Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1991, n. 42
Articolo 2Articolo 4
Versione
16 febbraio 1991
Art. 3. 1. E' comunque esclusa da parte degli enti ogni destinazione a copertura di perdite, salvo quanto espressamente disposto dall'articolo 2, comma 5, per il risanamento della siderurgia.
Entrata in vigore il 16 febbraio 1991
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente