Accoglimento
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/04/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03083/2025REG.PROV.COLL.
N. 06459/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2024, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Cantile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Caliendo in Roma, via del Trullo n. 6,
contro
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Comune di Pimonte, Mediocredito Centrale S.p.a. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, non costituiti in giudizio;
- l’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e il Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Prima) n. 3929/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025, la Cons. Stefania Santoleri; nessuno presente per le parti, preso atto che l’avvocato Paolo Cantile ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza la preventiva discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso RG 3273/2021 la società -OMISSIS-, esercente l’attività imprenditoriale nel settore lavori generali di costruzione di edifici, ha impugnato dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, l’interdittiva antimafia e il diniego di iscrizione nella white list adottati dal Prefetto di Caserta in data 27 luglio 2021 unitamente agli atti del procedimento.
Tale interdittiva ed il conseguente diniego si fondano sulle seguenti considerazioni:
- la sig.ra -OMISSIS- ed il marito -OMISSIS- sono stati comproprietari fino al 2019 di quote della società -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-(CE), società rimasta coinvolta nella maxi inchiesta della DDA di Napoli che ha disvelato i rapporti costanti intercorsi con-OMISSIS-, già Sindaco di -OMISSIS-(CE), e con il quale si sono resi disponibili a concretizzare il disegno criminoso del clan camorristico dei -OMISSIS-e del clan -OMISSIS-;
- la sentenza del GIP di Napoli n. 22 del 2018, menzionata nel provvedimento di interdizione antimafia, ha individuato l’ex Sindaco di -OMISSIS-, sig.-OMISSIS-, come uno dei referenti del sistema illecito, tra la criminalità organizzata, le imprese del settore edile e l’amministrazione comunale, volto al rilascio di titoli edilizi illegittimi al fine di consentire massicce speculazioni edilizie nel territorio comunale, in assenza del piano regolatore;
- dalla sentenza del GIP di Napoli n. 22 del 2018 emerge che “ nella vasta cementificazione
in -OMISSIS-molteplici sono le società che hanno operato tra queste le società -OMISSIS- (…) di proprietà, tra gli altri, di -OMISSIS- e di -OMISSIS- (…)” ;
- la società ha realizzato n. 2 fabbricati di cui al permesso di costruire n. 63/2006 siti in -OMISSIS-nonostante l’omessa formazione di un piano di lottizzazione, come previsto dall’art. 27 della Normativa Tecnica di Attuazione; la stessa società ha ottenuto anche il permesso di costruire n. 18/2005;
- i ricorrenti sono stati indagati per il delitto di cui agli artt. 81, 110 e 323 c.p.c..
2. - Con la sentenza n. 3567 del 26 maggio 2022, passata in giudicato, il TAR Campania ha accolto il ricorso ritenendo “ deficitario il giudizio complessivo, pertinente ed attuale sulla figura del ricorrente in relazione alle circostanze dedotte ”: secondo il TAR, infatti, “ non emerge che la Prefettura abbia svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato -OMISSIS- in qualità di socia di -OMISSIS-, anche estendendo il raggio di indagine alla posizione del coniuge ”. Ha poi aggiunto che “ la mancanza di un compiuto apprezzamento del complesso delle circostanze interessanti il ricorrente – risalenti nel tempo e per di più depurate in sede penale dalle ipotesi delittuose di stampo mafioso – inficia la legittimità dei provvedimenti impugnati ”.
Con tale sentenza, quindi, il TAR ha annullato l’interdittiva antimafia ed il diniego di iscrizione nella white list del 27 luglio 2021.
3. - Con provvedimento dell’11 maggio 2023 il Prefetto di Caserta, all’esito del riesame disposto in esecuzione della suddetta sentenza di annullamento, ha emesso una nuova interdittiva antimafia a carico della stessa società con la quale, dopo aver richiamato i presupposti sui quali si fondava la prima interdittiva ed i punti critici evidenziati dalla sentenza del TAR n. 2567/22, ha confermato la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento di prevenzione antimafia.
4. - Tale provvedimento è stato impugnato dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, che con la sentenza n. 39290 del 24 giugno 2024, ha respinto il ricorso.
5. - Avverso tale decisione la società ricorrente ha proposto appello chiedendone la riforma.
5.1 - Il Ministero dell’Interno e l’U.T.G. – Prefettura di Napoli si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello, ma non hanno depositato scritti difensivi.
6. - All’udienza pubblica del 20 febbraio 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
7. - L’appello è fondato e va quindi accolto nei sensi indicati in motivazione.
8. - Nelle premesse dell’appello l’appellante ha dedotto, in punto di fatto:
- che il Prefetto avrebbe valorizzato la sentenza di condanna del GIP di Napoli n. 22/2018 a carico del sig. -OMISSIS-, trascurando che nello sviluppo dell’indagine, lo stesso GIP aveva escluso la “mafiosità” per quanto concerneva la sig.ra -OMISSIS-, tanto che a quest’ultima è stato contestato il solo reato di abuso di ufficio in concorso con il dirigente del Comune di -OMISSIS-per il rilascio del permesso di costruire nel 2006;
- non vi sarebbe alcun collegamento tra i soci della -OMISSIS- ed-OMISSIS- e, quindi, con il clan dei -OMISSIS-;
- i signori -OMISSIS-, soci al 20% del capitale sociale senza ruoli attivi nella gestione della società, non avrebbero mai conosciuto né incontrato il Sindaco di -OMISSIS-né alcun dirigente o funzionario dello stesso Comune;
- nessun collaboratore di giustizia avrebbe mai affermato di conoscere il sig. -OMISSIS-o che il sig. -OMISSIS-fosse in contatto con il Sindaco -OMISSIS-;
- quanto al reato di abuso di ufficio, la sig.ra -OMISSIS-è stata assolta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- il predetto permesso di costruire, è stato rilasciato prima che il sig. -OMISSIS- diventasse Sindaco; tale atto è stato invece annullato dal Comune di -OMISSIS-quando quest’ultimo rivestiva la suddetta carica.
Per completare il quadro fattuale è opportuno precisare che, con sentenza n. 3997 del 27 settembre 2016, questo Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire in questione.
9. - Con il primo motivo l’appellante ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost e la violazione/elusione del giudicato amministrativo, rilevando che il Prefetto avrebbe confermato il precedente provvedimento di interdizione antimafia senza superare i vizi che avevano condotto al suo annullamento in sede giurisdizionale, non tenendo conto che sulle statuizioni ivi contenute si sarebbe formato il giudicato.
9.2 - Con il secondo motivo l’appellante ha denunciato i vizi di violazione di legge art. 3 l. n. 241/1990 in relazione agli artt. 91 e 84 del d.lgs. n. 159/2011 e di sviamento di potere, ribadendo, quanto in precedenza evidenziato.
Secondo l’appellante il TAR non avrebbe addotto nuovi argomenti idonei a sostenere il provvedimento di interdizione: avrebbe richiamato, infatti, il contesto nel quale è intervenuto l’investimento da parte della società -OMISSIS-, relativo alla speculazione edilizia intervenuta per mano della criminalità organizzata con l’accordo del Sindaco di -OMISSIS-e dei funzionari comunali collusi, vicenda che ha portato allo scioglimento per infiltrazione mafiosa dello stesso Comune di -OMISSIS-.
9.3 – Alla luce di tale situazione fattuale, il TAR ha ritenuto “ decisiva la circostanza che la società ricorrente opera nel settore edilizio in un comune ad alto tasso di contaminazione criminale mafiosa ”; ha poi aggiunto che “ la vicenda, infatti, va ora letta alla luce dei provvedimenti interdittivi che hanno colpito altre società del settore operanti nel Comune di -OMISSIS- (…) coinvolte a vario titolo nella tela di affari illeciti tra l’amministrazione comunale ortese e la criminalità organizzata ”; secondo il TAR “ si tratta di una rete di operatori che procedono con operazioni coordinate alle quali la società ricorrente non può dirsi totalmente estranea ”.
Il TAR ha quindi ritenuto che:
- l’assoluzione per i reati ex art. 323 c.p. (a seguito della parziale abolitio criminis in seguito alla riforma operata dalla legge n. 120/2020, che ha escluso la rilevanza della violazione dei regolamenti), e per violazione dell’art. 44 d.p.r. n. 380/2001 (per non aver partecipato all’ iter amministrativo);
- l’intervenuto annullamento del provvedimento in autotutela, disposto con sentenza n. 3997 del 2016 di questo Consiglio di Stato;
avrebbero un “ valore neutro ” riguardo al profilo della prevenzione antimafia “ senza in alcun modo depotenziare il contesto criminoso, entro cui le condotte contestate si inseriscono, accertato nella nota sentenza di condanna n. 22 del 2018 ”.
In merito alla citata sentenza n. 3997/2016 ha sostenuto che da essa emerge l’insufficiente livello di urbanizzazione della zona “ elemento questo sì che appare rilevante per tracciare una linea di cointeressenza di -OMISSIS- con l’amministrazione comunale di -OMISSIS-all’epoca guidata dal sindaco -OMISSIS- ”.
9.4 - L’appellante ha ribadito che le posizioni dei signori -OMISSIS-e -OMISSIS-sarebbero state stralciate dal processo che ha riguardato il sindaco -OMISSIS- poi condannato per associazione di stampo mafioso, e che non sarebbero emersi dall’istruttoria contatti tra loro e qualsiasi altri socio con la criminalità organizzata o il “malaffare” di -OMISSIS-.
L’appellante ha quindi dedotto che l’ipotesi accusatoria a carico dei sig.ri -OMISSIS-e -OMISSIS-sarebbe stata scartata dalla magistratura inquirente; quanto al rilascio del permesso di costruire n. 63 dell’8 giugno 2006, la sua illegittimità non basterebbe a provare che -OMISSIS- e i suoi soci abbiano fatto parte del c.d. “sistema -OMISSIS-”.
9.5 - In sintesi, i fatti valorizzati dal Prefetto nella seconda interdittiva sarebbero i medesimi già ritenuti non adeguati dal TAR; l’unico elemento nuovo sarebbe costituito dall’assoluzione della sig.ra -OMISSIS-per i reati relativi al rilascio della concessione edilizia (abuso d’ufficio e reato ex art. 44 d.p.r. n. 380/2001): trattandosi di una decisione favorevole alla parte appellante non avrebbe potuto suffragare la tesi del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata.
10. - Le due doglianze possono essere esaminate congiuntamente in quanto tra loro connesse.
Occorre innanzitutto sottolineare che nella fattispecie in esame vi è la peculiarità dell’esistenza di una precedente sentenza di accoglimento del T.A.R. della Campania (la n. 3567 del 2022), passata in giudicato, della quale non si può non prendere atto tenendo conto che in sede di riesame dell’istanza di iscrizione nella white list formulata dall’impresa odierna appellante la Prefettura era tenuta a muovere da quanto in tale sede statuito in ordine all’insufficienza del quadro indiziario posto a base della prima interdittiva del 2021, annullata proprio con la ridetta sentenza; sotto tale profilo, la nuova informativa qui impugnata in prime cure, e la stessa sentenza appellata, si fondano sugli stessi elementi indiziari già posti a base della precedente interdittiva annullata.
In particolare, la sentenza qui appellata esordisce affermando apertamente che “ non vi sono elementi sopravvenuti ” rispetto alla precedente interdittiva: gli elementi valorizzati dal Prefetto e dal TAR, pertanto, sono di fatto i medesimi già evidenziati nella precedente interdittiva del 2021 che il TAR ha ritenuto, con statuizione coperta da giudicato, non sufficienti a fondare il provvedimento di prevenzione antimafia.
10.1 - La tesi dell’inquadramento ambientale della vicenda, in un contesto caratterizzato da una massiccia speculazione edilizia derivante dall’accordo intercorso tra la malavita organizzata, il Sindaco, alcuni dirigenti e funzionari del Comune e le imprese costruttrici, che riguarda l’edificazione su aree non destinate all’edificazione o che richiedevano la previa adozione di un piano attuativo, in base al principio del “più probabile che non” (applicabile alla fattispecie in esame in base alla giurisprudenza consolidata della Sezione), potrebbe condurre a ritenere ragionevole l’impostazione del Prefetto e del TAR, secondo cui il rilascio di permessi di costruire illegittimi in favore della -OMISSIS-, da parte del Comune di -OMISSIS-, in quanto relativi a zone non urbanizzate, nel periodo di tempo in cui si è sviluppato tutto l’ iter amministrativo propedeutico alla speculazione edilizia, sia riconducibile alla “ tela di affari illeciti tra l’amministrazione comunale ortese e la criminalità organizzata ”.
10.2 - Pur in assenza di prove certe in merito all’accordo tra la società -OMISSIS- e i suoi soci, e pur considerando che – in sede penale – la posizione della sig.ra -OMISSIS-è stata stralciata (per mancanza di elementi di prova) e tutta la vicenda penale si è ridimensionata fino a portare all’assoluzione dell’imputata, il contesto fattuale e temporale potrebbe, in teoria, corroborare tale tesi, tenuto anche conto che l’illegittimità dei permessi di costruire, rilasciati in favore della-OMISSIS-, presentano i medesimi vizi da cui sono risultati affetti gli altri atti emessi nell’ambito dell’operazione speculativa: applicando il principio della c.d. probabilità cruciale, potrebbe dunque ritenersi non illogico ed irragionevole ritenere che anche tali atti siano correlati alla speculazione edilizia orchestrata dalla camorra.
10.2 - Nondimeno, queste considerazioni (svolte a mero livello teorico) non possono trovare applicazione nel presente giudizio, in quanto gli elementi ora evidenziati dal Prefetto erano stati posti a fondamento anche della prima interdittiva antimafia, ed erano stati ritenuti non idonei dal TAR con la sentenza n. 3567/2022, passata in giudicato.
10.3 - Come è stato rilevato in precedenza, l’annullamento è intervenuto perché il TAR ha ritenuto, in base al principio della c.d. “probabilità cruciale”, non idoneo a suffragare il provvedimento interdittivo il solo contesto nel quale si è collocata la vicenda che ha interessato la società -OMISSIS-, ritenendo l’interdittiva viziata, in quanto il Prefetto non aveva “ svolto le dovute valutazioni in ordine a tutte le circostanze che hanno interessato -OMISSIS- in qualità di socia di -OMISSIS-, anche estendendo il raggio di indagine alla posizione del coniuge ”.
Nella predetta sentenza il TAR ha sottolineato, infatti, che le circostanze interessanti la ricorrente “ per di più depurate in sede penale dalle ipotesi delittuose di stampo mafioso ” inficiavano la legittimità dei provvedimenti impugnati: non era dimostrato che la sig.ra -OMISSIS- conoscesse -OMISSIS-, né funzionari o dirigenti del Comune di -OMISSIS-; la sua condizione di mero socio della società fino all’anno 2019, è stato ritenuto un elemento neutro, non svolgendo attività di gestione, di amministrazione o di procuratore.
13. - In definitiva, nella sentenza passata in giudicato il TAR ha escluso la possibilità di valorizzare, per l’adozione del provvedimento di prevenzione antimafia, elementi “di contesto”, ritenendo necessario che fossero evidenziati elementi a sostegno dell’effettivo, e non solo presumibile, contatto diretto o mediante terzi con il Sindaco, i funzionari e dirigenti comunali, o con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
Pertanto, il Prefetto era tenuto, in sede di riesame, ad indicare concreti elementi dai quali desumere il rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata non potendo richiamare circostanze già valutate dal giudice amministrativo e ritenute non idonee a supportare il provvedimento interdittivo.
Ne consegue che le suddette doglianze vanno accolte.
14. - Per la medesima ragione si appalesa fondata anche la terza censura, diretta a contestare il requisito dell’attualità dell’interdittiva impugnata.
Il TAR per respingere la suddetta doglianza, articolata sostenendo che i fatti in questione risalgono al 2006 e non sono emerse circostanze successive per corroborare l’attualità del rischio di condizionamento da parte della criminalità organizzata, ha richiamato incongruamente la giurisprudenza per cui l’informativa può essere legittimamente basata anche su fatti risalenti nel tempo, essendo il mero decorso del tempo un dato neutro e spettando all’impresa dimostrare le sopravvenienze che fanno venire meno la prognosi infiltrativa: in tal modo, però, il primo giudice oblitera che in questa sede trattasi di “ riesame ” condotto non in sede di aggiornamento di una precedente informativa legittima (ipotesi a cui si attaglia l’indirizzo giurisprudenziale testé richiamato), ma in esecuzione di un giudicato di annullamento, laddove pertanto non è possibile semplicemente richiamare gli elementi indiziari alla base della precedente informativa e aggiungere che non risultano fatti sopravvenuti, atteso che la precedente informativa è stata rimossa con effetti ex tunc, il che impone all’Amministrazione (e anche al giudice in sede di verifica della legittimità del provvedimento da questa emesso) un’analisi ex novo del compendio indiziario, con espressa focalizzazione anche degli elementi che depongono per l’attualità del pericolo di condizionamento mafioso.
Ne consegue che anche tale doglianza va accolta.
15. - In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado.
16. - Le spese del doppio grado possono compensarsi tra le parti tenuto conto della particolarità della fattispecie in esame.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla i provvedimenti con lo stesso impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche indicate nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.