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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/10/2025, n. 4708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4708 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del Giudice dott.ssa AO SS
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile N. R.G. 6485/23 di opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 191/23 del 25.1.23) promossa da:
Controparte_1
con avv. Andrea Niero parte attrice opponente contro
Controparte_2
con avv. Marco Molin parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti, come da verbale udienza 8.10.25
Per : come da note conclusive dep. 12.5.25 Controparte_1
Per : come da note conclusive dep. 2.5.25 CP_3
***
Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 191/23 del 25.1.23 – immediatamente esecutivo - il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a Controparte_1 Controparte_4
(da ora in poi solo ), la somma di € 8898,15 oltre interessi e spese di
[...] CP_3 procedura a titolo di oneri condominiali relativi a consuntivo esercizio 2021/2022 e preventivo esercizio 2022/2023.
Con atto datato 2.5.23 il sig. si è opposto al d.i. ed ha chiesto, previa sospensione CP_1 della provvisoria esecuzione e previa declaratoria di “improcedibilità delle domande non precedute da mediazione obbligatoria”, di dichiarare “nullo, illegittimo ovvero, annullarsi o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi le domande tutte
1
proposte nei confronti del sig. ”; in subordine l'attore ha chiesto accertarsi e CP_1 dichiararsi che il sig. “ha subito danni e non gode delle opere eseguite dal CP_1
Condominio” e per l'effetto disporre la compensazione.
Si è costituito in giudizio il con atto datato 26.7.23, contestando gli assunti CP_3 dell'attore opponente e chiedendo in via principale il rigetto di ogni domanda, con conferma del d.i. opposto, in via subordinata la condanna del sig. al pagamento della somma CP_1 di € 8.898,15 o “quella minore risultante al netto di eventuali acconti nel frattempo versati”.
Concessa con provvedimento 29.7.24 la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per l'importo di € 1.800,00 (corrisposto dall'attore al Condominio a seguito della notifica del d.i.), e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla sola parte attrice, il G.I. dr.ssa Grisanti ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc.
A seguito di variazione tabellare 16.7.25 (agli atti) la causa è stata assegnata alla sottoscritta
G.I. AO SS e, a seguito discussione svoltasi alla udienza odierna, risulta matura per la decisione.
Ragioni della decisione
L'attore sig. , opponendosi al d.i. ha eccepito il mancato esperimento della Controparte_1 mediazione, ha lamentato che il avrebbe chiesto a lui il pagamento di somme CP_3 per la realizzazione del “cappotto” termico condominiale pur sapendo che questo non doveva essere eseguito per la sua proprietà (avendo egli già provveduto), ha lamentato che gli operai della ditta esecutrice dei lavori avrebbero arrecato danni alla sua proprietà (rottura del motore avvolgi tenda, rottura del rilevatore automatico di maltempo, macchie di calce e cemento su tapparelle, terrazzo e muro esterno, rottura piastroni giardino); ha inoltre fatto riferimento ad una transazione intervenuta in passato con il - senza precisare CP_3 oggetto e contenuto – e ad un atteggiamento caratterizzato da mancanza di ascolto e poca collaborazione da parte dell'Amministrazione del CP_3
Il - nei propri atti - ha riconosciuto il pagamento da parte del sig. di € CP_3 CP_1
1.800,00 a seguito della notifica del d.i. (talchè il G.I. in data 20.7.24 ha sospeso la p.e. del decreto opposto, limitatamente a tale importo), ha contestato gli assunti dell'attore opponente in tema di mediazione, ha osservato che le somme portate nel d.i. sono riconducibili a consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 approvati regolarmente con delibera del Condominio mai impugnata, ha rilevato che nessuna delle somme portate nel d.i. è riconducibile al “cappotto” termico condominiale (mai deliberato), se mai ad un rivestimento di circa 2 cm di spessore da realizzarsi – su indicazione del Direttore dei Lavori - solo sulle murature esterne di forma circolare dei 9 vani scale - che risultavano ammalorate e interessate da molte fessure - e dunque su parti comuni dell'edificio); ha inoltre sottolineato la irrilevanza del richiamo alla trascorsa transazione, ha contestato l'esistenza ed entità dei danni lamentati, la responsabilità del ed ogni altro CP_3 assunto attoreo.
La procedura di mediazione risulta essere stata attivata a seguito del provvedimento reso dal G.I. dr.ssa Grisanti alla prima udienza ed è stato depositato agli atti del giudizio il verbale di mancata conciliazione 23.1.24.
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (CONDOMINIO) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente (sig. ) è convenuto sostanziale (C.C. CP_1
25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., il risulta aver assolto l'onere probatorio CP_3 perchè ha dimostrato che il preventivo 2021/2022 e consuntivo 2022/2023 sono stati approvati dalla Assemblea dei Condomini in data 13.10.22 (doc. 1,2,3 fascicolo monitorio), che non è stata mai impugnata dal sig. . CP_1
Per contro il sig. – convenuto in senso sostanziale – nemmeno in questo giudizio ha CP_1 contestato la legittimità della delibera condominiale, non ha dimostrato che il CP_3 avrebbe a lui imputato costi per il “cappotto” termico dell'edificio (di fronte alla ferma smentita del non ha prodotto documenti, non ha avanzato richiesta di prova CP_3 orale sul punto); l'opponente ha sì lamentato danni alla sua proprietà, ma lui stesso li ha imputati all'operato di soggetti terzi, cioè agli operai dell'impresa che avrebbe eseguito i lavori (in merito a ciò la memoria istruttoria dell'opponente, con i capitoli di prova in essa formulati, è del tutto significativa).
In definitiva, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico- giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria (C.C. 2211/25) e non risultando impugnata la delibera condominiale in questione ai sensi dell'art. 1337 cc comma 2, e nemmeno contestata in questo giudizio, questo giudice ritiene raggiunta la prova del credito del CP_3
Ne deriva che l'opposizione è infondata e il sig. – avendo versato dopo la Controparte_1 notifica del d.i. la somma di € 1.800,00, è tutt'oggi debitore nei confronti del Condominio di
€ 7.098,15 (come già appurato dal G.I. dr.ssa Grisanti con ordinanza 29.7.24), oltre interessi;
è evidente che l'acconto di € 400,00 (doc. 16 di parte attrice) non è riferibile ai fatti di causa, essendo stato versato anni prima (17.6.19).
La revoca del d.i. è necessaria per evitare duplicazioni di titoli e le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste interamente in capo al sig. in ragione della Controparte_1 soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 6485/23 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)revocato il decreto ingiuntivo n. 191/23 del 25.1.23 del Tribunale di Venezia, condanna il sig. a pagare al in persona Controparte_1 Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore la somma di € 7.098,15 oltre interessi legali dalla debenza al saldo effettivo;
2)condanna a rifondere al in Controparte_1 Controparte_4 persona dell'Amministratore pro tempore a titolo di spese legali per la fase monitoria € 567,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3)condanna a rifondere al in Controparte_1 Controparte_4 persona dell'Amministratore pro tempore a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione (inclusa la procedura di mediazione) € 2.800,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 8.10.25 Il GOP AO SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del Giudice dott.ssa AO SS
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile N. R.G. 6485/23 di opposizione a decreto ingiuntivo (d.i. n. 191/23 del 25.1.23) promossa da:
Controparte_1
con avv. Andrea Niero parte attrice opponente contro
Controparte_2
con avv. Marco Molin parte convenuta opposta
Conclusioni delle parti, come da verbale udienza 8.10.25
Per : come da note conclusive dep. 12.5.25 Controparte_1
Per : come da note conclusive dep. 2.5.25 CP_3
***
Cenni processuali
Con decreto ingiuntivo n. 191/23 del 25.1.23 – immediatamente esecutivo - il Tribunale di Venezia ha ingiunto a di pagare a Controparte_1 Controparte_4
(da ora in poi solo ), la somma di € 8898,15 oltre interessi e spese di
[...] CP_3 procedura a titolo di oneri condominiali relativi a consuntivo esercizio 2021/2022 e preventivo esercizio 2022/2023.
Con atto datato 2.5.23 il sig. si è opposto al d.i. ed ha chiesto, previa sospensione CP_1 della provvisoria esecuzione e previa declaratoria di “improcedibilità delle domande non precedute da mediazione obbligatoria”, di dichiarare “nullo, illegittimo ovvero, annullarsi o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto e comunque respingersi le domande tutte
1
proposte nei confronti del sig. ”; in subordine l'attore ha chiesto accertarsi e CP_1 dichiararsi che il sig. “ha subito danni e non gode delle opere eseguite dal CP_1
Condominio” e per l'effetto disporre la compensazione.
Si è costituito in giudizio il con atto datato 26.7.23, contestando gli assunti CP_3 dell'attore opponente e chiedendo in via principale il rigetto di ogni domanda, con conferma del d.i. opposto, in via subordinata la condanna del sig. al pagamento della somma CP_1 di € 8.898,15 o “quella minore risultante al netto di eventuali acconti nel frattempo versati”.
Concessa con provvedimento 29.7.24 la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto per l'importo di € 1.800,00 (corrisposto dall'attore al Condominio a seguito della notifica del d.i.), e rigettate le istanze istruttorie formulate dalla sola parte attrice, il G.I. dr.ssa Grisanti ha fissato udienza per gli adempimenti ex art. 281 sexies cpc.
A seguito di variazione tabellare 16.7.25 (agli atti) la causa è stata assegnata alla sottoscritta
G.I. AO SS e, a seguito discussione svoltasi alla udienza odierna, risulta matura per la decisione.
Ragioni della decisione
L'attore sig. , opponendosi al d.i. ha eccepito il mancato esperimento della Controparte_1 mediazione, ha lamentato che il avrebbe chiesto a lui il pagamento di somme CP_3 per la realizzazione del “cappotto” termico condominiale pur sapendo che questo non doveva essere eseguito per la sua proprietà (avendo egli già provveduto), ha lamentato che gli operai della ditta esecutrice dei lavori avrebbero arrecato danni alla sua proprietà (rottura del motore avvolgi tenda, rottura del rilevatore automatico di maltempo, macchie di calce e cemento su tapparelle, terrazzo e muro esterno, rottura piastroni giardino); ha inoltre fatto riferimento ad una transazione intervenuta in passato con il - senza precisare CP_3 oggetto e contenuto – e ad un atteggiamento caratterizzato da mancanza di ascolto e poca collaborazione da parte dell'Amministrazione del CP_3
Il - nei propri atti - ha riconosciuto il pagamento da parte del sig. di € CP_3 CP_1
1.800,00 a seguito della notifica del d.i. (talchè il G.I. in data 20.7.24 ha sospeso la p.e. del decreto opposto, limitatamente a tale importo), ha contestato gli assunti dell'attore opponente in tema di mediazione, ha osservato che le somme portate nel d.i. sono riconducibili a consuntivo 2021/2022 e preventivo 2022/2023 approvati regolarmente con delibera del Condominio mai impugnata, ha rilevato che nessuna delle somme portate nel d.i. è riconducibile al “cappotto” termico condominiale (mai deliberato), se mai ad un rivestimento di circa 2 cm di spessore da realizzarsi – su indicazione del Direttore dei Lavori - solo sulle murature esterne di forma circolare dei 9 vani scale - che risultavano ammalorate e interessate da molte fessure - e dunque su parti comuni dell'edificio); ha inoltre sottolineato la irrilevanza del richiamo alla trascorsa transazione, ha contestato l'esistenza ed entità dei danni lamentati, la responsabilità del ed ogni altro CP_3 assunto attoreo.
La procedura di mediazione risulta essere stata attivata a seguito del provvedimento reso dal G.I. dr.ssa Grisanti alla prima udienza ed è stato depositato agli atti del giudizio il verbale di mancata conciliazione 23.1.24.
Nel merito la controversia va decisa alla luce del principio dell'onere della prova ed è noto che nell'opposizione a d.i. il creditore opposto (CONDOMINIO) è attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente (sig. ) è convenuto sostanziale (C.C. CP_1
25539/25).
Quanto alle somme portate nel d.i., il risulta aver assolto l'onere probatorio CP_3 perchè ha dimostrato che il preventivo 2021/2022 e consuntivo 2022/2023 sono stati approvati dalla Assemblea dei Condomini in data 13.10.22 (doc. 1,2,3 fascicolo monitorio), che non è stata mai impugnata dal sig. . CP_1
Per contro il sig. – convenuto in senso sostanziale – nemmeno in questo giudizio ha CP_1 contestato la legittimità della delibera condominiale, non ha dimostrato che il CP_3 avrebbe a lui imputato costi per il “cappotto” termico dell'edificio (di fronte alla ferma smentita del non ha prodotto documenti, non ha avanzato richiesta di prova CP_3 orale sul punto); l'opponente ha sì lamentato danni alla sua proprietà, ma lui stesso li ha imputati all'operato di soggetti terzi, cioè agli operai dell'impresa che avrebbe eseguito i lavori (in merito a ciò la memoria istruttoria dell'opponente, con i capitoli di prova in essa formulati, è del tutto significativa).
In definitiva, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico- giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria (C.C. 2211/25) e non risultando impugnata la delibera condominiale in questione ai sensi dell'art. 1337 cc comma 2, e nemmeno contestata in questo giudizio, questo giudice ritiene raggiunta la prova del credito del CP_3
Ne deriva che l'opposizione è infondata e il sig. – avendo versato dopo la Controparte_1 notifica del d.i. la somma di € 1.800,00, è tutt'oggi debitore nei confronti del Condominio di
€ 7.098,15 (come già appurato dal G.I. dr.ssa Grisanti con ordinanza 29.7.24), oltre interessi;
è evidente che l'acconto di € 400,00 (doc. 16 di parte attrice) non è riferibile ai fatti di causa, essendo stato versato anni prima (17.6.19).
La revoca del d.i. è necessaria per evitare duplicazioni di titoli e le spese di lite, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore della lite e della semplicità delle questioni trattate, vanno poste interamente in capo al sig. in ragione della Controparte_1 soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 6485/23 RG, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettata o assorbita,
1)revocato il decreto ingiuntivo n. 191/23 del 25.1.23 del Tribunale di Venezia, condanna il sig. a pagare al in persona Controparte_1 Controparte_4 dell'Amministratore pro tempore la somma di € 7.098,15 oltre interessi legali dalla debenza al saldo effettivo;
2)condanna a rifondere al in Controparte_1 Controparte_4 persona dell'Amministratore pro tempore a titolo di spese legali per la fase monitoria € 567,00 per compensi, € 145,50 per anticipazioni, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
3)condanna a rifondere al in Controparte_1 Controparte_4 persona dell'Amministratore pro tempore a titolo di spese legali per il presente giudizio di opposizione (inclusa la procedura di mediazione) € 2.800,00 per compensi, anticipazioni documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge.
Venezia, 8.10.25 Il GOP AO SS