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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/11/2025, n. 4568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4568 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 8151/2025
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 12606/2024
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1
AG OC, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in persona del Controparte_1
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De
Benedictis, UC CU, DE AT e OL UM, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.10.2024, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, rappresentando che l' CP_1 dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta invalida nella misura del solo 67 %.
Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione espressa in Persona_1
sede amministrativa, valutando la periziata invalida civile nella misura del 67%.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 13.06.2025, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
1 Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 13.11.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 12606/2024 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando
a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e
l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez.
VI, n.5793/2015; vd. anche Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate,
2 sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa della ricorrente.
Parte opponente, in particolare, ha contestato la relazione peritale in quanto, a suo dire, sarebbero in essa presenti considerazioni generiche e allo stesso tempo incongruenti e sarebbe stata eseguita senza l'utilizzo di quelli che sono i principi cardine richiesti, ossia senza scienza e coscienza. Il c.t.u., poi, avrebbe ingiustamente omesso di valutare la sindrome depressiva e l'ipoacusia neurosensoriale bilaterale che, ove adeguatamente stimate, avrebbero certamente comportato il raggiungimento della percentuale di invalidità utile per beneficiare della prestazione invocata.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il
06.05.2025).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha precisato quanto segue: “CONSIDERAZIONI MEDICO – LEGALI Tenendo conto: della documentazione medica telematica dei dati soggettivi-diagnostici (esame obiettivo - elementi anatomo- funzionali, ricavati da esami strumentali - test di laboratorio) integrati con i dati clinico- prognostici (eziologia - stadiazione della malattia – storia naturale – durata della malattia – risposta alla terapia medica e/o chirurgica – evolutività autonoma o aggravata da altre concause – dati statistici-epidemiologici di morbilità e mortalità – presenza di fattori di rischio classici o emergenti) e dei selettivi parametri valutativi;
l'istante risulta affetto dalle seguenti infermità, di specifico interesse medico legale Condizione Controparte_2
clinica che appare discretamente documentata: in fase stazionaria. Invalidante nella misura del: 50% (cod. 9303, analogia di gravità) MA ACQUISITO Condizione clinica che appare scarsamente documentata: in fase stazionaria. Invalidante nella misura del: 20% (cod.
5106, diretto) IPERTENSIONE ARTERIOSA Condizione clinica che scarsamente documentata: in fase stazionaria. Invalidante nella misura del : 15% ( cod 6445, analogia di gravità) CONCLUSIONI DIAGNOSTICHE E MEDICO – LEGALI Premettendo “ I
Riferimenti legislativi “ : L. 118/71 - L. 18/80 – L. 508/88 Nel caso in esame : Tenendo conto di “ Parametri valutativi” , tali : Tipo e gravità del complessivo quadro morboso Grado di
3 riduzione permanente della capacità lavorativa generica Eventuale necessità di assistenza continua Posso serenamente concludere che : Trattasi di un soggetto di sesso femminile , di anni 61 , con attività lavorativa di “ Casalinga “, che risulta affetto dalle seguenti infermità
: TR IC MA ACQUISITO IPERTENSIONE ARTERIOSA Per tali affezioni il soggetto puo' essere ritenuto . INVALDO con: Riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del: 67% (SESSANTASETTE X CENTO), a decorrere, secondo criterio clinico e documentale, dalla data della domanda: 19/02/24”.
All'esito, poi, di note critiche alla bozza, il c.t.u. ha ulteriormente chiarito il proprio convincimento come segue: “Relativamente alla documentazione sanitaria prodotta autonomamente dalla parte ricorrente successivamente alle operazioni peritali nonché all'invio delle bozze, depositata previa autorizzazione del GdL,, si ritiene opportuno richiamare la necessità della sussistenza del fondamentale principio valutativo, come da normativa vigente in materia di invalidità civile, della “permanenza”. Nella fattispecie è
d'uopo affermare che: da quanto espresso nella documentazione sanitaria depositata agli atti risulta completamente assente non menzionata nonché in cenni di anamnesi alcuna patologia coinvolgente l'area psichiatrica, né appaiono prescrizioni di trattamenti farmacologici e/o clinici che ne avrebbero espresso la sussistenza. Pleonastico appare peraltro richiamare che durante l'accurato esame obiettivo somministrato durante le operazioni peritali non sono emersi segni/sintomi che abbiano indicato presenza di rilievo associabile a menomazione patologica in predetta area. Orbene, alla luce di quanto affermato, si ricorda pertanto all' avv. difensore che il processo di attestazione della permanenza della menomazione, in medicina legale, deve comprendere la necessaria attestazione della stessa mediante la verifica della sussistenza dei comprovati ben definiti requisiti clinici coesistenti in un periodo temporale “sufficientemente lungo “da poter essere considerato “permanente”. *Mancata valutazione della: Ipoacusia neurosensoriale bilaterale: Il CTU risponde: Da selettivi parametri valutativi: La soglia invalidante non supera il 10%, per cui tale condizione clinica coerentemente non è stata valutata. In sintesi, quindi il CTU: CONFERMA LE SUE GIA'
DEFINITE CONCLUSIONI”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Chiare e condivisibili risultano, in particolare, le motivazioni che hanno indotto il c.t.u. ad escludere la valutazione della sindrome depressiva e dell'ipoacusia. Né pare, francamente, che
4 la difesa della ricorrente abbia offerto concreti elementi per smentire la valutazione espressa dal c.t.u. con riguardo, in particolare, all'assenza di certificazioni idonee ad attestare la permanenza del disturbo psichico, peraltro diagnosticato per la prima volta a distanza di pochi giorni dalla visita peritale e non riscontrato dal consulente.
Quanto all'insorgenza di un aggravamento, la stessa è parimenti dedotta in via generica, essendosi parte ricorrente limitata a produrre documentazione medica successiva, senza in alcun modo chiarire in che misura si sia verificato un peggioramento della situazione preesistente e senza operare un confronto con la documentazione già valutata dal consulente.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 18.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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