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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 12/06/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 876/2022 promossa da:
(CB no. 1.926.223, BR no. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gandiglio 119, con l'avv.
TRIPODI ANTONIO ) e l'avv. PERRELLA ELISA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Via V. Strambi, 1, con l'avv. CROCI PAOLA
) e gli avv.ti BRICCHI GABRIELE, MOLTENI ALESSIA, MICHELA C.F._2
REGIA CORTE, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 1451/2021, emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Civitavecchia il 30.7.2021, con cui è stata rigettata la domanda dalla stessa proposta in qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti di Controparte_2
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a titolo di compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00 per il ritardo di oltre 4 ore CP_1 del volo AY21 del 27.12.2016 sulla tratta da Helsinki a Delhi.
A fondamento dell'appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere il proprio difetto di giurisdizione, che invece deve ritenersi sussistente ai sensi degli artt.
3, 5, 7, Regolamento 261/2004 nonché dell'art. 7 del Regolamento 1215/2012, in quanto il viaggio partiva da Roma Fiumicino con destinazione Delhi e scalo ad Helsinki;
pertanto, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 353
c.p.c. o, in via subordinata, l'accoglimento della domanda.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_1
c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato l'infondatezza, ribadendo l'assenza di criteri di collegamento con l'Italia e riproponendo le eccezioni svolte in primo grado relativamente: - alla carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire di;
- alla Pt_1 prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 418 cod. nav. e dell'art. 2951 c.c.; - alla sussistenza dell'esimente circostanza eccezionale costituita dallo sciopero nazionale dei piloti finlandesi e dalle conseguenti restrizioni del traffico aereo imposte dall'Autorità portuale di Helsinki.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ. n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da sia Pt_1 rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che intende impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
3. Nel merito, l'appello è fondato con riferimento all'unico motivo afferente all'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di prime cure.
Invero, la domanda proposta dalla odierna appellante in primo grado ha ad oggetto il preteso diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 per il ritardo del volo superiore alle tre ore.
Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”); poiché la domanda scaturisce da un contratto di prestazione di servizi, essa è devoluta al giudice del luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7, comma primo, n. 1 lett. b) del Reg.
1215/2012) e, dunque, la giurisdizione spetta, oltre che al giudice del domicilio del convenuto, al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell'aereo, come indicati nel biglietto di trasporto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8802 del 03/04/2025).
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (si v. sentenza dell'11 luglio 2019 nella causa C-502/18), un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un'unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004.
Invero, per quanto riguarda un volo in coincidenza, caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l'intero tragitto e diviso in più segmenti, la Corte ha dichiarato che il luogo di esecuzione della prestazione, rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione, può essere costituito tanto dal luogo di partenza del primo segmento di volo (ordinanza del 13 febbraio
2020, C-606/19, EU:C:2020:101, punto 36), quanto dal luogo di arrivo dell'ultimo CP_3
segmento di volo (sentenza del 7 marzo 2018, e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, CP_3
EU:C:2018:160, punto 73), ma non anche dal luogo di arrivo del primo segmento di volo, ovvero dello “scalo” (sentenza 3 febbraio 2022, C-20/21).
Orbene, nel caso di specie, dalla ricevuta di prenotazione del volo in questione (agli atti del fascicolo di primo grado), risulta che il luogo di partenza del viaggio era Roma Fiumicino e il luogo di arrivo Delhi, con scalo ad Helsinki.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana sulla scorta del criterio di collegamento costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, a nulla rilevando che il ritardo si sia verificato sulla seconda tratta del viaggio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice di Pace ha quindi errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e la sentenza impugnata merita di essere per tale ragione annullata.
Ciò posto, deve disporsi la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 353
c.p.c., nel testo previgente rispetto alla sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, atteso che, a norma dell'art. 35 comma 5 del medesimo decreto, le norme ivi contenute si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
Poiché la sentenza impugnata è stata depositata, come detto, il 30 luglio 2021, ne deriva l'applicabilità dell'art. 353 c.p.c. al caso di specie.
4. L'esito della causa giustifica la regolamentazione delle spese di fase secondo la soccombenza, che vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m.
147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad €
1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1451/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 30.7.2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
- rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c, nel termine di legge;
- condanna parte appellata al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in €
553,50, di cui € 462,00 per compensi ed € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Civitavecchia, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia SORRENTINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 876/2022 promossa da:
(CB no. 1.926.223, BR no. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Gandiglio 119, con l'avv.
TRIPODI ANTONIO ) e l'avv. PERRELLA ELISA, dai quali C.F._1 rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore per l'Italia, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Civitavecchia (RM), Via V. Strambi, 1, con l'avv. CROCI PAOLA
) e gli avv.ti BRICCHI GABRIELE, MOLTENI ALESSIA, MICHELA C.F._2
REGIA CORTE, dai quali rappresentato e difeso giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Spedizione-Trasporto (nazionale, internazionale, terrestre, aereo, marittimo..)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ha proposto appello avverso la sentenza n. 1451/2021, emessa dal Parte_2
Giudice di Pace di Civitavecchia il 30.7.2021, con cui è stata rigettata la domanda dalla stessa proposta in qualità di cessionaria del credito vantato da nei confronti di Controparte_2
1 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
a titolo di compensazione pecuniaria nella misura di € 600,00 per il ritardo di oltre 4 ore CP_1 del volo AY21 del 27.12.2016 sulla tratta da Helsinki a Delhi.
A fondamento dell'appello, ha sostenuto che il Giudice di prime cure ha errato nel ritenere il proprio difetto di giurisdizione, che invece deve ritenersi sussistente ai sensi degli artt.
3, 5, 7, Regolamento 261/2004 nonché dell'art. 7 del Regolamento 1215/2012, in quanto il viaggio partiva da Roma Fiumicino con destinazione Delhi e scalo ad Helsinki;
pertanto, ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 353
c.p.c. o, in via subordinata, l'accoglimento della domanda.
Si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 CP_1
c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne ha contestato l'infondatezza, ribadendo l'assenza di criteri di collegamento con l'Italia e riproponendo le eccezioni svolte in primo grado relativamente: - alla carenza di legittimazione attiva e interesse ad agire di;
- alla Pt_1 prescrizione del diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi dell'art. 418 cod. nav. e dell'art. 2951 c.c.; - alla sussistenza dell'esimente circostanza eccezionale costituita dallo sciopero nazionale dei piloti finlandesi e dalle conseguenti restrizioni del traffico aereo imposte dall'Autorità portuale di Helsinki.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, di natura documentale, è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 3.3.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti con note di trattazione scritta.
2. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c..
La norma citata prevede che la motivazione dell'atto di appello contenga, a pena di inammissibilità: “1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (da ultimo, Cass. civ. n. 12280 del 15/06/2016).
Orbene, nel caso di specie deve ritenersi che l'atto di appello proposto da sia Pt_1 rispettoso dei predetti requisiti, laddove individua le parti della sentenza che intende impugnare, con specifico riferimento ai punti di motivazione ritenuti erronei e alle norme di legge che si assumono violate, e indica esaustivamente le ragioni dell'impugnazione, prospettando una diversa
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
soluzione alle questioni giuridiche esaminate e una diversa ricostruzione del fatto che avrebbe condotto alla soluzione opposta rispetto a quella adottata dal giudice di prime cure.
3. Nel merito, l'appello è fondato con riferimento all'unico motivo afferente all'erronea declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del Giudice di prime cure.
Invero, la domanda proposta dalla odierna appellante in primo grado ha ad oggetto il preteso diritto alla compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 per il ritardo del volo superiore alle tre ore.
Conformemente a quanto statuito dalla CGUE, sentenza del 7/11/2019, C-213/18, la giurisdizione sulla domanda del passeggero di compensazione per la cancellazione o il ritardo del volo aereo in forza del Regolamento CE n. 261/2004 va determinata in base ai criteri del
Regolamento UE n. 1215 del 2012 (c.d. “Bruxelles I bis”); poiché la domanda scaturisce da un contratto di prestazione di servizi, essa è devoluta al giudice del luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto” (art. 7, comma primo, n. 1 lett. b) del Reg.
1215/2012) e, dunque, la giurisdizione spetta, oltre che al giudice del domicilio del convenuto, al giudice dei fori alternativi dei luoghi di partenza o di arrivo dell'aereo, come indicati nel biglietto di trasporto (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8802 del 03/04/2025).
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (si v. sentenza dell'11 luglio 2019 nella causa C-502/18), un volo con una o più coincidenze che sia stato oggetto di un'unica prenotazione va considerato unitariamente ai fini del diritto a compensazione dei passeggeri previsto dal Regolamento n. 261/2004.
Invero, per quanto riguarda un volo in coincidenza, caratterizzato da una prenotazione unica, confermata per l'intero tragitto e diviso in più segmenti, la Corte ha dichiarato che il luogo di esecuzione della prestazione, rilevante ai fini del radicamento della giurisdizione, può essere costituito tanto dal luogo di partenza del primo segmento di volo (ordinanza del 13 febbraio
2020, C-606/19, EU:C:2020:101, punto 36), quanto dal luogo di arrivo dell'ultimo CP_3
segmento di volo (sentenza del 7 marzo 2018, e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, CP_3
EU:C:2018:160, punto 73), ma non anche dal luogo di arrivo del primo segmento di volo, ovvero dello “scalo” (sentenza 3 febbraio 2022, C-20/21).
Orbene, nel caso di specie, dalla ricevuta di prenotazione del volo in questione (agli atti del fascicolo di primo grado), risulta che il luogo di partenza del viaggio era Roma Fiumicino e il luogo di arrivo Delhi, con scalo ad Helsinki.
Pertanto, deve ritenersi sussistente la giurisdizione italiana sulla scorta del criterio di collegamento costituito dal luogo di partenza del primo segmento di volo, a nulla rilevando che il ritardo si sia verificato sulla seconda tratta del viaggio.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Il Giudice di Pace ha quindi errato nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e la sentenza impugnata merita di essere per tale ragione annullata.
Ciò posto, deve disporsi la rimessione della causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 353
c.p.c., nel testo previgente rispetto alla sua abrogazione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs.
10 ottobre 2022 n. 149, atteso che, a norma dell'art. 35 comma 5 del medesimo decreto, le norme ivi contenute si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023.
Poiché la sentenza impugnata è stata depositata, come detto, il 30 luglio 2021, ne deriva l'applicabilità dell'art. 353 c.p.c. al caso di specie.
4. L'esito della causa giustifica la regolamentazione delle spese di fase secondo la soccombenza, che vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m.
147/2022, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (fino ad €
1.100,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1451/2021, emessa dal Giudice di Pace di Civitavecchia il 30.7.2021, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
- rimette la causa al primo Giudice ai sensi dell'art. 353 c.p.c, nel termine di legge;
- condanna parte appellata al pagamento in favore delle spese di lite, che liquida in €
553,50, di cui € 462,00 per compensi ed € 91,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge.
Civitavecchia, 12 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Giulia Sorrentino
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