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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 07/04/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott.ssa Patrizia EVANGELISTA - Consigliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1106/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 20.3.2024, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Chiriatti Parte_1
Stefano;
-
APPELLANTE PRINCIPALE-
Contro
(P.I.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Pierantonio Doria CP_1 P.IVA_1
e dall'Avv. Gessica Giurgola;
-APPELLATA-
APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché , rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Massari. Controparte_2
-APPELLATO-
CONCLUSIONI
All'udienza collegiale del 20.3.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
in qualità di gestore in ATI, con Parte_1 Controparte_3 dell'impianto di compostaggio di proprietà dell'ex Consorzio ATO BR/1, notificava a il Decreto Ingiuntivo n. 759/15 di €14.953,07 accusando il mancato CP_1 pagamento del sovraprezzo tariffario relativo ai costi in più sopportati dall'ATI per la gestione del predetto impianto ed inerente la quota di competenza del
[...]
. Controparte_2 ondava la sua pretesa sul presupposto di aver sottoscritto con in data Pt_1 CP_1
14/02/2013, una convenzione che prevedeva il conferimento della frazione organica all'interno del detto impianto dietro il pagamento della tariffa di €/t78,72, salva eventuale rideterminazione della medesima, che sarebbe stata rideterminata con il provvedimento n.
8 del 30/04/2014 del Commissario Liquidatore dell'ATO BR/1 che l'opposta poneva a fondamento delle sue pretese. proponeva opposizione al detto D.I. contestando, fra l'altro, il fondamento della CP_1 pretesa di R.A. poiché il credito preteso non era né certo, né liquido, né esigibile e, soprattutto, non documentato, come peraltro espressamente prescritto dalla convenzione del 14/02/2013, né frutto di un espresso e formale accordo.
All'udienza del 07/05/2021 la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Brindisi ha quindi accolto l'opposizione, dichiarando nulla la clausola n.4 Cont della convenzione stipulata in data 14.2.2013 tra la . Parte_2 [...]
e la per indeterminatezza del prezzo e per l'effetto revocando Controparte_5 CP_1 il decreto ingiuntivo n.795/2015, con compensazione delle spese.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la Parte_1
[...
chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio CP_6
che ha proposto anche appello incidentale, ed il
[...] [...]
. Controparte_2 All'udienza del 20.3.2024, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Preliminarmente va esaminata la questione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla col primo motivo dell'appello CP_1
incidentale.
Sostiene l'appellante che competente a dirimere la controversia sia il
G.A., sia perché la stessa attiene alla complessiva gestione del ciclo dei rifiuti, sia perché la pretesa azionata è frutto di un provvedimento autoritativo della P.A.
L'eccezione è infondata posto che, al contrario di quanto dedotto dalla il credito fatto valere nel presente giudizio è chiaramente CP_1
fondato sulla convenzione stipulata in data 14.2.2013 con la
[...]
. e l'importo richiesto è stato Controparte_7 Controparte_5
determinato sulla base delle relative previsioni contrattuali.
Con l'appello principale la ha proposto quattro Parte_1
motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha eccepito la “Nullità della sentenza ex art. 161, co.1 cpc per omessa pronuncia sulla domanda ai sensi dell'art. 112
c.p.c.”
Col secondo motivo ha dedotto la “Erroneità ed illogicità della sentenza impugnata in merito alla pronuncia di nullità della clausola n.4 della convenzione del 14.02.2013”.
Con il terzo motivo ha eccepito altresì la “Nullità della sentenza impugnata circa la domanda, in via subordinata, volta ad accertare e dichiarare l'indebito arricchimento di e del CP_1 [...]
.” Controparte_2
Con il quarto motivo infine ha dedotto la “ Erroneità della sentenza impugnata e difetto di motivazione con riguardo alla mancata Par ammissione dei mezzi istruttori richiesti da ”. La ha riproposto a sua volta, oltre all'appello incidentale, i CP_1
motivi di opposizione rimasti assorbiti dal rigetto della domanda monitoria.
Ritiene la Corte che, in applicazione del principio della ragione più liquida, debba essere esaminata prioritariamente l'eccezione sollevata dall'opponente in relazione alla infondatezza delle pretese dell'appellante che sono rimaste prive di prova.
L'eccezione è fondata
L'appellante ha totalmente omesso di provare documentalmente le ulteriori spese sostenute che ha posto a fondamento delle fatture prodotte in sede monitoria, nonostante la specifica e tempestiva contestazione dell'opponente.
Peraltro nella stessa convenzione del 14.02.2013, all'articolo 4, in disparte la questione della sua nullità rilevata dal Tribunale, è espressamente prevista l'eventuale rideterminazione della tariffa per le operazioni di trattamento della frazione organica del RSU “all'esito della verifica della documentazione probatoria delle spese sostenute nel decorso semestre dall'ATI a titolo di energia elettrica, acqua, smaltimento rifiuti ed oneri vari”.
Ebbene, il richiesto pagamento, col ricorso per decreto ingiuntivo, di queste ulteriori e sopravvenute spese, non ricomprese nella tariffa originariamente pattuita, doveva essere preventivamente documentato dall'ATI e verificato e, dunque, approvato, da CP_1
Il pagamento è stato invece richiesto sulla base di una liquidazione predisposta unilateralmente, senza alcun riscontro documentale, sulla base di dati indicati nella nota del 20.6.2013, prontamente contestata dalla CP_1
Né può ragionevolmente sostenersi che il credito azionato è fondato sul provvedimento del Commissario Liquidatore dell'ATO BR/1 del
30.4.2014, posto che le fatture prodotte nella fase monitoria risultano tutte emesse prima di tale data, fra il mese di febbraio e quello di ottobre del 2013.
Per questi motivi
va dunque confermato il rigetto della domanda e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, col conseguente rigetto dell'appello principale.
Col secondo motivo di appello incidentale contesta la CP_1
compensazione integrale delle spese di lite.
Il motivo è fondato, essendo risultata quest'ultima totalmente vittoriosa.
Pertanto le spese di lite sia del primo che del secondo grado, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della Parte_1
Si dà atto infine che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello principale, confermando il rigetto della domanda, per i motivi indicati nella parte motiva, e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'appellante principale al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio in favore di e CP_1
del , che liquida per ciascuno, per il Controparte_2
primo grado, nella complessiva somma di euro 4.000,00 per compensi,
e, per presente grado, in euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione principale, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n°
115/02 per il pagamento a carico dell'appellante principale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 7.4.2025 Il Presidente
Rel.
(Dott. Maurizio
Petrelli)