Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4771/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4771/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 14214/2022
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore, alla Via Bancardi n. 22, presso lo studio dell'avv.
Alessio D'Aniello, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/04/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per l'assegno mensile di assistenza;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 50%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha
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Nord contestando le risultanze della perizia del dott. , per conseguire la prestazione richiesta in Per_1
sede amministrativa.
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui è affetta e la loro incidenza sulle sue capacità lavorative.
Ritualmente citato in giudizio, l'Inps si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
A seguito di conferimento incarico al CTU dott. , la causa è stata rinviata per la Per_2
discussione.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente ha contestato le risultanze della consulenza disposta nella presente fase, mentre parte resistente si è riportata alle proprie conclusioni.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Pertanto, parte ricorrente, nella presente opposizione, ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Il consulente tecnico nominato nella presente fase di opposizione ad ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal Giudice, ha concluso affermando che è Parte_1
2 da ritenersi un soggetto “INVALIDO CIVILE” con riduzione permanente della capacità lavorativa” nella misura del 63%, a decorrere dalla domanda amministrativa”.
L'assunto appare coerente con le risultanze dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le considerazioni medico-legali, dalle quali è emerso che: “La documentazione sanitaria in Atti, unitamente all'esame clinico, consentono di affermare che di Parte_1
anni 62 è affetto dalle seguenti infermità: Cardiopatia ischemico-ipertensiva cronica già trattata con PTCA su stent in buon compenso emodinamico. Diabete mellito tipo II in trattamento con
IO. Spondiloartrosi diffusa e gonartrosi bilaterale. Sindrome ansioso-depressiva.
L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla gravità raggiunta dalle infermità obiettivate per operare una corretta valutazione del complesso invalidante. La cardiopatia ischemica cronica
è una malattia determinata da un ridotto apporto di sangue al cuore per l'ostruzione o il restringimento dei vasi che nutrono il muscolo cardiaco, il miocardio. Questi vasi, chiamati arterie coronarie, sono sogette, come altre arterie dei vari distretti corporei, ad un processo di irrigidimento favorito dalla deposizione di grassi sulle pareti, fenomeno comunemente noto con il nome di aterosclerosi, che si sviluppa abitualmente con il trascorrere degli anni. Nel caso in esame l'occlusione di questi piccoli vasi ha determinato l'evento ischemico (IMA) trattato con PTCA + stent su IVA e circonflessa e successivamente su coronaria destra. Considerando anche l'ipertensione arteriosa fattore aggravante dello stesso apparato si ritiene congruo ascrivere la patologia in una II classe NHYA, come del resto si evince dagli esami richiesti in visione, pertanto essa è da valutarsi avuto riguardo delle tabelle allegate al D.M. 05.02.92 - nella misura del 45%
(cod. 6446). In base a quanto definito dall'OMS per diabete si intende un gruppo di disordini metabolici di varia etiologia caratterizzati da iperglicemia con alterazioni del metabolismo giuridico, lipidico e proteico da correlare a deficit della secrezione insulinica e/o dell'azione della stessa;
trattasi di malattia ad andamento cronico, che determina inevitabilmente lo sviluppo di varie complicanze sistemiche che possono interessare vari organi ed apparati. La valutazione medico legale del diabete mellito ruota intorno a tre concetti fondamenti: tipo di diabete, compenso metabolico, complicanze. Nel 1979 il National Diabetes Data Group produsse un documento che standardizzava la nomenclatura e le definizioni per il diabete mellito;
questo documento, approvato
Contr dall nel 1980, elencava i nomi descrittivi delle presentazioni cliniche dei due maggiori tipi di diabete mellito, il diabete mellito insulinodipendente (IDDM) e il diabete mellito non insulinodipendente (NIDDM). Il concetto di controllo metabolico assume una particolare rilevanza dal momento che è stato ormai provato come esista una precisa correlazione tra entità e durata del l'iperglicemia e insorgenza della retinopatia diabetica e delle altre complicanze tipiche della
3 malattia, suggerendo in alternativa alla terapia antidiabetica classica l'adozione di schemi terapeutici intensivi, allo scopo di raggiungere e mantenere l'euglicemia, cioè valori glicemici più prossimi possibili a quelli fisiologici. L'HbAlc rappresenta il prodotto di una reazione non enzimatica tra una molecola di glucosio e il gruppo amino terminale della valina della catena b dell'emoglobina. Questa reazione avviene in due fasi: la prima, reversibile, conduce alla formazione di una base di Schifi (aldimina), ed una seconda, non reversibile, porta alla formazione di un prodotto di la chetoamina. Un incremento transitorio della glicemia produce la Pt_2
formazione di una notevole quantità di aldimina, ma è solo l'iperglicemia persistente che porta alla formazione della chetamina: poiché la vita media dell'eritrocita è di 6-8 settimane, il valore dell'HbAlc riflette l'andamento glicemico delle ultime 6-8 settimane. In particolare, il 7% di HbAlc corrisponde a una media glicemica di 150/dl, mentre il 9%- di HbAlc corrisponde ad una media glicemica di 210 mg/dl Per quanto riguarda le complicanze, esse sono rappresentate da quelle microangiopatiche (retinopatia, nefropatia ecc.), dalla macroangiopatiche (coronarosclerosi, arteriosclerosi periferica) e dalla neuropatia. La frequenza delle complicanze appare correlata strettamente con la durata del diabete, e non è raro il loro riscontro già alla diagnosi […]
Concludendo siamo del parere che il diabetico debba essere valutato in riferimento a tre aspetti del quadro morboso: tipo di diabete, qualità del controllo metabolico, la presenza di complicanze e delle eventuali gravità. Nel nostro caso il ricorrente è affetto da diabete mellito in trattamento con IO e non sono documentate complicanze. Quindi secondo le cinque classi funzionali, lo riconosciamo in I classe e valutando nella misura del 20%. La osteoartrosi, è una patologia a carattere cronico-degenerativo interessante l'apparato scheletrico, e nel caso in esame con interessamento anche dei dischi intervertebrali e delle ginocchia. Tale patologia considerando il sovrappeso del soggetto, per analogia è da valutarsi nella misura del 15%. La Sindrome ansioso- depressiva è un quadro morboso costituito da un abbassamento del tono vitale dell'individuo, nelle sue componenti somatiche e neuropsichiche. Sul piano somatico e neurovegetativo si osservano più frequentemente: affaticabilità muscolare, ipotensione arteriosa, cefalea, oppressione precordiale, anoressia e dimagrimento, stipsi, insonnia di tipo particolare (risveglio precoce); sul piano psichico ed affettivo: difficoltà od incapacità pragmatica e progettiva, esauribilità, inibizione del corso del pensiero, penosi sentimenti di insufficienza, di incapacità e di colpa che possono configurarsi in veri e propri deliri, diminuzione del tono affettivo, fluttuazioni ansiose a parziale remissione serale, tristezza. Sebbene il termine di depressione venga comunemente usato con significato di tristezza, non ne è sinonimo poiché la tristezza costituisce solo un aspetto e non sempre il più appariscente) del quadro depressivo. Nel caso in esame vi è un unico certificato specialistico, mancando continuità clinico-terapeutica, pertanto, si ritiene che non raggiunga il
4 minimo tabellare. Indi, tenuto conto delle attuali infermità, del loro grado e della loro natura si ritiene, che all'atto dei presenti accertamenti medico-legali, esse configurino una riduzione della validità che va quantificata - utilizzando la formula a scalare (IT = IP1 +IP2 – (IP1 x IP2) prevista ai sensi dell'art. lo 4 D.L.vo 509/88 per le infermità plurime coesistenti, ovvero interessanti organi ed apparati funzionalmente distinti tra loro - non tenendo conto delle infermità tra lo 0 ed il 10% - con un tasso invalidante pari al 63%”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzato da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Rispetto a tali considerazioni, peraltro, deve osservarsi che le contestazioni operate da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta sono prive di fondamento: quanto alla mancata indicazione dei codici tabellari, infatti, deve osservarsi che la consulenza risulta approfonditamente motivata e tale mancata indicazione – presente solo ove il consulente abbia ritenuto di riconoscere una percentuale in via analogica – risulta facilmente superabile proprio a fronte dell'approfondita valutazione operata;
per quanto riguarda la patologia psichiatrica, inoltre, il consulente ha ben motivato le ragioni per cui la stessa non può essere riconosciuta come rilevante, con la conseguenza
5 che nemmeno può avere influenza l'indicazione o meno del codice tabellare, avendo il CTU ritenuto non raggiungersi nemmeno il minimo tabellare previsto.
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile dichiarare il sig. non in possesso dei requisiti sanitari necessari per l'ottenimento dell'assegno Parte_1
mensile di assistenza.
Nulla per le spese stante la dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara non sussistere il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'assegno mensile di assistenza in favore del sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separati decreti.
Si comunichi.
Aversa, 01/03/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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