Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Decreto presidenziale 14 gennaio 2025
Decreto cautelare 18 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/07/2025, n. 6364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6364 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06364/2025REG.PROV.COLL.
N. 00236/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2025, proposto dalla società Isola Verde Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Caserta, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, non costituito in giudizio;
nei confronti
della società SI.ECO S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
dell’Igiene Urbana Evolution S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Greco, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 60;
per la riforma
della sentenza n. 109 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli, Sezione Ottava.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della SI.ECO S.p.a., dell’Igiene Urbana Evolution S.r.l. e del Comune di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, la società Isola Verde Ecologia S.r.l. ha impugnato la sentenza del T.a.r. Campania - Napoli n. 109 del 2025, con cui è stato respinto il ricorso principale e sono stati dichiarati improcedibili i motivi aggiunti dalla medesima proposti per l’annullamento del provvedimento di “ aggiudicazione definitiva e approvazione verbali di gara per l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero/smaltimento nel Comune di Caserta appalto verde procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.lgs. n. 36 del 2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art.108 del D.lgs. n.36/2023 (durata 12 mesi). Cig A018bedb4 ”, per il cui tramite l’anzidetto appalto è stato, per l’appunto, aggiudicato in favore della società SI.ECO S.p.a., nonché per l’annullamento degli ulteriori atti e provvedimenti meglio individuati nella sentenza appellata.
2. In punto di fatto, occorre premettere – in estrema sintesi e per quanto rileva in questa sede – che, con determinazione dirigenziale del 13 giugno 2023, n. 748, il Comune di Caserta, ha indetto, ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36 del 2023, una procedura aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l’affidamento dei citati servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati al recupero e smaltimento nel Comune di Caserta - CIG 98586986F4.
La commissione di gara ha proposto di aggiudicare l’appalto al RTI costituito dall’Igiene Urbana Evolution S.r.l. e dalla SI.ECO S.p.a., mentre la Isola Verde Ecologia S.r.l. è stata collocata al secondo posto della graduatoria.
Successivamente – nonostante l’istanza in autotutela presentata in data 29 marzo 2024 dalla ricorrente e odierna appellante per il cui tramite la stessa aveva rappresentato talune asserite “ criticità ” relative al RTI – con l’impugnata determina dirigenziale n. 556 del 24 maggio 2024, l’appalto è stato aggiudicato alla SI.ECO S.p.a., già mandante del RTI con Igiene Urbana Evolution S.r.l., la quale, in data 7 maggio 2024, aveva esercitato il recesso dal raggruppamento.
3. A fronte dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione, la società Isola Verde Ecologia S.r.l., aggiudicataria uscente del medesimo servizio, ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento e sostenendone l’illegittimità in quanto, a suo avviso, la Igiene Urbana Evolution S.r.l. sarebbe stata costituita all’esito di un’operazione di scissione/cessione di un ramo di azienda della società Igiene Urbana S.r.l., la quale, con sentenza del Tribunale di Milano n. 91 del 12 febbraio 2024, è stata sottoposta a liquidazione giudiziale e, a tal fine, la ricorrente ha invocato l’applicazione del principio ubi commoda, ibi incommoda , da cui dovrebbe, a suo dire, discendere la conclusione che qualora un’impresa si avvalga dei requisiti di partecipazione di una società sottoposta a una procedura concorsuale che ne inibisce la partecipazione alla gara, dovrebbe del pari essere escluso “ l’ente che vi sia succeduto in forza di un contratto di affitto o di cessione ”. Inoltre, nel caso di specie, secondo l’appellante, la cessione sarebbe in realtà una “ continuazione mascherata ” della precedente realtà societaria, asseritamente dimostrata dalla presenza nella compagine societaria del signor EL MA e dall’identità della sede sociale.
4. Con l’appellata sentenza n. 109 del 2025, il T.a.r. Campania - Napoli ha respinto il ricorso ritenendo che l’aggiudicazione non possa essere considerata illegittima per il fatto che la società Igiene Urbana Evolution S.r.l. sia cessionaria di un ramo di azienda di una società sottoposta a liquidazione giudiziale. Sul punto, il giudice di primo grado ha, infatti, osservato che nel caso di specie viene per l’appunto in rilievo un’operazione di cessione di azienda e non di affitto della stessa, con conseguente irrilevanza della giurisprudenza richiamata dalla parte ricorrente, riferita a quest’ultima fattispecie.
Sotto un diverso profilo, ha osservato che la cessione di azienda determina un trasferimento a titolo definitivo, realizzando una cesura incompatibile con la “ continuità gestoria ” e ha, inoltre, richiamato il principio di tassatività delle cause di esclusione.
Il T.a.r. ha, poi, reputato infondati tutti gli ulteriori motivi del ricorso introduttivo, concludendo per l’infondatezza del ricorso principale e per la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione dei motivi aggiunti e del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria SI.ECO S.p.a..
5. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Isola Verde Ecologia S.r.l., formulando sei motivi di gravame.
5.1. Con il primo motivo, ha insistito per l’applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda , in considerazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 91 del 12 febbraio 2024 che ha disposto la liquidazione giudiziale della società Igiene Urbana S.r.l., richiamando, sul punto, plurime pronunce che – a suo avviso – confermerebbero la rilevanza della liquidazione giudiziale della società cedente, tra cui un precedente del T.a.r. Napoli (sentenza n. 5253 del 7 ottobre 2024) riferito, tuttavia, a un’ipotesi di contratto di affitto e non alla cessione d’azienda, nonché una sentenza di questa Sezione secondo cui “ Al riguardo occorre, perciò, ribadire il principio già affermato da questo Consiglio di Stato per cui “non è dunque revocabile in dubbio la rilevanza del fallimento dell'affittante ai fini della partecipazione alla gara dell'impresa affittuaria (la quale subentra nei rapporti attivi e passivi dell'impresa concedente), in base al principio generale <> (correttamente applicato dall'appellata decisione …) secondo cui il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10/2012.; Cons. Stato, n. 3718/2012 cit.; Cons. Stato, n. 3331/2019)" (Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2021 n. 6706) ” (Consiglio di Stato, Sezione IV, 2 agosto 2024, n. 6936).
Per tale ragione, dunque, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata, deducendo la violazione dell’art. 94, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023 e sostenendo che, a seguito della liquidazione giudiziale della Igiene Urbana S.r.l., dovesse essere escluso l’intero RTI.
Sotto un diverso profilo, l’appellante ha prospettato plurimi elementi di fatto dai quali, a suo dire, sarebbe possibile desumere un’effettiva continuità aziendale tra la Igiene Urbana S.r.l. e la Igiene Urbana Evolution S.r.l., richiamando, in tal senso, la sovrapponibilità delle rispettive compagini societarie.
5.2. Con il secondo motivo di gravame, l’appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha sostenuto che non fosse ravvisabile alcuna omissione della dichiarazione prescritta ai sensi dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, in quanto la liquidazione giudiziale secondo il Tribunale avrebbe riguardato una società terza.
Secondo l’appellante, per contro, il giudice di primo grado avrebbe errato a ritenere che la società Igiene Urbana S.r.l. sia un “ soggetto terzo ” rispetto alla Igiene Urbana Evolution S.r.l., in quanto a suo avviso “ il contratto di cessione determina l’automatico trasferimento all’acquirente di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale ”.
Più precisamente, ad avviso dell’appellante, la sentenza di primo grado avrebbe violato l’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023, poiché, in sede di presentazione dell’offerta, non sarebbe stato adempiuto l’onere relativo alla comunicazione alla stazione appaltante dell’asserita causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell’offerta, la quale, come già rilevato, riguarderebbe la posizione della società Igiene Urbana Evolution S.r.l. e, in tale prospettiva, l’aggiudicazione sarebbe altresì viziata per eccesso di potere nella valutazione dei presupposti di fatto e per carenza di istruttoria.
5.3. Con il terzo motivo di gravame, è stata censurata la parte della sentenza in cui il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della dedotta violazione dell’onere dichiarativo relativo alle cause di esclusione e la conseguente applicazione dell’art. 96, comma 15, del d.lgs. n. 36 del 2023 per il caso di dichiarazioni mendaci, insistendo che dovesse essere data comunicazione della liquidazione giudiziale della Igiene Urbana S.r.l..
Sul punto, l’appellante ha sostenuto, ancora una volta, che vi sarebbe stata un’erronea applicazione del principio ubi commoda ibi incommoda e che, viceversa, la corretta applicazione del principio in questione avrebbe dovuto condurre a ritenere che la dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 94 del d.lgs. n. 36 del 2023 fosse mendace, con il conseguente obbligo di segnalazione ad ANAC.
5.4. Con il quarto motivo di gravame, l’appellante ha censurato la parte della sentenza in cui il T.a.r. ha affermato che la circostanza che la garanzia provvisoria sia stata sottoscritta dal RTI e non dalla sola SI.ECO S.p.a. integrerebbe una mera irregolarità. Per contro, ad avviso dell’appellante, sussisterebbe la violazione dell’art. 106 del d.lgs. n. 36 del 2023, secondo cui il partecipante alla gara deve corredare l’offerta di una garanzia provvisoria, mentre nel caso di specie, l’anzidetta garanzia sarebbe stata sottoscritta da entrambe le società “ ma come ATI ” e non, quindi, dalla sola SI.ECO S.p.a. e, pertanto, non sarebbe valida in capo a quest’ultima.
5.5. Con il quinto motivo (erroneamente indicato sub 6) – poi espressamente rinunciato – è stata censurata la parte della pronuncia concernente la prospettata violazione del principio della fiducia.
5.6. Con il sesto motivo (erroneamente indicato sub 7) – del pari successivamente rinunciato – è stato, infine, prospettato il vizio di omessa pronuncia con riferimento a taluni elementi dai quali, secondo l’appellante, sarebbe stata desumibile l’assenza di affidabilità dell’aggiudicataria.
6. Si è costituita in giudizio la SI.ECO S.p.a., replicando alle censure proposte dall’appellante e chiedendo il rigetto dell’appello.
Inoltre, la SI.ECO S.p.a. ha proposto anche appello incidentale avverso la medesima sentenza n. 109 del 2025 del T.a.r. Napoli, reiterando le censure già prospettate in primo grado con il ricorso incidentale dichiarato improcedibile dal T.a.r., per il cui tramite ha dedotto che la società ricorrente e odierna appellante doveva essere esclusa dalla gara per mancanza dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dalla lex specialis . Più precisamente l’appellante in via incidentale, ha sostenuto, sul punto, come la società ricorrente e odierna appellante abbia potuto partecipare alla gara solo in forza dei requisiti mutuati dal Consorzio RES per effetto del contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con quest’ultimo, sicché vi sarebbe stata l’effettiva spendita dei requisiti del predetto Consorzio con riguardo, tra l’altro, alla commessa precedentemente aggiudicata dal Comune di Caserta in favore della società Isola Verde Ecologia S.r.l., nonché a quelle ulteriori ricomprese nell’affitto del ramo d’azienda, ivi inclusi i servizi espletati nei confronti dei Comuni di Falciano del Massico e Amalfi. Poiché, però, il Consorzio RES è stato poi sottoposto a liquidazione giudiziale con la sentenza n. 42 del 2023 del Tribunale di Nocera Inferiore, tale sottoposizione alla liquidazione giudiziale inciderebbe sulla partecipazione alla gara della società Isola Verde Ecologia S.r.l., in quanto quest’ultima, come rilevato, risulta legata al primo da un contratto di affitto di ramo d’azienda dal quale ha potuto mutuare i requisiti di partecipazione alla gara.
Sotto un diverso profilo, inoltre, ad avviso dell’appellante in via incidentale, la società Isola Verde Ecologia S.r.l. avrebbe dovuto essere esclusa anche per aver reso una dichiarazione mendace.
Da ultimo, con il secondo motivo dell’appello incidentale, la SI.ECO S.p.a. ha ribadito che la ricorrente e odierna appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara stante il mancato possesso del requisito di idoneità professionale di cui al par. 7, lett. b), del disciplinare di gara.
7. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Caserta, riproponendo le eccezioni preliminari assorbite dal T.a.r., tra cui, in particolare, quella di tardività del ricorso introduttivo, ed eccependo altresì l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi, nonché l’inammissibilità del primo motivo di gravame, non avendo l’appellante censurato l’autonoma ragione di infondatezza del motivo del ricorso introduttivo individuata dal T.a.r. e concernente la rilevanza del recesso della Igiene Urbana Evolution S.r.l. dal RTI.
8. Si è costituita, infine, anche la società Igiene Urbana Evolution S.r.l., eccependo l’inammissibilità e infondatezza dei motivi di appello ed eccependo, altresì, il superamento dei limiti dimensionali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167 del 22 dicembre 2016.
In particolare, ha eccepito l’inammissibilità del primo motivo di gravame per carenza di interesse in quanto la partecipazione alla gara dell’appellante principale risulterebbe affetta dalla medesima causa di esclusione erroneamente imputata all’aggiudicataria e, sotto un diverso profilo, ha osservato che il 7 maggio 2024 – quindi in data antecedente al provvedimento di aggiudicazione della gara – la Igiene Urbana Evolution S.r.l. aveva già esercitato la propria facoltà di recesso ex art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 dal RTI costituito con la SI.ECO S.p.a., la quale risulta autonomamente in possesso di tutti i requisiti generali e speciali per l’esecuzione dell’appalto, con la conseguenza che tutte le vicende relative alla Igiene Urbana Evolution S.r.l. sono da reputarsi del tutto irrilevanti per la partecipazione alla gara della SI.ECO S.p.a..
9. Con la memoria del 14 gennaio 2025, l’appellante, in considerazione dell’eccezione relativa al superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello sollevata ex adverso , ha dichiarato di voler rinunciare al quinto e al sesto motivo di appello e agli ulteriori argomenti meglio indicati nell’anzidetta memoria. Inoltre, con decreto n. 32 del 14 gennaio 2025, il Presidente della Sezione ha respinto l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali dalla medesima proposta.
10. Con la successiva memoria del 26 maggio 2025, l’appellante ha insistito per l’accoglimento dell’appello e in particolare per la tesi della continuità aziendale, sostenendo che non si possa circoscrivere la rilevanza del “ contagio ” a determinati tipi negoziali e al tempo concretamente trascorso, a prescindere dagli ulteriori indici rivelatori di una continuità economica, la quale, a suo dire, ben potrebbe persistere nonostante il decorso del tempo e il carattere definitivo del trasferimento del compendio aziendale.
Inoltre, secondo l’appellante, la tesi sostenuta dal T.a.r. colliderebbe con la giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di “ continuità economica ”, atteso che, in fattispecie come quella in esame, “ non si controverte in tema di imputazione di un comportamento ad un’impresa diversa ma di uno strumento teso ad evitare che situazioni quali ristrutturazioni di impresa o comunque modifiche della natura giuridica o organizzativa di un soggetto potenzialmente responsabile di un illecito siano utilizzate dalle imprese per sfuggire alle relative conseguenze modificando la propria identità ” e, in questo senso, ha richiamato Corte di Giustizia, 9 settembre 2015 - Causa C-160/14; 11 dicembre 2007, C280/06; 5 dicembre 2013, SNIA/Commissione; 18 dicembre 2014, Commissione/Parker Hannifin Manufacturing e Parker-Hannifin, C434/13.
11. Con le successive memorie le parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive.
12. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2025 – reputa che l’appello sia infondato nel merito per le ragioni che di seguito si espongono, senza necessità di ulteriori accertamenti istruttori (con conseguente rigetto dell’istanza di esibizione depositata dall’appellante il 19 gennaio 2025) e con la precisazione preliminare che occorre anzitutto prendere atto dell’espressa rinuncia da parte dell’appellante al quinto e al sesto motivo di gravame e agli ulteriori argomenti indicati nella memoria del 14 gennaio 2025. Sempre in via preliminare, inoltre, va evidenziato che l’infondatezza dell’appello nel merito consente di prescindere dall’esame delle plurime eccezioni di inammissibilità e tardività sollevate ex adverso .
12.1. Ritiene il Collegio che il primo motivo di gravame sia infondato in quanto – anche a prescindere dalla circostanza che il medesimo vizio in questione riguarderebbe la posizione della stessa appellante in considerazione della liquidazione giudiziale del Consorzio RES disposta dal Tribunale di Nocera Inferiore – la sopravvenuta sottoposizione a liquidazione giudiziale della società cedente Igiene Urbana S.r.l., peraltro intervenuta a distanza di tre anni dall’atto di scissione/cessione d’azienda, non può pregiudicare la partecipazione della cessionaria alla procedura di gara.
Come già rilevato dal giudice di primo grado, infatti, la cessione del ramo d’azienda e l’affitto del ramo stesso sono negozi del tutto distinti, dal momento che il primo ha natura traslativa e determina il trasferimento del compendio aziendale in via definitiva, mentre il secondo istituto è di per sé temporaneo, sicché per tale motivo è del tutto ragionevole che nel primo caso le vicende che colpiscono la società cedente non possano in alcun modo riflettersi sulla cessionaria. Ne consegue che sono inconferenti i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla parte appellante, ivi incluse le pronunce della Corte di Giustizia, che non sono riferibili alla fattispecie oggetto del presente giudizio, caratterizzata da una vicenda che rappresenta una cesura definitiva tra la situazione della Igiene Urbana S.r.l. e quella della Igiene Urbana Evolution S.r.l., le quali, pertanto, sono soggetti del tutto distinti, sicché le vicende della prima non possono riflettersi sulla seconda.
Oltre a tali considerazioni – già di per sé dirimenti – occorre rilevare che vige il principio di tassatività delle cause di esclusione e che, dalla formulazione degli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36 del 2023, si evince come la fattispecie oggetto del presente giudizio non sia riconducibile a nessuna delle cause di esclusione contemplate dalle anzidette norme.
Sotto un ulteriore profilo – e in ogni caso – la Igiene Urbana Evolution S.r.l. ha esercitato il recesso dal RTI costituito con la SI.ECO S.p.a., come espressamente consentito dall’art. 68, comma 17, del d.lgs. n. 36 del 2023, con la conseguenza che, anche per tale ragione, l’asserita causa di esclusione – comunque insussistente – non può determinare l’esclusione della società rimasta in gara e divenuta aggiudicataria.
Sono, poi, irrilevanti, oltre che generiche, tutte le argomentazioni prospettate dall’appellante circa la composizione della compagine sociale delle due società, trattandosi, in entrambi i casi, di società di capitali, caratterizzate, come tali, dall’autonomia patrimoniale perfetta.
12.2. Il secondo motivo di gravame è del pari infondato, dovendosi ritenere del tutto ammissibile il recesso di una delle imprese che partecipano al RTI quando le altre imprese, come nella vicenda oggetto del presente giudizio, dispongono dei requisiti in via autonoma.
Nel caso di specie, infatti, la SI.ECO S.p.a. disponeva autonomamente di tutti i requisiti per partecipare alla gara, come, del resto, è stato espressamente accertato dal T.a.r. con una statuizione che – come correttamente osservato dalla difesa della stessa SI.ECO S.p.a. a pagina 13 della memoria del 31 maggio 2025 – non è stata impugnata e, pertanto, risulta passata in giudicato. Per tale ragione è, dunque, da reputarsi del tutto legittima la dichiarazione congiunta del 7 maggio 2024, resa dall’Igiene Urbana Evolution S.r.l. e dalla SI.ECO S.p.a., recante la comunicazione alla stazione appaltante del recesso della prima impresa dal RTI, ai sensi dell’art. 68, comma 17, del d.lgs. n. 36 del 2023.
In ragione di tale recesso non si configura alcuna violazione del principio di continuità del possesso dei requisiti, proprio perché gli stessi erano di per sé sussistenti in capo alla società SI.ECO S.p.a..
In tal senso, del resto, è sufficiente richiamare il principio espresso dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, con la sentenza 25 gennaio 2022, n. 2, secondo cui: “ la modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di perdita dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 80 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) da parte del mandatario o di una delle mandanti, è consentita non solo in sede di esecuzione, ma anche in fase di gara, in tal senso interpretando l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter del medesimo Codice ”. Infine, il già richiamato art. 68, comma 17, del d.lgs. n. 36 del 2023 ha espressamente confermato la possibilità di modificazione soggettiva del RTI mediante recesso, avendo previsto che: “ È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto ”.
Inoltre, non è configurabile alcuna violazione dell’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 in tema di comunicazione delle cause di esclusione, poiché, come già rilevato, non sussisteva alcuna causa di esclusione riferibile alla Igiene Urbana Evolution S.r.l., la quale, peraltro, ha esercitato il recesso dal RTI.
12.3. Il terzo motivo di gravame è anch’esso infondato, posto che si deve rilevare, ancora una volta, che non vi era ragione di comunicare la liquidazione della società che – tre anni prima – aveva ceduto il compendio aziendale, proprio perché, come già evidenziato, si tratta di un evento del tutto irrilevante per la partecipazione della società cessionaria alla gara.
12.4. Anche il quarto motivo di gravame è infondato, dovendosi reputare del tutto logico che la polizza fideiussoria sia escutibile nei confronti sella sola SI.ECO S.p.a. a seguito del recesso dell’Igiene Urbana Evolution S.r.l., posto che l’anzidetta polizza è stata regolarmente stipulata al momento della presentazione dell’offerta ed è stata intestata a entrambe le società appartenenti al RTI formato dalla Igiene Urbana Evolution S.r.l. e dalla stessa SI.ECO S.p.a..
In questo contesto, pertanto, il recesso della prima società dal RTI non può in alcun modo incidere sulla validità della garanzia provvisoria, proprio perché la stessa era riferibile anche alla SI.ECO S.p.a., sicché il principio di conservazione degli effetti negoziali e l’espressa introduzione dell’istituto del recesso dal RTI in conformità con la previsione di cui al già richiamato art. 68 del d.lgs. n. 36 del 2023 impongono di concludere nel senso di ritenere che la garanzia provvisoria conservi la sua piena efficacia rispetto alla società rimasta in gara a seguito del recesso dell’altra impresa che faceva parte del RTI.
12.5. Come già osservato, infine, l’appellante ha espressamente rinunciato al quinto e al sesto motivo di gravame, sicché il Collegio si limita a prendere atto dell’anzidetta rinuncia.
13. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto dell’appello principale, con conseguente improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’appello incidentale della SI.ECO S.p.a..
14. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello principale, come in epigrafe proposto, lo respinge e dichiara improcedibile l’appello incidentale della SI.ECO S.p.a..
Condanna l’appellante Isola Verde Ecologia S.r.l. alla rifusione, in favore del Comune di Caserta, della SI.ECO S.p.a. e della Igiene Urbana Evolution S.r.l., delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 12.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da ripartirsi in misura uguale tra le predette parti vittoriose.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO