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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 12/12/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Imperia
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalla ricorrente, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 23/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
AM e NN RI
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1 -d'essere docente idonea all'insegnamento nella scuola superiore di II grado,
d'essere inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato, e prestando attualmente servizio presso l'IC di Bordighera
-d'aver prestato ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del
, per più di 36 mesi in assenza di Controparte_1
esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente per i periodi:
20/9/2019-31/8/2020; 28/9/2020-30/6/2021; 6(9/2021-31/8/2022;
1/9/2022-31/8/2023; 1/9/2023-31/8/2024; 9/9/2024-21/8/2025;
-tutti i contratti sopra descritti sono stati stipulati su posti vacanti e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto;
-ai sensi dell'art. 40, comma 2, del vigente CCNL del comparto scuola, “[…]
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito […]”. Gli allegati contratti, invece, non indicano il nominativo di alcun dipendente sostituito: da ciò si desume con certezza che tutto il servizio di insegnamento della ricorrente è stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente.
-tale situazione di precariato violava le disposizioni normative lavoristiche e la normativa comunitaria, stante l'illiceità del termine ripetutamente apposto ai contratti, termini che complessivamente superavano quello di dei 36 mesi di cui all'art. 5 D.Lgs. 368/2001;
-con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE (nella causa
+ altri vs e Comune di Napoli) ha statuito che «La clausola 5, Per_1 CP_2
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».
-la Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ” Per_1
della Corte di giustizia, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”;
-la Corte di Cassazione con la sentenza 25677 del 2015 ha affermato: “4. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero deve reputarsi che la ricorrente, volendo far valere in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di in virtù di contratto Controparte_3
intercorso tra le parti, ha adempiuto all'onere di indicazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio mediante l'allegazione del contratto di lavoro, accompagnata esclusivamente dalla deduzione della illegittimità del termine ivi apposto d.lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis. A seguito dell'allegazione del fatto costitutivo nei termini indicati, sorge in capo al convenuto sia l'onere di contestazione del fatto medesimo, in contrasto con le deduzioni dell'attore, mediante allegazione di fatti modificativi, estintivi, impeditivi (specificamente della legittimità del termine apposto, in quanto rispettoso dei limiti percentuali previsti dalla citata norma), sia, in forza della previsione dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi in fatto idonei a integrare la fattispecie legale da cui pretende derivi la legittimità del termine.
5. Le conclusioni esposte sono coerenti con l'interpretazione dell'art. 2697 c.c. alla luce del principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, principio riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie 7 sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo;
principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge rendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio” (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, 10 gennaio 2006 n. 141, Cass. Sez. 1, n. 20484 del 25/07/2008); contratto a termine.
-d'aver, pertanto, il diritto al diritto al risarcimento del danno, il quale è stato riconosciuto in via autentica dall'art. 1, comma 132, della L. 107/2015, ossia dalla norma che ha istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti (cioè privi di titolare temporaneamente assente);
-le Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno fornito la loro soluzione al problema del risarcimento del danno nella fattispecie oggi sub iudice, individuandone la natura e la misura e superando ogni questione relativa alla prova con l'applicazione del sistema dell'indennizzo previsto dal comma 5 dell'art. 32 della l. n. 183/2010;
La ricorrente, pertanto, ha così concluso: “accertare e dichiarare che il
[...]
ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei Controparte_1
contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
----------------------------------------------------------------------------------------- La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al superamento del termine complessivo di 36 mesi del servizio prestato dai docenti scolastici assunti con più contratti a tempo determinato.
A dispetto del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico introdotto dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), la disciplina del settore Scuola prevede tuttora la copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999.
Tale norma così recita: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti…10 Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime…”.
Successivamente, nel 2009 (L. 167), è stato aggiunto il comma 14-bis, in base al quale "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
I regolamenti di cui al comma 5 della disposizione in questione sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201, che così dispone: “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2 Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. 3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto” ….”
Tali disposizioni sono state sono state sostanzialmente confermate dall'art. 1
D.M. 131/2007.
In sintesi, sulla base della normativa in questione sono individuabili tre tipologie di i contratti a tempo determinato:
1) supplenze annuali sul cosiddetto "organico di diritto", ossia su posti da coprire "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" poiché vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art. 4, comma 1);
2) supplenze fino al termine dell'attività didattica, sul cosiddetto "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per plurime ragioni
3) supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
Opportuno puntualizzare che per organico di diritto deve intendersi quello elaborato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle classi formate e del numero degli alunni, per i quali viene operato una valutazione prognostica per l'anno scolastico successivo del fabbisogno d'un determinato numero di docenti, procedendosi così a trasferimenti e all'immissione in ruolo.
Tuttavia, nel corso dell'anno accade di norma che il numero di studenti muti in quanto essi, ad es., si trasferiscono per qualsiasi motivo presso un altro istituto o ripetono l'anno scolastico o, ancora, sopravvengono nuove iscrizioni, con la conseguenziale esigenza di dover disporre d'un numero maggiore di docenti rispetto a quanto programmato nell'organico di diritto.
Parimenti, ben può succedere che gli insegnanti di ruolo si rendano assenti poiché, ad., scelgano, o siano comandati, di prestare servizio presso altri enti, si trovino in aspettativa oppure chiedano d'usufruire del part-time, ecc.. Per far fronte a ciò viene previsto anche un organico di “fatto” in relazione non a posti che si renderanno vacanti in senso tecnico - giacchè i docenti assenti restano titolari di ruolo – bensì “scoperti” in tutto o in parte, ovviandosi a ciò tramite la mobilità del personale di ruolo nonché con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche.
A tali supplenze si riferiscono quelle disciplinate dall'art. 2 L 124/1999 e cioè
a quelle che si protraggono sino al termine delle attività didattiche poichè destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre e che tali presumibilmente rimarranno per l'intero anno scolastico.
Ciò chiarito, nel venire all'esame del merito della domanda, s'osserva che la
Direttiva comunitaria 1999/70/C, attuativa dell'Accordo Quadro CES,
IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, prescrive agli
Stati membri dell'Unione Europea d'introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso del ricorso a plurimi contratti a tempo determinato.
Al riguardo la Corte di Giustizia Europea s'è pronunciata con sentenza del
26.11.2014 (M. e altri c. resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C- CP_2
62/13, C-418/13), su tale questione, statuendo che "La Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti che una tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
La Corte, pertanto, ha ritenuto non conforme ai principi della Clausola 5, punto 1, la legge n. 124/1999 e, in generale, la normativa di settore, nella parte in cui permette il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti e disponibili senza fissare tempi certi per l'espletamento di concorsi pubblici per la copertura definitiva nonché, e in particolare, senza che siano previsti meccanismi correttivi e/o di natura indennitaria/risarcitoria, soggiungendo che compete a ciascun Giudice nazionale accertare se l'abuso della stipula dei contratti a termine sia sanzionato dagli istituti giuridici esistenti negli ordinamenti interni.
Sulla scorta di tale pronuncia, con sentenza n. 187/2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
In motivazione si richiamano i precedenti della Corte di giustizia sulla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, rilevandosi che essi “affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori”.
Riguardo tali misure la Consulta ha rilevato che, essendo stato introdotto il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce un termine massimo di 36 mesi per la durata complessiva di più contratti a tempo determinato, il mancato rispetto di tale termine “è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile”.
La giurisprudenza s'è pienamente attenuta ai rilievi della Consulta.
Si segnalano in particolare le pronunce Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n.5072 e Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323.
Nella prima s'afferma che “L'abusivo ricorso al contratto a termine - ed anzi, più in generale, l'illegittimo ricorso al contratto a termine - è fonte di danno risarcibile per il lavoratore che abbia reso la sua prestazione lavorativa in questa condizione di illegalità.
Ma, quando il risarcimento del danno si accompagna alla conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, il risarcimento del danno è contenuto nella misura fissata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, che prevede che, in tal caso, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.
Nel richiamare le succitate pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale e nel puntualizzare che il regime differenziato del contratto a termine nel pubblico impiego non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, poiché quest'ultimo può sorgere soltanto a seguito d'un concorso, la Suprema Corte ha esaminato la questione della risarcibilità, della natura e dell'entità del danno.
Riguardo al primo aspetto è stato s'affermato che “il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti”, per poi, rilevarsi che nell'ipotesi di abuso nella reiterazione dei contratti a termine “..occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale disciplina dissuasiva viene individuata in quella del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 36, comma 5, in combinato con la L. 4 novembre 2010, n.
183, art. 32, comma 5.
La prima norma così recitava “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”.
L'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010 in materia di lavoro privato, a propria volta, prevedeva: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Il suddetto principio è stato, seppur in termini sintetici, confermato da
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323, nella quale è stato affermato che nelle ipotesi di “..reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.”, precisandosi che ove la ripetuta stipulazione di contratti a termini inerisca ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, “non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. Del tutto conformi sono le successive Cass. n. 1912/2020 e Cass. 6440-
6441/2020.
Vale poi evidenziato che l'articolo 12, comma 1, del D.L. 16 settembre 2024,
n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha espressamente fatto proprio i dicta espressi dalle suddette Corti, inserendo nell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 la seguente previsione:
“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nella fattispecie deve rilevarsi che la ricorrente ha svolto supplenze per coprire un posto vacante nell'organico di cd. diritto per 4 anni consecutivi, dal 6/9/2021 al 31/5/2025, come riportato alla pag. 2 del ricorso nella relativa tabella e attestato dall'all. 1, dovendosi escludere il secondo contratto dalla durata 29/9/2019-30/6/2021 poiché destinato a coprire una vacanza nell'organico di fatto.
Pertanto, l'illegittima reiterazione dei successivi contratti, tutti con scadenza
31 agosto, ha superato di appena 1 anno, dal 9/9/2024 al 31/8/2025, la durata massima ammessa dalla legge;
A fronte di ciò e considerato che le dimensioni del datore di lavoro, il e il numero dei dipendenti occupati sono notoriamente notevoli, si ritiene d'accogliere la domanda nella misura di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità della vertenza, la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Accerta e dichiara accerta l'abusiva reiterazione da parte del
[...]
di contratti di lavoro a tempo determinato per Controparte_1
supplenze annuali stipulati con il ricorrente.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
d'una indennità onnicomprensiva pari a 4,5 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1/9/2025 sino al saldo;
Condanna il a rifondere al ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 1100,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
Il Giudice, viste le note scritte depositate dalla ricorrente, decide la causa come da seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 23/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dagli Avv. Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Parte_1
AM e NN RI
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1 -d'essere docente idonea all'insegnamento nella scuola superiore di II grado,
d'essere inserita nelle GPS, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per gli incarichi a tempo determinato, e prestando attualmente servizio presso l'IC di Bordighera
-d'aver prestato ha prestato servizio d'insegnamento alle dipendenze del
, per più di 36 mesi in assenza di Controparte_1
esigenze sostitutive di personale temporaneamente assente per i periodi:
20/9/2019-31/8/2020; 28/9/2020-30/6/2021; 6(9/2021-31/8/2022;
1/9/2022-31/8/2023; 1/9/2023-31/8/2024; 9/9/2024-21/8/2025;
-tutti i contratti sopra descritti sono stati stipulati su posti vacanti e, comunque, in assenza di ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente (per malattia, gravidanza, oppure in aspettativa, congedo, distacco, esonero, assegnazione provvisoria o utilizzazione) con diritto alla conservazione del posto;
-ai sensi dell'art. 40, comma 2, del vigente CCNL del comparto scuola, “[…]
Nei casi di assunzione in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito […]”. Gli allegati contratti, invece, non indicano il nominativo di alcun dipendente sostituito: da ciò si desume con certezza che tutto il servizio di insegnamento della ricorrente è stato prestato su posti vacanti, cioè privi di titolare temporaneamente assente.
-tale situazione di precariato violava le disposizioni normative lavoristiche e la normativa comunitaria, stante l'illiceità del termine ripetutamente apposto ai contratti, termini che complessivamente superavano quello di dei 36 mesi di cui all'art. 5 D.Lgs. 368/2001;
-con sentenza del 26 novembre 2014, la Corte di Giustizia UE (nella causa
+ altri vs e Comune di Napoli) ha statuito che «La clausola 5, Per_1 CP_2
punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessuna altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».
-la Corte costituzionale, applicando le conclusioni della sentenza ” Per_1
della Corte di giustizia, con la sentenza n. 187/2016 ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale (…) dell'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (…) nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”;
-la Corte di Cassazione con la sentenza 25677 del 2015 ha affermato: “4. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero deve reputarsi che la ricorrente, volendo far valere in giudizio la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di in virtù di contratto Controparte_3
intercorso tra le parti, ha adempiuto all'onere di indicazione del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio mediante l'allegazione del contratto di lavoro, accompagnata esclusivamente dalla deduzione della illegittimità del termine ivi apposto d.lgs. n. 368 del 2001, ex art. 2, comma 1 bis. A seguito dell'allegazione del fatto costitutivo nei termini indicati, sorge in capo al convenuto sia l'onere di contestazione del fatto medesimo, in contrasto con le deduzioni dell'attore, mediante allegazione di fatti modificativi, estintivi, impeditivi (specificamente della legittimità del termine apposto, in quanto rispettoso dei limiti percentuali previsti dalla citata norma), sia, in forza della previsione dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare gli elementi in fatto idonei a integrare la fattispecie legale da cui pretende derivi la legittimità del termine.
5. Le conclusioni esposte sono coerenti con l'interpretazione dell'art. 2697 c.c. alla luce del principio della vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, principio riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'onere della prova deve essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie 7 sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo;
principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge rendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio” (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533, 10 gennaio 2006 n. 141, Cass. Sez. 1, n. 20484 del 25/07/2008); contratto a termine.
-d'aver, pertanto, il diritto al diritto al risarcimento del danno, il quale è stato riconosciuto in via autentica dall'art. 1, comma 132, della L. 107/2015, ossia dalla norma che ha istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti (cioè privi di titolare temporaneamente assente);
-le Sezioni Unite, con sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno fornito la loro soluzione al problema del risarcimento del danno nella fattispecie oggi sub iudice, individuandone la natura e la misura e superando ogni questione relativa alla prova con l'applicazione del sistema dell'indennizzo previsto dal comma 5 dell'art. 32 della l. n. 183/2010;
La ricorrente, pertanto, ha così concluso: “accertare e dichiarare che il
[...]
ha posto in essere, nei confronti del ricorrente, una abusiva reiterazione dei Controparte_1
contratti a tempo determinato e, per l'effetto, condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento danno nella misura pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto o in quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
----------------------------------------------------------------------------------------- La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo al superamento del termine complessivo di 36 mesi del servizio prestato dai docenti scolastici assunti con più contratti a tempo determinato.
A dispetto del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico introdotto dal d.lgs. n. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), la disciplina del settore Scuola prevede tuttora la copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze, ai sensi dell'art. 4 legge n. 124/1999.
Tale norma così recita: “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee.
4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.
5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.
6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge.
7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalità e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti…10 Il conferimento delle supplenze temporanee è consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime…”.
Successivamente, nel 2009 (L. 167), è stato aggiunto il comma 14-bis, in base al quale "I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
I regolamenti di cui al comma 5 della disposizione in questione sono stati adottati con D.M. 25 maggio 2000 n. 201, che così dispone: “Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata
"legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico. b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. c) supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.
2 Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 2; per l'attribuzione delle supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5. 3. In caso di esaurimento delle graduatorie permanenti o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilità, utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto” ….”
Tali disposizioni sono state sono state sostanzialmente confermate dall'art. 1
D.M. 131/2007.
In sintesi, sulla base della normativa in questione sono individuabili tre tipologie di i contratti a tempo determinato:
1) supplenze annuali sul cosiddetto "organico di diritto", ossia su posti da coprire "in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali" poiché vacanti (senza un titolare) e disponibili entro il 31 dicembre;
tali supplenze vengono assegnate con scadenza al 31 agosto, data che rappresenta la fine dell'anno scolastico (art. 4, comma 1);
2) supplenze fino al termine dell'attività didattica, sul cosiddetto "organico di fatto", con scadenza al 30 giugno, che riguardano posti non vacanti (ossia non privi di titolare), ma che di fatto si sono resi disponibili entro il 31 dicembre per plurime ragioni
3) supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità di tipo contingente, per lo più dirette a sostituire personale assente o venuto meno dopo il 31 dicembre, destinate a terminare appena finisce l'esigenza sostitutiva (art. 4, comma 3).
Opportuno puntualizzare che per organico di diritto deve intendersi quello elaborato dalle istituzioni scolastiche sulla base delle classi formate e del numero degli alunni, per i quali viene operato una valutazione prognostica per l'anno scolastico successivo del fabbisogno d'un determinato numero di docenti, procedendosi così a trasferimenti e all'immissione in ruolo.
Tuttavia, nel corso dell'anno accade di norma che il numero di studenti muti in quanto essi, ad es., si trasferiscono per qualsiasi motivo presso un altro istituto o ripetono l'anno scolastico o, ancora, sopravvengono nuove iscrizioni, con la conseguenziale esigenza di dover disporre d'un numero maggiore di docenti rispetto a quanto programmato nell'organico di diritto.
Parimenti, ben può succedere che gli insegnanti di ruolo si rendano assenti poiché, ad., scelgano, o siano comandati, di prestare servizio presso altri enti, si trovino in aspettativa oppure chiedano d'usufruire del part-time, ecc.. Per far fronte a ciò viene previsto anche un organico di “fatto” in relazione non a posti che si renderanno vacanti in senso tecnico - giacchè i docenti assenti restano titolari di ruolo – bensì “scoperti” in tutto o in parte, ovviandosi a ciò tramite la mobilità del personale di ruolo nonché con supplenze annuali fino al termine delle attività didattiche.
A tali supplenze si riferiscono quelle disciplinate dall'art. 2 L 124/1999 e cioè
a quelle che si protraggono sino al termine delle attività didattiche poichè destinate a coprire posti disponibili alla data del 31 dicembre e che tali presumibilmente rimarranno per l'intero anno scolastico.
Ciò chiarito, nel venire all'esame del merito della domanda, s'osserva che la
Direttiva comunitaria 1999/70/C, attuativa dell'Accordo Quadro CES,
IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, prescrive agli
Stati membri dell'Unione Europea d'introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso del ricorso a plurimi contratti a tempo determinato.
Al riguardo la Corte di Giustizia Europea s'è pronunciata con sentenza del
26.11.2014 (M. e altri c. resa nelle cause riunite C-22/13, C-61/13, C- CP_2
62/13, C-418/13), su tale questione, statuendo che "La Clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, IC e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di siffatto rinnovo. Risulta, infatti che una tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato".
La Corte, pertanto, ha ritenuto non conforme ai principi della Clausola 5, punto 1, la legge n. 124/1999 e, in generale, la normativa di settore, nella parte in cui permette il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti e disponibili senza fissare tempi certi per l'espletamento di concorsi pubblici per la copertura definitiva nonché, e in particolare, senza che siano previsti meccanismi correttivi e/o di natura indennitaria/risarcitoria, soggiungendo che compete a ciascun Giudice nazionale accertare se l'abuso della stipula dei contratti a termine sia sanzionato dagli istituti giuridici esistenti negli ordinamenti interni.
Sulla scorta di tale pronuncia, con sentenza n. 187/2016 la Corte
Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino".
In motivazione si richiamano i precedenti della Corte di giustizia sulla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, rilevandosi che essi “affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori”.
Riguardo tali misure la Consulta ha rilevato che, essendo stato introdotto il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, il quale stabilisce un termine massimo di 36 mesi per la durata complessiva di più contratti a tempo determinato, il mancato rispetto di tale termine “è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile”.
La giurisprudenza s'è pienamente attenuta ai rilievi della Consulta.
Si segnalano in particolare le pronunce Cassazione civile sez. un.,
15/03/2016, n.5072 e Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323.
Nella prima s'afferma che “L'abusivo ricorso al contratto a termine - ed anzi, più in generale, l'illegittimo ricorso al contratto a termine - è fonte di danno risarcibile per il lavoratore che abbia reso la sua prestazione lavorativa in questa condizione di illegalità.
Ma, quando il risarcimento del danno si accompagna alla conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, il risarcimento del danno è contenuto nella misura fissata dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, che prevede che, in tal caso, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.
Nel richiamare le succitate pronunce della Corte di Giustizia e della Corte
Costituzionale e nel puntualizzare che il regime differenziato del contratto a termine nel pubblico impiego non consente la conversione del rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, poiché quest'ultimo può sorgere soltanto a seguito d'un concorso, la Suprema Corte ha esaminato la questione della risarcibilità, della natura e dell'entità del danno.
Riguardo al primo aspetto è stato s'affermato che “il lavoratore a termine nel pubblico impiego, se il termine è illegittimamente apposto, perde la chance della occupazione alternativa migliore e tale è anche la connotazione intrinseca del danno, seppur più intenso, ove il termine sia illegittimo per abusiva reiterazione dei contratti”, per poi, rilevarsi che nell'ipotesi di abuso nella reiterazione dei contratti a termine “..occorre anche una disciplina concretamente dissuasiva che abbia, per il dipendente, la valenza di una disciplina agevolativa e di favore, la quale però non può essere ricercata nell'ambito della fattispecie del licenziamento illegittimo, perchè questa implica la illegittima perdita di un posto di lavoro a tempo indeterminato”.
Tale disciplina dissuasiva viene individuata in quella del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, art. 36, comma 5, in combinato con la L. 4 novembre 2010, n.
183, art. 32, comma 5.
La prima norma così recitava “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.”.
L'art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010 in materia di lavoro privato, a propria volta, prevedeva: "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Il suddetto principio è stato, seppur in termini sintetici, confermato da
Cassazione civile sez. lav., 14/03/2018, n.6323, nella quale è stato affermato che nelle ipotesi di “..reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n.
124 del 1999, art. 4, comma 1 avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.”, precisandosi che ove la ripetuta stipulazione di contratti a termini inerisca ai posti individuati per le supplenze su "organico di fatto" e per le supplenze temporanee, “non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima”. Del tutto conformi sono le successive Cass. n. 1912/2020 e Cass. 6440-
6441/2020.
Vale poi evidenziato che l'articolo 12, comma 1, del D.L. 16 settembre 2024,
n. 131, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166, ha espressamente fatto proprio i dicta espressi dalle suddette Corti, inserendo nell'art. 36, comma 5, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 la seguente previsione:
“Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
Nella fattispecie deve rilevarsi che la ricorrente ha svolto supplenze per coprire un posto vacante nell'organico di cd. diritto per 4 anni consecutivi, dal 6/9/2021 al 31/5/2025, come riportato alla pag. 2 del ricorso nella relativa tabella e attestato dall'all. 1, dovendosi escludere il secondo contratto dalla durata 29/9/2019-30/6/2021 poiché destinato a coprire una vacanza nell'organico di fatto.
Pertanto, l'illegittima reiterazione dei successivi contratti, tutti con scadenza
31 agosto, ha superato di appena 1 anno, dal 9/9/2024 al 31/8/2025, la durata massima ammessa dalla legge;
A fronte di ciò e considerato che le dimensioni del datore di lavoro, il e il numero dei dipendenti occupati sono notoriamente notevoli, si ritiene d'accogliere la domanda nella misura di 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione ai fini del calcolo del TFR, misura che appare idonea ad assicurare il rispetto dei principi di effettività ed equivalenza.
Il ricorrente ha altresì diritto alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione al saldo, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto valore indeterminabile della controversia e della bassa complessità della vertenza, la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così provvede: Parte_1
Accerta e dichiara accerta l'abusiva reiterazione da parte del
[...]
di contratti di lavoro a tempo determinato per Controparte_1
supplenze annuali stipulati con il ricorrente.
Condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
d'una indennità onnicomprensiva pari a 4,5 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione ai fini del calcolo del TFR, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, dall'1/9/2025 sino al saldo;
Condanna il a rifondere al ricorrente Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 1100,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Imperia 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli