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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 09/01/2026, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 218/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
ON OL, DI
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5225/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00151 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3302/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1326 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il difensore della parte si riporta agli atti e ne chiede accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 spa impugnava l' Avviso di accertamento n. 1326 Prot. QB/2022/176047 del 08.04.2022 per l'Imposta Unica Comunale - IMU per l'anno 2017, per imposta asseritamente non versata netta pari ad euro 384.881,09, oltre interessi e sanzioni, per complessivi euro 506.160,91, in relazione ad alcuni immobili di proprietà della ricorrente;
Immobile storico di Indirizzo_1 e Immobile di Indirizzo_2 . Chiedeva l'annullamento per infondatezza, dato che le unità immobiliari oggetto di imposizione risultavano:
(i) in parte non più esistenti, in quanto relative a particelle soppresse, con conseguente venir meno del presupposto oggettivo sulle stesse;
(ii) in parte non imponibili, siccome beni-merce destinati dall'impresa alla vendita, senza mai essere locati, dopo aver su di essi realizzato importanti lavori di restauro e risanamento conservativo, risultando contabilizzati nel conto delle rimanenze e dichiarati come esenti ai fini IMU (il riferimento è ai cespiti costituenti l'immobile di Indirizzo_1, indicati ai numeri da 1 a 23 del “Prospetto immobili accertati” a pag. 2 dell'Avviso);
(iii) in parte imponibili in misura minore, cioè sulla base di una minor rendita, così come già riconosciuto da sentenze pubblicate, fra il 2015 e il 2016, all'esito di appositi giudizi intrapresi dal Contribuente per l'annullamento del classamento proposto dall'Agenzia Entrate Territorio , giusta documentazione allegata;
(iv) che la ricorrente ha eccepito, in diritto, la violazione dell'art. 1, comma 639, l 147/2013 e dell'art. 1, comma 740, l. 160/2019, risultando la soppressione indicata regolarmente in catasto, quanto alle unità immobiliari del primo gruppo;
la violazione dell'art. 2 dl 102/2013, per la esenzione per i cosiddetti beni merce, quanto al secondo gruppo, costituenti gli immobili di Indirizzo_3; la violazione degli artt. 67-bis e 69 d.lgs. 546/92, quanto al terzo gruppo di immobili, avendo l'Agenzia liquidato l'imposta applicando rendite non più in vigore al momento dell'emissione dell'Avviso, in quanto annullate da specifiche sentenze ormai definitive.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale e prestava acquiescenza in ordine agli immobili di cui al primo gruppo;
quanto agli immobili del secondo gruppo riteneva la parziale coincidenza di alcune unità immobiliari con quanto evidenziato dalla società ricorrente, ricordando la necessità della denuncia a fini IMU;
che quanto agli immobili del terzo gruppo la doglianza sarebbe fondata solo per alcune unità immobiliari, essendovi stata soccombenza della ricorrente e comunque si sottolinea la totale omissione dei versamenti dovuti dalla Resistente_1 Spa a titolo di IMU 2017 per gli immobili di sua proprietà che ammonta a 58 unità immobiliari nei confronti delle quali la pretesa tributaria è invece fondata.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez. n.4, con la sentenza n. 3302/2023 depositata il 13-3-2023, accoglieva il ricorso e condannava Roma Capitale alle spese di lite di € 10.000,00.
Presentava appello Roma Capitale ritenendo erronea la sentenza nella parte in cui considerava legittima la esenzione dei cd beni merci in quanto dovevano essere iscritti nella cat.F catastale e nella parte in cui riteneva legittime le minori nuove rendite decise in contezioso. Contestava poi la quantificazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato Ritiene la Corte infondato l'appello di Roma Capitale e pertanto conferma la sentenza di primo grado.
I primi giudici motivano in maniera puntuale e dettagliata le regioni dell'accoglimento del ricorso. Essi cosi dispongono:
“ Considerato che in relazione agli immobili del primo gruppo, la parte resistente ha prestato acquiescenza;
che quanto gli immobili relativi al secondo gruppo, va ricordato che con il D.L. 102/2013 è stato introdotto dal 2014 l'esonero totale per i c.d. fabbricati merce, (cioè costruiti, nel caso di specie acquistati e ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) a seguito di apposita denuncia/dichiarazione da parte del contribuente ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013. La fattispecie esentiva è stata recepita anche da Roma Capitale, attraverso una specifica disposizione del Regolamento istitutivo dell'IMU (Delibera n.82/2013) poi anche del Regolamento istitutivo dell'IUC (Delibera n. 47/2014). La ricorrente ha documentalmente provato che le descritte condizioni ricorrevano per le unità immobiliari costituenti l'immobile di Indirizzo_1 (riportate ai nn. da 1 a 23 del “Prospetto immobili accertati” a pag. 2 dell'Avviso), unità che pertanto sono da considerarsi esenti e non imponibili e tale condizione è stata tempestivamente portata a conoscenza dell'Ente in sede di dichiarazione;
che per quanto attiene poi agli immobili del terzo gruppo, sono state prodotte le sentenze di annullamento degli atti di rideterminazione delle rendite catastali, e quindi la società ricorrente ha provato che l'ente impositore ha liquidato l'imposta applicando rendite non più in vigore al momento dell'emissione dell'Avviso, siccome già annullate dalle sentenze stesse (pubblicate tra il 2015 e il 2016);
che pertanto il ricorso deve essere accolto e a ciò consegue la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate giusto dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio costituito al pagamento delle spese del giudizio per euro diecimila, oltre oneri. “
L'appello di Roma Capitale sul punto relativo agli immobili merce si limita a fare generiche osservazioni circa la probabile iscrizione di tali immobili nella categoria F, senza considerare che è ben chiara la statuizione di legge prevista D.L. 102/2013 introdotto dal 2014 che prevede l'esonero totale per i c.d. fabbricati merce, cioè costruiti, nel caso di specie acquistati e ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come già riportato dai primi giudici.
Condizione che è stata provata dalla appellata, mentre il comune nulla prova.
Anche le contestazioni circa l'applicazione della minore rendita rideterminata in seguito a sentenza/e (terzo gruppo) deve essere rigettata, essendo oramai pacifico come da giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria anche da questa Corte, che la nuova rendita catastale risulta applicabile sin dal momento in cui si è avuto l'errato classamento. Al riguardo poi sostiene la società ricorrente che comunque Roma Capitale era a conoscenza delle nuove minori rendite, avendo la stessa provveduto alla produzione di copia delle sentenze di annullamento delle rendite erroneamente utilizzate dal Comune in fase di calcolo delle imposte.
Legittima infine è la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.15 del d.lgs.n.546/92.
Pertanto, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado che si liquidano in euro 7.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
TO ON NE TA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TA ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
ON OL, DI
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5225/2023 depositato il 30/10/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00151 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3302/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 13/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1326 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: il difensore della parte si riporta agli atti e ne chiede accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 spa impugnava l' Avviso di accertamento n. 1326 Prot. QB/2022/176047 del 08.04.2022 per l'Imposta Unica Comunale - IMU per l'anno 2017, per imposta asseritamente non versata netta pari ad euro 384.881,09, oltre interessi e sanzioni, per complessivi euro 506.160,91, in relazione ad alcuni immobili di proprietà della ricorrente;
Immobile storico di Indirizzo_1 e Immobile di Indirizzo_2 . Chiedeva l'annullamento per infondatezza, dato che le unità immobiliari oggetto di imposizione risultavano:
(i) in parte non più esistenti, in quanto relative a particelle soppresse, con conseguente venir meno del presupposto oggettivo sulle stesse;
(ii) in parte non imponibili, siccome beni-merce destinati dall'impresa alla vendita, senza mai essere locati, dopo aver su di essi realizzato importanti lavori di restauro e risanamento conservativo, risultando contabilizzati nel conto delle rimanenze e dichiarati come esenti ai fini IMU (il riferimento è ai cespiti costituenti l'immobile di Indirizzo_1, indicati ai numeri da 1 a 23 del “Prospetto immobili accertati” a pag. 2 dell'Avviso);
(iii) in parte imponibili in misura minore, cioè sulla base di una minor rendita, così come già riconosciuto da sentenze pubblicate, fra il 2015 e il 2016, all'esito di appositi giudizi intrapresi dal Contribuente per l'annullamento del classamento proposto dall'Agenzia Entrate Territorio , giusta documentazione allegata;
(iv) che la ricorrente ha eccepito, in diritto, la violazione dell'art. 1, comma 639, l 147/2013 e dell'art. 1, comma 740, l. 160/2019, risultando la soppressione indicata regolarmente in catasto, quanto alle unità immobiliari del primo gruppo;
la violazione dell'art. 2 dl 102/2013, per la esenzione per i cosiddetti beni merce, quanto al secondo gruppo, costituenti gli immobili di Indirizzo_3; la violazione degli artt. 67-bis e 69 d.lgs. 546/92, quanto al terzo gruppo di immobili, avendo l'Agenzia liquidato l'imposta applicando rendite non più in vigore al momento dell'emissione dell'Avviso, in quanto annullate da specifiche sentenze ormai definitive.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale e prestava acquiescenza in ordine agli immobili di cui al primo gruppo;
quanto agli immobili del secondo gruppo riteneva la parziale coincidenza di alcune unità immobiliari con quanto evidenziato dalla società ricorrente, ricordando la necessità della denuncia a fini IMU;
che quanto agli immobili del terzo gruppo la doglianza sarebbe fondata solo per alcune unità immobiliari, essendovi stata soccombenza della ricorrente e comunque si sottolinea la totale omissione dei versamenti dovuti dalla Resistente_1 Spa a titolo di IMU 2017 per gli immobili di sua proprietà che ammonta a 58 unità immobiliari nei confronti delle quali la pretesa tributaria è invece fondata.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, sez. n.4, con la sentenza n. 3302/2023 depositata il 13-3-2023, accoglieva il ricorso e condannava Roma Capitale alle spese di lite di € 10.000,00.
Presentava appello Roma Capitale ritenendo erronea la sentenza nella parte in cui considerava legittima la esenzione dei cd beni merci in quanto dovevano essere iscritti nella cat.F catastale e nella parte in cui riteneva legittime le minori nuove rendite decise in contezioso. Contestava poi la quantificazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato Ritiene la Corte infondato l'appello di Roma Capitale e pertanto conferma la sentenza di primo grado.
I primi giudici motivano in maniera puntuale e dettagliata le regioni dell'accoglimento del ricorso. Essi cosi dispongono:
“ Considerato che in relazione agli immobili del primo gruppo, la parte resistente ha prestato acquiescenza;
che quanto gli immobili relativi al secondo gruppo, va ricordato che con il D.L. 102/2013 è stato introdotto dal 2014 l'esonero totale per i c.d. fabbricati merce, (cioè costruiti, nel caso di specie acquistati e ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) a seguito di apposita denuncia/dichiarazione da parte del contribuente ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, del D.L. n. 102/2013. La fattispecie esentiva è stata recepita anche da Roma Capitale, attraverso una specifica disposizione del Regolamento istitutivo dell'IMU (Delibera n.82/2013) poi anche del Regolamento istitutivo dell'IUC (Delibera n. 47/2014). La ricorrente ha documentalmente provato che le descritte condizioni ricorrevano per le unità immobiliari costituenti l'immobile di Indirizzo_1 (riportate ai nn. da 1 a 23 del “Prospetto immobili accertati” a pag. 2 dell'Avviso), unità che pertanto sono da considerarsi esenti e non imponibili e tale condizione è stata tempestivamente portata a conoscenza dell'Ente in sede di dichiarazione;
che per quanto attiene poi agli immobili del terzo gruppo, sono state prodotte le sentenze di annullamento degli atti di rideterminazione delle rendite catastali, e quindi la società ricorrente ha provato che l'ente impositore ha liquidato l'imposta applicando rendite non più in vigore al momento dell'emissione dell'Avviso, siccome già annullate dalle sentenze stesse (pubblicate tra il 2015 e il 2016);
che pertanto il ricorso deve essere accolto e a ciò consegue la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio liquidate giusto dispositivo
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio costituito al pagamento delle spese del giudizio per euro diecimila, oltre oneri. “
L'appello di Roma Capitale sul punto relativo agli immobili merce si limita a fare generiche osservazioni circa la probabile iscrizione di tali immobili nella categoria F, senza considerare che è ben chiara la statuizione di legge prevista D.L. 102/2013 introdotto dal 2014 che prevede l'esonero totale per i c.d. fabbricati merce, cioè costruiti, nel caso di specie acquistati e ristrutturati e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, come già riportato dai primi giudici.
Condizione che è stata provata dalla appellata, mentre il comune nulla prova.
Anche le contestazioni circa l'applicazione della minore rendita rideterminata in seguito a sentenza/e (terzo gruppo) deve essere rigettata, essendo oramai pacifico come da giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria anche da questa Corte, che la nuova rendita catastale risulta applicabile sin dal momento in cui si è avuto l'errato classamento. Al riguardo poi sostiene la società ricorrente che comunque Roma Capitale era a conoscenza delle nuove minori rendite, avendo la stessa provveduto alla produzione di copia delle sentenze di annullamento delle rendite erroneamente utilizzate dal Comune in fase di calcolo delle imposte.
Legittima infine è la liquidazione delle spese di lite a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.15 del d.lgs.n.546/92.
Pertanto, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e vengo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese del grado che si liquidano in euro 7.000,00 oltre oneri e accessori se dovuti. Così deciso in Roma il giorno 22 settembre 2025
Il Relatore Il Presidente
TO ON NE TA