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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/07/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2097/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2097/2022, avente ad oggetto vizi della vendita e azione di risoluzione nell'ambito del contratto del consumatore, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andreina Gili, come da procura in atti, ATTORE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Filipponi, come da procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Contrariis reiectis Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previ i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, In via principale Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore, con sede in Barge (CN), Via Bagnolo nr. 72/A, P.IVA , P.IVA_1 all'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati in perizia ed alla sostituzione delle parti difettose assegnando termine per il ricovero del veicolo non superiore a giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza con condanna al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza di detto termine sino all'effettivo ricovero del veicolo;
In via subordinata Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e l'impossibilità ed antieconomicità della riparazione e per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Barge (CN), Via
[...]
Bagnolo nr. 72/A, P.IVA alla sostituzione con identico veicolo assegnando P.IVA_1
1 termine non superiore a giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza con condanna al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza di detto termine sino all'effettiva consegna;
In via ulteriormente subordinata Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e l'impossibilità ed antieconomicità della riparazione, dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto e del contratto di leasing stipulato per il tramite della venditrice e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede in Barge (CN), Via Bagnolo nr. 72/A, P.IVA alla restituzione del veicolo P.IVA_1 permutato con equo conguaglio e/o, ove ciò non fosse possibile alla restituzione di € 20.000,00, pari al valore del veicolo al tempo della permuta nonché alla restituzione delle rate del finanziamento corrisposte dall'attore sino alla risoluzione del contratto. In via istruttoria Si insta sin da ora affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia nominare esperto perito al quale affidare l'incarico di esaminare il veicolo, accertarne lo stato e le condizioni, individuare i vizi e difetti presenti con particolare riferimento a quelli evidenziato nella perizia dello Studio Modena Srl. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre al 15% e oneri accessori e spese per CTU e CTP.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
previe declaratorie facti et iuris del caso;
previa ammissione ed esperimento dei necessari incombenti istruttori, segnatamente esibizione /o acquisizione ex art. 210-213 C.P.C., dall'attore e/o dalle altre parti contrattuali (Wolkswagen Bank ecc. e Audi TR S.p.a.) di copia degli atti integrali del leasing stipulato dall'attore in riferimento al veicolo oggetto di causa (n.° 1000187 del settembre 2019); in via principale e pregiudiziale: dato atto che la convenuta non è, né può essere, considerata quale venditore del veicolo de quo;
dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi ogni domanda ex adverso proposta perché infondata e/o comunque assolversi la convenuta da ogni richiesta attorea;
col favore delle spese ed onorari tutti di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio deducendo di aver Parte_1 acquistato presso la concessionaria in Barge, il veicolo Audi Controparte_1
Q2 Business, con permuta del proprio veicolo usato e stipula di contestuale contratto di leasing. Il veicolo era risultato affetto da gravi vizi, sicchè l'attore ha chiesto la sostituzione delle parti danneggiate e, in subordine, la sostituzione con identico veicolo,
2 per il caso di antieconomicità della sostituzione;
in via di ulteriore subordine ha invocato la risoluzione del contratto di acquisto e di leasing. Nel dettaglio, il veicolo era stato acquistato il 27 febbraio 2019 per un corrispettivo di euro 36.500,00, con permuta del veicolo usato del valore di euro 20.000,00; per la corresponsione della residua somma è stato stipulato contratto di leasing con Volkswagen Bank, con cui l'attore si era impegnato al pagamento di 47 rate dell'importo di euro 351,20 cadauna.
1.1. La vettura era stata immatricolata nel settembre 2019; soltanto nel giugno 2020, avendo percorso pochi chilometri in conseguenza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19, l'attore si era accorto di forti vibrazioni al piantone dello sterzo. La venditrice aveva pertanto suggerito di rivolgersi al centro di assistenza autorizzato Audi TR di Alessandria, che tuttavia non aveva risolto il problema, comunicando, nel novembre 2020, l'esistenza di un probabile difetto di costruzione. Nel dicembre 2020, persistendo il lamentato vizio, l'attore si era rivolto, su indicazione della convenuta, ad altra officina autorizzata, che tuttavia non aveva risolto il problema. La venditrice e la Audi TR erano state pertanto sollecitate a porre rimedio alle problematiche manifestatesi sul veicolo;
Audi TR aveva riscontrato la diffida, contestando la sussistenza dei vizi e rappresentando che la vettura era ancora coperta da garanzia del venditore.
1.2. Nondimeno, l'attore aveva sottoposto il veicolo a valutazione di proprio esperto, che aveva concluso ritenendo sussistenti vizi agli organi meccanici, la cui riparazione avrebbe richiesto importanti interventi sul veicolo. L'attore ha pertanto promosso il presente giudizio al fine di ottenere la riparazione dei vizi, con assegnazione di termine per il ricovero del veicolo non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e condanna al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo ricovero del veicolo;
in subordine ha chiesto la sostituzione del veicolo con altro di identico, per il caso di sostituzione antieconomica e, in estremo subordine, la risoluzione del contratto di vendita e di leasing, ai sensi della normativa del Codice del Consumo, avendo tempestivamente denunciato i vizi e operando la garanzia di cui all'art. 130 Cod. Cons. 2. All'udienza fissata per la trattazione, nessuno è comparso per la convenuta, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. Ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, esaurita l'istruttoria, si è costituita la convenuta, avendo appreso della pendenza del giudizio soltanto all'esito della notifica dell'interpello. La convenuta ha contestato fermamente la prospettazione attorea, in particolare la propria qualità di venditore e quella di consumatore assunta dall'attore, stante la sussistenza del rapporto di leasing, sottoscritto dall'attore con la società Volskwagen proprietaria del Controparte_2 veicolo acquistato a sua volta dalla società Audi TR, con conseguente estraneità della convenuta a tale rapporto contrattuale e, conseguentemente, alle pretese di parte attrice, avendo avuto unicamente acquistato il diritto di opzione di altro veicolo intestato all'impresa individuale dell'attore.
2.1. Del pari, la convenuta contesta la qualità di consumatore assunta dall'attore, atteso che il contratto di leasing risulta stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale
3 svolta dal medesimo. Da ultimo, la convenuta ha contestato la sussistenza di qualsivoglia vizio del veicolo, anche per quanto comunicato dalla venditrice Audi TR ed invocando in ogni caso la inidoneità della perizia di parte a costituire prova dei lamentati difetti, concludendo per il rigetto della domanda attorea, previa ammissione dell'ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale del rapporto di leasing. Esauriti gli incombenti relativi alla prova orale, è stata rigettata l'istanza di ctu formulata da parte attrice;
la causa è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. L'attore invoca la tutela del consumatore, descritta dagli artt. 128 e ss., d.lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, in ordine al rapporto contrattuale intercorso con la società convenuta per l'acquisto dell'autovettura Audi Q2 Business, avvenuto il 27 febbraio 2019 (doc. 1 fascicolo parte attrice), per un corrispettivo di euro 36.5000,00, permutando il proprio veicolo Mini Countryman Cooper D All. 4, del valore di euro 20.000,00. L'attore si era impegnato a corrispondere la residua somma in 47 rate mensili di euro 351,20 cadauna, in forza di contratto di leasing stipulato con la società Volkswagen Bank, avente ad oggetto il veicolo in questione di proprietà della società Volkswagen Financial Services s.p.a. (docc.
3-5 fascicolo parte attrice). Ciò posto, l'attore lamenta la sussistenza di vizi meccanici a carico del veicolo, sorti dal giugno 2020 e consistenti in intense vibrazioni provenienti dal piantone dello sterzo, relativamente ai quali deduce di aver preso contatti con la venditrice odierna convenuta, che aveva suggerito di consegnare l'autoveicolo per le verifiche al centro autorizzato Audi TR di Alessandria. L'intervento dell'officina autorizzata non aveva tuttavia sortito alcun effetto. Trattasi di circostanze che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta;
del resto, si deve peraltro evidenziare come risulti in atti la corrispondenza telematica intercorsa nel settembre 2020 tra il e l'officina Pt_1 autorizzata (doc. 14 fascicolo parte attrice).
3.1. Nel dettaglio, con la mail del 20 settembre 2020 il aveva richiesto la Pt_1 specifica degli interventi eseguiti veicolo a causa della forte vibrazione del piantone dello sterzo, cui aveva fatto seguito, il giorno successivo, il riscontro di Audi TR con cui era stata comunicata l'assenza di malfunzionamenti. Del pari, risulta l'ulteriore comunicazione dell'officina Audi TR del 12 novembre 2020, con cui si era dato atto della sostituzione dei cuscinetti, cui aveva fatto seguito il riscontro del , che Pt_1 aveva ribadito la persistenza delle problematiche nonostante ben tre ricoveri presso l'officina, paventando rischi per la sicurezza del guidatore e dei passeggeri.
3.2. I difetti sono quelli individuati nella perizia di parte depositata in atti (doc. 10 fascicolo parte attrice), consistenti in una forte vibrazione del piantone dello sterzo, in fase di accelerazione e decelerazione ad alte velocità. Alla luce di tale ricostruzione, per quanto emerge dalla documentazione in atti, l'attore ha invocato la disciplina del consumatore, in particolare quella relativa alla garanzia di conformità della cosa venduta, muovendo dalla generale previsione dell'art. 130 co. 1, che afferma la responsabilità del venditore, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al
4 momento della consegna del bene. La norma prevede espressamente, quali rimedi, il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2. 3.3. Parte convenuta ha contestato la qualifica di consumatore in capo all'attore, ritenendo che l'autovettura fosse stata acquistata per l'esercizio della sua attività imprenditoriale. Di tale assunto non vi è tuttavia prova, né elementi significativi in tal senso possono essere desunti dalla documentazione contrattuale, che peraltro reca l'espresso riferimento al “credito ai consumatori” in materia di locazione finanziaria con facoltà di compera (doc. 2 fascicolo parte attrice). La disciplina è pertanto applicabile al caso di specie ed è speciale rispetto a quella della vendita prevista dagli artt. 1490 e ss. cod. civ., prevedendo una serie di rimedi specifici, indicati dalla ridetta norma, nonché condizioni per la praticabilità dei rimedi. Si deve peraltro precisare che l'applicazione della disciplina più favorevole all'acquirente discende dalla peculiare qualifica soggettiva di consumatore del soggetto acquirente, secondo la nozione prevista dall'art. 3 Cod. Cons.
3.4. La specialità della disciplina è inoltre desumibile dalla norma di chiusura contenuta nell'art. 135 co. 2 Cod. Cons., che prevede la applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita, per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Il sistema dei rimedi approntati dal Codice del Consumo, per il caso di difetto di conformità e secondo il sistema di norme vigente all'epoca della stipulazione – essendo stata la materia modificata in parte qua dal d.lgs. 170/2021 – è senza alcun dubbio di maggior favore per il consumatore rispetto a quello tradizionale della disciplina codicistica in tema di vendita e prevede una “graduazione” gerarchica, come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito, dei rimedi esperibili: da quello “conservativo”, che consente al consumatore di ottenere la riparazione o il ripristino del bene, senza spese a suo carico, passando per la sostituzione del bene difettoso e alla riduzione del prezzo, fino al rimedio “definitivo” della risoluzione del contratto.
3.5. La richiamata disciplina di protezione prevede tra l'altro una serie di dettagliate condizioni e cautele ai fini della operatività, volte alla tutela della posizione del consumatore, pur sempre nell'ottica di un contemperamento di interessi contrapposti, come si può rilevare dalla esperibilità, ad esempio, della riparazione o sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, per il professionista, a carico del quale sorge tale obbligo. La norma si occupa altresì di dettagliare le condizioni la cui ricorrenza consente di ritenere il rimedio eccessivamente oneroso, qualora imponga al venditore “spese irragionevoli”, tenuto conto degli elementi declinati alle lettere a), b) e c) del comma 4: il valore del bene in assenza di difetto di conformità; l'entità del difetto e l'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3.6. I rimedi alternativi sono, come già evidenziato, quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, in analogia con le azioni edilizie previste dalla disciplina codicistica contenuta nell'art. 1492 c.c. Anche in questo caso, rileva la specialità della disciplina, poiché l'esperimento degli ulteriori rimedi – riduzione del prezzo e risoluzione
5 del contratto – è subordinata alla ricorrenza di una delle “situazioni” – utilizzando la terminologia del Testo Unico – descritte nel comma 7 dell'art. 130: la eccessiva onerosità
o impossibilità della riparazione o della sostituzione, lo spirare di un “termine congruo” per la riparazione o sostituzione o il presupposto che la riparazione o la sostituzione siano già state effettuate, ma abbiano arrecato “notevoli inconvenienti” al consumatore. A ciò si deve aggiungere la considerazione, già innanzi richiamata, che i rimedi sono esperibili “gerarchicamente”, secondo la graduazione prevista dalla norma, sì che l'esperibilità del rimedio della risoluzione o della riduzione del prezzo è subordinata alla non percorribilità dei rimedi “conservativi”. Qualora il consumatore non rispetti l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta (Trib. Milano, sez. IV, n. 8909/2020). 4. Nel caso di specie, parte attrice chiede in via principale la rimozione dei vizi e dei difetti a spese della convenuta e, in subordine, qualora il rimedio sia eccessivamente oneroso, chiede la sostituzione del veicolo con altro di eguale valore. Parte convenuta ha contestato fermamente le domande attoree, invocando la propria estraneità al rapporto contrattuale di leasing finanziario, intervenuto tra l'attore e la società Volkswagen Financial Services, che a sua volta aveva acquistato il veicolo dalla società Audi TR, deducendo di aver unicamente acquistato il diritto di opzione sul veicolo oggetto di permuta, parimenti concesso all'attore in leasing dalla società Ifis Leasing, riscattandone la posizione da quest'ultima. La prospettazione di parte convenuta è fondata.
4.1. Occorre sul punto rilevare che, per quanto emerge dalla documentazione in atti, il veicolo in oggetto è entrato nella disponibilità dell'utilizzatore a seguito di contratto di leasing (docc.
2-3 fascicolo parte attrice) e che il bene, all'epoca dei fatti, era proprietà della società concedente Volkswagen Bank, come si evince dalla lettura del libretto di circolazione, in cui peraltro il risulta quale persona fisica che può disporre del Pt_1 veicolo a titolo diverso dal proprietario (indicato con il codice C.
3.1 e C.3.2); del resto, dallo stesso libretto si evince la data di scadenza della locazione al 13 settembre 2023 (doc. 4 fascicolo parte attrice), risultando l'accettazione della pratica alla data del 10 settembre 2019 (doc. 3 fascicolo parte attrice). Si deve correlativamente rilevare come il documento che parte attrice pretende di porre a fondamento della propria ricostruzione, secondo cui la concessionaria aveva assunto la qualifica di “venditrice”, la convenuta si è limitata alla “ordinazione del veicolo” oggetto di causa e di aver ritirato il veicolo in permuta, pure concesso al in leasing, riscattandolo dalla concedente e con Pt_1
“voltura del veicolo ritirato a favore della dealer”, come si evince dalla disamina del documento (doc. 1 fascicolo parte attrice). A ciò si aggiunga che il medesimo documento, quanto al veicolo fa riferimento al “pagamento Q2 tramite leasing come distinta allegata e alla Mini “in permuta da riscattare da parte di Controparte_1 da Banca Ifis”.
4.2. La documentazione in atti esclude inequivocabilmente che il sia Pt_1
“proprietario del veicolo”, risultando il medesimo soltanto utilizzatore in forza di contratto di leasing. A tal fine, giova rilevare che con la pronuncia resa a Sezioni Unite, la
6 Suprema Corte ha affermato espressamente che “…l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente e utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa a riguardo, l'utilizzatore non può invece esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di una specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito, poiché non riguarda la “legitimatio ad causam” ma la titolarità attiva del rapporto” (C. Civ. Sez. Un. n. 19785/2015). Le Sezioni Unite aderiscono pertanto all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l'utilizzatore può agire in via diretta nei confronti del fornitore soltanto per l'ottenimento dell'adempimento e del risarcimento del danno connesso, mentre l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, da parte dell'utilizzatore, è subordinata all'esistenza di una specifica clausola pattizia, contenuta nel contratto di leasing, avente ad oggetto la cessione di tali diritti dalla società di leasing all'utilizzatore.
4.3. Ferma restando, pertanto, la pacifica e documentata esistenza di un rapporto di leasing finanziario, nel caso di specie, si deve pertanto in primo luogo escludere che l'attore possa agire per ottenere la risoluzione del contratto, sia pur in termini di disciplina consumeristica, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena citato, posto che con la domanda svolta in ulteriore subordine, l'attore richiede la risoluzione del “contratto di acquisto e del contratto di leasing” stipulato per il tramite della venditrice. Nondimeno, all'utilizzatore sono riconosciute delle garanze, anche quando tali clausole non siano state predisposte;
in particolare, quanto ai vizi che si siano manifestati successivamente alla consegna del bene, perché occulti o taciuti in mala fede dal fornitore, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa e per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
4.4. In altri termini, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza citata, in via generale, la tutela spettante all'acquirente comprende l'azione per far valere i vizi, sia nei casi in cui la vendita sia disciplinata dalle norme generali del codice civile che nei casi in cui trovi applicazione la disciplina del codice del consumo, nei casi in cui sia richiesta l'eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene – e quindi anche in ordine all'applicazione della invocata disciplina consumeristica –, ciò in quanto la relativa azione, qualificabile come di esatto adempimento, rientra nella tutela accordata direttamente all'utilizzatore, vieppiù in presenza di vizi occulti e scoperti soltanto successivamente alla consegna, trattandosi di rimedio che non incide sul contratto a prestazioni sinallagmatiche tra venditore e compratore.
4.5. L'azione è tuttavia concessa, come già innanzi si è rilevato, dall'utilizzatore nei confronti del solo fornitore, che va individuato al più, nella società Audi TR, per
7 quanto si evince dalla pur scarna e lacunosa documentazione attorea, in particolare dal pagamento effettuato in favore dal a tale società in cui la stessa figura come Pt_1
“fornitore” (doc. 4 fascicolo parte convenuta) e che, in ogni caso, non può essere individuato con la convenuta, in ragione della sussistenza del richiamato contratto di leasing, dal quale risulta pacificamente che il veicolo oggetto di causa non è di proprietà della convenuta, né è stato da questa venduto all'attore, che non ne risulta pertanto proprietario, per quanto innanzi già si è evidenziato. In altri termini, dall'esame della documentazione in atti, la sussistenza di un rapporto di leasing finanziario sottoscritto dall'attore con la società concedente Volkswagen Financial Bank, induce ad escludere che il sia proprietario del veicolo, come peraltro risulta dal libretto di Pt_1 circolazione, con conseguente preclusione della legittimazione a proporre domanda di risoluzione del contratto;
l'attore, in quanto utilizzatore può senz'altro esperire i rimedi concernenti i vizi scoperti successivamente alla consegna del veicolo nei confronti del fornitore che, nel caso di specie, per i motivi innanzi richiamati, non può essere individuato nella impresa convenuta. La domanda attorea non può pertanto essere accolta. Assorbita ogni ulteriore questione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite;
per l'effetto, l'attore soccombente sarà tenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 30 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 2097/2022, avente ad oggetto vizi della vendita e azione di risoluzione nell'ambito del contratto del consumatore, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Andreina Gili, come da procura in atti, ATTORE CONTRO
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabrizio Filipponi, come da procura in atti CONVENUTA CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Contrariis reiectis Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previ i più opportuni provvedimenti e declaratorie di rito, In via principale Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante Controparte_1 protempore, con sede in Barge (CN), Via Bagnolo nr. 72/A, P.IVA , P.IVA_1 all'eliminazione dei vizi/difetti riscontrati in perizia ed alla sostituzione delle parti difettose assegnando termine per il ricovero del veicolo non superiore a giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza con condanna al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza di detto termine sino all'effettivo ricovero del veicolo;
In via subordinata Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e l'impossibilità ed antieconomicità della riparazione e per l'effetto condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante protempore, con sede in Barge (CN), Via
[...]
Bagnolo nr. 72/A, P.IVA alla sostituzione con identico veicolo assegnando P.IVA_1
1 termine non superiore a giorni 30 dalla pubblicazione della sentenza con condanna al pagamento di € 50,00 per ogni giorno di ritardo dalla scadenza di detto termine sino all'effettiva consegna;
In via ulteriormente subordinata Accertare i gravi vizi del veicolo AUDI Q2 tg. FX 776SV di proprietà attorea e l'impossibilità ed antieconomicità della riparazione, dichiarare la risoluzione del contratto di acquisto e del contratto di leasing stipulato per il tramite della venditrice e per l'effetto condannare la società in persona del legale rappresentante protempore, con Controparte_1 sede in Barge (CN), Via Bagnolo nr. 72/A, P.IVA alla restituzione del veicolo P.IVA_1 permutato con equo conguaglio e/o, ove ciò non fosse possibile alla restituzione di € 20.000,00, pari al valore del veicolo al tempo della permuta nonché alla restituzione delle rate del finanziamento corrisposte dall'attore sino alla risoluzione del contratto. In via istruttoria Si insta sin da ora affinché l'Ill.mo Giudice adito Voglia nominare esperto perito al quale affidare l'incarico di esaminare il veicolo, accertarne lo stato e le condizioni, individuare i vizi e difetti presenti con particolare riferimento a quelli evidenziato nella perizia dello Studio Modena Srl. In ogni caso Con vittoria di spese ed onorari di giudizio oltre al 15% e oneri accessori e spese per CTU e CTP.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis rejectis;
previe declaratorie facti et iuris del caso;
previa ammissione ed esperimento dei necessari incombenti istruttori, segnatamente esibizione /o acquisizione ex art. 210-213 C.P.C., dall'attore e/o dalle altre parti contrattuali (Wolkswagen Bank ecc. e Audi TR S.p.a.) di copia degli atti integrali del leasing stipulato dall'attore in riferimento al veicolo oggetto di causa (n.° 1000187 del settembre 2019); in via principale e pregiudiziale: dato atto che la convenuta non è, né può essere, considerata quale venditore del veicolo de quo;
dichiararsi l'inammissibilità e/o respingersi ogni domanda ex adverso proposta perché infondata e/o comunque assolversi la convenuta da ogni richiesta attorea;
col favore delle spese ed onorari tutti di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio deducendo di aver Parte_1 acquistato presso la concessionaria in Barge, il veicolo Audi Controparte_1
Q2 Business, con permuta del proprio veicolo usato e stipula di contestuale contratto di leasing. Il veicolo era risultato affetto da gravi vizi, sicchè l'attore ha chiesto la sostituzione delle parti danneggiate e, in subordine, la sostituzione con identico veicolo,
2 per il caso di antieconomicità della sostituzione;
in via di ulteriore subordine ha invocato la risoluzione del contratto di acquisto e di leasing. Nel dettaglio, il veicolo era stato acquistato il 27 febbraio 2019 per un corrispettivo di euro 36.500,00, con permuta del veicolo usato del valore di euro 20.000,00; per la corresponsione della residua somma è stato stipulato contratto di leasing con Volkswagen Bank, con cui l'attore si era impegnato al pagamento di 47 rate dell'importo di euro 351,20 cadauna.
1.1. La vettura era stata immatricolata nel settembre 2019; soltanto nel giugno 2020, avendo percorso pochi chilometri in conseguenza delle restrizioni imposte dalla normativa emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19, l'attore si era accorto di forti vibrazioni al piantone dello sterzo. La venditrice aveva pertanto suggerito di rivolgersi al centro di assistenza autorizzato Audi TR di Alessandria, che tuttavia non aveva risolto il problema, comunicando, nel novembre 2020, l'esistenza di un probabile difetto di costruzione. Nel dicembre 2020, persistendo il lamentato vizio, l'attore si era rivolto, su indicazione della convenuta, ad altra officina autorizzata, che tuttavia non aveva risolto il problema. La venditrice e la Audi TR erano state pertanto sollecitate a porre rimedio alle problematiche manifestatesi sul veicolo;
Audi TR aveva riscontrato la diffida, contestando la sussistenza dei vizi e rappresentando che la vettura era ancora coperta da garanzia del venditore.
1.2. Nondimeno, l'attore aveva sottoposto il veicolo a valutazione di proprio esperto, che aveva concluso ritenendo sussistenti vizi agli organi meccanici, la cui riparazione avrebbe richiesto importanti interventi sul veicolo. L'attore ha pertanto promosso il presente giudizio al fine di ottenere la riparazione dei vizi, con assegnazione di termine per il ricovero del veicolo non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza e condanna al pagamento della somma di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo ricovero del veicolo;
in subordine ha chiesto la sostituzione del veicolo con altro di identico, per il caso di sostituzione antieconomica e, in estremo subordine, la risoluzione del contratto di vendita e di leasing, ai sensi della normativa del Codice del Consumo, avendo tempestivamente denunciato i vizi e operando la garanzia di cui all'art. 130 Cod. Cons. 2. All'udienza fissata per la trattazione, nessuno è comparso per la convenuta, sicchè ne è stata dichiarata la contumacia. Ammessa la prova orale richiesta da parte attrice, esaurita l'istruttoria, si è costituita la convenuta, avendo appreso della pendenza del giudizio soltanto all'esito della notifica dell'interpello. La convenuta ha contestato fermamente la prospettazione attorea, in particolare la propria qualità di venditore e quella di consumatore assunta dall'attore, stante la sussistenza del rapporto di leasing, sottoscritto dall'attore con la società Volskwagen proprietaria del Controparte_2 veicolo acquistato a sua volta dalla società Audi TR, con conseguente estraneità della convenuta a tale rapporto contrattuale e, conseguentemente, alle pretese di parte attrice, avendo avuto unicamente acquistato il diritto di opzione di altro veicolo intestato all'impresa individuale dell'attore.
2.1. Del pari, la convenuta contesta la qualità di consumatore assunta dall'attore, atteso che il contratto di leasing risulta stipulato nell'ambito dell'attività imprenditoriale
3 svolta dal medesimo. Da ultimo, la convenuta ha contestato la sussistenza di qualsivoglia vizio del veicolo, anche per quanto comunicato dalla venditrice Audi TR ed invocando in ogni caso la inidoneità della perizia di parte a costituire prova dei lamentati difetti, concludendo per il rigetto della domanda attorea, previa ammissione dell'ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione contrattuale del rapporto di leasing. Esauriti gli incombenti relativi alla prova orale, è stata rigettata l'istanza di ctu formulata da parte attrice;
la causa è stata pertanto rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. 3. L'attore invoca la tutela del consumatore, descritta dagli artt. 128 e ss., d.lgs. 205/2006, c.d. Codice del Consumo, in ordine al rapporto contrattuale intercorso con la società convenuta per l'acquisto dell'autovettura Audi Q2 Business, avvenuto il 27 febbraio 2019 (doc. 1 fascicolo parte attrice), per un corrispettivo di euro 36.5000,00, permutando il proprio veicolo Mini Countryman Cooper D All. 4, del valore di euro 20.000,00. L'attore si era impegnato a corrispondere la residua somma in 47 rate mensili di euro 351,20 cadauna, in forza di contratto di leasing stipulato con la società Volkswagen Bank, avente ad oggetto il veicolo in questione di proprietà della società Volkswagen Financial Services s.p.a. (docc.
3-5 fascicolo parte attrice). Ciò posto, l'attore lamenta la sussistenza di vizi meccanici a carico del veicolo, sorti dal giugno 2020 e consistenti in intense vibrazioni provenienti dal piantone dello sterzo, relativamente ai quali deduce di aver preso contatti con la venditrice odierna convenuta, che aveva suggerito di consegnare l'autoveicolo per le verifiche al centro autorizzato Audi TR di Alessandria. L'intervento dell'officina autorizzata non aveva tuttavia sortito alcun effetto. Trattasi di circostanze che non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta;
del resto, si deve peraltro evidenziare come risulti in atti la corrispondenza telematica intercorsa nel settembre 2020 tra il e l'officina Pt_1 autorizzata (doc. 14 fascicolo parte attrice).
3.1. Nel dettaglio, con la mail del 20 settembre 2020 il aveva richiesto la Pt_1 specifica degli interventi eseguiti veicolo a causa della forte vibrazione del piantone dello sterzo, cui aveva fatto seguito, il giorno successivo, il riscontro di Audi TR con cui era stata comunicata l'assenza di malfunzionamenti. Del pari, risulta l'ulteriore comunicazione dell'officina Audi TR del 12 novembre 2020, con cui si era dato atto della sostituzione dei cuscinetti, cui aveva fatto seguito il riscontro del , che Pt_1 aveva ribadito la persistenza delle problematiche nonostante ben tre ricoveri presso l'officina, paventando rischi per la sicurezza del guidatore e dei passeggeri.
3.2. I difetti sono quelli individuati nella perizia di parte depositata in atti (doc. 10 fascicolo parte attrice), consistenti in una forte vibrazione del piantone dello sterzo, in fase di accelerazione e decelerazione ad alte velocità. Alla luce di tale ricostruzione, per quanto emerge dalla documentazione in atti, l'attore ha invocato la disciplina del consumatore, in particolare quella relativa alla garanzia di conformità della cosa venduta, muovendo dalla generale previsione dell'art. 130 co. 1, che afferma la responsabilità del venditore, nei confronti del consumatore, per qualsiasi difetto di conformità esistente al
4 momento della consegna del bene. La norma prevede espressamente, quali rimedi, il ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione o una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2. 3.3. Parte convenuta ha contestato la qualifica di consumatore in capo all'attore, ritenendo che l'autovettura fosse stata acquistata per l'esercizio della sua attività imprenditoriale. Di tale assunto non vi è tuttavia prova, né elementi significativi in tal senso possono essere desunti dalla documentazione contrattuale, che peraltro reca l'espresso riferimento al “credito ai consumatori” in materia di locazione finanziaria con facoltà di compera (doc. 2 fascicolo parte attrice). La disciplina è pertanto applicabile al caso di specie ed è speciale rispetto a quella della vendita prevista dagli artt. 1490 e ss. cod. civ., prevedendo una serie di rimedi specifici, indicati dalla ridetta norma, nonché condizioni per la praticabilità dei rimedi. Si deve peraltro precisare che l'applicazione della disciplina più favorevole all'acquirente discende dalla peculiare qualifica soggettiva di consumatore del soggetto acquirente, secondo la nozione prevista dall'art. 3 Cod. Cons.
3.4. La specialità della disciplina è inoltre desumibile dalla norma di chiusura contenuta nell'art. 135 co. 2 Cod. Cons., che prevede la applicabilità delle disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita, per quanto non previsto dalla disciplina consumeristica. Il sistema dei rimedi approntati dal Codice del Consumo, per il caso di difetto di conformità e secondo il sistema di norme vigente all'epoca della stipulazione – essendo stata la materia modificata in parte qua dal d.lgs. 170/2021 – è senza alcun dubbio di maggior favore per il consumatore rispetto a quello tradizionale della disciplina codicistica in tema di vendita e prevede una “graduazione” gerarchica, come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito, dei rimedi esperibili: da quello “conservativo”, che consente al consumatore di ottenere la riparazione o il ripristino del bene, senza spese a suo carico, passando per la sostituzione del bene difettoso e alla riduzione del prezzo, fino al rimedio “definitivo” della risoluzione del contratto.
3.5. La richiamata disciplina di protezione prevede tra l'altro una serie di dettagliate condizioni e cautele ai fini della operatività, volte alla tutela della posizione del consumatore, pur sempre nell'ottica di un contemperamento di interessi contrapposti, come si può rilevare dalla esperibilità, ad esempio, della riparazione o sostituzione del bene, salvo che il rimedio richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro, per il professionista, a carico del quale sorge tale obbligo. La norma si occupa altresì di dettagliare le condizioni la cui ricorrenza consente di ritenere il rimedio eccessivamente oneroso, qualora imponga al venditore “spese irragionevoli”, tenuto conto degli elementi declinati alle lettere a), b) e c) del comma 4: il valore del bene in assenza di difetto di conformità; l'entità del difetto e l'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
3.6. I rimedi alternativi sono, come già evidenziato, quelli della riduzione del prezzo e della risoluzione del contratto, in analogia con le azioni edilizie previste dalla disciplina codicistica contenuta nell'art. 1492 c.c. Anche in questo caso, rileva la specialità della disciplina, poiché l'esperimento degli ulteriori rimedi – riduzione del prezzo e risoluzione
5 del contratto – è subordinata alla ricorrenza di una delle “situazioni” – utilizzando la terminologia del Testo Unico – descritte nel comma 7 dell'art. 130: la eccessiva onerosità
o impossibilità della riparazione o della sostituzione, lo spirare di un “termine congruo” per la riparazione o sostituzione o il presupposto che la riparazione o la sostituzione siano già state effettuate, ma abbiano arrecato “notevoli inconvenienti” al consumatore. A ciò si deve aggiungere la considerazione, già innanzi richiamata, che i rimedi sono esperibili “gerarchicamente”, secondo la graduazione prevista dalla norma, sì che l'esperibilità del rimedio della risoluzione o della riduzione del prezzo è subordinata alla non percorribilità dei rimedi “conservativi”. Qualora il consumatore non rispetti l'ordine gerarchico dei rimedi, proponendo sin da subito la domanda di risoluzione o di riduzione del prezzo, la conseguenza è l'inammissibilità della domanda proposta (Trib. Milano, sez. IV, n. 8909/2020). 4. Nel caso di specie, parte attrice chiede in via principale la rimozione dei vizi e dei difetti a spese della convenuta e, in subordine, qualora il rimedio sia eccessivamente oneroso, chiede la sostituzione del veicolo con altro di eguale valore. Parte convenuta ha contestato fermamente le domande attoree, invocando la propria estraneità al rapporto contrattuale di leasing finanziario, intervenuto tra l'attore e la società Volkswagen Financial Services, che a sua volta aveva acquistato il veicolo dalla società Audi TR, deducendo di aver unicamente acquistato il diritto di opzione sul veicolo oggetto di permuta, parimenti concesso all'attore in leasing dalla società Ifis Leasing, riscattandone la posizione da quest'ultima. La prospettazione di parte convenuta è fondata.
4.1. Occorre sul punto rilevare che, per quanto emerge dalla documentazione in atti, il veicolo in oggetto è entrato nella disponibilità dell'utilizzatore a seguito di contratto di leasing (docc.
2-3 fascicolo parte attrice) e che il bene, all'epoca dei fatti, era proprietà della società concedente Volkswagen Bank, come si evince dalla lettura del libretto di circolazione, in cui peraltro il risulta quale persona fisica che può disporre del Pt_1 veicolo a titolo diverso dal proprietario (indicato con il codice C.
3.1 e C.3.2); del resto, dallo stesso libretto si evince la data di scadenza della locazione al 13 settembre 2023 (doc. 4 fascicolo parte attrice), risultando l'accettazione della pratica alla data del 10 settembre 2019 (doc. 3 fascicolo parte attrice). Si deve correlativamente rilevare come il documento che parte attrice pretende di porre a fondamento della propria ricostruzione, secondo cui la concessionaria aveva assunto la qualifica di “venditrice”, la convenuta si è limitata alla “ordinazione del veicolo” oggetto di causa e di aver ritirato il veicolo in permuta, pure concesso al in leasing, riscattandolo dalla concedente e con Pt_1
“voltura del veicolo ritirato a favore della dealer”, come si evince dalla disamina del documento (doc. 1 fascicolo parte attrice). A ciò si aggiunga che il medesimo documento, quanto al veicolo fa riferimento al “pagamento Q2 tramite leasing come distinta allegata e alla Mini “in permuta da riscattare da parte di Controparte_1 da Banca Ifis”.
4.2. La documentazione in atti esclude inequivocabilmente che il sia Pt_1
“proprietario del veicolo”, risultando il medesimo soltanto utilizzatore in forza di contratto di leasing. A tal fine, giova rilevare che con la pronuncia resa a Sezioni Unite, la
6 Suprema Corte ha affermato espressamente che “…l'operazione di leasing finanziario si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di leasing propriamente detto, concluso tra concedente e utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa, in forza del quale, ferma restando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale, l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto. In mancanza di un'espressa previsione normativa a riguardo, l'utilizzatore non può invece esercitare l'azione di risoluzione (o di riduzione del prezzo) del contratto di vendita tra il fornitore e il concedente (cui esso è estraneo) se non in presenza di una specifica clausola contrattuale, con la quale gli venga dal concedente trasferita la propria posizione sostanziale, restando il relativo accertamento rimesso al giudice di merito, poiché non riguarda la “legitimatio ad causam” ma la titolarità attiva del rapporto” (C. Civ. Sez. Un. n. 19785/2015). Le Sezioni Unite aderiscono pertanto all'orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui l'utilizzatore può agire in via diretta nei confronti del fornitore soltanto per l'ottenimento dell'adempimento e del risarcimento del danno connesso, mentre l'azione di risoluzione del contratto di fornitura, da parte dell'utilizzatore, è subordinata all'esistenza di una specifica clausola pattizia, contenuta nel contratto di leasing, avente ad oggetto la cessione di tali diritti dalla società di leasing all'utilizzatore.
4.3. Ferma restando, pertanto, la pacifica e documentata esistenza di un rapporto di leasing finanziario, nel caso di specie, si deve pertanto in primo luogo escludere che l'attore possa agire per ottenere la risoluzione del contratto, sia pur in termini di disciplina consumeristica, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena citato, posto che con la domanda svolta in ulteriore subordine, l'attore richiede la risoluzione del “contratto di acquisto e del contratto di leasing” stipulato per il tramite della venditrice. Nondimeno, all'utilizzatore sono riconosciute delle garanze, anche quando tali clausole non siano state predisposte;
in particolare, quanto ai vizi che si siano manifestati successivamente alla consegna del bene, perché occulti o taciuti in mala fede dal fornitore, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei vizi o la sostituzione della cosa e per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione della somma corrispondente ai canoni già eventualmente pagati al concedente.
4.4. In altri termini, in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza citata, in via generale, la tutela spettante all'acquirente comprende l'azione per far valere i vizi, sia nei casi in cui la vendita sia disciplinata dalle norme generali del codice civile che nei casi in cui trovi applicazione la disciplina del codice del consumo, nei casi in cui sia richiesta l'eliminazione dei vizi o la sostituzione del bene – e quindi anche in ordine all'applicazione della invocata disciplina consumeristica –, ciò in quanto la relativa azione, qualificabile come di esatto adempimento, rientra nella tutela accordata direttamente all'utilizzatore, vieppiù in presenza di vizi occulti e scoperti soltanto successivamente alla consegna, trattandosi di rimedio che non incide sul contratto a prestazioni sinallagmatiche tra venditore e compratore.
4.5. L'azione è tuttavia concessa, come già innanzi si è rilevato, dall'utilizzatore nei confronti del solo fornitore, che va individuato al più, nella società Audi TR, per
7 quanto si evince dalla pur scarna e lacunosa documentazione attorea, in particolare dal pagamento effettuato in favore dal a tale società in cui la stessa figura come Pt_1
“fornitore” (doc. 4 fascicolo parte convenuta) e che, in ogni caso, non può essere individuato con la convenuta, in ragione della sussistenza del richiamato contratto di leasing, dal quale risulta pacificamente che il veicolo oggetto di causa non è di proprietà della convenuta, né è stato da questa venduto all'attore, che non ne risulta pertanto proprietario, per quanto innanzi già si è evidenziato. In altri termini, dall'esame della documentazione in atti, la sussistenza di un rapporto di leasing finanziario sottoscritto dall'attore con la società concedente Volkswagen Financial Bank, induce ad escludere che il sia proprietario del veicolo, come peraltro risulta dal libretto di Pt_1 circolazione, con conseguente preclusione della legittimazione a proporre domanda di risoluzione del contratto;
l'attore, in quanto utilizzatore può senz'altro esperire i rimedi concernenti i vizi scoperti successivamente alla consegna del veicolo nei confronti del fornitore che, nel caso di specie, per i motivi innanzi richiamati, non può essere individuato nella impresa convenuta. La domanda attorea non può pertanto essere accolta. Assorbita ogni ulteriore questione. 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della controversia, tenuto conto della complessiva attività svolta, delle questioni affrontate e dell'esito della lite;
per l'effetto, l'attore soccombente sarà tenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta integralmente le domande attoree;
condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 30 giugno 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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