Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA VIII SEZIONE CIVILE così composta:
Franca Mangano Presidente
Riccardo Massera Consigliere rel.
Caterina Garufi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6074 dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 31/10/2024, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. PAOLO PASCAZI e dall'avv. C.F._2
GREGORIO ARENA;
- Appellanti - contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._3
MARIA LETIZIA ROSATI;
- Appellata -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 15257/2019 pubblicata il 20/07/2019, in punto di Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno chiesto al Tribunale di Roma di dichiarare aperta la Pt_1 Parte_2 successione del padre deceduto il 30/12/2012, e dichiararli eredi Persona_1 del de cuius; di accertare e dichiarare che la donazione dell'immobile sito in Roma, via Adolfo Giaquinto n. 4, effettuata il 27 luglio 2004 in favore della sola figlia ha leso la quota di legittima riservata agli attori e quindi disporne la CP_1 riduzione;
di accertare e dichiarare l'inopponibilità della donazione agli attori fino alla concorrenza della loro quota;
di condannare la convenuta al pagamento in favore degli istanti dei frutti civili derivanti dal possesso esclusivo dell'immobile maturati dalla data di apertura della successione.
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1.1. ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che l'atto CP_1 impugnato è una compravendita stipulata insieme al padre con l'Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma (ATER). In via subordinata ha chiesto che sia accertato il minor valore dell'immobile e dichiarata la compensazione, anche parziale, della quota di legittima eventualmente spettante agli attori con le somme da loro percepite dal padre a titolo di donazione e con le spese da essa sostenute per il mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile e a titolo di spese condominiali, tasse e altro.
1.2. Con sentenza n. 15257/2019 del 20/07/2019 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda degli attori e ha posto a carico di questi le spese del giudizio e della consulenza tecnica d'ufficio svolta, osservando che:
- non è stata provata la sussistenza della donazione della proprietà dell'appartamento di cui si discute, dal momento che la convenuta ha prodotto copia della scrittura privata autenticata con cui l'ATER ha ceduto al padre il diritto di abitazione ai sensi dell'art. 1022 c.c. e alla stessa la nuda proprietà CP_1 dell'alloggio;
- ha provato di aver corrisposto il prezzo pattuito per la CP_1 compravendita depositando copia del contratto di mutuo ipotecario intestato a lei e al padre e stipulato con la allora Banca di Roma e copia della quietanza di estinzione del finanziamento rilasciata dalla subentrante CP_2
- alla compravendita non può essere attribuito carattere fittizio, in considerazione dell'effettivo pagamento del prezzo all'ente venditore, dell'iscrizione ipotecaria a garanzia del rimborso del mutuo bancario contratto dagli acquirenti e della mancanza di prova dell'esclusivo pagamento di queste rate da parte di Per_1
[...]
- gli attori non hanno provato né che abbia donato alla figlia il Persona_1 CP_1 denaro utilizzato per l'acquisto dell'immobile, né che il primo abbia pagato per intero il prezzo della compravendita, e non hanno dimostrato i fatti costitutivi della loro domanda intesa ad accertare la donazione indiretta della proprietà dell'immobile.
2. e hanno tempestivamente impugnato la sentenza Parte_1 Parte_2 insistendo per l'accoglimento delle medesime conclusioni già presentate in primo grado, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1. ha chiesto il rigetto dell'appello eccependone in via preliminare CP_1
l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e riproponendo, nel merito, le difese svolte in primo grado.
Pag. 2 di 9 2.2. All'udienza collegiale del 31/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
3. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello deve essere respinta.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. Sez.
Un. 27199 del 16/11/2017); di conseguenza, «Non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata» (Cass. n. 7675 del 19/03/2019).
Dai motivi di appello sono agevolmente ricavabili, senza incertezze, sia i punti della sentenza impugnati, sia le argomentate ragioni di dissenso rispetto alle conclusioni in fatto e in diritto cui è giunto il primo giudice, onde l'appello è ammissibile.
4. I motivi di appello possono essere riassunti nei termini che seguono.
4.1. Con il primo motivo gli appellanti impugnano la sentenza di primo grado per non aver considerato comprovata l'esistenza di una donazione indiretta ovvero di un negotium mixtum cum donatione. Secondo la loro tesi, l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile da parte dell'appellata è stato possibile solo a seguito della espressa rinuncia all'acquisto per sé da parte del de cuius, che non ha così avuto un accrescimento del suo patrimonio personale, e il prezzo di acquisto del bene è stato enormemente inferiore al prezzo di mercato, così determinandosi l'arricchimento della beneficiata.
Pag. 3 di 9 4.2. Con il secondo motivo di gravame e contestano l'inversione Pt_1 Parte_2 dell'onere della prova operata dal giudice di prime cure, che ha illegittimamente ritenuto fosse onere degli attori quello di dimostrare l'onerosità dell'acquisto da parte del de cuius; al contrario, incombeva sulla convenuta l'onere di dimostrare il pagamento del prezzo della compravendita, per smentire l'assunto della gratuità. Il primo giudice avrebbe inoltre stravolto le risultanze istruttorie, da cui risulta che i ratei di mutuo sono stati pagati da mediante addebito diretto su Persona_1 conto corrente a lui intestato e alimentato solo dalla propria pensione sino al momento della propria morte. Tutti i pagamenti che la convenuta ha dimostrato di aver eseguito, infatti, sono successivi alla morte del de cuius.
4.3. Gli appellanti, infine, impugnano la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda attrice conformemente alle valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, il quale ha correttamente individuato il valore commerciale dell'immobile in
270.186,28 €, al netto del mutuo residuo, e il valore locativo medio in 84.015,34
€. La convenuta, inoltre, non ha dato prova delle asserite erogazioni liberali in loro favore da parte del de cuius. Da qui il loro diritto ad una quota di 1/9 dell'asse quale quota riservata, oltre ai frutti civili maturati per tutto il periodo che va dall'apertura della successione ad oggi per il mantenimento del possesso esclusivo del bene immobile da parte della convenuta.
5. La connessione tra i distinti motivi di gravame ne consente la trattazione congiunta.
5.1. Con il contratto oggetto di causa (scrittura privata autenticata del 27 luglio
2004) l'ATER ha ceduto a il diritto di abitazione e a la Persona_1 CP_1 proprietà, gravata dal diritto di abitazione stesso, di un appartamento in Roma, via
A. Giaquinto 4, per il prezzo di 40.849,93 € (oltre IVA) corrisposto «mediante bonifico bancario della Banca di Roma». Contestualmente, e Per_1 CP_1 hanno stipulato con la Banca di Roma un contratto di mutuo ipotecario dell'importo di 35.000 €.
Nel contratto le parti hanno dato atto che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n.
42 del 1991 e dell'art. 1 della legge regionale n. 4 del 1994 Persona_1
«acconsente, sussistendone le condizioni previste, che il trasferimento in proprietà avvenga a favore della signora facente parte del suo nucleo familiare CP_1 con la contestuale costituzione a proprio favore del diritto di abitazione, dell'alloggio, ai sensi dell'art. 1102 del c.c.».
L'art. 3 della l.r. n. 42 del 1991, come modificato dall'art. 1, l.r. n. 4 del 1994, prevede appunto che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica possano essere ceduti: «a) all'assegnatario dell'alloggio; b) ai componenti il nucleo familiare purché
Pag. 4 di 9 vi sia l'assenso scritto dell'assegnatario con scrittura privata autenticata e purché, contestualmente alla vendita, venga costituito a favore dello stesso diritto di uso dell'alloggio ceduto, ai sensi dell'articolo 1022 del codice civile».
È poi pacifico che la cessione sia avvenuta a prezzo fortemente agevolato, secondo quanto previsto dall'art. 5 della l.r. n. 42 del 1991, posto che a fronte di un prezzo di circa 41.000 € il valore venale dell'immobile è stato stimato dal c.t.u., a distanza di otto anni dall'acquisto, in 277.080 €.
5.2. Il contratto di mutuo è stato prodotto dall'appellata in copia incompleta perché mancante di alcune pagine. È comunque pacifico, anche in quanto non è stato impugnato il relativo accertamento da parte del primo giudice, che questo fosse cointestato a alla figlia . Persona_1 CP_1
La scarna documentazione prodotta consente comunque di accertate che le rate del mutuo sono state corrisposte – finché è rimasto in vita – dal solo Persona_1
Al riguardo gli attori hanno prodotto copia degli estratti conto del 2011 relativi al conto corrente a questi intestato in via esclusiva, sul quale venivano addebitate le rate e che era alimentato dall'accredito della sua pensione. La convenuta, dal canto suo, ha prodotto quietanze di pagamento relative alle sole rate scadute dal gennaio
2013 in poi e quindi successivamente al decesso del padre, avvenuto il 30 dicembre 2012. Non è stato poi allegato che fossero in precedenza intervenuti cambiamenti nelle modalità di pagamento delle rate, e del resto già il contratto di mutuo prevedeva che le rate fossero addebitate su uno specifico conto corrente
(ma il passaggio da Banca di Roma a e il conseguente cambio dei numeri CP_2 di conto impedisce ulteriori verifiche). Il principio di vicinanza della prova induce pertanto a ritenere che anche le rate precedenti siano sempre state corrisposte con addebito sul conto corrente intestato in via esclusiva al de cuius: sarebbe stato infatti agevole, per la convenuta, dimostrare gli eventuali pagamenti da lei effettuati in favore della banca anche in epoca anteriore al decesso del padre. ha per vero dedotto che le rate pagate nel 2011 con le modalità di CP_1 cui si è detto sarebbero state «rifondate dalla figlia al padre brevi manu», ma senza nulla dimostrare e senza nemmeno svolgere più specifiche allegazioni.
La stessa convenuta non ha poi nemmeno allegato di aver pagato con denaro proprio, al momento della stipula della compravendita, la differenza tra il prezzo convenuto e l'importo concesso in mutuo dalla banca.
Alla data della morte di peraltro, il mutuo residuo era pari a 6.893,72 Persona_1
€ (v. il piano di ammortamento allegato al contratto).
È infine pacifico che deceduto senza lasciare beni. Persona_1
Pag. 5 di 9 5.3. Risulta quindi:
a) che era l'unico assegnatario dell'alloggio e la figlia era Persona_1 CP_1 solo un componente del suo nucleo familiare;
b) che il de cuius ha rinunciato ad acquistare l'immobile - il quale in questo caso sarebbe caduto in successione - in favore della figlia;
c) che il prezzo è stato corrisposto dal de cuius per l'83% (il debito residuo estinto dalla convenuta corrisponde al 17% del corrispettivo della compravendita);
d) che grazie a ciò ha acquistato la proprietà di un immobile che CP_1 alla morte del padre, avvenuta otto anni dopo, aveva un valore di 277.080 €, corrispondendo unicamente poco più di 7.000 € a estinzione del mutuo di cui si
è detto.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità «La donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio» (Cass. n. 9379 del 21/05/2020). Si è quindi affermato, coerentemente, che «La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento» (Cass., Sez. 2, 28/07/2023, n.
23036, Rv. 668700 – 01). Allo stesso modo, anche la rinuncia, in favore della figlia, al diritto di acquistare un immobile a prezzo particolarmente vantaggioso può integrare una donazione indiretta.
Per giurisprudenza ormai consolidata, poi, «Nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro» (Cass. Sez. 2, 30/05/2017,
n. 13619, Rv. 644326 – 01).
Se ciò è pacifico per il caso in cui il disponente abbia corrisposto per intero il prezzo dell'immobile, la giurisprudenza non è univoca nella diversa ipotesi in cui il disponente abbia corrisposto il prezzo solo parzialmente. Con una recente pronuncia (Cass., Sez. 2, sentenza n. 16329 del 12 giugno 2024) la Suprema corte si è espressa nel senso che «La donazione indiretta dell'immobile non è, invece, configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene,
Pag. 6 di 9 giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico dell'attribuzione liberale dell'immobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo», richiamando un precedente in questi termini (Cass., Sez. 2, sentenza n. 2149 del 31/01/2014).
Il principio enunciato dalla sentenza da ultimo indicata era stato tuttavia confutato da due successive pronunce – con cui la sentenza del 2024 non si è confrontata – che hanno affermato il principio opposto.
Con la sentenza n. 9194 del 7 maggio 2015, infatti, la Corte di cassazione ha ritenuto che «La donazione indiretta può avere ad oggetto l'intero corrispettivo necessario all'acquisto od una parte di esso», e ha conseguentemente cassato la sentenza di appello che aveva fondato il rigetto della domanda «sulla mancata prova dell'integralità della donazione indiretta del denaro a tal fine necessario, non considerando l'ipotesi della donazione indiretta di una quota di esso e dei suoi effetti sulla contitolarità della proprietà dell'immobile ex art. 179 c.c., lett. b)».
Con la successiva ordinanza n. 10759 del 17/04/2019, poi, la Corte ha affermato che «Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l'oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante». In quell'occasione, la Cassazione ha espressamente preso in esame i principi di cui alla sentenza n. 2149 del 2014 e li ha confutati osservando che «è pacifica nella giurisprudenza di questa Corte
l'ammissibilità della donazione indiretta (o meglio della liberalità non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entità significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell'alienante, dell'insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, sì da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all'arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entità del corrispettivo ricevuto. Se in tal caso l'oggetto della donazione è rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr.
Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006), declinando i principi di cui Cass. n.
2149/2014 al caso in esame, ne verrebbe la stessa inammissibilità di poter configurare una donazione indiretta con lo schema del negotium mixtum cum donatione che si fonda proprio nell'individuazione della liberalità nello scarto
Pag. 7 di 9 consapevolmente accettato dal venditore tra prezzo dovuto e prezzo effettivamente versato. Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalità realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell'intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l'intero l'obbligazione gravante sul compratore, l'oggetto della liberalità debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante».
Tanto premesso, la Corte aderisce all'orientamento da ultimo indicato, maggiormente meditato, del quale condivide le motivazioni.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi nel senso che l'atto di compravendita di cui si discute integri una donazione indiretta dell'immobile, per la quota dell'83%. Come detto, infatti, il de cuius ha rinunciato ad acquistare per sé l'immobile a un prezzo estremamente conveniente facendolo acquistare alla figlia , e ne ha corrisposto il prezzo nella percentuale CP_1 indicata. Ciò all'evidente e precipuo fine di determinare un arricchimento di questa, dal momento che se egli avesse acquistato l'alloggio in prima persona questo sarebbe caduto in successione.
Non avendo lasciato beni, la donazione indiretta così posta in essere Persona_1 lede la quota di legittima riservata agli appellanti, che ai sensi dell'art. 537 c.c., avendo il de cuius lasciato sei figli, è pari a 1/9 ciascuno, e deve quindi essere proporzionalmente ridotta, con conseguente acquisto della qualità di eredi da parte degli attori.
7.1. «Nell'ipotesi di donazione indiretta di un immobile, realizzata mediante l'acquisto del bene con denaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente medesimo intenda in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce lo strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario, che ha quindi ad oggetto il bene e non già il denaro. Tuttavia, alla riduzione di siffatta liberalità indiretta non si applica il principio della quota legittima in natura (connaturata all'azione nell'ipotesi di donazione ordinaria di immobile ex art. 560 cod. civ.), poiché l'azione non mette in discussione la titolarità dei beni donati e l'acquisizione riguarda il loro controvalore, mediante il metodo dell'imputazione» (Cass. Sez. 1,
12/05/2010, n. 11496, Rv. 612869 – 01; nello stesso senso v. anche Cass. Sez.
2, 02/12/2022, n. 35461, Rv. 666331 - 02).
Pag. 8 di 9 Di conseguenza, gli attori non hanno diritto alla corrispondente quota di frutti dell'immobile, e la convenuta non ha a sua volta diritto al rimborso pro quota di quanto da lei pagato negli anni a titolo di tributi e oneri condominiali.
7.2. La convenuta non ha poi provato che gli attori abbiano ricevuto dal padre somme a titolo di liberalità.
7.3. Gli attori hanno quindi diritto a ricevere la somma di 25.552,93 € ciascuno, pari a 1/9 dell'83% del valore che secondo le stime del c.t.u. l'immobile aveva all'epoca di apertura della successione (277.080 x 0,83 : 9), oltre agli interessi legali dalla domanda.
8. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, per le cause di valore non superiore a 26.000 € e con esclusione, per il giudizio di appello, della fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza appellata così provvede:
1) dichiara aperta la successione legittima di nato a [...] il Persona_1
20.08.1931 e ivi deceduto il 30.12.2012;
2) dispone la riduzione dell'atto di cessione in proprietà stipulato per scrittura privata autenticata il 27.07.2004, e, per l'effetto, dichiara e Parte_1 Pt_2 eredi di e condanna al pagamento in loro
[...] Persona_1 CP_1 favore della somma di 25.552,93 € ciascuno, oltre interessi legali dalla domanda;
3) condanna al rimborso in favore degli appellanti, in solido, delle CP_1 spese del presente procedimento, che liquida per il primo grado in 264 € per spese e 5.000 € per compenso di avvocato e per il secondo grado in 382,50 € per spese e 4.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, Iva e
Cpa come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione il 06/02/2025
Il Consigliere estensore
Riccardo Massera La Presidente
Franca Mangano
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