Articolo 1 della Legge 29 marzo 1949, n. 166
Articolo 2
Versione
19 maggio 1949
Art. 1.
Il primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193 , quale risulta sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 358 , e' cosi' modificato:
"Il grado di appuntato dell'Arma dei carabinieri e' conferito, secondo le norme che regolano l'avanzamento dei militari di truppa dell'Arma, ai carabinieri scelti che abbiano bene assolto le funzioni del proprio grado e siano in possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere e di cultura generale e professionale necessari per pene esercitare le funzioni del grado cui aspirano".
Entrata in vigore il 19 maggio 1949