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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/11/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA LU AR NA all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: (Codice Fiscale nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
Aprile 1975, residente in [...], 13/c IC (Messina), rappresentata e difesa dall'Avv.
TT AR (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultima, sito in IC (ME), Via Mercurio, 108, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: conferma assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1560/2022 depositato in Cancelleria in data 03.05.2022 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con domanda del 8 Ottobre 2019, per le gravi patologie di cui è affetta, ricorrendo i CP_ presupposti oggettivi e soggettivi, ha richiesto all la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità; CP_ che, con lettera datata 31 Dicembre 2019, l' ha ritenuto di non accogliere la domanda ritenendo non permanere le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 Giugno 1984 n. 222 che, pertanto, è stato revocato;
che, avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso amministrativo e ricorso per accertamento tecnico preventivo, che veniva respinto, proponeva dissenso e veniva iscritto a ruolo il presente ricorso. Chiedeva, pertanto, la riconferma del suddetto assegno.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto Persona_1 conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal 25.07.2025.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato il requisito sanitario per il riconoscimento di quanto richiesto.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. AR TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 25.07.2025 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. AR TT.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA LU AR NA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. MA LU AR NA all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella causa vertente tra: (Codice Fiscale nata a [...] il 17 Parte_1 C.F._1
Aprile 1975, residente in [...], 13/c IC (Messina), rappresentata e difesa dall'Avv.
TT AR (Cod. Fisc. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di CodiceFiscale_2 quest'ultima, sito in IC (ME), Via Mercurio, 108, come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante. Controparte_1
Resistente
Oggetto: conferma assegno ordinario di invalidità
All'udienza del 12.11.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 1560/2022 depositato in Cancelleria in data 03.05.2022 la ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo che, con domanda del 8 Ottobre 2019, per le gravi patologie di cui è affetta, ricorrendo i CP_ presupposti oggettivi e soggettivi, ha richiesto all la riconferma dell'assegno ordinario di invalidità; CP_ che, con lettera datata 31 Dicembre 2019, l' ha ritenuto di non accogliere la domanda ritenendo non permanere le condizioni che dettero luogo al riconoscimento dell'assegno di invalidità ai sensi dell'art. 1 della legge 12 Giugno 1984 n. 222 che, pertanto, è stato revocato;
che, avverso il predetto provvedimento ha presentato ricorso amministrativo e ricorso per accertamento tecnico preventivo, che veniva respinto, proponeva dissenso e veniva iscritto a ruolo il presente ricorso. Chiedeva, pertanto, la riconferma del suddetto assegno.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava la domanda. CP_2
Che, al fine di accertare lo status della ricorrente, veniva nominato C.T.U. il dott. . Persona_1
Espletata la C.T.U., all'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, la domanda è fondata e merita pertanto, accoglimento.
Sulla base delle risultanza processuali ed in particolare della consulenza medico-legale d'ufficio redatta dal
Dott. , che allo stato degli atti non risulta minimamente infirmabile, avendo tenuto Persona_1 conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, nonché delle sue specifiche patologie, alla ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a fruire dell'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza a far data dal 25.07.2025.
Da tale tempo, infatti, secondo quanto riferito dall'elaborato peritale, la ricorrente ha maturato il requisito sanitario per il riconoscimento di quanto richiesto.
Invero il C.T.U. è giunto ad affermare la sussistenza nella ricorrente dello stato di invalidità richiesto dalla legge, sulla scorta di motivate considerazioni ed argomentazioni medico-legali che non possono non essere condivise dal decidente, perché esaurienti e convincenti sotto il profilo clinico-diagnostico ed esatte sotto quello logico-valutativo.
Le spese di giudizio, oltre quelle della consulenza, liquidate come da separato decreto, seguono la soccombenza e pertanto, debbono essere poste a carico dell' che deve essere condannato a CP_2 rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in €. 1.850,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. AR TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il diritto della ricorrente all'assegno ordinario di invalidità, con decorrenza, ad ogni effetto di legge, dal 25.07.2025 così come in parte motiva;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CP_2 consulenza medico-legale, determinate come da separato provvedimento, e delle spese giudiziali di parte ricorrente, liquidate in complessive €. 1.850,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. AR TT.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, lì 12.11.2025
il cancelliere il giudice del lavoro
DR. MA LU AR NA