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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/05/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino - Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini - Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio - Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 310 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 31/3/2025, vertente
TRA
( ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Cristian
Primiceri come da procura in atti;
APPELLANTE
E
( , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 9788/2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “dichiarare nulla la sentenza n°9788/2020 - perchè il giudice istruttore con ordinanza del 20.04.2018 ha erroneamente respinto la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, ex art.269 c.p.c., sebbene
r.g. n. 1 tempestivamente e legittimamente richiesta da essa appellante – con la conseguenza che la causa andrà rimessa al primo giudice ex art. 354c.p.c.; nel merito ed in via principale: accertare e dichiarare nulla e/o revocare l'ingiunzione di pagamento del 27.09.2017 emessa dal per le motivazioni Parte_2 di cui alla narrativa del presente atto;
sempre nel merito: accertare e dichiarare, previa integrazione del contraddittorio, che l'obbligo del pagamento della fattura n.5/2014 spettava alla società e non alla società Controparte_2
per essere la cessionaria Parte_1 Controparte_2
(oggi fallita) subentrata nei rapporti contrattuali della cedente e, nello
[...] specifico, nel contratto prot. IFC-CNR n. 0007930 del 6.11.2013, e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della somma ingiunta dal Controparte_1
, e comunque condannarla a mallevare e tenere indenne la società
[...] appellante da qualunque esborso economico dovesse subire per effetto di una eventuale pronuncia pregiudizievole;
in via gradata, accertare e dichiarare, previa integrazione del contraddittorio, che ex art. 2560 c.c. sussiste una responsabilità solidale verso i terzi per i debiti aziendali tra alienante ed acquirente, e per l'effetto, condannare il al pagamento dei debiti Parte_3 pregressi risultanti dai libri contabili ed inerenti alla gestione del ramo d'azienda ceduto;
il tutto con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata: “rigettarsi l'appello in quanto infondato. In subordine condannare solidalmente Controparte_3 al pagamento delle somme di cui all'ingiunzione; in
[...] ulteriore subordine condannare al Controparte_2 pagamento delle somme di cui all'ingiunzione; In ogni caso con la vittoria delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
L'appellante ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Roma n. 9788 del 3/6/2020, di rigetto dell'opposizione all'ingiunzione ex art 2 R.D. n. 639/1910 di euro 87.715,78 (compresi accessori) di cui alla fattura n. 5 (di euro 66.795,00) emessa dal CNR in data 20/5/2014.
Secondo la decisione appellata, non è in sé contestata la debenza delle somme
(quale saldo dovuto in base al contratto del 6/11/2013, avente ad oggetto alcune
Parte prestazioni del per l'esecuzione del “Progetto Monitech”), bensì il soggetto che è “tenuto al pagamento”: per l'opponente, infatti, l'unica beneficiaria delle prestazioni è quale cessionaria del ramo d'azienda; Controparte_2
tuttavia -secondo il giudice di primo grado- tale cessione, “sottoscritta in data 5
Parte settembre 2014, non è stata mai comunicata ufficialmente al ed infatti, su tale
r.g. n. 2 punto, non vi è contestazione, né l'opponente ha potuto fornire una prova diversa”; inoltre, “ancor più rilevante, ai fini della decisione è la circostanza che la fattura, posta alla base del titolo azionato, per la quale agisce l'opposta, è la n. 5/2014 del
20.05.2014 (cfr. doc.10 fascicolo opponente) e, pertanto, precedente alla cessione intervenuta tra la Informatica & Tecnologia e la Innovazione e Tecnologie, del
05.09.2014 (cfr. doc. 2 fascicolo opponente)” (v. sentenza impugnata).
Con il primo motivo, l'appellante si duole della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 106 e 269 c.p.c. artt. 24 e 111 Cost.” essendo “errata, illogica arbitraria ed irragionevole”, a fronte della “comunanza” di cause, la mancata autorizzazione alla chiamata in giudizio della cessionaria del ramo d'azienda (e, in seguito al suo fallimento, della curatela fallimentare); con il secondo motivo,
l'attrice lamenta, nel merito, la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2558 e
2560 c.c.” per non essere stata esclusa la sua responsabilità quale cedente, sebbene il credito sia divenuto esigibile soltanto dopo la cessione del ramo d'azienda (che è comprensivo dei “prodotti Monitech e e ogni diritto di utilizzo e proprietà su CP_4
di essi così come determinati dai contratti di acquisizione stipulati con la CP_5
in data 25 giugno 2013”).
[...]
Costituendosi in giudizio, l'ente appellato ha resistito al gravame.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini (abbreviati) per le difese conclusive.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
La chiamata in giudizio della cessionaria del ramo d'azienda è stata respinta poiché, come ribadito in sentenza, “dati i rapporti intercorsi tra le parti, si tratta di soggetto estraneo al giudizio, con il quale solo la parte opponente ha avuto rapporti
e a cui si dovrà eventualmente rivolgere, in via diretta l'opponente, senza aggravare
i tempi del presente giudizio di opposizione”; lamentando che la cessionaria non può ritenersi “soggetto estraneo”, l'opponente evidenzia la relazione di “comunanza” e, quindi, di “connessione” fra la domanda svolta a suo carico e quella prospettata nei confronti del terzo.
r.g. n. 3 In disparte ogni altro rilievo (sulla domanda verso il terzo, anche all'indomani del fallimento, nonché sugli ipotizzati effetti del suo accoglimento, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c.), il motivo è inammissibile: “il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che,
come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione”
(Cass. 2331/2022).
Nel merito, l'appellante ha in questa sede negato, in primo luogo, di non aver contestato il debito: stante il sopravvenuto trasferimento dell'azienda, non è a conoscenza dell'effettiva erogazione del finanziamento regionale, cui è condizionato il pagamento (in base all'art. 4 del contratto, secondo cui i pagamenti “…avverranno solo a seguito dell'erogazione da parte della ”). In ogni caso, tale CP_5
finanziamento non è stato ad essa cedente corrisposto, sicché il credito –a nulla rilevando la sua fatturazione in data 2/5/2014- non era ancora esigibile al momento della cessione del ramo d'azienda in data 5/9/2014; contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, dunque, il credito non è antecedente al trasferimento dell'azienda e, trattandosi di rapporto ancora non eseguito, non rileva l'omessa comunicazione al contraente ceduto: l'acquirente/cessionario, pertanto, è subentrato nel contratto non ancora eseguito agli effetti di cui all'art. 2558 c.c..
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va constatato che la stessa appellante -mediante difese, sul punto, sovrapponibili a quelle di primo grado (v. memoria ex art. 183, VI comma n.
1 c.p.c.)- fonda le sue doglianze sull'incasso del finanziamento da parte della cessionaria (“tale circostanza è facilmente riscontrabile da una serie di documenti, peraltro, prodotti dalla stessa controparte … il riferimento è, innanzitutto, ai due atti dirigenziali … del 13.03.2004 n°74 e del 02.10.2014 n°475. Con quest'ultimo atto, successivo all'avvenuta cessione del ramo d'azienda, la Dirigente del Servizio ricerca industriale e innovazione della determinava di liquidare e CP_5 pagare la somma di € 184.300,00”); la formula dubitativa introdotta nell'atto di appello (“quella somma, quindi, semmai erogata, lo è stata nei soli confronti della r.g. n. 4 società e non dell'odierna appellante, la quale oggi Controparte_2 vedesi ingiustamente destinataria di un'ingiunzione di pagamento illegittima”) è pertanto inidonea a contestare, in questa sede, la ragione di credito: l'erogazione del finanziamento ha avuto luogo e il credito è certo, liquido ed esigibile, essendo (in tesi) controverso soltanto il soggetto che è obbligato al pagamento.
Sotto tale profilo -che dunque esaurisce il contenuto dell'opposizione-
l'anteriorità del trasferimento dell'azienda rispetto all'erogazione del finanziamento
(quale mera condizione del pagamento) non implica che il contratto fra le parti originarie “non era stato ancora eseguito”; restando ai temi di causa, va invece considerato che la fattura è stata emessa, prima della cessione del ramo d'azienda, sul presupposto dell'integrale svolgimento delle prestazioni contrattuali: tanto risulta, in assenza di contestazioni, dalla “relazione tecnica trasmessa alla società committente come da mail del 26.02.2014”, secondo quanto premesso dalla stessa opponente (e riportato anche nella sentenza impugnata).
Non apparendo utilmente invocabile la fattispecie di cui all'art. 2558 c.c., va quindi constatato che non solo manca il consenso del creditore ma non vi è prova, a monte, neppure della comunicazione del trasferimento dell'azienda; la
Parte corrispondenza del con l'acquirente dell'azienda, d'altro canto, prova soltanto
“un successivo ulteriore tentativo di venire incontro all'opponente, cercando informazioni presso il curatore del fallimento di Innovazioni e Tecnologie, senza ottenere risposte” (v. sentenza impugnata).
In forza del combinato disposto degli artt. 2558 e 2560 c.c., peraltro,
l'alienante risponde comunque del debito cui non si contrapponga, in un rapporto di sinallagma contrattuale, il credito attuale verso il contraente ceduto (cfr. Cass.
4248/2023): nella specie, è la stessa appellante che, senza riferimento alle poste attive, evidenzia l'annotazione, nel contratto di cessione del ramo d'azienda, del Parte debito verso il sebbene non ancora esigibile.
Con riguardo specifico al regime di cui all'art. 2650 c.c., invocato in via subordinata alla fattispecie di cui all'art. 2558 c.c., va infine ribadito che l'eventuale responsabilità della cessionaria del ramo d'azienda -per il debito che, inerente alla r.g. n. 5 medesima ed antecedente al trasferimento, risulti dai libri contabili- ha natura meramente solidale e non ha efficacia liberatoria in favore della debitrice cedente (se non in presenza del consenso del creditore, non risultante nella specie).
Per quanto premesso, l'appello deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 che tiene conto dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, contro la sentenza del Tribunale di Roma n. Controparte_1
9788/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese in favore Parte_1
del che liquida in euro 7.500,00 per compensi, Controparte_1
oltre spese generali ed accessori di legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 29/5/2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6