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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Parte_1
ER e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Poggio Verde n. 50 Appellante
E
in persona dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Proia e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Pompeo Magno n. 23/A Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1900/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 22/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che, con sentenza n. 8379/2017, il Tribunale di Roma Parte_1 aveva condannato l' al pagamento in proprio favore della somma di € CP_2
24.746,55 nonché al pagamento, sempre in favore del lavoratore, Controparte_1
1 della somma di € 9.433,32, il tutto con accessori di legge, e che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1698/2021, aveva rigettato l'appello principale proposto da e e l'appello incidentale proposto da , alla stregua Controparte_1 CP_3 CP_2 delle risultanze della esperita c.t.u., secondo cui al lavoratore era ancora dovuta la complessiva somma di € 15.365,11, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti di ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
15.365,11, oltre interessi e rivalutazione.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 8133/2021 del 30/12/2021. 1.2. a proposto tempestiva opposizione al citato decreto ingiuntivo, Controparte_1 lamentando in sintesi l'insussistenza del credito rivendicato dalla controparte per non aver la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1698/2021 accertato in favore di anche il “maggior credito” di € 15.365,11, e rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “… annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, respingere integralmente la domanda avanzata nei confronti di CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca opposto decreto. Condanna l'opposto al pagamento di euro e 1500 oltre oneri di legge”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione alla stregua degli argomenti che di seguito si riportano: a) la pretesa azionata in via monitoria si fonda sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1698 del 2021, che aveva confermato la decisione di primo grado (sentenza n. 8379 del 2017) con cui il Tribunale di Roma aveva condannato, rispettivamente, l' al pagamento “della complessiva somma CP_2 di € 24.746,55” e “della somma di € 9.433,32” in favore di Controparte_1 Parte_1
; b) nel giudizio di appello intentato dalle parti soccombenti il lavoratore aveva
[...] chiesto “il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata”; c) nel corso di tale giudizio, è stata espletata c.t.u. contabile all'esito della quale il consulente concludeva: “che al era ancora dovuto, oltre il percepito e Parte_1 richiesto: per il periodo 18/03/1995 – 06/05/1996 euro 13.008,33 e per il periodo 30/07/2005 – 06/11/2005 euro 2.356,78 (per) la complessiva somma di euro 15.365,11 al lordo degli oneri e delle ritenute come per legge”; d) tali conclusioni sono riportate nella sentenza nella quale tuttavia si afferma immediatamente dopo:
“pertanto, vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”, mentre in dispositivo si dispone il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale;
e) è evidente, dunque, che, pur essendo emerse nel corso delle operazioni di consulenza contabile importi superiori a quelli rivendicati dal lavoratore in primo grado, gli stessi non sono stati oggetto di pronuncia di condanna da parte della Corte d'appello, peraltro nemmeno richiesta dal lavoratore, e quindi non potevano essere posti a base della pretesa monitoria.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la somma, accertata come dovuta dal c.t.u. e superiore agli importi rivendicati dal lavoratore con l'originario ricorso, non potesse fondare la richiesta monitoria in quanto non oggetto di una pronuncia di condanna del giudice di appello.
2 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. I motivi di gravame, articolati in tre paragrafi, possono essere così riassunti: i) gli importi superiori a quelli rivendicati dal lavoratore nell'originario giudizio di primo grado non hanno formato oggetto di condanna nella fase successiva da parte del giudice di appello, poiché questi non avrebbe potuto emettere una pronuncia di condanna, pena la violazione dei principi della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., del chiesto e del pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e delle domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello ex art. 345 c.p.c.; ii) difatti, in quel giudizio di appello, neanche l'odierno appellante aveva chiesto il pagamento di quelle somme, pur avendo la Corte accertato che “Spettano al sig. complessivi € 15.365,11 per differenze Parte_1 ancora dovute nei due periodi sopra specificati”; iii) passata in giudicato la sentenza n. 1698/2021, l'odierno appellante, in ossequio a quanto riconosciuto ed accertato nella motivazione della stessa, ha richiesto in via monitoria un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva per il recupero del maggior credito riconosciuto e accertato solo nella fase di gravame, non potendo porre in esecuzione una sentenza priva di dispositivo di condanna, ossia una sentenza solo dichiarativa del diritto rivendicato;
iv) il giudice di prime cure ha violato l'art. 634 c.p.c., perché non ha considerato che la sentenza che riconosce il diritto di credito dell'appellante avendo efficacia probatoria assoluta è ben idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, senza il quale l'odierno appellante è impossibilitato ad azionare il diritto portato dalla motivazione della sentenza n. 1698/2021; v) la sentenza impugnata, inoltre, ha violato la cosa giudicata formale e sostanziale, poiché ha disatteso il contenuto della sentenza n. 1698/2021, passata in giudicato e che fa stato ad ogni effetto tra le parti, poiché ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo che l'appellante quale come unico mezzo per ottenere un titolo che gli avrebbe consentito di mettere in esecuzione la richiamata sentenza di appello;
inoltre, ha disconosciuto gli effetti sostanziali del giudicato, ossia la determinazione dell'esistenza di un diritto della parte, in virtù dell'accertamento contenuto nella sentenza;
vi) d'altro canto, ha affermato la Suprema Corte che la decisione non acquista valore di sentenza sulla base del solo dispositivo letto in udienza, dovendo essere detto dispositivo integrato dalla motivazione, ragion per cui la motivazione è elemento indispensabile per la validità di una sentenza, non può essere disattesa e deve essere comunque rispettata.
5. Osserva la Corte, in premessa, che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale ossia il creditore la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti (non soltanto ma) soprattutto in ambito di onere della prova (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 27/06/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 27/01/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
3 5.1 Applicando tale principio al caso che occupa, ne consegue che spettava certamente all'odierno appellante dimostrare la sussistenza della propria pretesa creditoria, ed in tale ottica va esaminata la pronuncia di primo grado, che tale credito ha escluso, alla luce dei rilievi posti dal gravame e sopra riportati.
6. Tanto premesso, occorre muovere dall'esame della sentenza del Tribunale di Roma n. 8379/2017, che, ai fini di una migliore comprensione, è opportuno riportare integralmente, in particolare ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, sui quali non vi è contestazione tra le parti: «Il lamenta il mancato Parte_1 pagamento da parte del proprio datore di lavoro ( ) della ITA CP_1 riconosciutagli in occasione dell'infortunio sul lavoro del 14.03.1995 e della ricaduta del 30.07.2005 (versata per mero errore dall a anziché a , CP_2 CP_3 CP_1 suo effettivo datore di lavoro), per il periodo dal 18.3.1995 al 6.5.1996 (€10.107,48 quale conguaglio positivo riliquidato dall alla ed €7.609,07 quale CP_2 CP_3 conguaglio scaturente dalla riliquidazione ulteriore dell e versato da CP_2 quest'ultimo a ed ulteriori € 7.031,32 quale integrazione della retribuzione CP_3 effettiva giornaliera in virtù del CCNL di categoria) e per il periodo dal 30.7.2005 al 6.11.2005 (€7.030,00 quale conguaglio della riliquidazione/verifica effettuata nel 2013 da e corrisposta da quest'ultimo a , €2.402,00 a titolo di CP_2 CP_3 integrazione della retribuzione effettiva giornaliera in virtù del CCNL di categoria). Ha allegato di essere stato dipendente delle Ferrovie dello Stato, quale Capotreno/capo servizio treno, presso Roma Termini, e di essere stato coinvolto, in data 14.3.1995, presso la stazione di Città della Pieve, in un disastro ferroviario, riportando lesioni personali per le quali era stata riconosciuta l'invalidità permanente nella misura del 9% e l'inabilità giornaliera temporanea assoluta (come da sent. del Tribunale del Lavoro del 17.122002) per 420 giorni;
di aver, a seguito dell'infortunio, continuato a prestare la propria opera alle dipendenze di , per cessione CP_1 di ramo di azienda. Ha lamentato che, in data 10.9.2013, aveva ricevuto dall due CP_2 prospetti di liquidazione indennità e rimborso spese, entrambi relativi all'infortunio occorso, nei quali erano stati rivalutati gli importi di indennità giornaliera per inabilità temporanea, già riconosciuti in precedenza e liquidati;
in particolare nel primo era stata riconosciuta una integrazione per il periodo di inabilità per il periodo dal 18.3.1995 al 6.5.1996 (416 gg) per l'importo di euro 7.609,07; nel secondo gli era stata riconosciuta una integrazione per il periodo dal 30.7.2005 al 6.11.2005 (100 gg) per euro 7.030,00, con l'avvertenza che l'importo liquidato a saldo sarebbe stato corrisposto al datore di lavoro, che lo aveva già anticipato, direttamente. Ha quindi lamentato di non aver mai percepito da detta integrazione e rimborso CP_1 spese, e precisato di essersi pertanto rivolto all chiedendo chiarimenti (ricevendo CP_2 comunicazione, in data 13.2.2016, in cui tale Istituto aveva indicato tutti i pagamenti Cont eseguiti, con allegate ricevute, ad ). Non essendo mai stato dipendente di CP_3 era chiaro quindi che tali pagamenti dovevano considerarsi illegittimi, in quanto tale società non era legittimata a riceverli, ai sensi dell'art. 70 comma 3, del DPR 1124/1965 dovendo l rimborsarli al datore di lavoro, alla fine di ogni mese, solo CP_2 qualora effettivamente erogati al lavoratore mentre, nel caso di specie, il lavoratore non aveva percepito le suddette somme. Anche relativamente al conguaglio ed all'erogazione dell'importo di euro 7.609,07, l lo aveva, ancora illegittimamente, CP_2 Cont erogato in favore di nonostante lo stesso non fosse più dipendente di CP_1
(dal 23.10.2014) e non avesse percepito alcunché a tale titolo;
lo stesso era
[...]
4 Cont successo per l'erogazione di euro 7.030,00 sempre corrisposta ad ed alla erogazione di euro 10.107,48 (conguaglio, quest'ultimo, operato sulla base della retribuzione effettiva lorda pari al 67,47 in luogo di quella di euro 33,66 per la quale era stata erogata). Ha rivendicato, inoltre, la somma di euro 7.031,32 per il periodo di 416 giorni, come da prospetto a titolo di integrazione della retribuzione effettiva CP_2 giornaliera, in quanto doveva considerarsi la differenza fra il valore calcolato di euro 93,74 lorde giornaliere della retribuzione effettiva, e quella già riconosciutagli e corrispostagli di euro 33,66, per un importo effettivo di euro 60.08 giornalieri e quindi per euro 24,02 per i primi 87 giorni (€. 2089,74), e pari ad euro 15,02 per i restanti 329 giorni (€.4.941,58). Da ultimo stesso calcolo doveva essere effettuato per il periodo di 100 gg per il periodo di ricaduta, sulla base della retribuzione lorda di euro 93,74 (per l'importo di euro 2.402,00). Ebbene, tanto premesso, osserva il Giudice che il tenore delle domande del ricorrente evidenzia, in primo luogo, come la necessità di coinvolgere nel presente giudizio la società deriva dal fatto che pur non CP_3 essendo suo datore di lavoro, la stessa risulta aver (indebitamente) incamerato somme che riguardavano la sua posizione lavorativa, pacificamente intercorsa con l'altra convenuta , in ragione del trasferimento/cessione di azienda CP_1 menzionato nello stesso ricorso. Se è vero, infatti, che il rapporto di che trattasi intercorre fra lavoratore/assicurato, effettivo datore di lavoro (unico soggetto titolare e responsabile secondo il TU dell'organizzazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro) ed nella cornice del rapporto trilatero che si instaura con CP_2
l'assicurazione sociale, è anche vero che nella specifica fattispecie l'Istituto ha effettuato [seppure secondo la propria prospettazione per mero errore (determinato dai dati contenuti nella denunzia di infortunio e dal fatto che non avesse Parte_2 Cont informato l'istituto che la PAT indicata di riferiva a e non a ] il CP_1 pagamento del dovuto a soggetto che non era il datore di lavoro del così Parte_1 Cont legittimando il coinvolgimento anche di tale soggetto ( , ai fini del suo coinvolgimento nell'accertamento richiesto, seppure effettivamente terzo rispetto al rapporto di lavoro. Da un altro punto di vista, poi, occorre precisare che non può sostenersi, per come in effetti sostenuto dalle società costituitesi, che il ricorrente non abbia contestato di aver ricevuto le somme spettanti [e ciò proprio in quanto nel corpo del ricorso (e delle note) lo stesso afferma il contrario (comprovando tali allegazioni con il richiamo ai cedolini stipendiali)] e che, parimenti, non abbia, per come CP_2 allegato, e rimasto incontestato, erogato la somma di euro 34.809,23 a soggetto Cont estraneo ( . Deve invero precisarsi che, ai sensi dell'art. 70 del TU, il datore di lavoro effettua delle anticipazioni della indennità temporanea (spettante per legge, all'infortunato) direttamente al lavoratore, nei tempi e secondo le istruzioni dell'istituto assicuratore, indennità che poi viene rimborsata al datore di lavoro. E' chiaro quindi che l'Istituto deve rimborsare quanto preventivamente anticipato dalla parte datoriale mentre non ha, per quanto rileva in questa sede, erogato la CP_2 somma di euro 24.746,55 all'effettivo datore di lavoro. Per quanto emerso agli atti, inoltre, nella fattispecie, non può essere posto in discussione il fatto che il Parte_1 abbia percepito la liquidazione di quanto spettante sulla base della retribuzione convenzionale di legge di euro 33,66, senza percepire le somme a titolo di liquidazione aggiuntiva, considerate le condizioni di miglior favore previste dal ccnl. Non può neppure sostenersi che abbia corrisposto anche gli importi di spettanza CP_1
ed infatti gli stessi sono stati oggetto solo in un secondo momento di CP_2
5 conguaglio/restituzione/rimborso. Per come allegato da parte ricorrente, con specifico riferimento alle risultanze documentali, invero, risulta che ha CP_1 erogato mensilmente al lavoratore solo la parte fissa dello stipendio, (v. ced. mese di agosto 1995) ma non sulla base della retribuzione giornaliera lorda considerata dall (di euro 93,74, composta da quella pari ad euro 33,66, già liquidata e poi CP_2 integrata al 100%) e che non poteva aver già erogato, per la semplice CP_1 ragione che non era a conoscenza degli importi da liquidare. Peraltro lo stipendio mensile fisso non costituisce la retribuzione effettiva lorda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 del TU, dovendosi considerare anche la media delle competenze accessorie di cui al codice voce 126 e voce “ACCESS. dei cedolini stipendiali e CP_4
l'integrazione al 100% della retribuzione effettiva lorda ai sensi dell'art. 60 CCNL 1996/99 e dell'art. 27 del CCNL 2003/06, ex art. 117 T.U. 1124/65. Tale ultima norma, infatti, stabilisce che: “Per le liquidazioni delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti all'infortunio.”. Le contestazioni della società sul punto, del resto, a fronte delle specifiche e documentate CP_1 allegazioni della parte ricorrente, sono del tutto generiche, dovendosi quindi ritenere acquisito il presupposto della odierna domanda, mancando la prova della effettiva corresponsione al lavoratore delle somme erogate dall Anche la richiesta di CP_2 condanna della al pagamento di quanto spettate a titolo di Controparte_1 adeguamento della retribuzione effettiva lorda (euro 9.433,32) ai sensi dell'art. 60 CCNL 1996/99 e dell'art. 27 del CCNL 2003/06, deve quindi essere accolta …
PQM
Ogni diversa istanza e domanda disattese: condanna l al pagamento in favore del CP_2 [...]
della complessiva somma di euro 24.746,55; condanna la soc. Parte_1 CP_1
al pagamento, sempre in favore del ricorrente , della somma di
[...] Parte_1 euro 9.433,32, il tutto con accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
compensa integralmente le spese processuali fra il ricorrente ed CP_3
; condanna e in solido al pagamento delle spese processuali,
[...] CP_2 CP_1 liquidate in complessivi euro 4.500,00, da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario».
6.1. Dunque, in estrema sintesi, il Tribunale di Roma aveva condannato, da un lato, l' al pagamento della somma di € 24.746,55 a titolo di conguaglio complessivo CP_2
(per entrambi i periodi) derivante dalla riliquidazione degli importi già versati di indennità giornaliera per inabilità temporanea, e, dall'altro, al Controparte_1 pagamento della somma di € 9.433,32 a titolo di integrazione della retribuzione effettiva giornaliera conseguente al ricalcolo della retribuzione effettiva giornaliera lorda per un valore di € 93,74. 6.2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1698/2021, ha rigettato l'appello principale proposto da e da avverso la sopra riportata Controparte_1 CP_3 sentenza, e l'appello incidentale proposto dall' , impugnazioni che CP_2 rispettivamente lamentavano: a) l'erroneità della statuizione di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva di nonché delle statuizioni CP_3 attinenti il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo da parte del lavoratore, con riferimento alla posizione della sola ed al presunto obbligo di Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle somme richieste a titolo di adeguamento della
6 retribuzione effettiva lorda, oltre che per errata applicazione dell'art. 70 d.P.R. n. 1124/1965, anche in relazione agli artt. 60 CCNL 1996/199 e art. 27 CCNL 2003/2006; b) l'erroneità della statuizione di condanna dell' al pagamento CP_2 della somma di € 24.746,55 in favore del con richiesta subordinata di Parte_1 rimborso da parte di CP_3
6.3. In dettaglio, la Corte di appello ha così motivato: «… Disposta ctu contabile, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, all'odierna udienza di discussione è stata decisa come da dispositivo. 6. - I motivi di appello principale sono risultati infondati anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica disposta in questo grado. 6.1.
- Innanzi tutto, non è meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione attinente alla mancata decisione del Tribunale di disporre l'estromissione dal giudizio di CP_3 avuto riguardo al tenore delle domande avanzate dal ricorrente in prime cure …
[...]
6.2. - Passando agli altri motivi di impugnazione principale, che possono essere trattati congiuntamente, vale richiamare la motivazione della decisione impugnata lì dove viene evidenziato che << …per come allegato da parte ricorrente, con specifico riferimento alle risultanze documentali, invero, risulta che ha erogato CP_1 mensilmente al lavoratore solo la parte fissa dello stipendio, (v. ced. mese di agosto 1995) ma non sulla base della retribuzione giornaliera lorda considerata dal … CP_2
>>. 6.3. - Quanto evidenziato in sentenza ha trovato pieno riscontro nella ctu disposta dal Collegio, alla cui stregua, è emerso quanto segue: <<quantificate le somme percepite dal sig. a titolo di retribuzione in costanza copertura parte_1 assicurativa nei periodi rispettivamente dedotti giudizio, individuato quanto spettante al lavoratore base alla e relativa integrazione, lo cp_2 scrivente ha provveduto ad accertare differenze ancora dovute all'assicurato. tale proposito si è ritenuto opportuno distinguere dette relazione ciascun periodo esaminato: a) n. 1: 1996 con specifico parte_3 riguardo periodo, maturate sono opportunamente evidenziate nell'allegata tabella 6 pari complessivi euro 7.494,26. alle come calcolate vanno aggiunte trattenute per 5.455,32 svolte dalla società datrice lavoro il codice 726 (rec. ant. impon. irpef) nell'intervallo 02 1996-01 1999 (euro 151,54*36 mesi). trattasi ritenute operate inerenti assenza 30 03 1995-30 09 1995 così dettagliate documento del 11 ferrovie dello stato s.p.a. divisione servizi amministrativi prodotto consulente tecnico parte conclusione delle operazioni peritali (allegato b). b) 2: luglio 2005-novembre 2005 relativamente 7 ed ammontano 2.356,78. osservazioni ctu … conclusioni sottoscritto dott. renato calvi, della causa +1 de angelis +1, espone risultanze verifiche compiute cp_1 quesito posto dall'eccellentissima corte: 1) all'assicurato 18 1995-06 05 effetto dell'accoglimento cont formulate da (applicazione art. 60 ccnl 1990-
1992): retribuzione media giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa:
€ 39.146,38 somme percepite: € 31.593,36 somme trattenute: € 5.455,32 differenza dovuta all'assicurato: € 13.008,33 2) Differenze dovute all'assicurato periodo 30/07/2005 – 06/11/2005 (nella bozza dell'elaborato peritale era stato erroneamente riportato il periodo 18/03/1995-06/05/1996): retribuzione media
7 giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa: € 9.908,00 somme percepite: € 8.341,22 somme trattenute: € 790,00 differenza dovuta all'assicurato: € 2.356,78 3) Differenze complessive dovute all'assicurato: retribuzione media giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa: € 49.054,38 somme percepite: € 39.934,58 somme trattenute: € 6.245,32 differenza dovuta all'assicurato:
€ 15.365,11 Spettano al sig. complessivi € 15.365,11 per differenze ancora Parte_1 dovute nei due periodi sopra specificati. Tutti gli importi debbono ritenersi al lordo degli oneri e delle ritenute come per legge>> ( vedi relazione tecnica depositata telem.te in data 23 marzo 2021) 6.4. - Il Collegio ritiene di dover condividere i risultati ai quali è pervenuto il ctu in quanto frutto di un metodo di calcolo che appare corretto e privo di vizi logici. Pertanto, vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure. 7. - Quanto all'appello incidentale proposto dall da un CP_2 lato, è infondato per le condivisibili ragioni esposte in sentenza riguardo al fatto che la corresponsione in favore di non è affatto satisfattiva del credito maturato dal CP_3 lavoratore, non risultando che esso sia stato effettuato a rimborso di somme ricevute dallo stesso dal suo datore di lavoro (posto che alla data del pagamento nel febbraio 2014 era comunque cessato il rapporto di lavoro e non risulta alcun pagamento successivo in favore del ricorrente da parte di come da parte di CP_3 Controparte_1
Dall'altro lato, è inammissibile lì dove, in riforma della sentenza di primo grado, si richiede la condanna di alla restituzione di quanto ricevuto sine titulo, CP_3 stanti le decadenze maturate in ragione della costituzione tardiva del medesimo Istituto e l'assenza di qualsivoglia domanda in tal senso spiegata in primo grado…».
6.4. Dunque, il c.t.u. nominato dal giudice di appello ha calcolato, con riguardo ad entrambi i periodi, e sulla base di una retribuzione media giornaliera di € 93,74, la copertura a titolo di Indennità integrativa spettante a , CP_2 Parte_1 quanto da quest'ultimo effettivamente percepito, quanto trattenuto dal datore di lavoro, con una differenza finale pari a complessivi € 15.365,11 “per differenze ancora dovute nei due periodi sopra specificati”.
6.5. La Corte di appello, di conseguenza, condividendo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto di confermare “gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”, con ciò limitando la condanna di in conformità rispetto a quanto deciso Controparte_1 dal primo giudice, all'importo di € 9.433,32.
7. Ciò posto, si osserva che in materia di giudicato esterno la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi: i) il giudice di merito, nell'accertamento della portata del giudicato esterno, deve tenere conto non soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, quanto anche deve individuare l'essenza e l'effettiva portata della decisione, che vanno ricavate non soltanto dal dispositivo, ma anche dalla motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998); ii) l'individuazione della effettiva portata della decisione deve tenere conto altresì del contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1773 del 17/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 04/11/2005); iii) il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21266 del 10/10/2007).
7.1. Nel caso di specie, tenuto conto dei contenuti della motivazione della sentenza n. 1698/2021 come articolati e sopra riportati, non è dato comprendere, in primo Par luogo, se l'importo lordo di € 15.365,11 rappresenti una somma dovuta al
8 in più rispetto a quanto al medesimo già riconosciuto dal Tribunale, ovvero Pt_1 se si tratti di una somma che comprende il minore importo di € 9.433,32, oggetto della condanna di primo grado, come appare peraltro più credibile alla stregua di una lettura complessiva delle argomentazioni della sentenza in disamina.
7.1.1. In altri termini, alla stregua di quanto accertato dal c.t.u. e fatto proprio dalla Corte di appello, la decisione del giudice di secondo grado è stata nel senso di confermare gli importi “come richiesti dal ricorrente in prime cure” (ed oggetto della condanna del primo giudice) in quanto la somma accertata come dovuta al
[...] comprendeva sicuramente il minore importo da lui stesso richiesto. Pt_1
7.1.2. Con la conseguenza che, come evidenziato dalla società appellata, non è possibile affermare che la sentenza n. 1698/2021 abbia accertato e riconosciuto in favore dell'appellante anche il “maggior credito” di € 15.365,11, oltre a quanto già riconosciuto all'esito del giudizio di primo grado e confermato in appello.
7.2. Il punto centrale del presente giudizio è proprio questo: il giudicato non può formarsi oltre la domanda formulata con riferimento specifico alla causa petendi.
7.3. Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, aveva formulato Parte_1 una precisa richiesta di condanna nei riguardi di e per causali Controparte_1 indicate in modo specifico, rassegnando, per quanto di interesse, le seguenti conclusioni: a) accertare e riconoscere al Sig. il diritto all'importo Parte_1 di € 7.031,32 a titolo di integrazione della retribuzione effettiva giornaliera da parte del datore di lavoro per 416 giorni scaturente dalla differenza di € 93,74 lorde giornaliere, come ricalcolata dall' , in luogo di quella già riconosciuta e CP_2 corrisposta pari a € 33,66, per un importo effettivo giornaliero pari € 60,08 (40% di € 60,08 pari a € 24,02 per i primi 87 giorni pari a un importo di € 2.089,74; 25% di € 60,08 pari a € 15,02 per i restanti 329 giorni per un importo pari a € 4.941,58); b) accertare e riconoscere al Sig. il diritto all'importo di € 2.402,00 Parte_1
a titolo di integrazione della retribuzione giornaliera effettiva da parte del datore di lavoro per 100 giorni pari al 25% della differenza di € 93,74, come Controparte_1 ricalcolata dall' , e quella già riconosciuta di € 33,66, per un importo effettivo CP_2 giornaliero lordo pari a € 24,02 giornaliere = € 60,08: X 25%; c) per l'effetto, condannare al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di € Controparte_1
9.433,32 a titolo di integrazione della retribuzione, derivante dalla somma degli importi di € 7.031,32 ed € 2.402,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
7.3.1. Parimenti, nel successivo giudizio di appello, si era limitato Parte_1
a chiedere il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado.
7.4. Con il ricorso originario, pertanto, il aveva limitato la propria Parte_1 domanda con riferimento agli importi ed alle causali sopra indicate, senza formulare alcuna domanda subordinata, relativa ad eventuali differenze ulteriori rispetto a quelle dal medesimo già calcolate. Con la conseguenza che quanto all'odierno appellante spetta in virtù della sentenza passata in giudicato non può che essere delimitato dalla domanda originaria, e, quindi, coincide con quanto è stato definitivamente confermato dalla Corte di appello.
7.5. La gravata sentenza deve, quindi, essere confermata, non potendo ritenersi formato il giudicato su di un accertamento - che tra l'altro non appare neanche di chiara comprensione - che ha ad oggetto somme maggiori e diverse rispetto a quelle
9 oggetto della domanda originaria. Diversamente, il giudicato, come si è detto, si è formato unicamente con riguardo a quanto riconosciuto dalla sentenza n. 1698/2021, nello specifico nella parte in cui ha statuito che “vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
10
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1593 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Fabio Parte_1
ER e domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Poggio Verde n. 50 Appellante
E
in persona dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giampiero Proia e domiciliata presso lo studio del difensore in Roma via Pompeo Magno n. 23/A Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1900/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 24/02/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 22/05/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , premesso che, con sentenza n. 8379/2017, il Tribunale di Roma Parte_1 aveva condannato l' al pagamento in proprio favore della somma di € CP_2
24.746,55 nonché al pagamento, sempre in favore del lavoratore, Controparte_1
1 della somma di € 9.433,32, il tutto con accessori di legge, e che la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 1698/2021, aveva rigettato l'appello principale proposto da e e l'appello incidentale proposto da , alla stregua Controparte_1 CP_3 CP_2 delle risultanze della esperita c.t.u., secondo cui al lavoratore era ancora dovuta la complessiva somma di € 15.365,11, ha adito il Tribunale di Roma al fine di ottenere nei confronti di ingiunzione di pagamento della somma di € Controparte_1
15.365,11, oltre interessi e rivalutazione.
1.1. In accoglimento del proposto ricorso monitorio, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 8133/2021 del 30/12/2021. 1.2. a proposto tempestiva opposizione al citato decreto ingiuntivo, Controparte_1 lamentando in sintesi l'insussistenza del credito rivendicato dalla controparte per non aver la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1698/2021 accertato in favore di anche il “maggior credito” di € 15.365,11, e rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “… annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, respingere integralmente la domanda avanzata nei confronti di CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
[...]
1.3. Nella resistenza di , il Tribunale di Roma ha così statuito: Parte_1
“Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca opposto decreto. Condanna l'opposto al pagamento di euro e 1500 oltre oneri di legge”.
1.3.1. Il primo giudice ha ritenuto fondata l'opposizione alla stregua degli argomenti che di seguito si riportano: a) la pretesa azionata in via monitoria si fonda sulla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1698 del 2021, che aveva confermato la decisione di primo grado (sentenza n. 8379 del 2017) con cui il Tribunale di Roma aveva condannato, rispettivamente, l' al pagamento “della complessiva somma CP_2 di € 24.746,55” e “della somma di € 9.433,32” in favore di Controparte_1 Parte_1
; b) nel giudizio di appello intentato dalle parti soccombenti il lavoratore aveva
[...] chiesto “il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata”; c) nel corso di tale giudizio, è stata espletata c.t.u. contabile all'esito della quale il consulente concludeva: “che al era ancora dovuto, oltre il percepito e Parte_1 richiesto: per il periodo 18/03/1995 – 06/05/1996 euro 13.008,33 e per il periodo 30/07/2005 – 06/11/2005 euro 2.356,78 (per) la complessiva somma di euro 15.365,11 al lordo degli oneri e delle ritenute come per legge”; d) tali conclusioni sono riportate nella sentenza nella quale tuttavia si afferma immediatamente dopo:
“pertanto, vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”, mentre in dispositivo si dispone il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale;
e) è evidente, dunque, che, pur essendo emerse nel corso delle operazioni di consulenza contabile importi superiori a quelli rivendicati dal lavoratore in primo grado, gli stessi non sono stati oggetto di pronuncia di condanna da parte della Corte d'appello, peraltro nemmeno richiesta dal lavoratore, e quindi non potevano essere posti a base della pretesa monitoria.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che la somma, accertata come dovuta dal c.t.u. e superiore agli importi rivendicati dal lavoratore con l'originario ricorso, non potesse fondare la richiesta monitoria in quanto non oggetto di una pronuncia di condanna del giudice di appello.
2 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. I motivi di gravame, articolati in tre paragrafi, possono essere così riassunti: i) gli importi superiori a quelli rivendicati dal lavoratore nell'originario giudizio di primo grado non hanno formato oggetto di condanna nella fase successiva da parte del giudice di appello, poiché questi non avrebbe potuto emettere una pronuncia di condanna, pena la violazione dei principi della domanda di cui all'art. 99 c.p.c., del chiesto e del pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c. e delle domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello ex art. 345 c.p.c.; ii) difatti, in quel giudizio di appello, neanche l'odierno appellante aveva chiesto il pagamento di quelle somme, pur avendo la Corte accertato che “Spettano al sig. complessivi € 15.365,11 per differenze Parte_1 ancora dovute nei due periodi sopra specificati”; iii) passata in giudicato la sentenza n. 1698/2021, l'odierno appellante, in ossequio a quanto riconosciuto ed accertato nella motivazione della stessa, ha richiesto in via monitoria un titolo giudiziario idoneo all'azione esecutiva per il recupero del maggior credito riconosciuto e accertato solo nella fase di gravame, non potendo porre in esecuzione una sentenza priva di dispositivo di condanna, ossia una sentenza solo dichiarativa del diritto rivendicato;
iv) il giudice di prime cure ha violato l'art. 634 c.p.c., perché non ha considerato che la sentenza che riconosce il diritto di credito dell'appellante avendo efficacia probatoria assoluta è ben idonea all'emissione di un decreto ingiuntivo, senza il quale l'odierno appellante è impossibilitato ad azionare il diritto portato dalla motivazione della sentenza n. 1698/2021; v) la sentenza impugnata, inoltre, ha violato la cosa giudicata formale e sostanziale, poiché ha disatteso il contenuto della sentenza n. 1698/2021, passata in giudicato e che fa stato ad ogni effetto tra le parti, poiché ha rigettato il ricorso per decreto ingiuntivo che l'appellante quale come unico mezzo per ottenere un titolo che gli avrebbe consentito di mettere in esecuzione la richiamata sentenza di appello;
inoltre, ha disconosciuto gli effetti sostanziali del giudicato, ossia la determinazione dell'esistenza di un diritto della parte, in virtù dell'accertamento contenuto nella sentenza;
vi) d'altro canto, ha affermato la Suprema Corte che la decisione non acquista valore di sentenza sulla base del solo dispositivo letto in udienza, dovendo essere detto dispositivo integrato dalla motivazione, ragion per cui la motivazione è elemento indispensabile per la validità di una sentenza, non può essere disattesa e deve essere comunque rispettata.
5. Osserva la Corte, in premessa, che, come da orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, mantenendo ciascuna la propria posizione naturale ossia il creditore la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti (non soltanto ma) soprattutto in ambito di onere della prova (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 27/06/2000; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1185 del 27/01/2003; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21101 del 19/10/2015; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).
3 5.1 Applicando tale principio al caso che occupa, ne consegue che spettava certamente all'odierno appellante dimostrare la sussistenza della propria pretesa creditoria, ed in tale ottica va esaminata la pronuncia di primo grado, che tale credito ha escluso, alla luce dei rilievi posti dal gravame e sopra riportati.
6. Tanto premesso, occorre muovere dall'esame della sentenza del Tribunale di Roma n. 8379/2017, che, ai fini di una migliore comprensione, è opportuno riportare integralmente, in particolare ai fini della ricostruzione dei fatti oggetto di causa, sui quali non vi è contestazione tra le parti: «Il lamenta il mancato Parte_1 pagamento da parte del proprio datore di lavoro ( ) della ITA CP_1 riconosciutagli in occasione dell'infortunio sul lavoro del 14.03.1995 e della ricaduta del 30.07.2005 (versata per mero errore dall a anziché a , CP_2 CP_3 CP_1 suo effettivo datore di lavoro), per il periodo dal 18.3.1995 al 6.5.1996 (€10.107,48 quale conguaglio positivo riliquidato dall alla ed €7.609,07 quale CP_2 CP_3 conguaglio scaturente dalla riliquidazione ulteriore dell e versato da CP_2 quest'ultimo a ed ulteriori € 7.031,32 quale integrazione della retribuzione CP_3 effettiva giornaliera in virtù del CCNL di categoria) e per il periodo dal 30.7.2005 al 6.11.2005 (€7.030,00 quale conguaglio della riliquidazione/verifica effettuata nel 2013 da e corrisposta da quest'ultimo a , €2.402,00 a titolo di CP_2 CP_3 integrazione della retribuzione effettiva giornaliera in virtù del CCNL di categoria). Ha allegato di essere stato dipendente delle Ferrovie dello Stato, quale Capotreno/capo servizio treno, presso Roma Termini, e di essere stato coinvolto, in data 14.3.1995, presso la stazione di Città della Pieve, in un disastro ferroviario, riportando lesioni personali per le quali era stata riconosciuta l'invalidità permanente nella misura del 9% e l'inabilità giornaliera temporanea assoluta (come da sent. del Tribunale del Lavoro del 17.122002) per 420 giorni;
di aver, a seguito dell'infortunio, continuato a prestare la propria opera alle dipendenze di , per cessione CP_1 di ramo di azienda. Ha lamentato che, in data 10.9.2013, aveva ricevuto dall due CP_2 prospetti di liquidazione indennità e rimborso spese, entrambi relativi all'infortunio occorso, nei quali erano stati rivalutati gli importi di indennità giornaliera per inabilità temporanea, già riconosciuti in precedenza e liquidati;
in particolare nel primo era stata riconosciuta una integrazione per il periodo di inabilità per il periodo dal 18.3.1995 al 6.5.1996 (416 gg) per l'importo di euro 7.609,07; nel secondo gli era stata riconosciuta una integrazione per il periodo dal 30.7.2005 al 6.11.2005 (100 gg) per euro 7.030,00, con l'avvertenza che l'importo liquidato a saldo sarebbe stato corrisposto al datore di lavoro, che lo aveva già anticipato, direttamente. Ha quindi lamentato di non aver mai percepito da detta integrazione e rimborso CP_1 spese, e precisato di essersi pertanto rivolto all chiedendo chiarimenti (ricevendo CP_2 comunicazione, in data 13.2.2016, in cui tale Istituto aveva indicato tutti i pagamenti Cont eseguiti, con allegate ricevute, ad ). Non essendo mai stato dipendente di CP_3 era chiaro quindi che tali pagamenti dovevano considerarsi illegittimi, in quanto tale società non era legittimata a riceverli, ai sensi dell'art. 70 comma 3, del DPR 1124/1965 dovendo l rimborsarli al datore di lavoro, alla fine di ogni mese, solo CP_2 qualora effettivamente erogati al lavoratore mentre, nel caso di specie, il lavoratore non aveva percepito le suddette somme. Anche relativamente al conguaglio ed all'erogazione dell'importo di euro 7.609,07, l lo aveva, ancora illegittimamente, CP_2 Cont erogato in favore di nonostante lo stesso non fosse più dipendente di CP_1
(dal 23.10.2014) e non avesse percepito alcunché a tale titolo;
lo stesso era
[...]
4 Cont successo per l'erogazione di euro 7.030,00 sempre corrisposta ad ed alla erogazione di euro 10.107,48 (conguaglio, quest'ultimo, operato sulla base della retribuzione effettiva lorda pari al 67,47 in luogo di quella di euro 33,66 per la quale era stata erogata). Ha rivendicato, inoltre, la somma di euro 7.031,32 per il periodo di 416 giorni, come da prospetto a titolo di integrazione della retribuzione effettiva CP_2 giornaliera, in quanto doveva considerarsi la differenza fra il valore calcolato di euro 93,74 lorde giornaliere della retribuzione effettiva, e quella già riconosciutagli e corrispostagli di euro 33,66, per un importo effettivo di euro 60.08 giornalieri e quindi per euro 24,02 per i primi 87 giorni (€. 2089,74), e pari ad euro 15,02 per i restanti 329 giorni (€.4.941,58). Da ultimo stesso calcolo doveva essere effettuato per il periodo di 100 gg per il periodo di ricaduta, sulla base della retribuzione lorda di euro 93,74 (per l'importo di euro 2.402,00). Ebbene, tanto premesso, osserva il Giudice che il tenore delle domande del ricorrente evidenzia, in primo luogo, come la necessità di coinvolgere nel presente giudizio la società deriva dal fatto che pur non CP_3 essendo suo datore di lavoro, la stessa risulta aver (indebitamente) incamerato somme che riguardavano la sua posizione lavorativa, pacificamente intercorsa con l'altra convenuta , in ragione del trasferimento/cessione di azienda CP_1 menzionato nello stesso ricorso. Se è vero, infatti, che il rapporto di che trattasi intercorre fra lavoratore/assicurato, effettivo datore di lavoro (unico soggetto titolare e responsabile secondo il TU dell'organizzazione e della sicurezza sui luoghi di lavoro) ed nella cornice del rapporto trilatero che si instaura con CP_2
l'assicurazione sociale, è anche vero che nella specifica fattispecie l'Istituto ha effettuato [seppure secondo la propria prospettazione per mero errore (determinato dai dati contenuti nella denunzia di infortunio e dal fatto che non avesse Parte_2 Cont informato l'istituto che la PAT indicata di riferiva a e non a ] il CP_1 pagamento del dovuto a soggetto che non era il datore di lavoro del così Parte_1 Cont legittimando il coinvolgimento anche di tale soggetto ( , ai fini del suo coinvolgimento nell'accertamento richiesto, seppure effettivamente terzo rispetto al rapporto di lavoro. Da un altro punto di vista, poi, occorre precisare che non può sostenersi, per come in effetti sostenuto dalle società costituitesi, che il ricorrente non abbia contestato di aver ricevuto le somme spettanti [e ciò proprio in quanto nel corpo del ricorso (e delle note) lo stesso afferma il contrario (comprovando tali allegazioni con il richiamo ai cedolini stipendiali)] e che, parimenti, non abbia, per come CP_2 allegato, e rimasto incontestato, erogato la somma di euro 34.809,23 a soggetto Cont estraneo ( . Deve invero precisarsi che, ai sensi dell'art. 70 del TU, il datore di lavoro effettua delle anticipazioni della indennità temporanea (spettante per legge, all'infortunato) direttamente al lavoratore, nei tempi e secondo le istruzioni dell'istituto assicuratore, indennità che poi viene rimborsata al datore di lavoro. E' chiaro quindi che l'Istituto deve rimborsare quanto preventivamente anticipato dalla parte datoriale mentre non ha, per quanto rileva in questa sede, erogato la CP_2 somma di euro 24.746,55 all'effettivo datore di lavoro. Per quanto emerso agli atti, inoltre, nella fattispecie, non può essere posto in discussione il fatto che il Parte_1 abbia percepito la liquidazione di quanto spettante sulla base della retribuzione convenzionale di legge di euro 33,66, senza percepire le somme a titolo di liquidazione aggiuntiva, considerate le condizioni di miglior favore previste dal ccnl. Non può neppure sostenersi che abbia corrisposto anche gli importi di spettanza CP_1
ed infatti gli stessi sono stati oggetto solo in un secondo momento di CP_2
5 conguaglio/restituzione/rimborso. Per come allegato da parte ricorrente, con specifico riferimento alle risultanze documentali, invero, risulta che ha CP_1 erogato mensilmente al lavoratore solo la parte fissa dello stipendio, (v. ced. mese di agosto 1995) ma non sulla base della retribuzione giornaliera lorda considerata dall (di euro 93,74, composta da quella pari ad euro 33,66, già liquidata e poi CP_2 integrata al 100%) e che non poteva aver già erogato, per la semplice CP_1 ragione che non era a conoscenza degli importi da liquidare. Peraltro lo stipendio mensile fisso non costituisce la retribuzione effettiva lorda, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 del TU, dovendosi considerare anche la media delle competenze accessorie di cui al codice voce 126 e voce “ACCESS. dei cedolini stipendiali e CP_4
l'integrazione al 100% della retribuzione effettiva lorda ai sensi dell'art. 60 CCNL 1996/99 e dell'art. 27 del CCNL 2003/06, ex art. 117 T.U. 1124/65. Tale ultima norma, infatti, stabilisce che: “Per le liquidazioni delle indennità per inabilità temporanea, quando non ricorra l'applicazione del successivo art. 118, la retribuzione da assumere come base è uguale alla retribuzione giornaliera che si ottiene col procedimento di cui al secondo comma dell'art. 116, calcolando, però, il guadagno medio degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti all'infortunio.”. Le contestazioni della società sul punto, del resto, a fronte delle specifiche e documentate CP_1 allegazioni della parte ricorrente, sono del tutto generiche, dovendosi quindi ritenere acquisito il presupposto della odierna domanda, mancando la prova della effettiva corresponsione al lavoratore delle somme erogate dall Anche la richiesta di CP_2 condanna della al pagamento di quanto spettate a titolo di Controparte_1 adeguamento della retribuzione effettiva lorda (euro 9.433,32) ai sensi dell'art. 60 CCNL 1996/99 e dell'art. 27 del CCNL 2003/06, deve quindi essere accolta …
PQM
Ogni diversa istanza e domanda disattese: condanna l al pagamento in favore del CP_2 [...]
della complessiva somma di euro 24.746,55; condanna la soc. Parte_1 CP_1
al pagamento, sempre in favore del ricorrente , della somma di
[...] Parte_1 euro 9.433,32, il tutto con accessori di legge dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
compensa integralmente le spese processuali fra il ricorrente ed CP_3
; condanna e in solido al pagamento delle spese processuali,
[...] CP_2 CP_1 liquidate in complessivi euro 4.500,00, da distrarre in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario».
6.1. Dunque, in estrema sintesi, il Tribunale di Roma aveva condannato, da un lato, l' al pagamento della somma di € 24.746,55 a titolo di conguaglio complessivo CP_2
(per entrambi i periodi) derivante dalla riliquidazione degli importi già versati di indennità giornaliera per inabilità temporanea, e, dall'altro, al Controparte_1 pagamento della somma di € 9.433,32 a titolo di integrazione della retribuzione effettiva giornaliera conseguente al ricalcolo della retribuzione effettiva giornaliera lorda per un valore di € 93,74. 6.2. La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1698/2021, ha rigettato l'appello principale proposto da e da avverso la sopra riportata Controparte_1 CP_3 sentenza, e l'appello incidentale proposto dall' , impugnazioni che CP_2 rispettivamente lamentavano: a) l'erroneità della statuizione di rigetto della eccezione di difetto di legittimazione passiva di nonché delle statuizioni CP_3 attinenti il difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo da parte del lavoratore, con riferimento alla posizione della sola ed al presunto obbligo di Controparte_1 quest'ultima al pagamento delle somme richieste a titolo di adeguamento della
6 retribuzione effettiva lorda, oltre che per errata applicazione dell'art. 70 d.P.R. n. 1124/1965, anche in relazione agli artt. 60 CCNL 1996/199 e art. 27 CCNL 2003/2006; b) l'erroneità della statuizione di condanna dell' al pagamento CP_2 della somma di € 24.746,55 in favore del con richiesta subordinata di Parte_1 rimborso da parte di CP_3
6.3. In dettaglio, la Corte di appello ha così motivato: «… Disposta ctu contabile, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, all'odierna udienza di discussione è stata decisa come da dispositivo. 6. - I motivi di appello principale sono risultati infondati anche alla luce delle risultanze della consulenza tecnica disposta in questo grado. 6.1.
- Innanzi tutto, non è meritevole di accoglimento il motivo di impugnazione attinente alla mancata decisione del Tribunale di disporre l'estromissione dal giudizio di CP_3 avuto riguardo al tenore delle domande avanzate dal ricorrente in prime cure …
[...]
6.2. - Passando agli altri motivi di impugnazione principale, che possono essere trattati congiuntamente, vale richiamare la motivazione della decisione impugnata lì dove viene evidenziato che << …per come allegato da parte ricorrente, con specifico riferimento alle risultanze documentali, invero, risulta che ha erogato CP_1 mensilmente al lavoratore solo la parte fissa dello stipendio, (v. ced. mese di agosto 1995) ma non sulla base della retribuzione giornaliera lorda considerata dal … CP_2
>>. 6.3. - Quanto evidenziato in sentenza ha trovato pieno riscontro nella ctu disposta dal Collegio, alla cui stregua, è emerso quanto segue: <<quantificate le somme percepite dal sig. a titolo di retribuzione in costanza copertura parte_1 assicurativa nei periodi rispettivamente dedotti giudizio, individuato quanto spettante al lavoratore base alla e relativa integrazione, lo cp_2 scrivente ha provveduto ad accertare differenze ancora dovute all'assicurato. tale proposito si è ritenuto opportuno distinguere dette relazione ciascun periodo esaminato: a) n. 1: 1996 con specifico parte_3 riguardo periodo, maturate sono opportunamente evidenziate nell'allegata tabella 6 pari complessivi euro 7.494,26. alle come calcolate vanno aggiunte trattenute per 5.455,32 svolte dalla società datrice lavoro il codice 726 (rec. ant. impon. irpef) nell'intervallo 02 1996-01 1999 (euro 151,54*36 mesi). trattasi ritenute operate inerenti assenza 30 03 1995-30 09 1995 così dettagliate documento del 11 ferrovie dello stato s.p.a. divisione servizi amministrativi prodotto consulente tecnico parte conclusione delle operazioni peritali (allegato b). b) 2: luglio 2005-novembre 2005 relativamente 7 ed ammontano 2.356,78. osservazioni ctu … conclusioni sottoscritto dott. renato calvi, della causa +1 de angelis +1, espone risultanze verifiche compiute cp_1 quesito posto dall'eccellentissima corte: 1) all'assicurato 18 1995-06 05 effetto dell'accoglimento cont formulate da (applicazione art. 60 ccnl 1990-
1992): retribuzione media giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa:
€ 39.146,38 somme percepite: € 31.593,36 somme trattenute: € 5.455,32 differenza dovuta all'assicurato: € 13.008,33 2) Differenze dovute all'assicurato periodo 30/07/2005 – 06/11/2005 (nella bozza dell'elaborato peritale era stato erroneamente riportato il periodo 18/03/1995-06/05/1996): retribuzione media
7 giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa: € 9.908,00 somme percepite: € 8.341,22 somme trattenute: € 790,00 differenza dovuta all'assicurato: € 2.356,78 3) Differenze complessive dovute all'assicurato: retribuzione media giornaliera: € 93,74 copertura Inail/indennità integrativa: € 49.054,38 somme percepite: € 39.934,58 somme trattenute: € 6.245,32 differenza dovuta all'assicurato:
€ 15.365,11 Spettano al sig. complessivi € 15.365,11 per differenze ancora Parte_1 dovute nei due periodi sopra specificati. Tutti gli importi debbono ritenersi al lordo degli oneri e delle ritenute come per legge>> ( vedi relazione tecnica depositata telem.te in data 23 marzo 2021) 6.4. - Il Collegio ritiene di dover condividere i risultati ai quali è pervenuto il ctu in quanto frutto di un metodo di calcolo che appare corretto e privo di vizi logici. Pertanto, vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure. 7. - Quanto all'appello incidentale proposto dall da un CP_2 lato, è infondato per le condivisibili ragioni esposte in sentenza riguardo al fatto che la corresponsione in favore di non è affatto satisfattiva del credito maturato dal CP_3 lavoratore, non risultando che esso sia stato effettuato a rimborso di somme ricevute dallo stesso dal suo datore di lavoro (posto che alla data del pagamento nel febbraio 2014 era comunque cessato il rapporto di lavoro e non risulta alcun pagamento successivo in favore del ricorrente da parte di come da parte di CP_3 Controparte_1
Dall'altro lato, è inammissibile lì dove, in riforma della sentenza di primo grado, si richiede la condanna di alla restituzione di quanto ricevuto sine titulo, CP_3 stanti le decadenze maturate in ragione della costituzione tardiva del medesimo Istituto e l'assenza di qualsivoglia domanda in tal senso spiegata in primo grado…».
6.4. Dunque, il c.t.u. nominato dal giudice di appello ha calcolato, con riguardo ad entrambi i periodi, e sulla base di una retribuzione media giornaliera di € 93,74, la copertura a titolo di Indennità integrativa spettante a , CP_2 Parte_1 quanto da quest'ultimo effettivamente percepito, quanto trattenuto dal datore di lavoro, con una differenza finale pari a complessivi € 15.365,11 “per differenze ancora dovute nei due periodi sopra specificati”.
6.5. La Corte di appello, di conseguenza, condividendo le conclusioni del c.t.u., ha ritenuto di confermare “gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”, con ciò limitando la condanna di in conformità rispetto a quanto deciso Controparte_1 dal primo giudice, all'importo di € 9.433,32.
7. Ciò posto, si osserva che in materia di giudicato esterno la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi: i) il giudice di merito, nell'accertamento della portata del giudicato esterno, deve tenere conto non soltanto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, quanto anche deve individuare l'essenza e l'effettiva portata della decisione, che vanno ricavate non soltanto dal dispositivo, ma anche dalla motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 2874 del 17/03/1998); ii) l'individuazione della effettiva portata della decisione deve tenere conto altresì del contenuto attribuito dalla sentenza alla domanda giudiziale (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1773 del 17/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21352 del 04/11/2005); iii) il giudicato non si forma anche sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21266 del 10/10/2007).
7.1. Nel caso di specie, tenuto conto dei contenuti della motivazione della sentenza n. 1698/2021 come articolati e sopra riportati, non è dato comprendere, in primo Par luogo, se l'importo lordo di € 15.365,11 rappresenti una somma dovuta al
8 in più rispetto a quanto al medesimo già riconosciuto dal Tribunale, ovvero Pt_1 se si tratti di una somma che comprende il minore importo di € 9.433,32, oggetto della condanna di primo grado, come appare peraltro più credibile alla stregua di una lettura complessiva delle argomentazioni della sentenza in disamina.
7.1.1. In altri termini, alla stregua di quanto accertato dal c.t.u. e fatto proprio dalla Corte di appello, la decisione del giudice di secondo grado è stata nel senso di confermare gli importi “come richiesti dal ricorrente in prime cure” (ed oggetto della condanna del primo giudice) in quanto la somma accertata come dovuta al
[...] comprendeva sicuramente il minore importo da lui stesso richiesto. Pt_1
7.1.2. Con la conseguenza che, come evidenziato dalla società appellata, non è possibile affermare che la sentenza n. 1698/2021 abbia accertato e riconosciuto in favore dell'appellante anche il “maggior credito” di € 15.365,11, oltre a quanto già riconosciuto all'esito del giudizio di primo grado e confermato in appello.
7.2. Il punto centrale del presente giudizio è proprio questo: il giudicato non può formarsi oltre la domanda formulata con riferimento specifico alla causa petendi.
7.3. Con il ricorso introduttivo del primo giudizio, aveva formulato Parte_1 una precisa richiesta di condanna nei riguardi di e per causali Controparte_1 indicate in modo specifico, rassegnando, per quanto di interesse, le seguenti conclusioni: a) accertare e riconoscere al Sig. il diritto all'importo Parte_1 di € 7.031,32 a titolo di integrazione della retribuzione effettiva giornaliera da parte del datore di lavoro per 416 giorni scaturente dalla differenza di € 93,74 lorde giornaliere, come ricalcolata dall' , in luogo di quella già riconosciuta e CP_2 corrisposta pari a € 33,66, per un importo effettivo giornaliero pari € 60,08 (40% di € 60,08 pari a € 24,02 per i primi 87 giorni pari a un importo di € 2.089,74; 25% di € 60,08 pari a € 15,02 per i restanti 329 giorni per un importo pari a € 4.941,58); b) accertare e riconoscere al Sig. il diritto all'importo di € 2.402,00 Parte_1
a titolo di integrazione della retribuzione giornaliera effettiva da parte del datore di lavoro per 100 giorni pari al 25% della differenza di € 93,74, come Controparte_1 ricalcolata dall' , e quella già riconosciuta di € 33,66, per un importo effettivo CP_2 giornaliero lordo pari a € 24,02 giornaliere = € 60,08: X 25%; c) per l'effetto, condannare al pagamento a favore del ricorrente dell'importo di € Controparte_1
9.433,32 a titolo di integrazione della retribuzione, derivante dalla somma degli importi di € 7.031,32 ed € 2.402,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo.
7.3.1. Parimenti, nel successivo giudizio di appello, si era limitato Parte_1
a chiedere il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado.
7.4. Con il ricorso originario, pertanto, il aveva limitato la propria Parte_1 domanda con riferimento agli importi ed alle causali sopra indicate, senza formulare alcuna domanda subordinata, relativa ad eventuali differenze ulteriori rispetto a quelle dal medesimo già calcolate. Con la conseguenza che quanto all'odierno appellante spetta in virtù della sentenza passata in giudicato non può che essere delimitato dalla domanda originaria, e, quindi, coincide con quanto è stato definitivamente confermato dalla Corte di appello.
7.5. La gravata sentenza deve, quindi, essere confermata, non potendo ritenersi formato il giudicato su di un accertamento - che tra l'altro non appare neanche di chiara comprensione - che ha ad oggetto somme maggiori e diverse rispetto a quelle
9 oggetto della domanda originaria. Diversamente, il giudicato, come si è detto, si è formato unicamente con riguardo a quanto riconosciuto dalla sentenza n. 1698/2021, nello specifico nella parte in cui ha statuito che “vanno confermati gli importi come richiesti dal ricorrente in prime cure”.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna al pagamento in favore della Parte_1 società appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 22/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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