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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1093 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.10.2023, avverso il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, dott. Giovanni Matteis il 3.11.2020 e comunicato in data 6 11.2020
TRA
(p.i. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Baracchini n.7, presso lo studio dell'avv. Alberto De Pace che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliato in Salice Salentino Controparte_1 C.F._1
(Le), al viale A. De Gasperi n.32, presso lo studio dell'avv. Chiara Urbano che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria di costituzione
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con domanda di arbitrato del 7.12.2018 premetteva che: 1) in data 1.6.2015 aveva Controparte_1
stipulato un contratto di lavoro sotto forma di contratto di associazione in partecipazione con la società 2) all'art 6 del predetto contratto era inserita la clausola Parte_1 compromissoria secondo la quale: “qualunque controversia potesse insorgere tra le parti del presente contratto dovrà esser sottoposta alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi
d'accordo tra le parti o, in difetto, su istanza di una delle parti dal Presidente pro -tempore dell' L'arbitro così nominato giudicherà Parte_2
1 inappellabilmente ex bono et aequo e senza formalità di procedura; c) tra le parti era insorta controversia avente ad oggetto l'impugnativa del predetto contratto in associazione trattandosi, nella reale estrinsecazione dei fatti, di contratto di lavoro subordinato;
d) in applicazione della predetta clausola compromissoria, tale controversia doveva essere deferita alla cognizione di un Arbitro compositore da nominarsi dal Presidente p.t. dell' di Parte_2 Pt_2
In data 11.01.2019 l' di nominava il Dott. Parte_2 Pt_2 Persona_1
quale Arbitro Unico che accettava l'incarico e conferiva le funzioni di Segretario
[...] all'Avv. Ilaria Cocciolo e stabiliva, quale sede dell'arbitrato lo studio della stessa in alla via Pt_2
Ugo Foscolo n. 51.
L'arbitro unico fissava l'udienza del 7.05.2019 per la comparizione delle parti nella quale venivano assegnati i termini per il deposito di memorie con le quali il chiedeva che fosse dichiarata CP_1
la nullità del contratto di associazione in partecipazione, accertata la natura di rapporto di lavoro subordinato e, per lo effetto, corrisposta al prestatore d'opera la somma di € 100.233,00 con ricostruzione della posizione assicurativa. Richiedeva ai fini istruttori la prova per testi. eccepiva, in via preliminare l'improcedibilità e/o nullità della domanda Parte_1 arbitrale per palese violazione della clausola compromissoria atteso che la nomina dell'Arbitro sarebbe dovuta avvenire di comune accordo e non invece per determinazione unilaterale, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La società eccepiva altresì la competenza inderogabile del Giudice del Lavoro attesa l'impossibilità di devolvere validamente ad arbitri la cognizione della controversia avente ad oggetto la riqualificazione del rapporto di lavoro.
Nel merito assumeva la validità del contratto sottoscritto tra le parti in quanto le modifiche normative avevano efficacia ex nunc. Contestava nel quantum la pretesa attrice e precisava che l'attività svolta dal non fosse assoggettata ad alcun controllo da parte degli organi societari e concludeva CP_1 affinché venisse accertata e dichiarata l'improcedibilità e/o nullità del procedimento arbitrale in virtù della mancata notifica della domanda iniziale;
fosse accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale dell'Organo arbitrale adito in favore della competenza funzionale del Tribunale Ordinario, Sezione
Lavoro e rigettata la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletata c.t.u. contabile all'udienza del 31.07.2020, precisate le conclusioni, l'Arbitro riservava la causa per la decisione autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive e repliche.
Con il lodo arbitrale impugnato l'Arbitro così provvedeva: a) rigetta l'eccezione di improcedibilità/nullità della domanda arbitrale formulata in via preliminare da Parte_1
b) rigetta l'eccezione di competenza inderogabile del giudice ordinario sezione lavoro invece
[...] dell'arbitro formulata in via preliminare da c) in accoglimento parziale Parte_1
2 della domanda attorea, dichiara la validità del contratto di associazione in partecipazione dall'1.6.2015 al 31.05.2016; d) accertata la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro tra ed il sig. , a far data dall'1.06.2016 al 15.10.2017 Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento della somma complessiva di € 16.893,34 (di cui Parte_1
€ 4.992,61 quale somma dovuta e non corrisposta nell'arco temporale dall'1.06.2016 al 15.10.2017;
€ 2.089,21 a titolo di TFR e € 9.811,51 quale contribuzione non versata per l'arco temporale giugno
2016 – ottobre 2017); e) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU che liquida in complessivi
€ 800, di cui € 750,00 per compensi ed € 50,00 per spese ripartendole nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della convenuta ed il restante terzo a carico dell'attore; f) determina le spese del procedimento arbitrale in complessivi € 5.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui € 4.000,00 per compensi dell'Arbitro ed € 1.500,00 ( di cui € 250,00 per spese) per compensi di Segretario;
g)
Dispone che le spese del procedimento arbitrale di cui alla lettera f), detratti gli acconti già versati, siano corrisposti dalle parti in solido ripartendole, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della convenuta e di 1/3 a carico dell'attore.
Con atto di citazione notificato in data 01 dicembre 2021 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questa Corte d'Appello il sig. al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le più opportune declaratorie di legge, ogni avversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare: Dato atto della sussistenza dei gravi motivi ex art. 283 e 830 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del lodo impugnato, ordinando la comparizione delle parti anticipatamente rispetto alla prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., autorizzando sin d'ora parte appellante a notificare il presente ricorso nonché il decreto di fissazione dell'udienza anche a mezzo pec. Nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'inesistenza e/o la nullità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico dott. in Persona_1
data 3.11.2020 e pubblicato in data 6.11.2020, con tutte le conseguenti statuizioni sul punto;
- cumulativamente e/o alternativamente e/o in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c. la nullità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico dott.
[...]
in data 3.11.2020 e pubblicato in data 6.11.2020, con tutte le conseguenti statuizioni sul Per_1
punto. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente arbitrato”.
Resisteva al gravame parte appellata.
Con provvedimento del 26.07.2022, la Corte sospendeva l'esecuzione e l'efficacia della sentenza impugnata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 ottobre 2023, da svolgersi mediante il deposito di “note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni”.
3 Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza dell'arbitro adito in relazione alla materia del contendere atteso che le domande formulate dal nell'atto CP_1
introduttivo del procedimento arbitrale a) esorbitavano rispetto ai limiti del compromesso b) vertevano su diritti indisponibili che in quanto tali non potevano essere oggetto di arbitrato. Quanto al primo punto deduce che l'art.6 del contratto di associazione concluso tra le parti devolveva all'arbitro qualsiasi controversia che potesse sorgere tra le parti in dipendenza del contratto di associazione. Il aveva chiesto invece di dichiarare, in via preliminare, la nullità del contratto CP_1
di associazione in partecipazione e di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, domanda che all'evidenza non rientrava nel contenuto della clausola compromissoria. Da ciò ne conseguirebbe la nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art.829 comma 1
n. 4 c.p.c., in quanto l'arbitro oltre ad avere pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato avrebbe deciso in merito ad una controversia in cui non avrebbe potuto decidere in quanto inerente ad un diritto indisponibile appartenente all'esclusiva competenza del giudice del lavoro.
Con il secondo motivo formulato, in via subordinata, parte appellante ha impugnato il lodo arbitrale in quanto – deduce - il ha depositato unilateralmente un'istanza di nomina dell'arbitro unico CP_1 presso l'Ordine dei di senza rispettare le pattuizioni della clausola Parte_2 Pt_2
compromissoria che prevedevano preliminarmente la nomina di un arbitro amichevole d'accordo tra le parti. Ciò avrebbe violato il principio della parità delle parti nella nomina arbitrale con consequenziale nullità del lodo arbitrale ex art.829 comma 1 n.2 c.p.c.
Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
L'art.6 del contratto di associazione in partecipazione di cui trattasi prevedeva testualmente “qualsiasi controversia potesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto dovrà essere sottoposta alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi d'accordo tra le parti
o, in difetto, su istanza di una delle parti, dal Presidente pro tempore dell' Parte_2
. L'arbitro così designato giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo e senza formalità
[...] di procedura”.
Nella fattispecie il nell'atto introduttivo aveva chiesto testualmente: “1) la dichiarazione di CP_1
nullità del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto in data 1.6.2015 (con decorrenza dal 1.6.2015 fino al 31.5.2016 e previsione di suo rinnovo tacito di anno in anno), sia perché finalizzato a celare la vera natura delle prestazioni de quibus sia perché stipulato in spregio alle
4 modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che aveva abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
2) conseguentemente l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. CP_2
e la con sede legale in MO (PV) in via Luigi Goia 102 con decorrenza Parte_1
dal 01.06.15, per le ragioni dedotte nella narrativa dell'atto introduttivo e che il rapporto per cui è causa si è svolto con le attività, mansioni, orari e retribuzione come avanti specificati;
3) la condanna della predetta convenuta al pagamento in favore del sig. del complessivo importo di CP_2
€ 100.233,00 per le causali indicate in ricorso ed esplicitate negli allegati conteggi, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di arbitrato, oltre accessori di legge;
4) ordinarsi alla resistente di ricostruire la posizione assicurativa del ricorrente, ed ove ciò non sia più possibile per qualsivoglia ragione, condannarla al risarcimento del relativo danno ex art. 2116 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente arbitrato”.
Il in sostanza aveva domandato al tribunale, previa declaratoria di nullità del contratto di CP_1
associazione in partecipazione stipulato in data 1.6.2015 con di accertare Parte_1
e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, con le conseguenti statuizioni di condanna derivanti dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
L'art.806 c.p.c. concernente le controversie arbitrali, al secondo comma, così dispone: “Le controversie di cui all'art.409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”. In questi casi la devoluzione ad arbitri rappresenta un'eccezione rispetto al principio generale secondo cui le controversie individuali di lavoro di cui all'art.409 c.p.c. sono devolute alla cognizione del tribunale in funzione di giudice del lavoro (art.413
c.p.c.).
Vero è che con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha allargato i confini di arbitrabilità nel campo del diritto del lavoro. Prima, infatti, sia le questioni lavoristiche, che quelle previdenziali, non potevano essere decise in sede arbitrale. Con il predetto intervento legislativo, è stato affermato che l'ambito del lavoro, diviene oggetto di patto compromissorio, soltanto però se vi sia una fonte che lo autorizza e che può provenire: — da un accordo o da un contratto collettivo di lavoro;
— da precise e specifiche leggi.
Nella fattispecie in esame la clausola compromissoria di cui trattasi non risulta essere stata il risultato di una valutazione antecedente fatta nel contesto sindacale o in quello legislativo.
Ai sensi dell'art.829 c.p.c. comma 1 n. 4 va pertanto dichiarata la nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico dott. in data 3.11.2020 per incompetenza dell'arbitro nelle Persona_1 controversie di cui all'art.409 c.p.c. e competenza del Tribunale ordinario - sezione lavoro.
Il secondo motivo di impugnazione, peraltro formulato in via subordinata, è assorbito dalla decisione.
5 Le spese del giudizio arbitrale e del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di in quanto soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico dott. in data 3.11.2020 e pubblicato il 6.11.202 tra e Persona_1 Controparte_1 [...]
per incompetenza, essendo competente il Tribunale ordinario – sez. lavoro. Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Pt_1 Parte_1
in persona del liquidatore, delle spese e competenze di lite che si liquidano, quanto al giudizio arbitrale in € 5.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali (come da lodo arbitrale impugnato) e quanto al presente grado di giudizio in € 777,00 per contributo unificato ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forf. al 15% ed Iva e Cap come per legge;
con diritto di Pt_1
, alla restituzione di quanto eventualmente versato a seguito del Parte_1
lodo arbitrale impugnato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice onorario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1093 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 18.10.2023, avverso il lodo arbitrale emesso dall'Arbitro Unico, dott. Giovanni Matteis il 3.11.2020 e comunicato in data 6 11.2020
TRA
(p.i. ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
liquidatore, elettivamente domiciliata in Milano, alla via Baracchini n.7, presso lo studio dell'avv. Alberto De Pace che la rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. elettivamente domiciliato in Salice Salentino Controparte_1 C.F._1
(Le), al viale A. De Gasperi n.32, presso lo studio dell'avv. Chiara Urbano che lo rappresenta e difende come da mandato a margine della memoria di costituzione
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE
Con domanda di arbitrato del 7.12.2018 premetteva che: 1) in data 1.6.2015 aveva Controparte_1
stipulato un contratto di lavoro sotto forma di contratto di associazione in partecipazione con la società 2) all'art 6 del predetto contratto era inserita la clausola Parte_1 compromissoria secondo la quale: “qualunque controversia potesse insorgere tra le parti del presente contratto dovrà esser sottoposta alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi
d'accordo tra le parti o, in difetto, su istanza di una delle parti dal Presidente pro -tempore dell' L'arbitro così nominato giudicherà Parte_2
1 inappellabilmente ex bono et aequo e senza formalità di procedura; c) tra le parti era insorta controversia avente ad oggetto l'impugnativa del predetto contratto in associazione trattandosi, nella reale estrinsecazione dei fatti, di contratto di lavoro subordinato;
d) in applicazione della predetta clausola compromissoria, tale controversia doveva essere deferita alla cognizione di un Arbitro compositore da nominarsi dal Presidente p.t. dell' di Parte_2 Pt_2
In data 11.01.2019 l' di nominava il Dott. Parte_2 Pt_2 Persona_1
quale Arbitro Unico che accettava l'incarico e conferiva le funzioni di Segretario
[...] all'Avv. Ilaria Cocciolo e stabiliva, quale sede dell'arbitrato lo studio della stessa in alla via Pt_2
Ugo Foscolo n. 51.
L'arbitro unico fissava l'udienza del 7.05.2019 per la comparizione delle parti nella quale venivano assegnati i termini per il deposito di memorie con le quali il chiedeva che fosse dichiarata CP_1
la nullità del contratto di associazione in partecipazione, accertata la natura di rapporto di lavoro subordinato e, per lo effetto, corrisposta al prestatore d'opera la somma di € 100.233,00 con ricostruzione della posizione assicurativa. Richiedeva ai fini istruttori la prova per testi. eccepiva, in via preliminare l'improcedibilità e/o nullità della domanda Parte_1 arbitrale per palese violazione della clausola compromissoria atteso che la nomina dell'Arbitro sarebbe dovuta avvenire di comune accordo e non invece per determinazione unilaterale, con violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. La società eccepiva altresì la competenza inderogabile del Giudice del Lavoro attesa l'impossibilità di devolvere validamente ad arbitri la cognizione della controversia avente ad oggetto la riqualificazione del rapporto di lavoro.
Nel merito assumeva la validità del contratto sottoscritto tra le parti in quanto le modifiche normative avevano efficacia ex nunc. Contestava nel quantum la pretesa attrice e precisava che l'attività svolta dal non fosse assoggettata ad alcun controllo da parte degli organi societari e concludeva CP_1 affinché venisse accertata e dichiarata l'improcedibilità e/o nullità del procedimento arbitrale in virtù della mancata notifica della domanda iniziale;
fosse accertata e dichiarata l'incompetenza funzionale dell'Organo arbitrale adito in favore della competenza funzionale del Tribunale Ordinario, Sezione
Lavoro e rigettata la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Istruita la causa mediante prova testimoniale ed espletata c.t.u. contabile all'udienza del 31.07.2020, precisate le conclusioni, l'Arbitro riservava la causa per la decisione autorizzando le parti al deposito di memorie conclusive e repliche.
Con il lodo arbitrale impugnato l'Arbitro così provvedeva: a) rigetta l'eccezione di improcedibilità/nullità della domanda arbitrale formulata in via preliminare da Parte_1
b) rigetta l'eccezione di competenza inderogabile del giudice ordinario sezione lavoro invece
[...] dell'arbitro formulata in via preliminare da c) in accoglimento parziale Parte_1
2 della domanda attorea, dichiara la validità del contratto di associazione in partecipazione dall'1.6.2015 al 31.05.2016; d) accertata la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro tra ed il sig. , a far data dall'1.06.2016 al 15.10.2017 Parte_1 Controparte_1
condanna al pagamento della somma complessiva di € 16.893,34 (di cui Parte_1
€ 4.992,61 quale somma dovuta e non corrisposta nell'arco temporale dall'1.06.2016 al 15.10.2017;
€ 2.089,21 a titolo di TFR e € 9.811,51 quale contribuzione non versata per l'arco temporale giugno
2016 – ottobre 2017); e) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU che liquida in complessivi
€ 800, di cui € 750,00 per compensi ed € 50,00 per spese ripartendole nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della convenuta ed il restante terzo a carico dell'attore; f) determina le spese del procedimento arbitrale in complessivi € 5.500,00, oltre oneri fiscali e previdenziali, di cui € 4.000,00 per compensi dell'Arbitro ed € 1.500,00 ( di cui € 250,00 per spese) per compensi di Segretario;
g)
Dispone che le spese del procedimento arbitrale di cui alla lettera f), detratti gli acconti già versati, siano corrisposti dalle parti in solido ripartendole, nei rapporti interni, nella misura di 2/3 a carico della convenuta e di 1/3 a carico dell'attore.
Con atto di citazione notificato in data 01 dicembre 2021 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi a questa Corte d'Appello il sig. al fine di sentire accogliere le CP_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previe tutte le più opportune declaratorie di legge, ogni avversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così giudicare: In via preliminare: Dato atto della sussistenza dei gravi motivi ex art. 283 e 830 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva del lodo impugnato, ordinando la comparizione delle parti anticipatamente rispetto alla prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 351 c.p.c., autorizzando sin d'ora parte appellante a notificare il presente ricorso nonché il decreto di fissazione dell'udienza anche a mezzo pec. Nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.
l'inesistenza e/o la nullità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico dott. in Persona_1
data 3.11.2020 e pubblicato in data 6.11.2020, con tutte le conseguenti statuizioni sul punto;
- cumulativamente e/o alternativamente e/o in via subordinata, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2 c.p.c. la nullità del lodo arbitrale emesso dall'Arbitro unico dott.
[...]
in data 3.11.2020 e pubblicato in data 6.11.2020, con tutte le conseguenti statuizioni sul Per_1
punto. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente arbitrato”.
Resisteva al gravame parte appellata.
Con provvedimento del 26.07.2022, la Corte sospendeva l'esecuzione e l'efficacia della sentenza impugnata e fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 18 ottobre 2023, da svolgersi mediante il deposito di “note di trattazione scritta e di precisazione delle conclusioni”.
3 Precisate le conclusioni, all'udienza del 18.10.2023 la causa veniva introitata per la decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di incompetenza dell'arbitro adito in relazione alla materia del contendere atteso che le domande formulate dal nell'atto CP_1
introduttivo del procedimento arbitrale a) esorbitavano rispetto ai limiti del compromesso b) vertevano su diritti indisponibili che in quanto tali non potevano essere oggetto di arbitrato. Quanto al primo punto deduce che l'art.6 del contratto di associazione concluso tra le parti devolveva all'arbitro qualsiasi controversia che potesse sorgere tra le parti in dipendenza del contratto di associazione. Il aveva chiesto invece di dichiarare, in via preliminare, la nullità del contratto CP_1
di associazione in partecipazione e di accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, domanda che all'evidenza non rientrava nel contenuto della clausola compromissoria. Da ciò ne conseguirebbe la nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art.829 comma 1
n. 4 c.p.c., in quanto l'arbitro oltre ad avere pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato avrebbe deciso in merito ad una controversia in cui non avrebbe potuto decidere in quanto inerente ad un diritto indisponibile appartenente all'esclusiva competenza del giudice del lavoro.
Con il secondo motivo formulato, in via subordinata, parte appellante ha impugnato il lodo arbitrale in quanto – deduce - il ha depositato unilateralmente un'istanza di nomina dell'arbitro unico CP_1 presso l'Ordine dei di senza rispettare le pattuizioni della clausola Parte_2 Pt_2
compromissoria che prevedevano preliminarmente la nomina di un arbitro amichevole d'accordo tra le parti. Ciò avrebbe violato il principio della parità delle parti nella nomina arbitrale con consequenziale nullità del lodo arbitrale ex art.829 comma 1 n.2 c.p.c.
Il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono.
L'art.6 del contratto di associazione in partecipazione di cui trattasi prevedeva testualmente “qualsiasi controversia potesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente contratto dovrà essere sottoposta alla decisione di un arbitro amichevole compositore da nominarsi d'accordo tra le parti
o, in difetto, su istanza di una delle parti, dal Presidente pro tempore dell' Parte_2
. L'arbitro così designato giudicherà inappellabilmente ex bono et aequo e senza formalità
[...] di procedura”.
Nella fattispecie il nell'atto introduttivo aveva chiesto testualmente: “1) la dichiarazione di CP_1
nullità del contratto di associazione in partecipazione sottoscritto in data 1.6.2015 (con decorrenza dal 1.6.2015 fino al 31.5.2016 e previsione di suo rinnovo tacito di anno in anno), sia perché finalizzato a celare la vera natura delle prestazioni de quibus sia perché stipulato in spregio alle
4 modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che aveva abrogato i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
2) conseguentemente l'accertamento e la dichiarazione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. CP_2
e la con sede legale in MO (PV) in via Luigi Goia 102 con decorrenza Parte_1
dal 01.06.15, per le ragioni dedotte nella narrativa dell'atto introduttivo e che il rapporto per cui è causa si è svolto con le attività, mansioni, orari e retribuzione come avanti specificati;
3) la condanna della predetta convenuta al pagamento in favore del sig. del complessivo importo di CP_2
€ 100.233,00 per le causali indicate in ricorso ed esplicitate negli allegati conteggi, ovvero della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di arbitrato, oltre accessori di legge;
4) ordinarsi alla resistente di ricostruire la posizione assicurativa del ricorrente, ed ove ciò non sia più possibile per qualsivoglia ragione, condannarla al risarcimento del relativo danno ex art. 2116 c.c.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente arbitrato”.
Il in sostanza aveva domandato al tribunale, previa declaratoria di nullità del contratto di CP_1
associazione in partecipazione stipulato in data 1.6.2015 con di accertare Parte_1
e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società, con le conseguenti statuizioni di condanna derivanti dal riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
L'art.806 c.p.c. concernente le controversie arbitrali, al secondo comma, così dispone: “Le controversie di cui all'art.409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro”. In questi casi la devoluzione ad arbitri rappresenta un'eccezione rispetto al principio generale secondo cui le controversie individuali di lavoro di cui all'art.409 c.p.c. sono devolute alla cognizione del tribunale in funzione di giudice del lavoro (art.413
c.p.c.).
Vero è che con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore ha allargato i confini di arbitrabilità nel campo del diritto del lavoro. Prima, infatti, sia le questioni lavoristiche, che quelle previdenziali, non potevano essere decise in sede arbitrale. Con il predetto intervento legislativo, è stato affermato che l'ambito del lavoro, diviene oggetto di patto compromissorio, soltanto però se vi sia una fonte che lo autorizza e che può provenire: — da un accordo o da un contratto collettivo di lavoro;
— da precise e specifiche leggi.
Nella fattispecie in esame la clausola compromissoria di cui trattasi non risulta essere stata il risultato di una valutazione antecedente fatta nel contesto sindacale o in quello legislativo.
Ai sensi dell'art.829 c.p.c. comma 1 n. 4 va pertanto dichiarata la nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico dott. in data 3.11.2020 per incompetenza dell'arbitro nelle Persona_1 controversie di cui all'art.409 c.p.c. e competenza del Tribunale ordinario - sezione lavoro.
Il secondo motivo di impugnazione, peraltro formulato in via subordinata, è assorbito dalla decisione.
5 Le spese del giudizio arbitrale e del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico di in quanto soccombente. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - come sopra composta – ogni altra istanza disattesa e/o assorbita, definitivamente pronunciando così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità del lodo arbitrale emesso dall'arbitro unico dott. in data 3.11.2020 e pubblicato il 6.11.202 tra e Persona_1 Controparte_1 [...]
per incompetenza, essendo competente il Tribunale ordinario – sez. lavoro. Parte_1
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Pt_1 Parte_1
in persona del liquidatore, delle spese e competenze di lite che si liquidano, quanto al giudizio arbitrale in € 5.500,00 oltre oneri fiscali e previdenziali (come da lodo arbitrale impugnato) e quanto al presente grado di giudizio in € 777,00 per contributo unificato ed € 1.800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forf. al 15% ed Iva e Cap come per legge;
con diritto di Pt_1
, alla restituzione di quanto eventualmente versato a seguito del Parte_1
lodo arbitrale impugnato.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Il Giudice onorario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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