TRIB
Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 20/06/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 21.5.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 597/2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in S. Parte_1 C.F._1
Giovanni NO in via Roma n. 37
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in S. Parte_2 C.F._2
Giovanni NO in via Roma n. 37
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Renzo Latorre del Foro di Chieti
opponenti e
C.F. ), con sede a Milano in via Caldera n. 21, in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, quale procuratrice della P. IVA ), con CP_2 P.IVA_2 sede a Venezia in via Terraglio n. 63, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni degli opponenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: Preliminarmente
revocare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo per essere stato emesso sulla base di un titolo esecutivo già esistente,
costituito dal mutuo ipotecario fondiario nr. racc. 24153 e rep. 54154 del 29/11/2007 a firma dott. Persona_1
costituente dunque una duplicazione dello stesso con aggravio non dovuto di spese ed onorari legali e comunque per
tutte le ragioni di cui al punto 1 delle premesse da intendersi ivi integralmente richiamate;
• Ancora in via preliminare,
revocarsi o dichiararsi inefficace o nullo il decreto ingiuntivo in quanto emesso in favore della Controparte_3
in assenza di prova della sua legittimazione attiva o meglio per mancanza della prova circa l'effettiva titolarità del
credito, per tutte le ragioni di cui al punto 2 delle premesse da intendersi ivi richiamate;
• Riguardo la posizione
processuale del solo (fideiussore) dichiarata la nullità delle clausole agli artt. 2-5-6-7-8-10 della Parte_1
fideiussione 29.11.2007 e di quelle analoghe contenute nelle fideiussioni precedenti e/o successive ove esistenti per contrarietà L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
ed in applicazione dell'art. 1955, 1956 e 1957 c.c. e dichiarata nulla l'obbligazione fideiussoria ed estinta la fideiussione,
dichiarare che nulla è dovuto dal fideiussore all'opposta, anche per prescrizione ex artt. 2935-2946 c.c. del diritto non
applicandosi alla obbligazione fideiussoria autonoma le regole interruttive della prescrizione ex art. 1957-1310 c.c e
quindi revocare e/o dichiarare nullo nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni comunque
riportate al punto 3 delle premesse;
• Nel merito, revocare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo per avere l'istituto
di credito applicato, nel contratto di mutuo oggetto di ingiunzione di pagamento, interessi usurai e comunque in
difformità alla normativa di cui alla L. n. 108/1996 e 644 cp e per l'effetto, in applicazione dell'art. 1815 c.c. II comma,
dichiarare che nulla è dovuto dai sig.ri e per le causali in premessa a titolo di interessi moratori Parte_1 Pt_2
ovvero rideterminare la somma eventualmente dovuta all'esito di approfondita istruttoria a seguito dell'epurazione e
della dichiarazione di nullità di tutte le clausole inerenti la determinazione degli interessi di mora, in particolare previa
declaratoria di nullità degli art.li 4,5,6 e 7 del contratto di mutuo sottoscritto in data 29/11/2007, il tutto come meglio
indicato nelle ampie motivazioni dispiegate al punto 4 delle premesse, da intendersi ivi integralmente richiamata;
• In
subordine, ferme le suesposte ragioni di nullità, inefficacia e di revoca del titolo opposto, revocare, dichiarare nullo o
inefficace il decreto ingiuntivo opposto per avere la Banca applicato un tasso effettivo globale (TAEG o ISC) difforme
rispetto a quello contrattualmente indicato all'art. 4 del contratto di mutuo e per l'effetto rideterminare l'effettiva ed
eventuale somma dovuta applicando i tassi sostitutivi riferiti al tasso minimo applicato ai BOT emessi nei 12 mesi
precedenti la stipula del contratto e quindi dichiarando la contestuale nullità dei tassi contrattualmente previsti agli art.
li 4 e ss del contratto di mutuo oggetto di ingiunzione di pagamento, il tutto come meglio indicato al punto 4.1 delle
premesse; • Infine, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di un
calcolo arbitrario delle somme asseritamente dovute, per avere omesso l'intimante di distinguere quelle dovute a titolo di
sorte capitale da quelle a titolo di interessi e spese, nonché per non avere indicato l'entità della somma riscossa
dall'escussione dell'ipoteca e quindi per sostanziale indeterminatezza di fatto della somma richiesta;
• Condannarsi,
infine, la convenuta opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, che si dichiara antistatario”.
Conclusioni dell'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via
definitiva rigettare l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermare in ogni suo punto il
decreto ingiuntivo n. 127/2024 (R.G.N. 349/2024). In via subordinata, nel merito, per la non creduta ipotesi di
mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque i IG (C.F. Parte_2
) e (C.F. ) a pagare, in favore di C.F._2 Parte_1 C.F._1 Controparte_1
quale mandataria di la somma di € 206.123,30, oltre a interessi convenzionali di mora
[...] Controparte_4
dalla scadenza al saldo. In via ulteriormente subordinata, e per il non creduto caso di mancato accoglimento delle
conclusioni che precedono, condannare comunque i IG (C.F. ) e Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) al pagamento, in favore di quale mandataria di Parte_1 C.F._1 Controparte_1 della somma che il Giudice riterrà dovuta all'esito dell'espletanda istruttoria. In via Controparte_4
istruttoria si richiamano i documenti prodotti in corso di causa”.
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 127 del 26.3.2024 questo Tribunale ha ingiunto ai sig.ri e , Parte_2 Parte_1
rispettivamente quale mutuatario e datore di ipoteca e fideiussore, il pagamento -in solido tra loro- della somma di € 206.123,30 (oltre interessi e spese della procedura) in favore della Controparte_3
quale procuratrice della dovuta in relazione ad un contratto di mutuo fondiario concluso il CP_2
29.11.2007.
I sig.ri e si sono opposti al decreto, eccependone la nullità ed illegittimità, essendo Parte_1 Pt_2
la creditrice già in possesso di un titolo esecutivo (costituito dal contratto di mutuo), eccependo il difetto di prova da parte della della titolarità del credito, la nullità della fideiussione in quanto Controparte_3
conforme al cd. Modello Abi censurato dalla Banca d'Italia nel 2005, l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria, anche per prescrizione, l'applicazione ai loro danni di interessi moratori di carattere usurario, la difformità tra il t.a.e.g. indicato in contratto e quello effettivamente applicato loro, e l'erroneità dell'importo della somma di cui è stato loro ingiunto il pagamento, ed hanno chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo.
Si è costituita la quale procuratrice della sostenendo come non Controparte_3 CP_2 sia preclusa l'acquisizione di un titolo esecutivo ulteriore rispetto al contratto di mutuo, e come nella vicenda in esame il titolo invocato sia necessario per l'iscrizione di ipoteca su altri beni di proprietà del sig.
e per l'esperimento di azioni esecutive nei confronti del sig. . Parte_2 Parte_1
Ha dichiarato di essere divenuta titolare del credito per cui ha agito in sede monitoria sulla base della documentazione in atti, che la fideiussione da parte del sig. è specifica e non omnibus, ed è Parte_1
stata conclusa in epoca diversa da quella presa in considerazione della Banca d'Italia con il suo provvedimento del 2005.
Ha contestato l'eccezione di prescrizione formulata dagli opponenti, sostenendo che la garanzia prestata dal sig. non sia autonoma, e che il decorso del termine di prescrizione è stato interrotto Parte_1
durante la pendenza della procedura esecutiva, conclusa nel 2016; ha contestato la fondatezza dell'eccezione di usurarietà del tasso moratorio, e di quella relativa alla difformità tra il t.a.e.g. applicato e quello indicato in contratto, evidenziando di avere calcolato l'importo richiesto in via monitoria tenendo conto della somma ricavata nel corso della procedura esecutiva immobiliare (rubricata al n. 147/2012 r.g. di questo Tribunale).
Ha chiesto quindi il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, ed in subordine la condanna degli opponenti al pagamento in suo favore della somma di € 206.123,30 o della somma risultante come dovuta. Concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del 20.11.2024, esperita con esito negativo la procedura di mediazione, e respinta la richiesta di c.t.u. formulata dagli opponenti, la causa è
stata rimessa in decisione all'udienza del 21.5.2025.
1. La pretesa creditoria della società opposta è fondata.
1.1 La ha infatti prodotto il contratto di mutuo concluso il 29.11.2007, con cui la Controparte_3
ha concesso al sig. un mutuo di € 150.000,00, a fronte della Controparte_5 Parte_2
concessione di ipoteca da parte del sig. su un immobile di cui era proprietario, sito in S. Parte_1
Giovanni NO in via Roma n. 37, il contratto di fideiussione prestata dal sig. , le Parte_1
dichiarazioni di cessione del credito da a e da quest'ultima a Controparte_5 Controparte_3
della procura rilasciata da quest'ultima alla le pubblicazioni in CP_2 Controparte_3
Gazzetta Ufficiale della cessione del credito dalla alla e della Controparte_5 Controparte_3
scissione parziale di quest'ultima con conseguente cessione in favore della del credito. CP_2
1.2 Ha poi allegato il mancato pagamento da parte del mutuatario e del fideiussore delle somme previste dal piano di ammortamento, con conseguente dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ed ha depositato (in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) un elenco delle rate del mutuo, con specifica indicazione di quelle che sono state regolarmente saldate (fino al mese di gennaio 2010), di quelle che sono state pagate in parte ed in ritardo (dal mese di febbraio 2010 a quello di giugno 2016, per effetto dell'incasso del ricavato della vendita in sede esecutiva) e di quelle che non sono state pagate (dal mese di luglio 2016 in poi), assolvendo quindi l'onere probatorio da cui è gravata, poiché (Cass. Sez. II Civ.,
ordinanza n. 13685 del 21.5.2019) “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che
agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto
provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza
dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito
dall'avvenuto adempimento”.
2 Le eccezioni formulate dagli opponenti per paralizzare la domanda nei loro confronti sono infondate.
2.1 Va anzitutto osservato che essi non hanno dedotto, né documentato, di avere effettuato il pagamento,
anche in minima parte, delle somme oggetto del provvedimento monitorio, e che quindi non è
contestato tra le parti il fatto che il sig. si sia reso inadempiente alle obbligazioni Parte_2
scaturenti dal contratto concluso.
2.2 Il fatto che la abbia già un titolo esecutivo, costituito dal contratto di mutuo fondiario, non CP_2
le preclude la possibilità di ottenere un altro titolo esecutivo di natura giudiziale, poiché (Cass. Sez. III
Civ., ordinanza n. 21768 del 28.8.2019) “Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché
l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad
agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo”.
Nella vicenda in esame non ricorre alcuna violazione del principio ne bis in idem, perché il titolo esecutivo di cui la creditrice è già in possesso è di natura negoziale (il contratto di mutuo), e non giudiziale, ed in secondo luogo poiché l'interesse ad agire della si desume agevolmente dal fatto CP_2
che, ottenuto un titolo esecutivo diverso dal mutuo fondiario, potrà iscrivere ipoteca sui beni del sig.
e, per quanto riguarda il fideiussore sig. , su beni diversi da quello Parte_2 Parte_1
ipotecato con il contratto di mutuo.
2.3 La cessione del credito non necessariamente deve essere fornita dalla produzione del contratto, e può
essere desunta anche da elementi presuntivi, che nella vicenda in esame sono caratterizzati dalla gravità,
dalla precisione e dalla concordanza, e sono i seguenti:
✓ gli avvisi ex art. 58 t.u.b., pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 118 del 5.10.2021 e n. 7 del 17.1.2023, che contengono una serie di criteri che delimitano con adeguata precisione l'ambito oggettivo della cessione operata (rispettivamente) dalla alla Controparte_5 [...]
e di quella successiva dalla alla ambito in Controparte_3 Controparte_3 CP_2
cui rientra il credito nei confronti dei sig.ri in ragione delle sue caratteristiche, della Parte_1
sua epoca di insorgenza e dell'essere la posizione del mutuatario “in sofferenza”;
✓ le dichiarazioni di avvenuta cessione dello specifico credito nei confronti dei sig.ri , Parte_1
effettuate dalle cedenti e che, provenendo da enti che si Controparte_5 Controparte_3
sono spogliati di un ingente credito (e non dagli enti che quel credito hanno, invece, acquisito)
sono munite di notevole rilevanza probatoria;
✓ il possesso da parte della cessionaria del credito del titolo da cui esso scaturisce (ossia del contratto di mutuo).
Tutti tali elementi, considerati nel loro complesso, inducono a ritenere adeguatamente provata l'avvenuta cessione del credito originariamente vantato dalla in favore della Controparte_5
CP_2
2.4 La fideiussione rilasciata dal sig. non può dirsi nulla. Parte_1
Anzitutto essa è stata rilasciata nell'anno 2007, e quindi in un periodo non preso in considerazione dalla
Banca d'Italia con il suo provvedimento del 2005, con cui ha censurato il cd. Modello Abi delle fideiussioni omnibus in quanto contrastante con la disciplina comunitaria a tutela della concorrenza.
In secondo luogo, e soprattutto, il mero fatto che talune clausole del contratto di fideiussione concluso dal sig. coincidano con quelle del predetto Modello Abi, non può, isolatamente considerato, Parte_1
essere ritenuto una prova dell'avvenuta violazione della normativa comunitaria.
Il contenuto di dette clausole, coincidenti con quelle già esaminate dalla Banca d'Italia, è liberamente disponibile dalle parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, per cui i sig.ri avrebbero Parte_1
dovuto allegare, e ovviamente dimostrare, che il Modello Abi abbia avuto una generale ed indiscriminata applicazione da parte degli istituti di credito, e che la , nel concludere il contratto con il Controparte_5
sig. , sia stata influenzata dalla violazione della normativa antitrust verificatasi negli Parte_1
anni precedenti.
Né può dirsi fondata l'eccezione degli opponenti di intervenuta prescrizione del diritto della CP_3
nei confronti del sig. , poiché l'atto di precetto (notificato il 25.5.2012), l'atto di
[...] Parte_1
pignoramento immobiliare (notificato l'11.6.2012) e la conseguente procedura esecutiva n. 147/2012 r.g.
nei confronti del sig. hanno determinato l'interruzione del decorso dei termini di Parte_2
prescrizione, sino al mese di novembre 2016, quando la procedura esecutiva stessa si è conclusa,
interruzione che, per il generale principio stabilito dall'art. 1310 c.c., non ha riguardato il solo debitore sig. ma anche il fideiussore sig. . Parte_2 Parte_1
Diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti, infatti, la garanzia prestata dal sig. Parte_1
non è autonoma (e quindi insensibile agli eventuali atti interruttivi compiuti nei confronti del debitore sig. , poiché non prevede alcuna preclusione per il fideiussore di sollevare eccezioni Parte_2
attinenti il rapporto garantito, ed alcuna deroga al principio generale stabilito dall'art. 1945 c.c.
2.5 I sig.ri si sono poi doluti dell'applicazione, nel corso del rapporto di mutuo, di interessi Parte_1
moratori di carattere usurario, sulla base di argomentazioni non condivisibili, ossia non tenendo conto del fatto che la soglia di rilevanza usuraria degli interessi moratori è diversa da quella degli interessi corrispettivi, come hanno chiarito le Sezioni Unite Civili della S.C. con la sentenza n. 19597 del 18.9.2020,
e come ha ribadito la Sezione III Civile con l'ordinanza n. 16526 del 13.6.2024, affermando che “La
disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al
contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo
globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione
media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali
previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i
decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata
tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così
come rilevato nei suddetti decreti…”
Il decreto ministeriale vigente al momento della conclusione del contratto di mutuo è stato prodotto dagli stessi opponenti, ed al suo art. 3 comma 4 prevede espressamente che “L'indagine statistica condotta
a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso
delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza.
2.6 Ulteriore eccezione degli opponenti riguarda l'applicazione ai loro danni di un t.a.e.g. (pari al 6,764%)
maggiore rispetto a quello contrattualmente indicato (nella misura del 6,227%), e si fonda sul presupposto che nel t.a.e.g. debbano essere computati anche i costi della polizza assicurativa,
presupposto che deve ritenersi corretto, in considerazione del fatto che la polizza, benché formalmente definita “facoltativa”, è comunque collegata alla concessione del credito, dovendosi presumere che, in sua mancanza, il contratto di mutuo non sarebbe stato stipulato, o sarebbe stato concluso a condizioni differenti, come deve desumersi dal fatto che la polizza è stata conclusa contestualmente al mutuo (Cass.
Sez. I Civ., sentenza n. 3460 del 2024).
Tuttavia le conseguenze di tali difformità non possono essere quelle indicate dagli opponenti, ossia l'applicazione dei tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 t.u.b.
Il t.a.e.g., infatti, non costituisce un costo, ma un mero dato di sintesi, avente la funzione di indicare al cliente gli oneri dell'operazione creditizia, e la sua erronea indicazione non comporta l'applicazione al mutuatario di costi non pattuiti, bensì viola il suo diritto di ottenere una completa e veridica informazione in ordine al complessivo costo della operazione creditizia che si accinge a compiere
(Tribunale Verona, Sezione III, sentenza n. 1473 del 21.06.2018), ed espone quindi l'istituto di credito finanziatore ad una possibile responsabilità risarcitoria, che nella vicenda in esame non è stata fatta valere.
Né può sostenersi che la vicenda in esame debba essere disciplinata dall'art. 125bis t.u.b., non solo perché detta disposizione è entrata in vigore successivamente alla stipula del contratto di mutuo, ma anche perché non riguarda l'ipotesi di difformità tra il TAEG indicato in contratto e TAEG ricalcolato tenendo conto dei costi dell'assicurazione, bensì l'ipotesi (totalmente distinta) in cui il TAEG indicato nel contratto sia stato il frutto del computo di costi non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG
pubblicizzato dall'istituto di credito nella informativa precontrattuale consegnata al cliente, ai sensi dell'art. 124 t.u.b.
2.7 Gli opponenti hanno infine eccepito l'indeterminatezza delle somme richieste loro, non essendo distinta la quota dovuta a titolo di capitale da quella dovuta a titolo di interessi, e non essendosi tenuto conto dell'importo conseguito dalla creditrice procedente in sede di esecuzione immobiliare.
Osserva il Tribunale che dal progetto di distribuzione del ricavato della vendita durante la procedura esecutiva n. 147/2012 r.g. risulta che la creditrice ipotecaria ha conseguito l'importo di € 40.224,77, e che l'elenco dei pagamenti prodotto dalla non contestato dagli opponenti, è stato Controparte_3
redatto in epoca successiva alla chiusura della procedura esecutiva, e tiene conto dell'importo acquisito di € 40.224,77, che la banca ha imputato al pagamento (parziale e ritardato) delle rate scadute dal mese di febbraio 2010 a quello di giugno 2016. L'estratto conto agli atti, inoltre, contiene una dettagliata descrizione degli importi dovuti (per capitale residuo, rateo interessi, rate arretrate ed interessi di mora), né è dato comprendere quale interesse gli opponenti possano avere a lamentarsi del fatto che in via monitoria sia stato chiesto loro il pagamento di un importo inferiore rispetto a quello (di € 217.971,19) risultante dall'estratto conto.
3 L'opposizione deve quindi essere respinta, con la conferma del decreto opposto.
4 Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014, ridotti al minimo per la fase istruttoria, data la natura documentale della controversia
(fase di studio € 2.552,00, fase introduttiva € 1.628,00, fase istruttoria € 2.835,00, fase decisionale €
4.253,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sig.ri e Parte_2
nei confronti della quale procuratrice della così Parte_1 Controparte_3 CP_2
decide:
• respinge l'opposizione e conferma il decreto opposto;
• condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, liquidate in complessivi € 11.268,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge.
Chieti, 20.6.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino