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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/09/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5080 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e rinunciando espressamente ad ogni obbligazione inerente il reciproco e proprio mantenimento.
2. I coniugi vivono già separati e la minore vive con la madre nella via Per_1
Fiume 29 in Quartu Sant'Elena.
3. I genitori avranno paritario ruolo nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli.
La responsabilità genitoriale è, quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore.
4. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre starà con la minore nei Per_1 giorni, orari e periodi che la stessa minore, già quindicenne, concorderà insieme al padre.
E questo accadrà anche per le giornate di festa, le feste natalizie e pasquali, per le vacanze estive e invernali, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
5. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, la somma di € 200,00 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici
Pag. 2 di 3 ISTAT, oltre l'erogazione dell'assegno unico familiare al 100% a favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute per la figlia, non CP_1 coperte dall'assegno periodico di mantenimento e che così vengono individuate:
• Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche non prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari erogati da Servizi Sanitari privati;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici e università; b) libri di testo scolastici ed universitari e materiale di corredo di inizio anno;
c) mensa scolastica e universitaria;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) affitti di alloggi universitari fuori sede;
d) corsi scolastici extracurriculari;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività extrascolastiche e sportive e pertinenti attrezzature.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore, non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza dello stesso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5080 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
19/03/1974, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Lai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Lai, che la rappresenta e difende per procura speciale, ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Gilberto Ganassi, intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 06/05/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
Pag. 1 di 3 conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 CP_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto e rinunciando espressamente ad ogni obbligazione inerente il reciproco e proprio mantenimento.
2. I coniugi vivono già separati e la minore vive con la madre nella via Per_1
Fiume 29 in Quartu Sant'Elena.
3. I genitori avranno paritario ruolo nel provvedere alle esigenze educative, sociali e morali dei figli.
La responsabilità genitoriale è, quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice.
Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore.
4. Salvo diversi accordi tra le parti, il padre starà con la minore nei Per_1 giorni, orari e periodi che la stessa minore, già quindicenne, concorderà insieme al padre.
E questo accadrà anche per le giornate di festa, le feste natalizie e pasquali, per le vacanze estive e invernali, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore.
5. Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di contributo per il Pt_1 CP_1 mantenimento della figlia minore, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, la somma di € 200,00 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici
Pag. 2 di 3 ISTAT, oltre l'erogazione dell'assegno unico familiare al 100% a favore della Sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie, sostenute per la figlia, non CP_1 coperte dall'assegno periodico di mantenimento e che così vengono individuate:
• Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) Ticket sanitari;
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche non prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
c) cure termali e fisioterapiche;
d) trattamenti sanitari erogati da Servizi Sanitari privati;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici e università; b) libri di testo scolastici ed universitari e materiale di corredo di inizio anno;
c) mensa scolastica e universitaria;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) affitti di alloggi universitari fuori sede;
d) corsi scolastici extracurriculari;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività extrascolastiche e sportive e pertinenti attrezzature.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore, non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza dello stesso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso.
6. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per la figlia minore.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 25/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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