Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 218
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Immobili non più esistenti

    Il Comune di Roma ha prestato acquiescenza in ordine a tali immobili.

  • Accolto
    Immobili beni merce esenti

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo applicabile l'esonero totale per i fabbricati merce come previsto dalla legge, condizione provata dalla contribuente e non contestata adeguatamente dal Comune.

  • Accolto
    Immobili con minore rendita

    La Corte ha rigettato le contestazioni del Comune, confermando che la nuova rendita catastale è applicabile sin dal momento dell'errato classamento, e che il Comune era a conoscenza delle nuove rendite.

  • Rigettato
    Contestazione quantificazione spese di lite

    La liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente è legittima ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/92.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 218
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 218
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

    Testo completo