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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/09/2025, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31229/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 31229/2022 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione il giorno
21.05.2025 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
G. Natoli, 143 presso lo studio dell'avv. Antonella Fasolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
E
(Cod. Fisc.: , in persona della CO P.IVA_1
Dirigente e Procuratrice Dott.ssa Controparte_2 denominazione sociale assunta da Controparte_3
a seguito della fusione per incorporazione di
[...] in giusto atto Notaio CP_1 Controparte_3 [...]
di Milano n. 7713 Rep. n. 4001 Racc. del 10.11.2022 Per_1 elettivamente domiciliata in 20129 Milano MI, Via P. Sottocorno n.
52, presso l'Avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti
Opposta
CONCLUSIONI per l'opponente
pagina 1 di 8 1) Accertare e dichiarare la nullità assoluta del decreto ingiuntivo opposto per la violazione delle norme imperative sopra richiamate e/o l'intervenuta inefficacia e/o estinzione, della fideiussione per cui
è causa e/o delle relative clausole sopra specificate. 2) Accertare e dichiarare che ed , non erano legittimati, rispettivamente, CP_4 CP_3 ad escutere la polizza per cui è causa ed a richiedere il pagamento delle somme all' e al NT sig. obbligato in solido, per carenza delle condizioni Parte_1 per l'operatività della garanzia (posizione debitoria del contraente per effetto di revoca dell'agevolazione e, comunque, i presupposti per la stessa infra specificati); 3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Società Controparte_3
- non avrebbe dovuto ottemperare all'invito di
[...] pagamento delle somme per cui è causa, e conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito restitutorio, indennitario e/o risarcitorio della convenuta società di assicurazioni nei confronti delle persone fisiche opponenti in virtù
e/o dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa e del pagamento effettuato all'AGEA dalla convenuta in asserita esecuzione della polizza fideiussoria. 4) Revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 9883/2022, emesso dal Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Civ. N. 16655/2022 R.G., in data 03/06/2022, in quanto ingiusto e infondato, e comunque dichiararlo inefficace, e per l'effetto mandare assolto l'odierno opponente da ogni Parte_1 pretesa avanzata dall'opposta, dichiarando non dovuti gli importi richiesti, per tutti i motivi esposti e in primis per carenza del titolo fondante la garanzia, in quanto mai sottoscritto dal ricorrente. 5) Condannare la Società opposta alla refusione delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 476.960,59 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € 607,00 che sarà versato all'atto dell'iscrizione a ruolo pagina 2 di 8 CONCLUSIONI per l'opposto
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− preso atto della nuova denominazione sociale assunta da CO [...]
1. in via Controparte_3 preliminare: − respingere dichiarandola inaccoglibile ed infondata l'eccezione svolta da parte attrice opponente di ritenuta improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e della domanda della
Compagnia per mancato avvio del tentativo di mediazione/conciliazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 in quanto, per i motivi esposti, nella specie non è predicabile tale improcedibilità e comunque perché
i rapporti per cui è causa sono sottratti all'alveo delle materie oggetto dell'obbligo di preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. lgs. n. 28/2010 oppure, in subordine e in denegata ipotesi, assegnare termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione alla prima udienza del presente giudizio;
2. sempre in via preliminare: respingere l'istanza di parte attrice opponente tesa ex art. 102 c.p.c. a disporre l'integrazione del contraddittorio processuale con i sigg.ri Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 vista l'assenza nella specie di presupposti di litisconosorzio necessario e la mancanza di ragioni sostanziali e processuali per accordare e/o ordinare un siffatto allargamento del contraddittorio del giudizio;
3. in via principale: − respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. (C.F. Parte_1
) a pagare alla (Cod. Fisc.: C.F._1 CO
) già P.IVA_1 Controparte_3
(Cod. Fisc.: ) le somme indicate nel decreto
[...] P.IVA_1 ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso pagina 3 di 8 forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1
d.i. n. 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.) emesso in data 14.06.2022 dal
Tribunale di Milano con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 476.960,59 oltre interessi e spese, in favore di CO
[...]
In particolare, la Compagnia aveva dedotto in sede monitoria: che aveva emesso polizza fideiussoria n. 672934 nell'interesse dell' ed a favore di NT
, in relazione all'obbligo di restituzione dell'anticipazione CP_4 concessa (pari al 50% dell'ammontare complessivo) sul contributo erogato per i lavori di ristrutturazione e/o recupero e costruzione di opere di viabilità interpoderali in contrada “
[...]
”; che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla Controparte_9 debitrice erano stati assunti anche, tra gli altri, dal sig. Pt_1 mediante la sottoscrizione di appendice di coobbligazione;
che, a seguito dell'escussione della garanzia da parte di la Compagnia CP_4 aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di euro 476.960,59; che, pertanto, aveva maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle medesime ragioni del creditore principale nei confronti dei coobligati.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva di non aver Pt_1 sottoscritto la dichiarazione di coobbligazione relativa alla polizza posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
l'opposizione è fondata.
La firma a nome dell'opponente apposta all'appendice denominata
Allegato CO – Dichiarazione di fideiussione alla polizza n. 672934 veniva infatti sottoposta, a fronte del disconoscimento, a verificazione tramite lo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio pagina 4 di 8 che concludeva per la non riconducibilità della stessa alla mano dell'attore . Parte_1
Le conclusioni cui perveniva il C.t.u. devono essere confermate in quanto ampliamente motivate anche in sede di chiarimenti resi all'udienza del 29.01.2025.
La relazione in primo luogo esaminava la firma in verifica pervenendo alle seguenti valutazioni: “In sintesi, la firma in esame non scevra da componenti spontanee e da personali ornamentazioni presenta una strutturazione non completamente equilibrata e contrastante nello stile a ghirlanda e poi semplice scolastico;
il tracciato è stentato e dalla velocità fortemente alternata;
l'estensione d'insieme conseguentemente è lenta e non modulata, per l'intervento anche di contrazioni, tratti ripercorsi, accavallamenti e di fattori di rigidità del gesto”.
Diversamente da quanto sostenuto dal C.t.p. della Compagnia opposta, tale esame, preliminare al confronto con le firme riconosciute dal sig. come proprie, rispondeva, come chiarito dal C.t.u., allo Pt_1 scopo specifico di analizzare il grado di spontaneità della firma in verifica che, già di per sé, appariva caratterizzata da anomalie e da una complessiva lentezza di esecuzione.
La C.t.u. proseguiva poi al confronto con il grafismo autografo del sig. , al fine di verificare la presenza o meno di analoghe Pt_1 turbative grafiche;
in particolare, premesso che le sottoscrizioni autografe dell'opponente erano caratterizzate da “un buon livello scritturale dalla buona e modulata” descriveva le differenze riscontrate, tra l'altro, evidenziando: “Sebbene si colgano alcune somiglianze formali, tuttavia sostanzialmente le transizioni nella X con palesi esiti tremorigeni non sono caratterizzate come le autografe da movimentazioni sinergiche coordinative tipiche delle sottoscrizioni automatizzate e spontanee. Principalmente le grossolane incertezze segnografiche sono di natura diversa da quelle sporadiche delle autografe a saggio che consistono in vagolamenti pagina 5 di 8 senza rabberciature del tracciato, mentre in frenata appaiono comuni piccole ammaccature imputabili alla tensione del gesto.”
La Consulente, inoltre, in risposta alle osservazioni del Ctp secondo il quale le divergenze riscontrate rientravano nell'ampio campo di variabilità della grafia autografa di rispondeva che Parte_1
“che per quanto ampio sia l'ambito di variabilità segnalato, in un grafismo evoluto, è facilmente comprensibile che gli elementi a modello grossolano, stentato, rabberciato, elementare e scolastico ravvisati nella X non possano verificarsi.
Infine Il C.t.u. rispondeva adeguatamente anche all'obiezione mossa da parte opposta circa il mancato utilizzo ai fini dell'analisi comparativa delle firme autografe di cui al foglio 10 del saggio grafico.
All'udienza del 6.11.2025, infatti, il C.t.u. rendeva i seguenti chiarimenti: “… fa presente che laddove ha indicato che il saggio grafico era contenuto in nove pagine invece che dieci si è trattato di un refuso. Fa presente poi, di avere espressamente citato la pag
10 del saggio grafico per rispondere alle osservazioni del ctp di parte opposta a pag. 45 e 46. Inoltre, nella relazione fa presente anche il numero delle firme esaminate. In ogni caso fa presente anche oggi che le firme in accertamento non rientrano assolutamente neppure nell'ambito di variabilità delle firme del sig. comprese Pt_1 quelle a pag 10 del saggio per gli elementi che ha evidenziato in relazione (in particolare, di immediata percezione la rabberciatura sula v).
Le risposte fornite dal C.t.u. trovavano riscontro nella relazione depositata ove lo stesso scriveva, infatti: “Si risponde che le incertezze segnalate dalla Ctp nelle autografe di p.10 del saggio e dallo spazio analogo ristretto della X, dal punto di vista grafomotorio sono viceversa delle semplificazioni distese o dei vagolamenti, a volte appena ripercorsi, che anche a ghirlanda con asole cieche e continuativi, a carattere ambedue morbido e ondulato favoriscono il collegamento tra la “n” e la “C” di “ e Parte_1
pagina 6 di 8 non possono essere accostati per la loro natura agli elementi della
“n” bruscamente frenati nella X. Inoltre, occorre tenere presente che nella X il contesto delle stentatezze è in relazione anche alla forma elementare del gruppo finale erroneo, grossolano e stentato “ov”, assente nelle firme autografe”
Per tutto quanto sopra, devi condividersi la valutazione finale compiuta nella relazione, cui si rimanda integralmente, secondo la quale “le risultanze supportano in modo decisivo che la firma a nome dell'opponente apposta all'appendice denominata Allegato CO –
Dichiarazione di fideiussione alla polizza n. 672934,-- documento in accertamento datato 30.12.2014, non è riconducibile alla mano dell'attore , cioè è apocrifa”. Parte_1
Il sig. , pertanto non è tenuto a corrispondere alla Compagnia Pt_1 la somma ingiunta, in quanto l'appendice di coobbligazione non è stata da lui sottoscritta.
Il sig. , inoltre, non può dirsi comunque obbligato nei Pt_1 confronti dell'opposta in quanto “membro e socio” dell'
[...]
non sussistendo una responsabilità NT personale degli associati rispetto ai debiti dell' CP_5
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto n.
9883/2022 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi sullo scaglione di riferimento).
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.); condanna alla rifusione delle spese di lite in CO favore di che liquida in euro 22.457,00 per compenso Parte_1 euro 634,00 per spese oltre iva cpa e rimb forf in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 31229/2022 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 trattenuta in decisione il giorno
21.05.2025 vertente
TRA
C.F. , elettivamente domiciliato in via Parte_1 C.F._1
G. Natoli, 143 presso lo studio dell'avv. Antonella Fasolo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Opponente
E
(Cod. Fisc.: , in persona della CO P.IVA_1
Dirigente e Procuratrice Dott.ssa Controparte_2 denominazione sociale assunta da Controparte_3
a seguito della fusione per incorporazione di
[...] in giusto atto Notaio CP_1 Controparte_3 [...]
di Milano n. 7713 Rep. n. 4001 Racc. del 10.11.2022 Per_1 elettivamente domiciliata in 20129 Milano MI, Via P. Sottocorno n.
52, presso l'Avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende, in forza di procura speciale in atti
Opposta
CONCLUSIONI per l'opponente
pagina 1 di 8 1) Accertare e dichiarare la nullità assoluta del decreto ingiuntivo opposto per la violazione delle norme imperative sopra richiamate e/o l'intervenuta inefficacia e/o estinzione, della fideiussione per cui
è causa e/o delle relative clausole sopra specificate. 2) Accertare e dichiarare che ed , non erano legittimati, rispettivamente, CP_4 CP_3 ad escutere la polizza per cui è causa ed a richiedere il pagamento delle somme all' e al NT sig. obbligato in solido, per carenza delle condizioni Parte_1 per l'operatività della garanzia (posizione debitoria del contraente per effetto di revoca dell'agevolazione e, comunque, i presupposti per la stessa infra specificati); 3) Per l'effetto, ritenere e dichiarare che la Società Controparte_3
- non avrebbe dovuto ottemperare all'invito di
[...] pagamento delle somme per cui è causa, e conseguentemente, ritenere e dichiarare l'insussistenza di qualsiasi credito restitutorio, indennitario e/o risarcitorio della convenuta società di assicurazioni nei confronti delle persone fisiche opponenti in virtù
e/o dipendenza della polizza fideiussoria per cui è causa e del pagamento effettuato all'AGEA dalla convenuta in asserita esecuzione della polizza fideiussoria. 4) Revocare e/o annullare il Decreto
Ingiuntivo n. 9883/2022, emesso dal Tribunale di Milano, nell'ambito del Proc. Civ. N. 16655/2022 R.G., in data 03/06/2022, in quanto ingiusto e infondato, e comunque dichiararlo inefficace, e per l'effetto mandare assolto l'odierno opponente da ogni Parte_1 pretesa avanzata dall'opposta, dichiarando non dovuti gli importi richiesti, per tutti i motivi esposti e in primis per carenza del titolo fondante la garanzia, in quanto mai sottoscritto dal ricorrente. 5) Condannare la Società opposta alla refusione delle spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente controversia ammonta ad € 476.960,59 e che, pertanto, il contributo unificato dovuto è di € 607,00 che sarà versato all'atto dell'iscrizione a ruolo pagina 2 di 8 CONCLUSIONI per l'opposto
Piaccia all'Illustrissimo Tribunale − respinta ogni contraria e diversa domanda eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti, pronunce e declaratorie del caso;
− preso atto della nuova denominazione sociale assunta da CO [...]
1. in via Controparte_3 preliminare: − respingere dichiarandola inaccoglibile ed infondata l'eccezione svolta da parte attrice opponente di ritenuta improcedibilità del decreto ingiuntivo opposto e della domanda della
Compagnia per mancato avvio del tentativo di mediazione/conciliazione come previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 in quanto, per i motivi esposti, nella specie non è predicabile tale improcedibilità e comunque perché
i rapporti per cui è causa sono sottratti all'alveo delle materie oggetto dell'obbligo di preventivo esperimento del tentativo di mediazione di cui all'art. 5 D. lgs. n. 28/2010 oppure, in subordine e in denegata ipotesi, assegnare termine di 15 giorni per introdurre l'iter di mediazione alla prima udienza del presente giudizio;
2. sempre in via preliminare: respingere l'istanza di parte attrice opponente tesa ex art. 102 c.p.c. a disporre l'integrazione del contraddittorio processuale con i sigg.ri Controparte_6
Controparte_7 Controparte_8 vista l'assenza nella specie di presupposti di litisconosorzio necessario e la mancanza di ragioni sostanziali e processuali per accordare e/o ordinare un siffatto allargamento del contraddittorio del giudizio;
3. in via principale: − respingere l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto;
− in ogni caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. (C.F. Parte_1
) a pagare alla (Cod. Fisc.: C.F._1 CO
) già P.IVA_1 Controparte_3
(Cod. Fisc.: ) le somme indicate nel decreto
[...] P.IVA_1 ingiuntivo opposto, o la diversa somma meglio vista, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda al saldo;
− in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso pagina 3 di 8 forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014 ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge. Con espressa riserva di ogni maggiore e diversa produzione e deduzione anche istruttoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi al Parte_1
d.i. n. 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.) emesso in data 14.06.2022 dal
Tribunale di Milano con il quale gli veniva ingiunto il pagamento di euro 476.960,59 oltre interessi e spese, in favore di CO
[...]
In particolare, la Compagnia aveva dedotto in sede monitoria: che aveva emesso polizza fideiussoria n. 672934 nell'interesse dell' ed a favore di NT
, in relazione all'obbligo di restituzione dell'anticipazione CP_4 concessa (pari al 50% dell'ammontare complessivo) sul contributo erogato per i lavori di ristrutturazione e/o recupero e costruzione di opere di viabilità interpoderali in contrada “
[...]
”; che tutti gli obblighi ed oneri facenti capo alla Controparte_9 debitrice erano stati assunti anche, tra gli altri, dal sig. Pt_1 mediante la sottoscrizione di appendice di coobbligazione;
che, a seguito dell'escussione della garanzia da parte di la Compagnia CP_4 aveva corrisposto alla beneficiaria la somma di euro 476.960,59; che, pertanto, aveva maturato il diritto di agire in regresso/surroga nelle medesime ragioni del creditore principale nei confronti dei coobligati.
A sostegno dell'opposizione, il sig. deduceva di non aver Pt_1 sottoscritto la dichiarazione di coobbligazione relativa alla polizza posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto.
l'opposizione è fondata.
La firma a nome dell'opponente apposta all'appendice denominata
Allegato CO – Dichiarazione di fideiussione alla polizza n. 672934 veniva infatti sottoposta, a fronte del disconoscimento, a verificazione tramite lo svolgimento di consulenza tecnica di ufficio pagina 4 di 8 che concludeva per la non riconducibilità della stessa alla mano dell'attore . Parte_1
Le conclusioni cui perveniva il C.t.u. devono essere confermate in quanto ampliamente motivate anche in sede di chiarimenti resi all'udienza del 29.01.2025.
La relazione in primo luogo esaminava la firma in verifica pervenendo alle seguenti valutazioni: “In sintesi, la firma in esame non scevra da componenti spontanee e da personali ornamentazioni presenta una strutturazione non completamente equilibrata e contrastante nello stile a ghirlanda e poi semplice scolastico;
il tracciato è stentato e dalla velocità fortemente alternata;
l'estensione d'insieme conseguentemente è lenta e non modulata, per l'intervento anche di contrazioni, tratti ripercorsi, accavallamenti e di fattori di rigidità del gesto”.
Diversamente da quanto sostenuto dal C.t.p. della Compagnia opposta, tale esame, preliminare al confronto con le firme riconosciute dal sig. come proprie, rispondeva, come chiarito dal C.t.u., allo Pt_1 scopo specifico di analizzare il grado di spontaneità della firma in verifica che, già di per sé, appariva caratterizzata da anomalie e da una complessiva lentezza di esecuzione.
La C.t.u. proseguiva poi al confronto con il grafismo autografo del sig. , al fine di verificare la presenza o meno di analoghe Pt_1 turbative grafiche;
in particolare, premesso che le sottoscrizioni autografe dell'opponente erano caratterizzate da “un buon livello scritturale dalla buona e modulata” descriveva le differenze riscontrate, tra l'altro, evidenziando: “Sebbene si colgano alcune somiglianze formali, tuttavia sostanzialmente le transizioni nella X con palesi esiti tremorigeni non sono caratterizzate come le autografe da movimentazioni sinergiche coordinative tipiche delle sottoscrizioni automatizzate e spontanee. Principalmente le grossolane incertezze segnografiche sono di natura diversa da quelle sporadiche delle autografe a saggio che consistono in vagolamenti pagina 5 di 8 senza rabberciature del tracciato, mentre in frenata appaiono comuni piccole ammaccature imputabili alla tensione del gesto.”
La Consulente, inoltre, in risposta alle osservazioni del Ctp secondo il quale le divergenze riscontrate rientravano nell'ampio campo di variabilità della grafia autografa di rispondeva che Parte_1
“che per quanto ampio sia l'ambito di variabilità segnalato, in un grafismo evoluto, è facilmente comprensibile che gli elementi a modello grossolano, stentato, rabberciato, elementare e scolastico ravvisati nella X non possano verificarsi.
Infine Il C.t.u. rispondeva adeguatamente anche all'obiezione mossa da parte opposta circa il mancato utilizzo ai fini dell'analisi comparativa delle firme autografe di cui al foglio 10 del saggio grafico.
All'udienza del 6.11.2025, infatti, il C.t.u. rendeva i seguenti chiarimenti: “… fa presente che laddove ha indicato che il saggio grafico era contenuto in nove pagine invece che dieci si è trattato di un refuso. Fa presente poi, di avere espressamente citato la pag
10 del saggio grafico per rispondere alle osservazioni del ctp di parte opposta a pag. 45 e 46. Inoltre, nella relazione fa presente anche il numero delle firme esaminate. In ogni caso fa presente anche oggi che le firme in accertamento non rientrano assolutamente neppure nell'ambito di variabilità delle firme del sig. comprese Pt_1 quelle a pag 10 del saggio per gli elementi che ha evidenziato in relazione (in particolare, di immediata percezione la rabberciatura sula v).
Le risposte fornite dal C.t.u. trovavano riscontro nella relazione depositata ove lo stesso scriveva, infatti: “Si risponde che le incertezze segnalate dalla Ctp nelle autografe di p.10 del saggio e dallo spazio analogo ristretto della X, dal punto di vista grafomotorio sono viceversa delle semplificazioni distese o dei vagolamenti, a volte appena ripercorsi, che anche a ghirlanda con asole cieche e continuativi, a carattere ambedue morbido e ondulato favoriscono il collegamento tra la “n” e la “C” di “ e Parte_1
pagina 6 di 8 non possono essere accostati per la loro natura agli elementi della
“n” bruscamente frenati nella X. Inoltre, occorre tenere presente che nella X il contesto delle stentatezze è in relazione anche alla forma elementare del gruppo finale erroneo, grossolano e stentato “ov”, assente nelle firme autografe”
Per tutto quanto sopra, devi condividersi la valutazione finale compiuta nella relazione, cui si rimanda integralmente, secondo la quale “le risultanze supportano in modo decisivo che la firma a nome dell'opponente apposta all'appendice denominata Allegato CO –
Dichiarazione di fideiussione alla polizza n. 672934,-- documento in accertamento datato 30.12.2014, non è riconducibile alla mano dell'attore , cioè è apocrifa”. Parte_1
Il sig. , pertanto non è tenuto a corrispondere alla Compagnia Pt_1 la somma ingiunta, in quanto l'appendice di coobbligazione non è stata da lui sottoscritta.
Il sig. , inoltre, non può dirsi comunque obbligato nei Pt_1 confronti dell'opposta in quanto “membro e socio” dell'
[...]
non sussistendo una responsabilità NT personale degli associati rispetto ai debiti dell' CP_5
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo opposto n.
9883/2022 deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri del d.m. 147/2022 (valori medi sullo scaglione di riferimento).
Le spese di c.t.u. devono essere poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo n 9883/2022 (n. 16655/2022 R.G.); condanna alla rifusione delle spese di lite in CO favore di che liquida in euro 22.457,00 per compenso Parte_1 euro 634,00 per spese oltre iva cpa e rimb forf in favore del
Difensore dichiaratosi antistatario;
pagina 7 di 8 pone a carico di parte convenuta le spese di c.t.u.
Così deciso in Milano il 26.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Guantario
pagina 8 di 8