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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 3690/2022
Verbale di udienza del 28/03/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore per delega orale del procuratore costituito la quale rappresenta che la ricorrente è attualmente inserita nel sistema scolastico nelle GPS della Provincia di Avellino biennio 2024-2026. chiede pertanto la decisione.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del 28/3/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3690/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
LA ES (c.f. indicato: [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola
Zampieri e Giovanni Rinaldi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Giovanni Rinaldi in Biella alla via G. De Marchi n. 4/A, (indirizzi pec indicati: fabioganci@pecavvpa.it;waltermiceli@pecavvpa.it;nicola.zampieri@ordineavvocativi cenza.it e avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it);
RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - Ufficio Scolastico
Regionale per la Campania (C.F. 80039860632), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania, sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55 (indirizzo pec indicato: drca@postacert.istruzione.it);
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 6.12.2022 la parte in epigrafe indicata, docente in servizio presso I.C. R. Margherita – L. Da Vinci, adiva il Tribunale di Avellino, chiedendo di: “previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del
d.P.C.M. del 28 novembre 2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 o per
i diversi anni risultanti dovuti, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di € 2.500,00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. - In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 condannarsi. il Ministero al riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del c.c. - Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”
A sostegno del ricorso deduceva di aver prestato servizio come docente precaria alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione resistente, in forza di reiterati contratti a termine negli seguenti anni scolastici e, segnatamente:
a.s. 2018/2019 presso I.C. Perna-Dante dall'11/09/18 al 30/06/19;
a.s. 2019/2020 presso I.C. Mediglia dal 12/09/19 al 31/08/20;
a.s. 2020/2021 presso Circolo 5 di Avellino dal 23/10/20 al 30/06/21;
a.s. 2021/2022 presso I.C. Colombo - Solimena dal 13/09/21 al 30/06/22;
a. s. 2022/2023 presso I.C. R. Margherita – L. Da Vinci dal 07/09/22 al 30/06/23;
3 Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precaria”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, in rito, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
Ministero, evidenziando che il differente regime appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che, in ogni caso, il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo. Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. disposte in sostituzione della udienza, la causa è stata decisa come da sentenza.
3. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
4. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia
4 dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
5. Venendo all'esame nel merito, la questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato. Vale premettere che l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline
e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico- pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che
«l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi al comma 2, l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
5 Alla stregua delle disposizioni di cui innanzi, il diritto-dovere formativo riguarda tanto il personale di ruolo, quanto i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
In tale ambito la L. n. 107/2015 ha introdotto l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che: "al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile".
Il disposto normativo suddetto riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (c.d. Carta Docente) dell'importo nominale di €
500,00 annuo, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione della suddetta legge, il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo
DPCM del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari cui viene riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta elettronica siano i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Il quadro normativo rappresentato ha, dunque, previsto la completa esclusione del personale a tempo determinato dal beneficio de quo.
Sulla questione è intervenuta la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con cui il
Consiglio di Stato, in riforma alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, ha affermato che la scelta del Ministero di escludere dal beneficio della Carta Docenti il personale con contratto a tempo
6 determinato, presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi,
l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97 Cost, distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a
"doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Sulla base di tali argomentazioni, è stato annullato il D.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, e la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente. Sulla conformità del citato comma 121 rispetto alla disciplina eurounitaria è, invece, intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c 450/2, ha ritenuto che «la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente.
La Corte ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto
1, perché essa «è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero».
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che «la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale
7 disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine». Si tratta di elementi che «possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro», mentre va escluso che rilevi la «mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto» perché ciò significherebbe pregiudicare «gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Sancita l'illegittimità del differente trattamento riservato ai docenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, si deve concludere che l'esclusione dall'accesso al beneficio dei primi comporti una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
L'esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla erogazione del beneficio è, pertanto, ingiusta, considerato che essi svolgono le stesse mansioni e funzioni del personale immesso in ruolo ed entrambi sono sottoposti alla medesima attività di aggiornamento.
Da ultimo poi, la Corte di Cassazione, pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363- bis c.p.c. disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, con sentenza 27.10.2023, n. 29961, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
Ministero.
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
8 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Secondo la Corte di Cassazione, l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Infatti, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
Tali considerazioni riguardano le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co. 1 e 2 l. 124/1999. Rispetto alle suddette tipologie di incarico, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato
9 riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
6. Ciò posto, e calando nel caso concreto i principi testè richiamati, dalla documentazione acquisita al giudizio, e nello specifico, dai contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati dalla ricorrente e dallo stato matricolare della ricorrente, è emerso che la docente ha prestato servizio, in qualità di docente, con contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (termine attività didattiche) per gli aa.ss. 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e fino al 31 agosto (supplenze annuali) per l'a.s. 2019/2020.
La ricorrente risulta regolarmente iscritta nelle GPS per la Provincia di Avellino per il biennio 2024-2026, circostanza questa che non ha formato oggetto di contestazione e pertanto pacifica e comunque documentalmente provata (vedasi la documentazione depositata da parte ricorrente in data 18/2//2025).
Risulta, dunque, integrato il requisito della permanenza della docente nel sistema scolastico, con conseguente ammissibilità della domanda di adempimento dell'obbligazione in forma specifica.
7. In conclusione, in ragione di tutte le considerazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso deve essere accolto con condanna del
M.I.U.R. all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 20219/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerata la serialità della controversia, tenuto conto della complessità delle questioni interpretative trattate, le dette spese vanno compensate parzialmente e poste per il resto, in applicazione del principio di causalità (cfr. Corte appello Napoli sentenza n. 3102/2024), a carico della parte convenuta come indicato in dispositivo, facendo applicazione del D.M. n. 147 del
2022 (cause lavoro, fase studio, introduttiva e decisoria, scaglione fino ad € 5.200,00),
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3690/2022 R.G
Lavoro, proposto da AT SA con ricorso depositato il 6/12/2022 nei confronti di Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t., ogni contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
10 1) in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di AT SA all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019,
20219/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023;
2) Condanna il Ministero, previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la somma di €#2.500,00# (euroduemilacinquecento/00);
3) previa compensazione nella misura di un terzo, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla parte ricorrente le restanti spese del giudizio, che liquida in #€687,00# (euroseicentottantasette/00) per compensi (già al netto della compensazione), oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., ed oltre euro 49,00 per C.U., da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Avellino, il 28/3/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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