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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza cautelare 19/02/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00670/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2025, proposto dalla signora ER GA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessio Giuseppe Antonio Colistra, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune Sorianello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 736/2024, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Sorianello;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e viste le note di passaggio in decisione depositate da entrambe le parti;
Ritenuto che, ad un sommario esame, l’appello cautelare sembra fornito di fumus in quanto l’ordinanza di demolizione impugnata è stata emessa senza che ci fosse stato un tempestivo provvedimento di inibizione della S.C.I.A. presentata o un atto di autotutela una volta consolidati gli effetti della S.C.I.A.;
Ritenuto che appare opportuno sospendere gli effetti dell’atto impugnato anche per evitare che possano sorgere i presupposti per l’acquisizione al patrimonio comunale;
Ritenuto che possano compensarsi le spese della fase cautelare tenuto conto della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, accoglie l'appello (Ricorso numero: 806/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.
Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO