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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5674 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5195/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL MA Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.10.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
pagina 1 di 6 APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 CodiceFiscale_1
avv. Renato Mattarelli.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata, per difetto di prova del nesso causale e, in ogni caso, disporre lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo (€ 49267,62), previa - se del caso – disposizione di CTU contabile sulle somme versate a titolo di indennizzo e, per l'effetto, respingere le richieste risarcitorie, tenuto conto che le somme erogate a titolo di indennizzo sono superiori a quelle riconosciute dovute per risarcimento dei danni.”.
L'appellata ha chiesto:
“preliminarmente:
• dichiararsi inammissibile poiché non oggetto di appello il “motivo” (mancanza di nesso di causalità) non argomentato nell'atto introduttivo dell'impugnazione e trascritto nelle sole conclusioni;
• dichiararsi l'inesistenza e/o nullità dell'appello e della notifica poiché trasmesse a mezzo pec e sottoscritte in formato Pades (.pdf) e non, come richiesto dalla legge in formato AD (.p7m);
• ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. dichiararsi con Ordinanza l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito:
• dichiararsi, in ogni caso e con la miglior formula, il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza impugnata per le ragioni sopra spiegate.
In ogni caso e/o in subordine:
• sospendere il processo e sottoporre alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità spiegate poiché non manifestamente infondate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello e, in caso di accoglimento dell'appello, compensazione delle spese.”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Controparte_1
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del convenuto in Parte_1
ordine all'infezione da HCV e alla patologia epatica contratte a causa delle emotrasfusioni praticatele durante il ricovero, dal 29.10.1973 al 4.12.1973 presso il Policlinico Umberto I di
Roma, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni in conseguenza Parte_1
subiti.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12399/2019, condannava il Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni sofferti, liquidati all'attualità, della complessiva somma di € 31.597,50 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Rigettava invece la richiesta, in quanto non provata, del convenuto di Parte_1
detrazione, dal risarcimento liquidato, dell'indennizzo ex L. n. 210/1992, percepito da parte attrice, non ritenendo sufficiente la comunicazione dell' circa l'esito Parte_2
positivo della visita della Commissione Medica Ospedaliera e l'attribuzione dell'VIII
categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 al fine di determinare l'entità
dell'indennizzo riconosciuto.
3. Il ha proposto appello, lamentando l'omessa detrazione delle Parte_1
somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, e deducendo che invece fosse determinabile l'importo liquidato sulla base del verbale della C.M.O. n. A61310140 del
17.4.2014 dal quale risultava che la domanda di indennizzo era stata avanzata in data
23.7.2013 e che la patologia era ascrivibile alla VIII categoria della Tabella A allegata al D.P.R.
n. 834/1981.
Né era stato contestata dall'attrice l'effettiva erogazione dell'indennizzo, ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992 che prevedeva il pagamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero dal 1.8.2013.
pagina 3 di 6 L'attrice, dunque, aveva ricevuto fino alla data di pubblicazione della sentenza la somma totale di € 49.627,62, superiore alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo.
O comunque il Tribunale avrebbe quantomeno dovuto, nel pronunciare condanna al risarcimento, scomputare, almeno in forma generica, quanto erogato in favore dell'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 e di assegno una tantum.
4. L'appello è fondato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza dell'appello sollevata da parte appellata e basata sulla sottoscrizione dell'atto di appello e della relata di notifica in formato Pades (.pdf) e non in formato AD (.p7m).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di processo telematico, a
norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011
- Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del
2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di
tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e
".pdf" (Cass. Sez. Un. n. 10266/2018, Rv. 648132 – 02).
5. Nel merito si osserva che di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel
giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente Parte_1
al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992
può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato
effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in
base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono
soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma
anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.”
(così Cass. n. 32550/2024, Rv. 673208 - 01).
La possibilità nel caso in esame di determinare l'importo liquidabile scaturisce dal verbale della C.M.O. che ha riconosciuto che la patologia era ascrivibile alla VIII categoria della
Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. L'indennizzo è stato erogato ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2 della legge n. 210/1992, “dal primo giorno del mese successivo alla
pagina 4 di 6 presentazione della domanda”, ovvero dal 1.8.2013 e l'appellata non ha mai contestato l'avvenuta erogazione dell'indennizzo.
In base agli importi riportati nella tabella citata, il ha correttamente determinato Parte_1
l'ammontare degli importi erogati fino alla data della sentenza, € 49.627,62, superiore alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Non vale l'obiezione secondo cui la compensatio lucri cum damno non opera rispetto alle somme liquidate a titolo di indennità temporanea, dato che il risarcimento è stato riconosciuto solo in relazione al danno permanente.
Né vi sono elementi per sostenere che non potrebbe essere soggetto a compensazione l'importo liquidato a titolo di danno morale o da sofferenza ulteriore, dato che l'art. 1 della legge n. 201/1992 riconosce l'indennizzo a coloro che, a causa delle trasfusioni, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, senza distinguere tra danno biologico relazionale e danno da sofferenza interiore. Nemmeno, in assenza di specificazioni, la decurtazione può riguardare solo il danno epatico in senso stretto.
Non valgono le obiezioni secondo cui la compensazione non potrebbe operare,
trattandosi di indennizzo erogato dalle Asl, e stante quindi la diversità tra il soggetto danneggiante e il soggetto obbligato all'indennizzo, perché l'art. 1 L. n. 210/1992 prevede che comunque l'indennizzo sia a carico dello Stato, anche se la domanda viene presentata alla ASL competente territorialmente.
In ogni caso il principio della compensatio lucri damno opera a prescindere dall'identità
soggettiva di danneggiante e soggetto obbligato all'indennizzo e si fonda essenzialmente sulla necessità di evitare un duplicazione di risarcimento per i medesimi danni (v. Cass. Sez.
Un. nn. 12564-12565-12566-12567/2018).
Infine non sono fondati i profili di incostituzionalità delle norme applicabili alla fattispecie in esame, illustrati da parte appellata.
Non sussiste una discriminazione tra soggetti danneggiati a seguito di emotrasfusione e soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione, non essendo preclusa l'operatività della
compensatio lucri cum damno anche in questo ultimo caso.
pagina 5 di 6 Né è fondata la questione di costituzionalità basata sull'epoca di liquidazione dell'indennizzo, in data precedente o successiva al risarcimento del danno, dato che non sussiste una reale discriminazione tra soggetti che sono comunque liberi di scegliere in quale momento percorrere la strada dell'indennizzo e quella del risarcimento.
6. Pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda di risarcimento proposta da Controparte_1
7. Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale sulla questione dei presupposti di compensazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per porre a carico entrambe le parti in solido le spese di C.T.U. del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
[...]
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PO IL MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
IL MA Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IL PO Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5195 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.10.2025,
vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura generale dello Stato.
pagina 1 di 6 APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Controparte_1 CodiceFiscale_1
avv. Renato Mattarelli.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata, per difetto di prova del nesso causale e, in ogni caso, disporre lo scomputo delle somme erogate a titolo di indennizzo (€ 49267,62), previa - se del caso – disposizione di CTU contabile sulle somme versate a titolo di indennizzo e, per l'effetto, respingere le richieste risarcitorie, tenuto conto che le somme erogate a titolo di indennizzo sono superiori a quelle riconosciute dovute per risarcimento dei danni.”.
L'appellata ha chiesto:
“preliminarmente:
• dichiararsi inammissibile poiché non oggetto di appello il “motivo” (mancanza di nesso di causalità) non argomentato nell'atto introduttivo dell'impugnazione e trascritto nelle sole conclusioni;
• dichiararsi l'inesistenza e/o nullità dell'appello e della notifica poiché trasmesse a mezzo pec e sottoscritte in formato Pades (.pdf) e non, come richiesto dalla legge in formato AD (.p7m);
• ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. dichiararsi con Ordinanza l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti previsti dell'art. 348 bis c.p.c.
Nel merito:
• dichiararsi, in ogni caso e con la miglior formula, il rigetto dell'appello proposto con conferma della sentenza impugnata per le ragioni sopra spiegate.
In ogni caso e/o in subordine:
• sospendere il processo e sottoporre alla Corte Costituzionale le questioni di legittimità spiegate poiché non manifestamente infondate. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di appello e, in caso di accoglimento dell'appello, compensazione delle spese.”.
pagina 2 di 6 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Controparte_1
, chiedendo che fosse accertata la responsabilità del convenuto in Parte_1
ordine all'infezione da HCV e alla patologia epatica contratte a causa delle emotrasfusioni praticatele durante il ricovero, dal 29.10.1973 al 4.12.1973 presso il Policlinico Umberto I di
Roma, con condanna del convenuto al risarcimento dei danni in conseguenza Parte_1
subiti.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12399/2019, condannava il Parte_1
al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento dei danni sofferti, liquidati all'attualità, della complessiva somma di € 31.597,50 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza sino all'effettivo pagamento.
Rigettava invece la richiesta, in quanto non provata, del convenuto di Parte_1
detrazione, dal risarcimento liquidato, dell'indennizzo ex L. n. 210/1992, percepito da parte attrice, non ritenendo sufficiente la comunicazione dell' circa l'esito Parte_2
positivo della visita della Commissione Medica Ospedaliera e l'attribuzione dell'VIII
categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 al fine di determinare l'entità
dell'indennizzo riconosciuto.
3. Il ha proposto appello, lamentando l'omessa detrazione delle Parte_1
somme riconosciute a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992, e deducendo che invece fosse determinabile l'importo liquidato sulla base del verbale della C.M.O. n. A61310140 del
17.4.2014 dal quale risultava che la domanda di indennizzo era stata avanzata in data
23.7.2013 e che la patologia era ascrivibile alla VIII categoria della Tabella A allegata al D.P.R.
n. 834/1981.
Né era stato contestata dall'attrice l'effettiva erogazione dell'indennizzo, ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2, della legge n. 210/1992 che prevedeva il pagamento dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero dal 1.8.2013.
pagina 3 di 6 L'attrice, dunque, aveva ricevuto fino alla data di pubblicazione della sentenza la somma totale di € 49.627,62, superiore alla somma riconosciuta a titolo di indennizzo.
O comunque il Tribunale avrebbe quantomeno dovuto, nel pronunciare condanna al risarcimento, scomputare, almeno in forma generica, quanto erogato in favore dell'attrice a titolo di indennizzo ex lege n. 210/1992 e di assegno una tantum.
4. L'appello è fondato.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inesistenza dell'appello sollevata da parte appellata e basata sulla sottoscrizione dell'atto di appello e della relata di notifica in formato Pades (.pdf) e non in formato AD (.p7m).
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “In tema di processo telematico, a
norma dell'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011
- Ministero della Giustizia -, in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del
2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, le firme digitali di tipo "CAdES" e di
tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e
".pdf" (Cass. Sez. Un. n. 10266/2018, Rv. 648132 – 02).
5. Nel merito si osserva che di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel
giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento del danno conseguente Parte_1
al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992
può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato
effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in
base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono
soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma
anche le somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.”
(così Cass. n. 32550/2024, Rv. 673208 - 01).
La possibilità nel caso in esame di determinare l'importo liquidabile scaturisce dal verbale della C.M.O. che ha riconosciuto che la patologia era ascrivibile alla VIII categoria della
Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981. L'indennizzo è stato erogato ai sensi di quanto statuito dall'art. 2, comma 2 della legge n. 210/1992, “dal primo giorno del mese successivo alla
pagina 4 di 6 presentazione della domanda”, ovvero dal 1.8.2013 e l'appellata non ha mai contestato l'avvenuta erogazione dell'indennizzo.
In base agli importi riportati nella tabella citata, il ha correttamente determinato Parte_1
l'ammontare degli importi erogati fino alla data della sentenza, € 49.627,62, superiore alla somma riconosciuta a titolo di risarcimento.
Non vale l'obiezione secondo cui la compensatio lucri cum damno non opera rispetto alle somme liquidate a titolo di indennità temporanea, dato che il risarcimento è stato riconosciuto solo in relazione al danno permanente.
Né vi sono elementi per sostenere che non potrebbe essere soggetto a compensazione l'importo liquidato a titolo di danno morale o da sofferenza ulteriore, dato che l'art. 1 della legge n. 201/1992 riconosce l'indennizzo a coloro che, a causa delle trasfusioni, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica, senza distinguere tra danno biologico relazionale e danno da sofferenza interiore. Nemmeno, in assenza di specificazioni, la decurtazione può riguardare solo il danno epatico in senso stretto.
Non valgono le obiezioni secondo cui la compensazione non potrebbe operare,
trattandosi di indennizzo erogato dalle Asl, e stante quindi la diversità tra il soggetto danneggiante e il soggetto obbligato all'indennizzo, perché l'art. 1 L. n. 210/1992 prevede che comunque l'indennizzo sia a carico dello Stato, anche se la domanda viene presentata alla ASL competente territorialmente.
In ogni caso il principio della compensatio lucri damno opera a prescindere dall'identità
soggettiva di danneggiante e soggetto obbligato all'indennizzo e si fonda essenzialmente sulla necessità di evitare un duplicazione di risarcimento per i medesimi danni (v. Cass. Sez.
Un. nn. 12564-12565-12566-12567/2018).
Infine non sono fondati i profili di incostituzionalità delle norme applicabili alla fattispecie in esame, illustrati da parte appellata.
Non sussiste una discriminazione tra soggetti danneggiati a seguito di emotrasfusione e soggetti danneggiati a seguito di vaccinazione, non essendo preclusa l'operatività della
compensatio lucri cum damno anche in questo ultimo caso.
pagina 5 di 6 Né è fondata la questione di costituzionalità basata sull'epoca di liquidazione dell'indennizzo, in data precedente o successiva al risarcimento del danno, dato che non sussiste una reale discriminazione tra soggetti che sono comunque liberi di scegliere in quale momento percorrere la strada dell'indennizzo e quella del risarcimento.
6. Pertanto, in accoglimento dell'appello, e in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda di risarcimento proposta da Controparte_1
7. Tenuto conto della recente evoluzione giurisprudenziale sulla questione dei presupposti di compensazione dell'indennizzo ex lege n. 210/1992, sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio e per porre a carico entrambe le parti in solido le spese di C.T.U. del primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello rigetta la domanda risarcitoria proposta da CP_1
[...]
2) Compensa le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio;
3) Pone definitivamente le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IL PO IL MA
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