Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1610 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4657/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele MAGLIULO - Presidente rel. dott.ssa Monica CACACE - Consigliere dott.ssa Paola GIGLIO COBUZIO - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro l'ordinanza ex art. 702-bis e ss. c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data
20.09.2019, vertente
TRA
, nata il [...] a [...] e residente in Parte_1
NTAN (NA) (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'Avv. Generoso Di Biase
APPELLANTE
E
(P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe
Ferrara
Pagina 1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 11.1.2019,
[...]
chiedeva di condannare la alla Parte_1 Controparte_1
rimozione delle cause di infiltrazioni insistenti nell'immobile di proprietà della ricorrente, acquistato con contratto di compravendita in data
26.6.2016 dalla predetta società, disponendo gli interventi necessari alla loro eliminazione, così come individuati nella perizia tecnica, depositata nel giudizio per ATP ex art. 696-bis c.p.c. r.g.n. 11904/2017.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva la Controparte_1
prescrizione e/o la decadenza ai sensi degli artt. 1495 e 1669 c.c., nonché il difetto di legittimazione attiva e passiva. Infine, contestava le risultanze della consulenza tecnica preventiva, concludendo per il rigetto del ricorso per improcedibilità, inammissibilità e/o decadenza.
All'esito dell'istruttoria, meramente documentale, il Tribunale di Napoli
Nord, Sezione Seconda, decideva la causa emettendo l'ordinanza di cui in epigrafe in data 14.09.2019, con la quale rigettava la domanda della ricorrente condannandola al pagamento delle spese di giudizio e del procedimento per ATP.
Con atto di appello ex art. 702-quater c.p.c., notificato in data 17.10.2019, proponeva gravame avverso la predetta ordinanza Parte_1
deducendo l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, nonché la mancata applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 702-bis c.p.c.. Di talché, rassegnava le seguenti conclusioni: accogliere lo spiegato
Pagina 2 appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata: 1) condannare l'appellata al ristoro dei danni per equivalente, quindi al pagamento della somma di € 9.365,00, oltre interessi e svalutazione, o di quella maggiore o minore che si ritenesse congrua stabilire;
2) in via subordinata, qualora non si ritenesse di procedere alla condanna di ristoro dei danni per equivalente, condannare all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, nelle modalità suggerite dal CTU. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi all'antistatario procuratore.
La società si costituiva nei termini di legge, Controparte_1
eccependo l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza dell'appello presentato, e concludendo per la conferma dell'ordinanza ex art. 702-bis e ss. c.p.c. del 14.09.2019, pubblicata il 20.09.2019, con vittoria di spese ed attribuzione.
Esaurita l'attività prevista dagli artt. 350 e 351 c.p.c., l'adita Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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L'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere integralmente respinto.
1. Non vi sono dubbi, anzitutto, sull'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. E' noto che, secondo la costante giurisprudenza, “Gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte
Pagina 3 dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(pt. Cass. 28/07/2023, n.23100; 03/03/2022, n.7081).
In sostanza, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi della sentenza che l'appellante intende censurare, senza necessità di una trascrizione testuale di tali parti, e che formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata, consentendo alla controparte di formulare le proprie difese ed al giudice di valutarne la portata.
Nella specie, parte appellante ha indicato con assoluta chiarezza e puntualità le parti dell'ordinanza oggetto di censura e le ragioni di critica che dovrebbero indurre la Corte a rivederle per ottenere l'accoglimento del ricorso.
2. Parte appellante censura l'ordinanza del giudice di prime cure nella parte in cui ha ritenuto non provato il rispetto del termine di decadenza e/o prescrizione di cui agli artt. 1495 e 1669 c.c..
La decisione del giudice di primo grado è basata sulla considerazione che la difesa dell'attrice nulla abbia dimostrato per contrastare l'eccezione di decadenza sollevata dalla controparte, limitandosi ad affermare, nei ricorsi ex artt. 696-bis e 702-bis c.p.c., di aver riscontrato “gravi e vistosi fenomeni di infiltrazioni” e che tale scoperta sarebbe avvenuta “pochi mesi dopo l'acquisto”, senza alcuna specificazione o prova della tempestività della denuncia alla controparte di quanto scoperto.
Pagina 4 La qualificata la responsabilità della società ai Pt_1 Controparte_1
sensi dell'art. 1669 c.c., ha precisato che la disciplina prevista dal citato articolo, anche se richiamata dal codice in tema di appalto, è stata estesa dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità ai casi di acquisto del privato dal venditore-costruttore dell'immobile. Pertanto, ha sostenuto l'applicabilità dell'orientamento, seguito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro
l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera (nella specie, dalla data del deposito della relazione del consulente, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo), non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 16/01/2020, n. 777). Di talché, ha asserito che il termine decadenziale di un anno era stato rispettato dal momento che la consulenza tecnica risaliva al 23.5.2017 e il ricorso per ATP ex art. 696-bis c.p.c. era stato depositato in data 24.10.2017, dunque entro un anno dalla conoscenza oggettiva dei vizi.
3. La censura è infondata.
Il rapporto sub iudice rientra pacificamente nell'ambito della compravendita, come risulta dalla qualificazione e dal contenuto del contratto allegato dalla ricorrente, oltre che dalle stesse difese delle parti in cui è specificato che la stessa abbia acquistato dalla Controparte_1
la piena proprietà dell'immobile.
Pagina 5 Il punto controverso, invece, è se detta società sia stata o meno anche costruttrice dell'immobile. Tale circostanza è stata contestata già nel procedimento di accertamento tecnico dalla difesa della Controparte_1
che, nel corso dell'udienza del 9.1.2018 e nelle note autorizzate del
16.1.2018, ha precisato che “le opere non sono state eseguite della stessa ma da altra ditta sulla base di un regolare contratto di appalto”.
Ritiene al riguardo la Corte che non è certo sufficiente a dimostrare l'assunto attoreo il fatto che nell'oggetto sociale della società resistente rientri anche la costruzione e ricostruzione di immobili, essendo invece necessario dimostrare che, nel caso concreto, la avesse Controparte_1
effettuato tale attività.
Parte appellante, al contrario, non ha specificamente allegato né tantomeno dimostrato l'esistenza di un contratto di appalto o di titoli edilizi o comunque di elementi probatori dai quali poter desumere che la società venditrice abbia realizzato o contribuito a realizzare l'immobile in questione.
Né può trascurarsi di evidenziare che, in senso contrario all'assunto attoreo,
è l'indicazione, nell'atto di compravendita de quo, dei precedenti titoli da cui proveniva la proprietà in capo alla società Immobiliare dei beni oggetto del trasferimento alla (v. art. 4). Pt_1
4. Dai rilievi innanzi esposti consegue l'applicazione della disciplina ex art. 1490 ss. c.c. in materia di garanzia per vizi della cosa venduta.
Al riguardo, la costante giurisprudenza di merito e di legittimità afferma che “la garanzia per vizi della cosa venduta può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1495 c.c., solo qualora il compratore abbia tempestivamente denunciato al venditore tali vizi entro otto giorni dalla loro scoperta. Tale termine di decadenza decorre dalla scoperta dei vizi nella loro
Pagina 6 manifestazione esteriore nel solo caso di vizi occulti, mentre, in caso di difetti normalmente riconoscibili, il termine decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di certezza, la conoscenza degli stessi, ossia dalla consegna della res, o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto” (cfr. Cass., Sez. II, Sentenza, 10/03/2011 n. 5732; Cass., Sez. II,
Sentenza, 03/08/1994 n. 7202). Inoltre, a fronte della rituale e tempestiva eccezione di decadenza sollevata dal venditore, è sull'acquirente che grava l'onere di provare di aver, invece, effettuato una tempestiva ed adeguata denuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 c.c. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (pt. Cassazione civile sez. VI,
30/09/2019, n.24348). Del resto, anche in tema di appalto, allorché
l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 1667 c.c. per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cassazione civile sez. II, 25/06/2012, n.10579).
Nel caso di specie, i fenomeni di infiltrazione lamentati da parte appellante vanno qualificati, senza alcun dubbio, come vizi obiettivamente apparenti, in quanto essa stessa li definisce nelle proprie difese “gravi e vistosi” ed estesi al soffitto della cucina, ad entrambe le camere da letto ed al locale cantinato (v. ricorso per ATP), di guisa che essa avrebbe dovuto dare prova della avvenuta denuncia entro otto giorni dall'immissione nell'immobile, o, comunque, dal momento della visibilità della loro sussistenza.
invece, dichiara con formula generica di aver riscontrato Parte_1
i vizi “pochi mesi dopo l'acquisto dell'immobile” ed allega anche una
Pagina 7 perizia di parte datata 23.5.2017, che fornisce la dimostrazione inequivoca della conoscenza non solo dell'esistenza dei vizi ma anche della loro riconducibilità a difetti di costruzione.
Ne discende l'impossibilità di ritenere che il termine decadenziale ex art. 1495 c.c. sia stato rispettato, posto che il primo atto di denuncia dei vizi è rappresentato dal ricorso ex art. 696 bis c.p.c. depositato in data 24.10.2017
e notificato in data 1.12.2017, quindi ben oltre un anno dall'acquisto e, soprattutto cinque mesi dopo la perizia, a voler ritenere che il dies a quo decorra da tale momento.
In ogni caso, l'azione sarebbe comunque prescritta, come eccepito dall'appellata, in quanto la garanzia a norma dell'articolo 1495 c.c. si prescrive, alla stregua del comma 3 di tale disposizione, in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, indipendentemente dalla scoperta del vizio, e cioè anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, come nel caso che ci occupa (Cassazione civile sez. VI, 09/02/2023, n.3926).
Per tutti i suddetti motivi la censura non risulta meritevole di accoglimento.
5. Parte appellante censura ancora l'ordinanza in epigrafe denunciando la mancata applicazione da parte del giudice di prime cure della norma di cui al terzo comma dell'art. 702-bis c.p.c.. (rectius art. 702-ter c.p.c.).
Il giudice di primo grado ha ritenuto la causa sufficientemente istruita e non necessitante di provvedimenti istruttori, concludendo per il rigetto della domanda proposta per non avere la ricorrente dimostrato il momento preciso della scoperta dei vizi. La ha ritenuto la decisione Parte_1
contraddittoria, lamentando che il Tribunale, ritenute necessarie prove che
Pagina 8 non potevano avere luogo nel processo di cognizione sommaria, avrebbe dovuto trasformare il rito da cognizione sommaria ad ordinaria in applicazione dell'art. 702-ter comma 3 c.p.c.. Pertanto, lamentato il mancato mutamento di rito e la conseguente mancata approvazione dei mezzi istruttori, richiede in appello l'ammissione della prova testimoniale.
Anche tale censura è infondata.
Orbene, in linea generale, la Suprema Corte ha chiarito che, da un canto, ricade nella discrezionalità del giudice la decisione di disporre il mutamento del rito, senza che il fatto di non avervi provveduto integri in sé una nullità del procedimento e del relativo provvedimento conclusivo, dall'altro, costituisce una lesione delle norme processuali dedicate alla regolamentazione del rito sommario di cognizione la non ammissione degli invocati mezzi istruttori costituendi, sul presupposto che essi importerebbero un'attività istruttoria complessa, e la contestuale negazione del mutamento del rito, sul presupposto che la parte agente è responsabile e vincolata in ordine alla scelta del rito attraverso cui intraprendere la lite.
In sostanza, allorché, rispetto alle istanze istruttorie proposte dalle parti, il giudice valuti che sia necessaria un'istruttoria non sommaria, deve essere disposto il mutamento del rito. Non può, cioè, avallarsi l'assunto secondo cui “all'esito del disvelarsi di un'attività probatoria dispendiosa e intricata, si determini un sacrificio riflesso delle ragioni sostanziali rivendicate dalla parte ricorrente cui si debbono imputare le conseguenze non rimediabili del rito prescelto” (Cass. 10/05/2022, n.14734).
Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha ritenuto le prove dedotte sufficienti per addivenire ad una decisione, ma non bastevoli per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente. Parte appellante avrebbe dovuto dedurre in primo grado ulteriori prove per dimostrare la
Pagina 9 fondatezza della pretesa sub iudice e il rispetto dei termini decadenziali, assolvendo all'onere probatorio così come sancito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne consegue l'irrilevanza di per sé della decisione del Tribunale di non disporre la trasformazione del rito, in quanto parte appellante avrebbe dovuto soffermarsi sulle ragioni espresse dal primo giudice per giustificare il mancato accoglimento della domanda e della richiesta di prova testimoniale.
Risulta, invece, evidente che la prova testimoniale chiesta dalla ricorrente verte su circostanze ininfluenti ai fini della decisione perché riguarda soltanto l'incarico della perizia (capo A) e le numerose discussioni con il proprietario soprastante, ritenuto inizialmente responsabile delle infiltrazioni (Capo B). Laddove, invece, l'istante aveva l'onere di capitolare le circostanze comprovanti il periodo della scoperta del vizio e la dimostrazione che, rispetto a tale giorno, la successiva denuncia era avvenuta tempestivamente. Deve, perciò, ritenersi che l'appellante non abbia assolto all'onere che su di lei incombeva di provare la tempestività della denuncia dei vizi addebitati in questa sede alla società venditrice.
6. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono deriva, in conclusione, l'infondatezza dell'appello proposto dalla con Pt_1
conseguente conferma integrale dell'ordinanza impugnata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando - tenuto conto della natura delle questioni controverse, dell'attività difensiva svolta e dell'esito della lite - i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da €
5.201 ad € 26.000) ex D.M. n. 55/2014 come aggiornato dal D.M. n.
147/2022, con esclusione della fase istruttoria non concretamente tenutasi.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza ex art. 702-bis e ss.
c.p.c. del Tribunale di Napoli Nord, depositata in data 20.09.2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore di parte appellata che liquida, a titolo di compensi professionali, in € 1.984,00, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva
e C.p.a. se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppe
Ferrara dichiaratosi antistatario.
Visti gli artt. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia) e 1, comma 18, L.n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27/03/2025.
Il Presidente estensore
dr. Michele Magliulo
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