Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 17/03/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00917/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 912 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Cincotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. n.-OMISSIS-, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in località “-OMISSIS-. Rigetto. Ditta: -OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in data 14/03/23, presso il tecnico incaricato -OMISSIS-;
- della circolare n. 2 Dip. Dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 Agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale”;
nonché di ogni atto presupposto e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
1) della nota prot. n.-OMISSIS- del Comune di Lipari – III Settore: Tecnico Urbanistico – Sviluppo e tutela territoriale V servizio: Illeciti e Sanatoria, avente ad d oggetto: “rigetto istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/03 inoltrata con prot. n. -OMISSIS- dalla ditta -OMISSIS- (pratica n.566), notificata a mezzo racc. A/R in data 18/07/2023”;
2) della nota prot. n. -OMISSIS-, a firma del Sig. Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina e del Dirigente Responsabile U.O. 2 – Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici, storico Artistici e Demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di Lipari (ME) – SANATORIA L. 326/03 – Parere di competenza per opere in sanatoria, art. 32 l. 326/03 ed art. 23 L.R. 37/85 – dichiarazione di Grave danno, in area di interesse paesaggistico, per le opere edilizie realizzate abusivamente, site in loc.tà “-OMISSIS-” snc – isola di Filicudi. -OMISSIS-. Rigetto. Ditta:-OMISSIS-, comunicata a mezzo PEC in data 14/03/23, presso il tecnico incaricato -OMISSIS-;
3) della circolare nr. 2 Dip. dei Beni Culturali – Servizio Tutela, prot. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Generale, avente ad oggetto “Regione Sicilia – L.R. 29/07/2021 n. 19, recante “modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016 n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo – sentenza n. 252/2022 Giudizio di legittimità costituzionale in via principale”;
-nonché di ogni atto presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Dipartimento Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui la Soprintendenza di Messina, in conformità a quanto stabilito dalla circolare regionale n. 2/2022, a sua volta emanata al fine di dare attuazione, in Sicilia, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, ha reso parere negativo sull’istanza di condono presentata dal ricorrente, ai sensi della l.n. n. 326/2003, per regolarizzare le opere di ampliamento di un preesistente fabbricato, identificato in catasto al fg n.-OMISSIS-, consistenti nella realizzazione di un vano abitativo per una superficie utile di mq 22,85 e nella realizzazione di n. 3 w.c. rispettivamente di mq 3,00, 6,00 e 3,79.
Il gravame è affidato alle seguenti doglianze:
1) Illegittimità del provvedimento emesso dalla Soprintendenza di Messina per omessa notifica al destinatario della sanzione e conseguente illegittimità del successivo diniego di condono del Comune di Lipari;
2) Omessa comunicazione del preavviso di diniego –violazione dell’art.10 bis l. 241/90-conseguente illegittimità del parere negativo della Soprintendenza e del rigetto dell’istanza di sanatoria del Comune di Lipari;
3) Difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del grave danno paesaggistico;
4) Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali, nonché del conseguente provvedimento di rigetto del condono –erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003–erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022;
5) Erronea applicazione dell’art. 32 l. n. 326/03 con riferimento all’antecedenza delle opere rispetto al vincolo;
6) Formazione del silenzio assenso;
7) Illegittimità della circolare n.2 del 30/12/2022 – violazione del principio di uguaglianza, dell’affidamento e del principio di buon andamento dell’azione della P.A.;
8) Illegittimità dell’ordine di demolizione.
2. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento di diniego all’istanza di condono edilizio ex l.n. 326/2003 adottato dal Comune di Lipari, sulla scorta del parere negativo emesso dalla Soprintendenza di Messina.
Avverso quest’ultima determinazione sono state dedotte le seguenti censure:
1. Illegittimità derivata del diniego di condono per la nullità del presupposto provvedimento della Soprintendenza di Messina per omessa notifica al destinatario della sanzione;
2. Omessa comunicazione del preavviso di diniego – violazione dell’art.10 bis l. 241/90 -conseguente illegittimità del parere negativo della Soprintendenza e del rigetto dell’istanza di sanatoria del Comune di Lipari;
3. Difetto di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del grave danno paesaggistico;
4. Omessa o insufficiente motivazione, difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta del diniego di sanatoria e della presupposta circolare n. 2/2022 Dip. Beni culturali, nonché del conseguente provvedimento di rigetto del condono –erronea interpretazione ed erronea applicazione dell’art. 32 l. 326/2003–erronea interpretazione dell’efficacia della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022;
5. Erronea applicazione dell’art. 32 l. n. 326/03 con riferimento all’antecedenza delle opere rispetto al vincolo;
6. Formazione del silenzio assenso;
7. Illegittimità della circolare n. 2 del 30/12/2022 – violazione del principio di uguaglianza, dell’affidamento e del principio di buon andamento dell’azione della P.A;
8. Illegittimità dell’ordine di demolizione.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale resistente che, con memoria del 5.11.2024, ha chiesto il respingimento del ricorso e dei motivi aggiunti in quanto infondati, mentre non risulta costituito il Comune di Lipari pur ritualmente intimato.
4. Con memoria del 15.11.2024 parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento delle proprie ragioni.
5. All’udienza pubblica del 26 febbraio 2025 la causa è passata in decisione.
6. La questione giuridica sottesa all’odierno giudizio è stata più volte, di recente, affrontata da questa Sezione, essendo stata già rimarcata, in primo luogo, la circostanza che con la circolare dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana n. 2 del 30 dicembre 2022, richiamata nel parere negativo della Soprintendenza impugnato, sia stato precisato come la Corte Costituzionale, con sentenza n. 252/2022, abbia dichiarato l’illegittimità dell’articolo 1, primo comma, della legge regionale n. 19/2021 e, in via consequenziale, degli articoli 1, secondo comma, e 2 della stessa legge e ciò ha comportato, con riferimento al c.d. terzo condono, l’inammissibilità delle domande di sanatoria per abusi commessi in zona soggetta a vincolo di inedificabilità relativa.
La decisione della Corte Costituzionale è conforme all’orientamento già espresso sul punto dalla Corte di Cassazione, ritenendosi sanabili, nelle aree sottoposte a vincolo, solo gli interventi edilizi di minore importanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici), così come confermato dagli ultimi arresti della giustizia amministrativa sul tema (cfr. in termini, C.g.a. nn. 836/2023 e 288/2023; T.A.R. Sicilia, Palermo, nn. 3832/2023, 3586/2023, 3541/2023; T.A.R. Sicilia, AT, nn. 3692/2023, 3694/2023, 3695/2023 e 3182/2023), non rientrando in tale catalogo, in nessun caso, l’aumento di volumetria.
Con le decisioni pocanzi richiamate, invero, è stato dato seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene come, ai sensi dell’art. 32, co. 27, lett. d), del decreto legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), soltanto ove ricorrano, in maniera congiunta, le seguenti condizioni: 1- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo (e non necessariamente che comporti l’inedificabilità assoluta); 2- che pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; 3- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai numeri 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria); 4- che sia intervenuto il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo (cfr. ex multis Consiglio di Stato, VI, 30 gennaio 2023, n. 1036; Consiglio di Stato, I, 18 gennaio 2023, n. 90; Consiglio di Stato, VI, 14 ottobre 2022, n. 8781).
Nel caso di specie, in particolare, è evidente come a difettare siano le condizioni sub 1, 3 e 4, venendo in rilievo opere non riconducibili nell’ambito degli interventi edilizi minori sopra menzionati, senza il parere favorevole della competente Soprintendenza e, comunque, realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico, atteso che, così come già chiarito da questa Sezione con precedenti pronunce, “…l’intero territorio dei Comuni delle isole Eolie (Lipari, Malfa, S.Marina Salina e Leni) è stato sottoposto a vincolo paesistico in forza dei decreti n. 5098 in data 7 settembre 1996 (Comune di Lipari), n. 687 in data 17 marzo 1979 (Comune di S. Marina Salina) e n. 688 in data 17 marzo 1979 (Comuni di Leni e Malfa). Sempre le isole Eolie, tuttavia, risultavano essere già soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 1, primo comma, della legge n. 431/1985, in quanto sommità affioranti dei vulcani dell’arco insulare vulcanico eoliano…” (sent. n. 1356/2024).
L’art. 32, co. 26 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, in effetti, prevede che “Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio”.
Tra le tipologie di opere suscettibili di sanatoria, il richiamato Allegato 1 contempla:
Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;
Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;
Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.
Sempre l’articolo 32, del richiamato d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, prevede poi, al successivo comma 27 che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici; e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;”.
Pertanto, sono escluse dalla sanatoria edilizia le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
7. Venendo al quadro normativo regionale, l’art. 24 della l.r. n. 15/2004 ha stabilito che “Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni. Sono fatte salve le istanze di sanatoria già presentate e le anticipazioni versate ai sensi della predetta legge alle quali si applicano le disposizioni di cui al presente articolo”.
Successivamente, l’art. 1 della l.r. n. 19/2021 ha introdotto una norma di interpretazione autentica della prefata disposizione, collocandola nell’ambito dell’art. 25-bis della l.r. n. 16/2016, precisando che “L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente”.
Come in precedenza anticipato, tuttavia, quest’ultimo intervento normativo è stato ritenuto illegittimo dalla sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, che ha così annullato “l'art. 1, comma 1, della L.R. Sicilia 29 luglio 2021, n. 19, secondo cui, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 15/2004, che ha recepito in Sicilia il terzo condono edilizio, previsto dall'art. 32 del D.L. n. 269/2003, è ammissibile la sanatoria delle opere abusive "realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta”, per violazione della riserva legislativa statale in materia di tutela dell’ambiente e per contrasto con la normativa nazionale in materia (art. 32, co. 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla l.n. 326/2003).
Nello specifico, la Consulta ha chiarito che: a) l’art. 24 della legge regionale n. 15/2004 richiama espressamente l’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, nella sua integralità; b) di conseguenza, il rinvio riguarda non solo i termini e le forme della richiesta di concessione in sanatoria, ma anche i limiti entro i quali il titolo può e deve essere rilasciato, tra cui quello previsto dal citato comma 27, lettera d), dell’art. 32, il quale attribuisce “carattere ostativo alla sanatoria anche in presenza di vincoli che non comportino l’inedificabilità assoluta”; c) in tal senso si era ripetutamente espressa, tra l'altro, la Corte di Cassazione Penale, chiarendo che la legge regionale n. 37/1985, nel recepire il primo condono edilizio, che ammetteva la sanatoria in presenza di vincoli relativi, non avrebbe potuto prevalere sulla normativa statale sopravvenuta, la quale disciplina in ogni suo aspetto il terzo condono edilizio e che è anch’essa recepita dalla legge regionale n. 15/2004, non apparendo condivisibile il diverso avviso espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con parere n. 291/2010, secondo cui in ambito regionale continuerebbe a trovare applicazione la disciplina attuativa del primo condono edilizio, preclusiva della sanatoria solo a fronte di vincoli di inedificabilità assoluta; d) deve, dunque, escludersi che l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli relativi possa rientrare “tra le possibili varianti di senso del testo originario” dell’art. 24 della legge regionale n. 15/2004; e) assurgono a norme di grande riforma economico-sociale le previsioni statali relative alla determinazione massima dei fenomeni condonabili, cui devono senz’altro ricondursi quelle che individuano le tipologie di opere insuscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto legge n. 269/2003, come convertito, incluso il limite di cui alla lettera d), rilevando, pertanto, quali espressi limiti all’esercizio della potestà legislativa esclusiva speciale riconosciuta dallo Statuto alla Regione Sicilia.
8. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale pocanzi tratteggiato deve desumersi che nelle aree sottoposte a vincolo relativo, come quella che interessa ai fini dell’odierna controversia, sono sanabili i soli interventi edilizi di importanza minore (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, opere che non comportino nuovi volumi o superfici).
Da qui, l’infondatezza della tesi di parte ricorrente ove sostiene che l’intervento in questione possa essere sanato, venendo in rilievo un aumento di volumetria dovuto alla realizzazione di un manufatto ad uso abitativo, oltre ad ulteriori locali accessori, non riconducibile nelle casistiche di opere minori previste dalla normativa in materia di terzo condono edilizio sopra evidenziate.
Per ciò che attiene al profilo paesaggistico, poi, pare opportuno precisare come rilevi la creazione di ogni tipo di volume, come precisato dalla giurisprudenza sul punto, chiarendo che “non è rilevante, sotto il profilo paesaggistico, la distinzione tra volumi e volumi tecnici, tra volumi interrati e fuori terra; ai fini di tutela del paesaggio, il divieto di incremento dei volumi esistenti si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, non potendo distinguersi tra volume tecnico ed altro tipo di volume, interrato o meno” (Consiglio di Stato, Sez. II, 24 aprile 2023, n. 4123).
Medesime considerazioni sono state svolte anche in relazione alla nozione di superficie, avendo la giurisprudenza affermato che in ambito paesaggistico la “superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia" (T.A.R. Campania, Salerno, I, 4 marzo 2019, n. 358; Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 1213).
In altre parole, deve trovare conferma la costante giurisprudenza amministrativa sopra citata secondo cui sono insanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli (tra cui quello idrogeologico, ambientale e paesistico), a meno che non ricorrano tutte le condizioni già indicate in precedenza (v. supra).
Sulla portata della richiamata sentenza n. 252/2022 della Corte Costituzionale, poi, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha già avuto modo di rilevare come “Sulla scorta della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Costituzionale, 19 dicembre 2022, n. 252), deve infatti ritenersi ormai superato quanto prospettato nel parere di questo Consiglio (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezioni Riunite, n. 291/10 del 31 gennaio 2012) evocato dall’appellante, sicché, in Sicilia, il terzo condono edilizio, a differenza dei precedenti, non è ammissibile non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche in presenza di vincoli relativi (C.g.a., n. 836/2023) e che “per la natura vincolata degli atti ritiene di poter prescindere dall’esame delle ulteriori censure… anche con riferimento alla sopraggiunta sentenza della Corte Costituzionale n. 252 del 23 novembre-19 dicembre 2022, inerente la piena applicabilità in Sicilia della normativa inerente il cosiddetto terzo condono” (cfr. C.g.a. n. 288/2023).
9. Chiarito che l’opera di proprietà di parte ricorrente, attese le sue caratteristiche e la sua collocazione, alla luce del tenore delle disposizioni normative e delle decisioni della giurisprudenza amministrativa sopra richiamate, non possa essere condonata, non essendo in linea con quanto previsto dalla l.n. 326/2003, è possibile rilevare l’infondatezza della terza censura dedotta col ricorso principale e riproposta con la terza doglianza dei motivi aggiunti, oltre che della quarta censura dell’atto introduttivo del giudizio, proposta nuovamente col quarto mezzo di impugnazione veicolato dai successivi motivi aggiunti, tenuto conto che: i) nessun giudizio di grave danno dell’opera deve essere compiuto dalla Soprintendenza nell’ambito del procedimento di condono di cui trattasi, alla luce del quadro normativo in precedenza tratteggiato, così come, da ultimo, nessun obbligo di motivazione rafforzata sussiste nel caso di specie, essendo sufficiente che sia stato rilevato che l’abuso sia stato compiuto in una zona di interesse paesaggistico e che l’intervento posto in essere non rientri tra quelli previsti dalla legge; ii) nessuna disparità di trattamento risulta apprezzabile nel caso di specie, al di là della formulazione in via generica della censura, atteso che l’ontologica alterità fattuale degli abusi edilizi osta alla possibilità di ricondurli nel novero delle “situazioni identiche” a fronte delle quali è possibile ravvisare, almeno in astratto, un indebito trattamento differenziato posto in essere dall’Amministrazione; iii) per quanto attiene all’interpretazione della normativa vigente in materia, va rilevato come il parere n. 291/2010 del C.g.a. risulta essere ormai stato superato sia dalle statuizioni della Corte Costituzionale sopra evidenziate oltre che dai recenti arresti dello stesso giudice amministrativo di appello siciliano.
10. Per quanto concerne il secondo motivo formulato sia col gravame principale che coi motivi aggiunti, anch’esso risulta essere infondato, venendo in rilievo un’attività amministrativa eminentemente vincolata, i cui esiti non potrebbero essere diversi neppure con l’apporto partecipativo in sede procedimentale del privato, non essendo, pertanto, predicabile alcun vizio derivante dalla mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l.n. 241/90.
11. Infondato è anche il quinto motivo di ricorso, ribadito nei motivi aggiunti, atteso che le opere risultano, comunque, realizzate dopo l’apposizione del vincolo paesaggistico, atteso che, così come già chiarito da questa Sezione con precedenti pronunce, risulta (anche) dal Piano Territoriale Paesistico dell’arcipelago delle Isole Eolie che l’intero territorio del Comune di Lipari sia stato sottoposto a vincolo paesaggistico già in forza del decreto del Presidente della Regione n. 5098 del 7 settembre 1966 (cfr. T.A.R. Sicilia - AT, sez. II, 29 ottobre 2024, n.3539; 4 ottobre 2024, n. 3262) più volte prorogato sino all’adozione del piano paesaggistico ( v. anche T.A.R. Sicilia - AT, sez. V, 8 agosto 2024, n. 2846 e sez. I, 28 ottobre 2024, n. 3499).
12. Neppure condivisibile risulta essere la tesi di parte ricorrente, avanzata col sesto motivo del ricorso principale e dei motivi aggiunti, secondo cui sulla istanza presentata all’Amministrazione locale, oltre che sulla richiesta di parere alla Soprintendenza, si sarebbe formato il silenzio assenso previsto dalla legge generale sul procedimento amministrativo.
Così come già evidenziato in precedenti pronunce di questa Sezione, nessun silenzio assenso è ipotizzabile nel caso di specie, atteso che “12.1. Deve escludersi che il provvedimento oggetto del presente gravame sia stato adottato dopo la formazione del silenzio assenso di cui all’art. 17, comma 6, della L.R. n. 4/2003, in quanto la fattispecie ivi disciplinata è riferibile a istanze di condono diverse da quella in esame, ossia alle istanze di “concessione in sanatoria e di autorizzazione edilizia in sanatoria presentate entro i termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, nonché alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e alla legge regionale 18 aprile 1981, n. 70…” (art. 17, primo comma). L’art. 17 della L.R. 4/2003 costituisce peraltro norma speciale, che prevede l’attivazione di un apposito procedimento di definizione per le pratiche non ancora esitate alla data di entrata in vigore della stessa legge - con la produzione di un’apposita perizia giurata asseverante la ricorrenza di tutte le condizioni di legge per la sanatoria ed attestante l’avvenuta presentazione della prescritta richiesta di parere agli enti di tutela, (cfr. da ultimo, T.A.R. Sicilia, AT, sez. V, 3.05.2024, n. 1631, e giurisprudenza ivi citata) -, procedimento che non risulta attivato nel caso di specie. Alcun rilievo, ai fini dell’eventuale formazione del silenzio assenso, è da attribuirsi inoltre all’art. 46 della L.R. 17/2004, in quanto, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 155 del 2021, tale disposizione, che prevede il silenzio assenso in materia paesaggistica, è stata tacitamente abrogata dall’art. 7, comma 1, della L.R. 5/2011, che, modificando l’art. 23 della L.R. 10/1991, opera un rinvio dinamico alla L. n. 241/1990, così da rendere direttamente ed immediatamente applicabile nell’ordinamento siciliano l’art. 20 comma 4 l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico” (cfr. C.G.A.R.S., 3.08.2022, n. 907). La suddetta disposizione regionale deve in particolare considerarsi abrogata a partire dal 26.04.2011, ossia dal momento di entrata in vigore della L.R. 5/2011. A prescindere dalla sua intervenuta abrogazione, va evidenziato che l’art. 46 della L.R. 17/2004 ammette(va) la possibile formazione per silentium non del nulla osta richiesto in sanatoria di abusi già realizzati, bensì unicamente delle autorizzazioni “ad eseguire opere”, quindi, future (cfr. C.G.A.R.S., sez. giurisd., ordinanza n. 145 del 16.03.2018). Per tutte le superiori argomentazioni, si può concludere che nessun silenzio assenso può ritenersi maturato” (sent. n. 2349/2024).
A medesime conclusioni, peraltro, questa Sezione è giunta avuto riguardo alla fattispecie generale di silenzio assenso contemplata dall’art. 29 della l.r. n. 7/2019, così come modificato per effetto dell’art. 13, co. 19, della l.r. n. 13/2022 che, sul punto, prevede come “Fatta salva l’applicazione dell’articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5”.
Orbene, la tesi di parte ricorrente, secondo cui la disposizione succitata non potrebbe costituire un ostacolo alla formazione del silenzio assenso nel caso di specie, facendo essa riferimento, in maniera espressa ed esclusiva, alla materia dell’ambiente e non anche al paesaggio, è stata già ritenuta non meritevole di favorevole apprezzamento da parte del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo, con conclusioni cui questa Sezione intende aderire e secondo le quali, in particolare, “una lettura dell’art. 29 l.r. sic. n. 7 del 2019 compatibile con la Carta fondamentale, con la correlata interpretazione che (quanto al riparto di competenze Stato – regioni) ne ha dato la Corte costituzionale, nonché in relazione ai criteri interpretativi della successione delle leggi nel tempo, debba essere escluso che l’odierna disciplina regionale ammetta (nuovamente) il silenzio assenso sulle istanze di autorizzazione paesaggistica…Se è vero che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l.r. sic. n. 7 del 2019 non esclude espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico come invece avviene in seno all’art. 20 l. n. 241 del 1990, è altrettanto vero che detta omessa esclusione è colmata dal predetto art. 20 l. n. 241 del 1990. Tale ultima previsione…non solo è di immediata applicazione in ambito regionale (Corte cost. n. 155 del 2021) ma non è neanche contraddetta dalla legge regionale siciliana la quale si limita a non considerare le autorizzazioni paesaggistiche tra le fattispecie di esclusione del silenzio assenso, così lasciando spazio all’espansione – in parte qua – dell’art. 20 l. n.241 del 1990 nella parte in cui, come si è detto individua, in un ambito di competenza statale (cfr. Corte cost. n. 155 del 2021, cit.) le ipotesi di obbligo del provvedimento espresso” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1017/2023).
Avuto riguardo, da ultimo, all’art. 20 della l.r. n. 7/2019, recante disposizioni in materia di silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, va evidenziato come la norma invocata non trovi applicazione nel caso di specie, venendo in rilievo un parere rilasciato su richiesta del privato e non dell’Amministrazione comunale.
13. Per quanto attiene, poi, all’asserita illegittimità della circolare n. 2/2022 per violazione del principio di uguaglianza, di affidamento e di buon andamento, dedotta con il settimo motivo del ricorso principale e riproposta con la settima censura dei motivi aggiunti, va precisato come: i) nessun affidamento può essere invocato in caso di realizzazione di opere abusive, ossia in assenza dei prescritti titoli previsti dalla legge, così come occorso nel caso di specie; ii) la circolare contestata non dispone null’altro se non l’applicazione dei contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 252/2022, imponendo l’applicazione della normativa vigente così come interpretata dalla Consulta e ripristinando la legalità, non ravvisandosi alcun vulnus al principio del buon andamento della p.a. desumibile dall’art. 97 Cost.; iii) sulla disparità di trattamento va rilevato come detto sintomo dell’eccesso di potere non possa configurarsi in relazione ad attività vincolata, come quella che viene in rilievo nel caso di specie, ma soltanto avuto riguardo all’azione amministrativa di tipo discrezionale.
14. Per quanto attiene alla prima doglianza dell’atto introduttivo del giudizio e dei motivi aggiunti, con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata notifica presso il domicilio del ricorrente del parere negativo della Soprintendenza, contenente una statuizione sanzionatoria consistente nell’ordine di demolizione delle opere abusive, il Collegio deve rilevare come l’art. 21-ter, della l.n. 241/90, faccia espresso riferimento all’efficacia, e non alla legittimità, del provvedimento non notificato alla parte privata nelle forme ivi prescritte, con ciò significando che la violazione della disposizione in commento può essere fatta valere dall’interessato solo in sede di contestazione della mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, ove inefficace, ma non certo quale censura di legittimità dell’atto impugnato, non potendo detto vizio comportare l’annullamento del provvedimento lesivo in commento, afferendo, così come sopra detto, non al momento genetico della formazione dell’atto (validità) quanto piuttosto a quello successivo della produzione dei suoi effetti giuridici.
15. È invece fondata l’ottava e ultima censura dedotta col ricorso principale, con la quale viene censurata l’incompetenza della Soprintendenza all’adozione di provvedimenti ripristinatori e repressivi nei procedimenti di condono. Al riguardo il Collegio ritiene di dover aderire alla più recente giurisprudenza, anche di questo Tribunale che ha messo in evidenza che il procedimento di condono edilizio si conclude con la decisione formale del Comune, al quale anche spetta l’adozione di eventuali provvedimenti repressivi e sanzionatori, posto che le autorità preposte alla tutela dei vincoli intervengono in tale procedimento al (solo) fine di esprimere il loro - pur vincolante – avviso, mentre nessuna norma relativa a tale specifico provvedimento attribuisce alla Soprintendenza, il potere di definire formalmente il procedimento o di ingiungere la riduzione in pristino.
I poteri repressivi e sanzionatori nella specifica materia paesaggistica sono disciplinati, invero, con riferimento alle diverse fattispecie procedimentali contemplate dal decreto legislativo n. 42/2004 (cfr., in particolare gli artt. 160 e seguenti, nonché gli artt. 167 e 168), nonché nelle particolari ipotesi normate dal D.P.R. n. 380/2001 (cfr., ad esempio, gli artt. 33, terzo comma, e 35 secondo comma), mentre nel caso di condono edilizio che sia definito con provvedimento di diniego, il successivo ordine di demolizione è di competenza del Comune, trovando applicazione l’ordinaria disciplina di cui all’art. 31 e potendo ipotizzarsi una competenza dell’autorità preposta alla tutela del vincolo solo nell’ipotesi - che in questa sede non rileva - di cui al comma 4-bis ( v. tra le tante: T.A.R. AT, sez. V, 24 settembre 2024, n. 3156; 8 agosto 2024, n. 2846; sez. II, 29 ottobre 2024, n. 3539; 2 agosto 2024, n. 2811; sez. I, 12 marzo 2024, n. 978 confermata da C.G.A. 20 settembre 2024, n. 715).
16. In conclusione, il ricorso introduttivo è infondato, salvo per quanto attiene allo specifico ordine di riduzione in pristino dello stato dei luoghi, mentre vanno respinti i motivi aggiunti.
17. Per quanto concerne il ricorso principale, tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere compensate tra la parte ricorrente e l’Amministrazione regionale resistente; mentre per i motivi aggiunti non si dà luogo alla liquidazione delle spese in favore del Comune intimato in quanto non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
1) accoglie il ricorso principale in parte e, per l’effetto, annulla il parere della Soprintendenza nella sola parte in cui dispone la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
2) respinge i motivi aggiunti.
Spese compensate tra ricorrente e Amministrazione regionale resistente.
Nulla spese per il Comune di Lipari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Valeria Ventura, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ventura | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO