Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
10 aprile 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4648 / 2024 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall' avv. Antonella Anzalone come da procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Nicola CP_1
Maccarrone come in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: accertamento malattia professionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/05/2025 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di avere svolto dal 2009 al 2023 nel Comune di Castiglione di Sicilia (CT) attività lavorativa di operaio, adibito a varie lavorazioni agricole, alle dipendenze dell'Azienda Agricola Vinicola Parte_2
esponeva :
- di essere stato esposto, durante l'espletamento della predetta attività lavorativa, a perfrigerazioni e sbalzi termici, movimentazione di voluminosi e gravosi carichi con frequente
- che la continua esposizione a siffatti fattori nocivi aveva determinato l'insorgenza di algie al rachide ed agli arti superiori e inferiori con degenerazione artrosica e discale plurilivello, nonché broncopatia cronica ostruttiva con bronchiectasie, fibrosi, micronodulia ed aree radiologicamente evidenziate con l'aspetto di “vetro smerigliato”;
- di avere, pertanto, inoltrato domanda all' al fine di ottenere il riconoscimento di CP_1
malattia professionale;
- che, più segnatamente, in data 19.04.2023 aveva presentato domande per il riconoscimento di malattie professionali e segnatamente per SPONDILODISCOARTROSI PLURILIVELLO
DEL RACHIDE CON INTERESSAMENTO RADICOLOPATICO AD INCIDENZA
FUNZIONALE PREVALENTE A LIVELLO DEI TRATTI CERVICALE E LOMBOSACRALE
e per BPCO CON FREQUENTI RIACUTIZZAZIONI E DEFICIT VENTILATORIO;
- che entrambe le suddette domande (pratiche nn. 520010236 e 520010876) erano state CP_1 esitate dall'Istituto con provvedimenti di archiviazione del 15.06.2023, escludendosi l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo e la malattia denunciata;
- di avere inoltrato, in data 13.11.2023, a mezzo raccomandata a.r., opposizione ex art. 104 del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 avverso il mancato riconoscimento delle malattie professionali denunciate, chiedendo di essere convocato a visita collegiale al fine di vedere rettificate le precedenti valutazioni ed allegando valutazione medico legale di malattia professionale a firma della Dott.ssa ; Persona_1
- - che, senza aver previamente convocato l'opponente a visita collegiale, con provvedimenti del 29.11.2023 l' rigettava la superiore opposizione;
CP_1
In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio infine, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini: “ Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectiis:
- dichiarare e ritenere che dall'attività lavorativa espletata sono conseguite all'istante le malattie professionali denunciate nell'esatta misura accertanda, tenuto conto altresì delle riconosciute preesistenze, previa CTU;
condannare l' a corrispondere al ricorrente la relativa prestazione CP_1
economica ex D.Lgs. 38/2000, tenuto conto delle riconosciute preesistenze, con gli arretrati, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria come per legge sui singoli ratei dalla maturazione del diritto al saldo;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente difensore anticipatario”. Instauratosi il contradditorio si costituiva in giudizio spiegando difese volte al rigetto del CP_1 ricorso. In particolare l' ribadiva la bontà degli accertamenti amministrativi rilevando che, CP_2
quanto alla patologia BPCO era stata già riconosciuta come invalidità civile nella misura del 67% trattandosi di una mutazione patologica causata da una mutazione genetica ereditaria, per la quale non poteva essere riconosciuta nessuna eziologia lavorativa, mentre, per quel che concerne l'apparato osteoarticolare, dalla documentazione prodotta, non si evidenziavano alterazioni patologiche di rilevanza clinica.
In ragione delle difese articolate in memoria l' rassegnava le seguenti conclusioni: “ Per le CP_2
ragioni esposte, rigettare la domanda della ricorrente e considerare valido il provvedimento di diniego dell' Spese, come per legge”. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale.
Sostituita l'udienza del 10 aprile 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
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1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito specificate.
E' opportuno richiamare, in via generale, la normativa di riferimento.
L'art. 3 D.P.R. 1124/1965 stabilisce che “L'assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art.
1. La tabella predetta può essere modificata o integrata con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Per le malattie professionali, in quanto nel presente titolo non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni”.
La Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma primo dell'articolo in questione, nella parte in cui non prevede che
“l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro”.
Il successivo art. 134 D.P.R. 1124/1965 prevede altresì che “Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali è ammesso il diritto alle prestazioni, sempreché l'inabilità o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia è indicato nella tabella allegato n. 4.
Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia. Agli effetti del comma precedente, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo l'entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria”. Anche in tal caso, la Corte costituzionale, con sentenza 18 febbraio 1988, n. 179, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 1 del citato articolo, dalla parola “sempreché” fino alla fine.
In merito alle prestazioni erogate dell'Ente resistente, l'art. 66 D.P.R. citato stabilisce che “Le prestazioni dell'assicurazione sono le seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi”.
A tal riguardo, l'art. 13 co. 2 D.lgs. 38/2000 prevede che “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' CP_1
nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo
66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al
16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Con specifico riferimento alla disciplina risultante dalla citata sentenza della Corte Costituzionale n.
179/1988, la Suprema Corte ha evidenziato che “In tema di indennizzabilità delle malattie professionali, in seguito alla sentenza n. 179 del 1988 della Corte Cost. - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (nella parte in cui limita la tutela assicurativa alle sole malattie indicate in tabella) e dell'art. 134 d.P.R. cit. (nella parte in cui condiziona il diritto alla prestazione al fatto che l'inabilità o la morte si verifichino nel periodo di tempo per ciascuna malattia indicato in tabella) - il lavoratore è ammesso a provare che la malattia, anche quando trattasi di malattia non tabellata o comunque insorta fuori dei termini predeterminati, ha ugualmente carattere professionale e dipende dalla lavorazione morbigena cui era stato addetto. In tal caso, tuttavia, il lavoratore non potrà avvalersi delle presunzioni favorevoli discendenti dalla tabella e dovrà dimostrare, secondo il generale principio dell'onere della prova, non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il nesso causale tra tale lavorazione e la malattia denunciata. L'accertamento in ordine alla eziologia professionale della malattia, risolvendosi in un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici” (C. Cass.
8271/1997; cfr. altresì C. Cass. 9048/2001, C. Cass. 14308/2006, C. Cass. 21825/2014, C. Cass.
19312/2004, secondo cui, in particolare, “Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell'Istituto assicuratore, che nel caso concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro;
nel caso, poi, di fattispecie costitutiva del diritto alla rendita ai superstiti e all'assegno funerario, è altresì necessaria la dimostrazione del nesso di causalità tra la malattia, che si assume contratta a causa del lavoro, e la morte”).
2. Nel caso di specie, già sotto il profilo dell'onere di allegazione il ricorso si palesa del tutto generico quanto al dato della esposizione ad un rischio qualificato avendo il ricorrente esclusivamente dedotto di avere prestato per molti anni attività lavorativa nel settore agricolo senza, tuttavia, specificare l'intensità e le caratteristiche dell'attività svolta e senza articolare neppure prove testimoniali. Invero, il soggetto assicurato che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha,
l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle attività svolte.
Ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio.
Tale onere non viene superato dalla mera circostanza della previsione della malattia tra quelle di cui alle tabelle ministeriali. E infatti, la conseguente inversione dell'onere probatorio non esonera, comunque, il lavoratore dal fornire in giudizio la prova dell'esposizione al rischio lavorativo, ossia circa le modalità di esecuzione della prestazione, l'entità di esposizione a fattori di rischio e la durata della prestazione, e ciò al fine di consentire all'organo giudicante una pronuncia in ordine alla riconducibilità, in termini di ragionevole certezza, della malattia alle mansioni concretamente svolte e individuate in tabella (cfr. Cass. 26041/2018).
Parte ricorrente, deve comunque provare l'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla prestazione lavorativa di riferimento perché il nesso eziologico tra i due termini sia presunto per legge
(sempre che la malattia si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella).
Nel medesimo senso è stato ulteriormente affermato che : “ In caso di malattie tabellate, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione legale del nesso causale, la prova del lavoratore dovrà avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia.
Incombe, invece, sull l'onere di fornire una prova idonea a vincere tale presunzione (Cassazione CP_1
civile sez. lav., 04/02/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 04/02/2020), n.2523 ).
In applicazione di tali principi, nel caso di specie, gravava dunque sul ricorrente la prova dell'esposizione a rischio con riguardo a tempi, ambienti, commesse assunte, modalità della prestazione ed effettiva attrezzatura utilizzata.
In tale quadro fattuale, in cui non vengono affatto delineati le effettive mansioni svolte, gli utensili usati ed i tempi di lavorazione, non può ritenersi accertata un'esposizione a rischio lavorativo.
Elementi decisivi a sostegno della prospettazione attorea, peraltro, non emergono neanche dalla documentazione in atti e, segnatamente, dall'estratto conto previdenziale INPS, da cui si evincono solamente i periodi di lavoro formalmente denunciati all'ente previdenziale.
Nel caso di specie la frammentarietà dei dati allegati e la mancata richiesta di idonea prova testi, impediscono di ritenere adeguatamente dimostrata un'esposizione a rischio professionale.
Attesa la genericità delle allegazioni prospettate in ricorso si , pertanto, è ritenuto superfluo disporre la CTU medico-legale
A tal proposito, sembra opportuno ricordare che “ La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negato qualora l parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass.Sez.6 L. Ord. n.3130 del 8/2/2011, conf. Cass. Sent.n.3191/2006).
Il ricorso va, conseguentemente, rigettato
3. Le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili avuto riguardo alla dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp.att. c.p.c in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale del lavoro di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Catania, 11/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso