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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10579/2019
TRA
nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Loredana Parte_1
elett. dom. in Caserta, alla via Cesare Battisti n. 85, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t, rappr. e dif. dagli Avv. Delia Controparte_1
LO e SI TI, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Sud p.zza d'Armi n. 28, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 28/06/1975 al 01/06/2018, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato – puericultrice - livello C del CCNL “Case di Cura Private”;
- di aver lavorato come turnista, seguendo l'articolazione oraria 8:00/14:00 – 14:00/22:00 – 22:00/08:00;
- di non aver percepito una retribuzione mensile commisurata al proprio inquadramento professionale, non essendo previsto in busta paga alcun adeguamento contrattuale della retribuzione minima per gli anni 2000-2006;
- di non aver ricevuto il premio di incentivazione previsto dai CCNL in atti, pari ad
€ 450,00 annuali lorde, da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio;
1 - che non veniva corrisposto quanto dovuto a titolo di retribuzione individuale di anzianità, mentre nulla veniva riconosciuto a titolo di indennità specifica professionale. Dedotto di aver richiesto alla società resistente il pagamento delle differenze retributive maturate con pec del 19/07/2019, senza ricevere alcun riscontro, e richiamati i conteggi allegati, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1. accogliere il ricorso e accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della società resistente delineato in ricorso per le motivazioni suesposte ovvero nel non aver provveduto all'adeguamento della retribuzione mensile così come previsto dalla contrattazione collettiva, della RIA nonché nel non aver corrisposto il premio incentivazione e l'indennità di specifiche professionali dovute e quindi la quota di Tfr calcolata su tali differenze retributive per una somma complessiva di euro 37.661,71 di cui euro 4.121,79 per differenze sui minimi contrattuali, euro 2.813,00 per premio di incentivazione, euro 22.683,19 per Ria, euro 8043,73 per indennità specifiche professionali ed euro 2597,36 Tfr su differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, risultante dai prospetti facenti parte integrante del presente ricorso o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la resistente che, con articolate argomentazioni, eccepita la prescrizione parziale dei crediti vantati e contestata nel merito la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 20/10/2022, trattata in modalità cartolare, e veniva successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente, nelle note di trattazione depositate in data 21/10/2020, ha precisato la domanda, chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle somme di cui aveva chiesto l'accertamento. La precisazione è ammissibile, attesa la medesimezza dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di condanna. Tanto premesso, appare opportuno vagliare, anche alla luce del principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata da parte resistente. La stessa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Incontestata – oltre che documentalmente provata (cfr. visura camerale in atti) - è la circostanza che parte ricorrente abbia alle proprie dipendenze più di 15 unità di personale. Tanto premesso, appare opportuno, in primo luogo, precisare che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, Rv. 665514 - 01) ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
2 Tenuto conto che la L. n. 92/2012 è entrata in vigore in data 18/07/2012 e considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla messa in mora del 19/07/2019, applicando alla fattispecie in esame i canoni ermeneutici indicati, risulta maturata la prescrizione quinquennale per i crediti retributivi maturati per il periodo antecedente il 18/07/2007. Ne discende, in primo luogo, che risultano integralmente prescritti i crediti vantati in relazione al dedotto mancato adeguamento contrattuale. Con riferimento alle somme richieste a titolo di indennità specifica professionale, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto che la debenza di tali somme derivi dagli artt. 52, 53, 54 CCNL del 23/12/1999 e dell'Accordo Integrativo 21/03/2000, quali risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell'indennità di contingenza. Parte resistente ha contestato la debenza, osservando che tale indennità non sarebbe stata contemplata dal CCNL del 2005. La contestazione non è fondata. La predetta indennità è invero contemplata dall'art. 63 CCNL Case di cura private del 02/02/2005, che dispone: “Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell'indennità di contingenza. Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita. Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica: Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di corso Posizione C/C1/C2/C3/C4 euro 516,45”. Pertanto, considerata la prescrizione maturata sino al 18/07/2007, e tenuto conto che parte ricorrente ha dedotto di essere stata inquadrata con qualifica “impiegato – puericultrice” livello C (circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata, cfr. buste paga in atti), la domanda va accolta per il periodo dal 18/07/2007 e sino alla cessazione del rapporto. Ne discende che, sulla scorta dei conteggi formulati da parte ricorrente - non puntualmente contestati da parte resistente, coerenti con le previsioni contrattuali richiamate, nei limiti della previsione massima di € 516,45 annui, e basati su condivisibili criteri logico- matematici, rimodulati dal giudicante anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. – va riconosciuta a tale titolo la somma complessiva pari ad € 5.614,90. Va a questo punto esaminata la domanda relativa al premio di incentivazione. Tale emolumento è previsto dall'art. 65 CCNL Case di cura private del 02/02/2005, in base al quale “A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
3 Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall . CP_2
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le f festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento di tale voce retributiva per le annualità 2004/2005, e dal 2008/2009 al 2011/2012. Come già in precedenza rilevato, va dichiarata la prescrizione con riferimento all'annualità 2004/2005, per le ragioni già esposte. Quanto alle ulteriori annualità, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto di aver indicato le giornate di presenza, sulla base delle quali ha chiesto la corresponsione dell'indennità. L'onere della prova della debenza dell'emolumento richiesto incombe su parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 C.C. Lo stesso deve ritenersi assolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sulla base dell'art. 65 CCNL citato, il “premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza” mentre “per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere”. Per l'annualità 2008/2009, sommando i giorni di presenza indicati nelle buste paga (parametro indicato dalla stessa parte ricorrente) per il periodo da luglio 2008 a giugno 2009, si ottiene l'importo di 228. Pertanto, con riferimento a tale annualità nulla è dovuto (258-228=30; 30x €15,00= € 450,00). Per l'annualità 2009/2010, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 242. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 210,00 (258-242=16; 16x €15,00= € 240,00; € 450,00 – € 240,00 = € 210,00), cui va decurtata la somma, già percepita, pari ad € 90,00, indicata dalla stessa ricorrente, per un totale di € 120,00. Per l'annualità 2010/2011, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 263. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 525,00 (5x € 15,00 = € 75,00; € 75,00 + € 450,00 = € 525,00), cui va decurtata la somma, già percepita, pari ad € 201,00, indicata dalla stessa ricorrente, per un totale di € 324,00. Per l'annualità 2011/2012, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 251. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 345,00 (258-251=7; 7x €15,00= € 105,00; € 450,00 – € 105,00 = € 345,00).
4 Alla luce di tutto quanto esposto, la somma complessivamente dovuta a titolo di premio di incentivazione, per il periodo 2008/2012, è pari ad € 789,00. Quanto, infine, alla retribuzione individuale di anzianità, si osserva quanto segue. Tale voce retributiva è prevista dall'art. 56 CCNL del 02/02/2005 e fa parte della retribuzione giornaliera ai sensi del successivo art. 58: pertanto, anch'essa va riconosciuta, nei limiti della prescrizione, ovvero a decorrere dal 18/07/2007. Le somme a tale titolo dovute, tuttavia, vanno calcolate decurtando, oltre agli scatti di anzianità (come già effettuato da parte ricorrente), anche la somma mensilmente riconosciuta da parte resistente a titolo di “A.P.A.” (adeguamento precedente anzianità), come rilevato da parte resistente, e peraltro risultante dalle buste paga versate in atti dalla stessa parte ricorrente. Pertanto, rimodulati i conteggi formulati dalla ricorrente (non puntualmente contestati, nel resto, da parte resistente), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., va riconosciuta a tale titolo la somma annua di € 145,08, per un totale di € 1.520,80. Non può invece ritenersi provata l'imputabilità a tale voce retributiva del pagamento effettuato per la mensilità di marzo 2018, come sostenuto all'odierna udienza da parte resistente: ed invero, la dicitura utilizzata in busta paga (“arret. Indenn. Anzianità”) non appare univocamente riconducibile all' (unica voce retributiva indicata in memoria CP_3
a tale titolo). Alla luce di quanto esposto, è complessivamente dovuta in favore di parte ricorrente la somma di € 7.924,70, per le causali e per i periodi indicati. Parte ricorrente ha altresì domandato il ricalcolo, ai fini del TFR, delle somme riconosciute. La domanda è fondata. L'art. 73 CCNL Case di Cura Private del 02/02/2005 prevede che “Le voci che rientrano nel t.f.r. sono quelle previste ai sensi di Legge: […] - retribuzione individuale di anzianità "ad personam";
[…] - indennità specifiche;
[…] - premio di incentivazione”. Ne discende che tali somme vanno considerate ai fini del calcolo del TFR e che a tale titolo va riconosciuta, tenuto conto dei conteggi formulati da parte ricorrente, rimodulati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la somma pari ad € 587,00. Ne discende, in definitiva, che va riconosciuta in favore di parte ricorrente la somma complessiva di € 8.511,70, di cui € 587,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il ricorso va rigettato nel resto. Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3, in ragione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso e, per la parte residua, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 8.511,70 per le causali indicate in parte motiva, di cui 587,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) rigetta nel resto;
3) compensa per 2/3 le spese di lite, e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 27/11/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10579/2019
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nata a [...] il [...], rappr. e dif. dall'Avv. Loredana Parte_1
elett. dom. in Caserta, alla via Cesare Battisti n. 85, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t, rappr. e dif. dagli Avv. Delia Controparte_1
LO e SI TI, con cui elett. dom. in Caserta, alla via Sud p.zza d'Armi n. 28, giusta procura alle liti in atti RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/12/2019, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 28/06/1975 al 01/06/2018, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di impiegato – puericultrice - livello C del CCNL “Case di Cura Private”;
- di aver lavorato come turnista, seguendo l'articolazione oraria 8:00/14:00 – 14:00/22:00 – 22:00/08:00;
- di non aver percepito una retribuzione mensile commisurata al proprio inquadramento professionale, non essendo previsto in busta paga alcun adeguamento contrattuale della retribuzione minima per gli anni 2000-2006;
- di non aver ricevuto il premio di incentivazione previsto dai CCNL in atti, pari ad
€ 450,00 annuali lorde, da corrispondersi con la retribuzione del mese di luglio;
1 - che non veniva corrisposto quanto dovuto a titolo di retribuzione individuale di anzianità, mentre nulla veniva riconosciuto a titolo di indennità specifica professionale. Dedotto di aver richiesto alla società resistente il pagamento delle differenze retributive maturate con pec del 19/07/2019, senza ricevere alcun riscontro, e richiamati i conteggi allegati, concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1. accogliere il ricorso e accertare e dichiarare illegittimo il comportamento della società resistente delineato in ricorso per le motivazioni suesposte ovvero nel non aver provveduto all'adeguamento della retribuzione mensile così come previsto dalla contrattazione collettiva, della RIA nonché nel non aver corrisposto il premio incentivazione e l'indennità di specifiche professionali dovute e quindi la quota di Tfr calcolata su tali differenze retributive per una somma complessiva di euro 37.661,71 di cui euro 4.121,79 per differenze sui minimi contrattuali, euro 2.813,00 per premio di incentivazione, euro 22.683,19 per Ria, euro 8043,73 per indennità specifiche professionali ed euro 2597,36 Tfr su differenze economiche, oltre interessi e rivalutazione monetaria, risultante dai prospetti facenti parte integrante del presente ricorso o nella maggiore o minore somma determinata in corso di causa anche a mezzo di CTU contabile”. Vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva la resistente che, con articolate argomentazioni, eccepita la prescrizione parziale dei crediti vantati e contestata nel merito la fondatezza del ricorso, concludeva per il rigetto dello stesso. Spese vinte. La causa, previa riassegnazione e a seguito di rinvii, anche d'ufficio, giungeva per la prima volta innanzi alla scrivente all'udienza del 20/10/2022, trattata in modalità cartolare, e veniva successivamente rinviata per discussione, anche in considerazione del carico del ruolo, giungendo all'odierna udienza e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente, si osserva che parte ricorrente, nelle note di trattazione depositate in data 21/10/2020, ha precisato la domanda, chiedendo la condanna della resistente al pagamento delle somme di cui aveva chiesto l'accertamento. La precisazione è ammissibile, attesa la medesimezza dei fatti costitutivi a fondamento della domanda di condanna. Tanto premesso, appare opportuno vagliare, anche alla luce del principio della ragione più liquida, l'eccezione di prescrizione, tempestivamente avanzata da parte resistente. La stessa è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposti. Incontestata – oltre che documentalmente provata (cfr. visura camerale in atti) - è la circostanza che parte ricorrente abbia alle proprie dipendenze più di 15 unità di personale. Tanto premesso, appare opportuno, in primo luogo, precisare che la Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022, Rv. 665514 - 01) ha chiarito che “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
2 Tenuto conto che la L. n. 92/2012 è entrata in vigore in data 18/07/2012 e considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è costituito dalla messa in mora del 19/07/2019, applicando alla fattispecie in esame i canoni ermeneutici indicati, risulta maturata la prescrizione quinquennale per i crediti retributivi maturati per il periodo antecedente il 18/07/2007. Ne discende, in primo luogo, che risultano integralmente prescritti i crediti vantati in relazione al dedotto mancato adeguamento contrattuale. Con riferimento alle somme richieste a titolo di indennità specifica professionale, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto che la debenza di tali somme derivi dagli artt. 52, 53, 54 CCNL del 23/12/1999 e dell'Accordo Integrativo 21/03/2000, quali risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell'indennità di contingenza. Parte resistente ha contestato la debenza, osservando che tale indennità non sarebbe stata contemplata dal CCNL del 2005. La contestazione non è fondata. La predetta indennità è invero contemplata dall'art. 63 CCNL Case di cura private del 02/02/2005, che dispone: “Sono confermate le seguenti indennità specifiche risultanti dal processo di riclassificazione economica, quali quote eccedenti dal conglobamento nello stipendio base delle indennità professionali e dalla rideterminazione dell'indennità di contingenza. Dette indennità lorde, annue, da ripartire in 12 mesi, competono a far tempo dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema classificatorio al personale in servizio e di nuova assunzione, secondo la qualifica attribuita. Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a posizione economica superiore o a diversa qualifica: Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di corso Posizione C/C1/C2/C3/C4 euro 516,45”. Pertanto, considerata la prescrizione maturata sino al 18/07/2007, e tenuto conto che parte ricorrente ha dedotto di essere stata inquadrata con qualifica “impiegato – puericultrice” livello C (circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata, cfr. buste paga in atti), la domanda va accolta per il periodo dal 18/07/2007 e sino alla cessazione del rapporto. Ne discende che, sulla scorta dei conteggi formulati da parte ricorrente - non puntualmente contestati da parte resistente, coerenti con le previsioni contrattuali richiamate, nei limiti della previsione massima di € 516,45 annui, e basati su condivisibili criteri logico- matematici, rimodulati dal giudicante anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c. – va riconosciuta a tale titolo la somma complessiva pari ad € 5.614,90. Va a questo punto esaminata la domanda relativa al premio di incentivazione. Tale emolumento è previsto dall'art. 65 CCNL Case di cura private del 02/02/2005, in base al quale “A tutto il personale compete un premio di euro 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno. Tale premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
3 Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere;
parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a euro 15,00 per giorno. Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di: permessi straordinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. n. 104/1992, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall . CP_2
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le f festività, ancorché non usufruite nel periodo 1° luglio-30 giugno, debbono essere considerate come godute. Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative”. Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento di tale voce retributiva per le annualità 2004/2005, e dal 2008/2009 al 2011/2012. Come già in precedenza rilevato, va dichiarata la prescrizione con riferimento all'annualità 2004/2005, per le ragioni già esposte. Quanto alle ulteriori annualità, si osserva quanto segue. Parte ricorrente ha dedotto di aver indicato le giornate di presenza, sulla base delle quali ha chiesto la corresponsione dell'indennità. L'onere della prova della debenza dell'emolumento richiesto incombe su parte ricorrente, ai sensi dell'art. 2697 C.C. Lo stesso deve ritenersi assolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Sulla base dell'art. 65 CCNL citato, il “premio compete per intero se, nell'arco dell'anno che va dal 1° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza” mentre “per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al 1° comma è ridotto in ragione di euro 15,00 giornaliere”. Per l'annualità 2008/2009, sommando i giorni di presenza indicati nelle buste paga (parametro indicato dalla stessa parte ricorrente) per il periodo da luglio 2008 a giugno 2009, si ottiene l'importo di 228. Pertanto, con riferimento a tale annualità nulla è dovuto (258-228=30; 30x €15,00= € 450,00). Per l'annualità 2009/2010, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 242. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 210,00 (258-242=16; 16x €15,00= € 240,00; € 450,00 – € 240,00 = € 210,00), cui va decurtata la somma, già percepita, pari ad € 90,00, indicata dalla stessa ricorrente, per un totale di € 120,00. Per l'annualità 2010/2011, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 263. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 525,00 (5x € 15,00 = € 75,00; € 75,00 + € 450,00 = € 525,00), cui va decurtata la somma, già percepita, pari ad € 201,00, indicata dalla stessa ricorrente, per un totale di € 324,00. Per l'annualità 2011/2012, la sommatoria delle giornate di presenza indicate in busta paga è pari a 251. Pertanto, per tale annualità la somma complessivamente dovuta a tale titolo è pari ad € 345,00 (258-251=7; 7x €15,00= € 105,00; € 450,00 – € 105,00 = € 345,00).
4 Alla luce di tutto quanto esposto, la somma complessivamente dovuta a titolo di premio di incentivazione, per il periodo 2008/2012, è pari ad € 789,00. Quanto, infine, alla retribuzione individuale di anzianità, si osserva quanto segue. Tale voce retributiva è prevista dall'art. 56 CCNL del 02/02/2005 e fa parte della retribuzione giornaliera ai sensi del successivo art. 58: pertanto, anch'essa va riconosciuta, nei limiti della prescrizione, ovvero a decorrere dal 18/07/2007. Le somme a tale titolo dovute, tuttavia, vanno calcolate decurtando, oltre agli scatti di anzianità (come già effettuato da parte ricorrente), anche la somma mensilmente riconosciuta da parte resistente a titolo di “A.P.A.” (adeguamento precedente anzianità), come rilevato da parte resistente, e peraltro risultante dalle buste paga versate in atti dalla stessa parte ricorrente. Pertanto, rimodulati i conteggi formulati dalla ricorrente (non puntualmente contestati, nel resto, da parte resistente), anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., va riconosciuta a tale titolo la somma annua di € 145,08, per un totale di € 1.520,80. Non può invece ritenersi provata l'imputabilità a tale voce retributiva del pagamento effettuato per la mensilità di marzo 2018, come sostenuto all'odierna udienza da parte resistente: ed invero, la dicitura utilizzata in busta paga (“arret. Indenn. Anzianità”) non appare univocamente riconducibile all' (unica voce retributiva indicata in memoria CP_3
a tale titolo). Alla luce di quanto esposto, è complessivamente dovuta in favore di parte ricorrente la somma di € 7.924,70, per le causali e per i periodi indicati. Parte ricorrente ha altresì domandato il ricalcolo, ai fini del TFR, delle somme riconosciute. La domanda è fondata. L'art. 73 CCNL Case di Cura Private del 02/02/2005 prevede che “Le voci che rientrano nel t.f.r. sono quelle previste ai sensi di Legge: […] - retribuzione individuale di anzianità "ad personam";
[…] - indennità specifiche;
[…] - premio di incentivazione”. Ne discende che tali somme vanno considerate ai fini del calcolo del TFR e che a tale titolo va riconosciuta, tenuto conto dei conteggi formulati da parte ricorrente, rimodulati anche ai sensi dell'art. 432 c.p.c., la somma pari ad € 587,00. Ne discende, in definitiva, che va riconosciuta in favore di parte ricorrente la somma complessiva di € 8.511,70, di cui € 587,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge. Il ricorso va rigettato nel resto. Le spese di lite si compensano nella misura di 2/3, in ragione della soccombenza reciproca e dell'accoglimento del tutto parziale del ricorso e, per la parte residua, si pongono a carico di parte resistente e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
5 1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di complessivi € 8.511,70 per le causali indicate in parte motiva, di cui 587,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
2) rigetta nel resto;
3) compensa per 2/3 le spese di lite, e condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente della parte residua, che liquida, nella misura già ridotta, in
€ 1.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Santa Maria Capua Vetere, 27/11/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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