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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1855/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10064/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 IRAP 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150022709657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150138710779000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170019658415000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22299/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Napoli– DP1 e la Camera di Commercio di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259012957813000, notificatagli in data 08.05.2025, emessa in ragione del mancato pagamento di diverse cartelle inerenti crediti di natura tributaria ed extra tributaria, di cui impugnava le seguenti: 1) cartella di pagamento n. 07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno
2015); cartella di pagamento n. 07120150138710779000 (Irap anno 2012); cartella di pagamento n.
07120170019658415000 Irpef anno 2013).
Motivi del ricorso: omessa notifica delle cartelle di pagamento impugnate, decadenza e prescrizione dei crediti esattoriali azionati e degli interessi e sanzioni, difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Napoli– DP1, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di ricorso.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, che allegava il prospetto delle notifiche effettuate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale depositava la notifica della cartella di pagamento n. 07120150022709657000 eseguita in data 9.5.2015; la notifica della cartella n.
07120150138710779000, eseguita in data 7.12.2015 e la notifica della cartella n. 07120170019658415000, eseguita in data 9.5.23.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui ribadiva i motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, infondato è il denunciato deficit motivazionale dell'atto impugnato, atteso che lo stesso, quale atto vincolato e cioè formalizzato in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riporta il contenuto minimo - tributo, periodo d'imposta, imponibile e aliquota applicata - ritenuto idoneo a garantire l'esatta conoscenza della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
In ordine all'eccepita prescrizione dei tributi, si osserva: il rilievo è parzialmente fondato: l'ente resistente ha depositato atti interruttivi del termine di prescrizione, che tuttavia è nondimeno decorso con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno 2015), in quanto la notifica del 9.5.2015 non è stata seguita da ulteriore atto interruttivo. Con riguardo alle ulteriori cartelle, per le quali la prescrizione ha durata decennale, le notifiche effettuate rispettivamente in data
7.12.2015 ed in data 9.5.23 hanno validamente interrotto il termine di prescrizione.
Ne deriva che l'intimazione di pagamento va annullata con riguardo alla cartella di pagamento n.
07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno 2015). Conferma nel resto.
La parziale reciproca soccombenza delle parti rende opportuno compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
ESPOSITO LIANA, LA
LUPI PIETRO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10064/2025 depositato il 29/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259012957813000 IRAP 2012
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150022709657000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150138710779000 IRAP 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170019658415000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22299/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, l'Agenzia delle Entrate di Napoli– DP1 e la Camera di Commercio di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259012957813000, notificatagli in data 08.05.2025, emessa in ragione del mancato pagamento di diverse cartelle inerenti crediti di natura tributaria ed extra tributaria, di cui impugnava le seguenti: 1) cartella di pagamento n. 07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno
2015); cartella di pagamento n. 07120150138710779000 (Irap anno 2012); cartella di pagamento n.
07120170019658415000 Irpef anno 2013).
Motivi del ricorso: omessa notifica delle cartelle di pagamento impugnate, decadenza e prescrizione dei crediti esattoriali azionati e degli interessi e sanzioni, difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Napoli– DP1, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ai motivi di ricorso.
Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, che allegava il prospetto delle notifiche effettuate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale depositava la notifica della cartella di pagamento n. 07120150022709657000 eseguita in data 9.5.2015; la notifica della cartella n.
07120150138710779000, eseguita in data 7.12.2015 e la notifica della cartella n. 07120170019658415000, eseguita in data 9.5.23.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa con cui ribadiva i motivi di ricorso.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Preliminarmente, infondato è il denunciato deficit motivazionale dell'atto impugnato, atteso che lo stesso, quale atto vincolato e cioè formalizzato in conformità al modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riporta il contenuto minimo - tributo, periodo d'imposta, imponibile e aliquota applicata - ritenuto idoneo a garantire l'esatta conoscenza della pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
In ordine all'eccepita prescrizione dei tributi, si osserva: il rilievo è parzialmente fondato: l'ente resistente ha depositato atti interruttivi del termine di prescrizione, che tuttavia è nondimeno decorso con riguardo alla cartella di pagamento n. 07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno 2015), in quanto la notifica del 9.5.2015 non è stata seguita da ulteriore atto interruttivo. Con riguardo alle ulteriori cartelle, per le quali la prescrizione ha durata decennale, le notifiche effettuate rispettivamente in data
7.12.2015 ed in data 9.5.23 hanno validamente interrotto il termine di prescrizione.
Ne deriva che l'intimazione di pagamento va annullata con riguardo alla cartella di pagamento n.
07120150022709657000 (diritto annuale Camera di Commercio anno 2015). Conferma nel resto.
La parziale reciproca soccombenza delle parti rende opportuno compensare le spese di lite rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria in composizione collegiale, accoglie parzialmente il ricorso come da parte motiva e compensa le spese di giudizio tra le parti costituite.