nel Per_1
procedimento iscritto a RG. 27243/2019 Tribunale di Torino, instaurato fra le stesse parti della presente causa e avente a oggetto opposizione al decreto n. 8210/2019, con cui il Tribunale di Torino, in data 5 settembre 2019, aveva ingiunto alla
[...]
di pagare, in favore del , un dato importo, emerge Parte_1 CP_1
invece provato, fra l'altro, l'erroneo inserimento, in quanto duplicato e già due volte richiesto, sin dal rendiconto dell'anno 2016, proprio di tale importo di euro 3.859,80 concernente onorari fatturati dall'avv. Chiaretta.
10 Più precisamente, rispondendo ai quesisti peritali a lei sottoposti, la CTU ha così concluso: “il giustificativo relativo all'addebito di euro 3.859,80 per 'spese personali' nel rendiconto spese condominiali per l'esercizio 2016 è una fattura dell'Avvocato
Chiaretta; tale fattura “è stata inserita nel decreto qui opposto, in quanto facente parte dei 'conguagli esercizi precedenti' ripresi dal rendiconto 2018 ed inseriti nel preventivo 2019 ma faceva già parte del pignoramento presso terzi a seguito del decreto ingiuntivo 973/15”; “l'importo per 'spese registrazione decreto ingiuntivo', fa parte di quanto richiesto nel decreto ingiuntivo 973/15 ed è già stata oggetto di pignoramento presso terzi. Poiché la voce compare anche per la prima volta nel rendiconto spese condominiali 2017 e non sono visibili storni è presumibile che sia stata inserita nuovamente nel nuovo decreto in quanto non compresa nel totale in linea capitale del primo decreto sottratto ai fini della determinazione dell'importo del nuovo decreto”.
Con la sentenza che ha concluso, in primo grado, tale diversa causa, la cui produzione agli atti di questo giudizio d'appello è da ritenersi ammissibile, essendo sentenza emanata posteriormente alla conclusione in primo grado della presente causa,
documento qualificabile come elemento di prova atipica, il Tribunale di Torino, recependo le predette risultanze peritali, ha ritenuto accertato che “il giustificativo dell'addebito di € 3.589,80 per 'spese personali' nel rendiconto spese esercizio 2016 è la fattura dell'avv. Chiaretta relativa al contenzioso con la , fattura che Parte_1
“compare per la prima volta nel rendiconto 2016”, “faceva già parte del PP3 a seguito del decreto ingiuntivo 973/15 ma è stata inserita anche nel decreto ingiuntivo qui opposto. Inoltre, il C.T.U. ha accertato che anche la voce 'spese di registrazione del decreto ingiuntivo' pari a € 459,75, relativa al decreto ingiuntivo 973/15, è già stata oggetto di PP3 ma è stata inserita nuovamente nel nuovo decreto. Ancora il C.T.U. ha rilevato che l'importo versato dalla a seguito del decreto ingiuntivo n. Parte_2
973/2015 è stato detratto dall'importo richiesto nel decreto ingiuntivo qui opposto.
Tuttavia, il C.T.U. ha rilevato che il saldo dovuto sul decreto ingiuntivo n. 973/2015
era inferiore a quanto versato dalla per cui la somma di 4.571,10 deve Parte_2
11 essere imputata in conto al decreto qui opposto. Tutto ciò premesso, risulta che l'importo richiesto con il decreto ingiuntivo opposto deve essere ridotto da € 15.362,33 richiesti per sorte capitale nella minor somma di € 6.741,68. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo deve essere revocato. Si revoca dunque l'opposto decreto ingiuntivo e si dichiara tenuta e si condanna la parte opponente al pagamento a favore della parte convenuta della minor somma di € 6.741,68 oltre interessi legali dalla domanda”.
Si ritiene, su queste basi, senz'altro provato agli atti che il rendiconto consuntivo
2019 e il conseguente riparto spese siano viziati, quantomeno nel riportare ulteriormente a debito della tale importo di euro Parte_1
3.859,80.
Il , in sede di appello, ha indicato che la parte terza CP_1 Parte_2
pignorata, avrebbe completato i pagamenti correlati all'esecuzione di decreti di ingiunzione di pagamenti a carico della solo in data 15 Parte_1
ottobre 2020, ovvero successivamente al 28 settembre 2020, data dell'assemblea in cui la delibera oggetto di causa è stata approvata.
Ora, la delibera risulta comunque viziata, in quanto gli importi eventualmente ancora dovuti a debito dalla in data 28 settembre 2020, Parte_1
in correlazione al decreto ingiuntivo del 2015, sarebbero comunque diversi e minori da quelli esposti nell'approvato rendiconto, atto che, ove non annullato, costituirebbe titolo idoneo per richieste di pagamento per importi invece non dovuti.
In diverso senso, potrebbe porsi questione relativamente alla perdurante sussistenza di un interesse alla presente causa, in capo alla a fronte Parte_1
del sostanziale riconoscimento, da parte del , del successivo CP_1
pagamento da parte del soggetto terzo pignorato.
Tuttavia, deve evidenziarsi che, per un verso, il pagamento da parte di in Parte_2
data 15 ottobre 2020 risulta essere di euro 2.738,95 (unico importo in tale data pagato
“a saldo decreto 2019”, non rilevando altro pagamento inerente altro decreto ingiuntivo), ovvero per un importo inferiore a quello di euro 3.859,80, dal che si deriva che quantomeno per la differenza di euro 1.120,85 il rendiconto approvato il 28
12 settembre 2020 era in ogni caso erroneo, anche a volerlo intendere come elaborato con criteri “di cassa”; inoltre, a ulteriore riprova dell'approssimazione e inesattezza dei conteggi effettuati dal non è priva di rilievo la serie di comunicazioni CP_1
a mezzo e-mail fra le parti, con interlocuzione anche dei difensori, prodotta agli atti, in cui, in specie, in relazione ai pagamenti effettuati dalla per conto di Parte_2
si domandava, dall'agosto 2020 in avanti, varie volte, di Parte_1
ricevere conferma e specificazione degli importi già versati, menzionando sinanche una precedente comunicazione, del 29 novembre 2019, dell'avv. Chiaretta, quale difensore del , in cui si rappresentava che, “siccome non dovrebbe CP_1
mancare molto all'estinzione” del debito, si chiedeva espressamente di “sospendere il pagamento di dicembre al (senza pagarlo neppure al sig. ”. CP_1 Pt_4
L'erronea inclusione della voce “euro 7.277,08”, ”(da pagare)”, nel rendiconto consuntivo 2019, si ripercuote sui conseguenti computi della ripartizione spese a saldo consuntivo 2019 poste a carico della come pure dei Parte_1
correlati conteggi del preventivo 2020, né è questa la sede per indicarsi diverso computo, non essendovi per il resto ragione di ritenere inficiate da invalidità, per il resto, le delibere condominiali assunte il 18 settembre 2020.
In riforma della sentenza di primo grado, va pertanto ritenuta accertata l'invalidità e disposto l'annullamento delle delibere condominiali assunte, in data 18 settembre
2020, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della
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Parte_1
3. SPESE DEL GIUDIZIO
Dalla riforma della sentenza di primo grado consegue la necessità di una nuova valutazione dell'imputazione e della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.
13 Tale punto, inoltre, coincide con il secondo motivo d'impugnazione avanzato dalla con il quale si chiede di compensare integralmente fra Parte_1
le parti in causa le spese del primo grado di giudizio.
In primo grado, la aveva domandato, in termini generici e Parte_1
onnicomprensivi, in via di principalità di dichiarare nulli o annullare “verbale e delibera assemblea del 18 settembre 2020 in quanto erronea e invalida”, e solo in via subordinata di accertare e dichiarare l'invalidità parziale di dette delibere.
Sussiste soccombenza reciproca delle parti e vanno ritenuti sussistenti i presupposti per una compensazione integrale delle spese fra loro, relativamente al giudizio di primo grado.
Lo stesso deve ritenersi in ordine al presente grado di giudizio, dovendo farsi riferimento all'esito complessivo della causa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, in parziale riforma della sentenza appellata:
- dichiara accertata l'invalidità e dispone l'annullamento delle delibere assunte, in data 18 settembre 2020, dall'assemblea del CONDOMINIO DI TORINO,
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE n. 5, di approvazione del rendiconto consuntivo 2019 e relativa ripartizione spese, e conseguentemente del bilancio preventivo 2020 e ripartizione spese, limitatamente alla parte in cui, negli stessi, sono computati gli importi a debito della Parte_1
- visti gli artt. 91 ss c.p.c., dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del primo grado di giudizio.
Conferma nel resto la sentenza appellata.
Visti gli artt. 91 ss c.p.c., compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
14 Così deciso il 4 dicembre 2024.
il Giudice estensore dott. Roberto Rivello
il Presidente dott. Alfredo Grosso
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