Articolo 1 della Legge 11 novembre 1986, n. 775
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11 dicembre 1986
Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 , e' inserito il seguente comma:
"Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativita' delle Forze armate".

NOTE

Nota all'art. 1:
Il testo dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 3 maggio 1973), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 361. (Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acqua territoriali). - E' vietato di fare. uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedite da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
Tale divieto non si applica alle stazioni radiotelefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
Il divieto previsto dal precedente primo comma non si applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operativita' delle Forze armate.
L'autorita' marittima portuale ha facolta' di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrita' dei sigilli.
Il disuggellamento o la riapertura delle porte o il ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreche' manchi la possibilita' di comunicare comunque con la terraferma.
Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalita' degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste e delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della difesa-marina, all'uopo incaricati.
I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 20.000 a L. 80.000 e con l'arresto fino ad un anno, separatamente o cumulativamente".
Per effetto dell' art. 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale, la misura minima e massima della sanzione indicata nell'ultimo comma dell'articolo soprariportato e' raddoppiata.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986