Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1855
CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto che l'atto impugnato, essendo vincolato e conforme a un modello ministeriale, riportasse il contenuto minimo necessario per la comprensione della pretesa tributaria.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti esattoriali

    Il giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione solo per la cartella relativa al diritto annuale Camera di Commercio anno 2015, dato che la notifica del 9.5.2015 non era stata seguita da ulteriori atti interruttivi. Per le altre cartelle, le notifiche effettuate hanno validamente interrotto il termine di prescrizione decennale.

  • Rigettato
    Omessa notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento fossero state effettuate, come dimostrato dalla documentazione depositata dall'agente della riscossione, sebbene con diverse date.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1855
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1855
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

    Testo completo