Ordinanza cautelare 6 dicembre 2019
Sentenza 4 marzo 2021
Decreto cautelare 21 luglio 2021
Ordinanza cautelare 30 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/03/2021, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 00300/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12-OMISSIS-4 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Reffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
-OMISSIS-., in persona del -OMISSIS- della P.S. pro tempore ;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno n.-OMISSIS-, emesso dal Ministero dell’Interno -OMISSIS-, con il quale è stata inflitta -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, la sanzione disciplinare della deplorazione, per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del -OMISSIS-, -OMISSIS-^ -OMISSIS-- art. -OMISSIS-, primo comma, n.3), del d.P.R. n. 737/1981, mancanza accertata il -OMISSIS-;
- della delibera del -OMISSIS-, con cui è stato deliberato a maggioranza di proporre al Signor -OMISSIS-, che nei confronti -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sia applicata la sanzione disciplinare della deplorazione per le violazioni previste dalla richiamata disposizione;
- nonché di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, ai precedenti connessi per presupposizione e/o pregiudizialità, anche se non conosciuti da parte dell’odierno ricorrente ed avverso i quali si fa espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 16 dicembre 2020, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame il ricorrente, assistente capo della -OMISSIS-, ha impugnato gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della deplorazione, ai sensi dell’art. -OMISSIS- punto 3 del d.P.R. 737 del 1981 prevista per le ipotesi di “ mancanza di correttezza nel comportamento ”, in relazione ai fatti occorsi in data -OMISSIS-.
Il ricorso è basato sui seguenti motivi.
I - Violazione falsa applicazione ed inosservanza dell’art. 20 del d.P.R. 2-OMISSIS- ottobre 1981 n. 737. Violazione dei principi che sottendono al giusto processo, violazione del diritto di difesa art. 24 Cost..
Gli articoli 24 Cost. e 20 del d.P.R. n. 737 del 2-OMISSIS- ottobre 1981 garantirebbero agli incolpati il diritto di essere assistiti da un difensore nell’ambito dell’intera procedura disciplinare.
L’Amministrazione procedente, invece, non avrebbe consentito al difensore del ricorrente di assistere all’istruttoria integrativa disposta dal -OMISSIS-.
In particolare al difensore del ricorrente non sarebbe stato consentito di assistere all’escussione dei testimoni e alla successiva seduta del -OMISSIS- del -OMISSIS-, convocata per l’esame dei relativi atti.
In data -OMISSIS- l’istanza del difensore del ricorrente di partecipazione all’escussione dei testi sarebbe stata infatti respinta per ragioni di semplificazione e di celerità del procedimento amministrativo e con richiamo al d.P.R. n. 737 del 1981 che prevede l’assistenza del difensore “ solo nella fase collegiale del -OMISSIS-, non contemplando pertanto altre ipotesi di assistenza ”.
II - Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per illogicità ed errata valutazione dei presupposti di fatto che hanno determinato i provvedimenti impugnati .
Il ricorrente evidenzia che il -OMISSIS- - acquisite le relazioni di servizio -OMISSIS- - aveva ritenuto all’unanimità di non poter esprimere allo stato il proprio calibrato giudizio senza escutere i testimoni indicati nel medesimo verbale. Ma – rileva il ricorrente – dalle testimonianze orali assunte successivamente non sarebbe emerso alcun elemento di novità né alcun dato chiarificatore dei fatti di causa.
2. Costituitesi in giudizio le Amministrazioni resistenti hanno ricostruito i fatti oggetto di addebito e l’iter del procedimento disciplinare, contestando nel merito le censure proposte dal ricorrente.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- questa Sezione ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente per l’assenza del presupposto del periculum in mora .
All’udienza del 16 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta la lesione del diritto di difesa per il fatto che non sarebbe stato consentito al difensore nominato di partecipare all’istruttoria integrativa disposta dal -OMISSIS-
La Corte costituzionale ha infatti chiarito che:
- la garanzia costituzionale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) è limitata al procedimento giurisdizionale e non può, quindi, essere invocata in materia di procedimento disciplinare che, viceversa, ha natura amministrativa e sfocia in un provvedimento non giurisdizionale (Corte cost. 22 giugno 1992, n. 289);
- nei procedimenti amministrativi, ove si impongono al più alto grado i principi di imparzialità e di trasparenza, il principio di difesa si dispiega in forma attenuta (Corte cost., 3 novembre 2000, n. 460);
- “il procedimento disciplinare che tocca le condizioni di vita della persona, incidendo sulla sua sfera lavorativa, richiede perciò il rispetto di garanzie procedurali per la contestazione degli addebiti e per la partecipazione dell'interessato al procedimento. In tale ambito, secondo i principi che ispirano la disciplina del ‘patrimonio costituzionale comune’ relativo al procedimento amministrativo (sentenza n. 104 del 2006), desumibili dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale (art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 19-OMISSIS--OMISSIS-, n. 848, recante ‘Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 19-OMISSIS-0 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 19-OMISSIS-2’, art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, firmata a Nizza il 7 dicembre 2000, nonché la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente ‘Nuove norme sul procedimento amministrativo’), vanno garantiti all'interessato alcuni essenziali strumenti di difesa, quali la conoscenza degli atti che lo riguardano, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (sentenze n. 460 del 2000 e nn. -OMISSIS-0-OMISSIS- e 126 del 199-OMISSIS-). Nello stesso senso, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee, il diritto di difesa ‘impone che i destinatari di decisioni che pregiudichino in maniera sensibile i loro interessi siano messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista’ (Corte di giustizia, sentenza 24 ottobre 1996, C-32/9-OMISSIS- P., Commissione Comunità europea c. Lisrestal)” (Corte cost., n. 182 del 2008, cit.);
- con particolare riferimento al procedimento disciplinare relativo ai dipendenti delle forze armate, “deve essere salvaguardata una possibilità di contraddittorio che garantisca il nucleo essenziale di valori inerenti ai diritti inviolabili della persona … omissis … quando possono derivare per essa sanzioni che incidono su beni, quale il mantenimento del rapporto di servizio o di lavoro, che hanno rilievo costituzionale” (cfr. Corte cost., n. 182 del 2008, cit.).
In applicazione di tali principi la giurisprudenza ha quindi affermato che ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 737 del 1981, nel procedimento disciplinare “ l’intervento di un difensore non è obbligatorio, anzi non è neppure previsto, salvo che relativamente alla discussione davanti al consiglio (provinciale o centrale) di disciplina ” (Cons. Stato, Sez. III, 3 luglio 201-OMISSIS-, n. 3314).
In definitiva con riguardo ai procedimenti disciplinari non sono applicabili le garanzie concernenti l’assistenza tecnica previste per il processo penale, la partecipazione del difensore è meramente facoltativa ed è circoscritta alle fasi fondamentali del procedimento ed essenzialmente alla fase di discussione davanti al -OMISSIS-, non alla fase istruttoria-preparatoria.
In tali procedimenti va tuttavia garantito il contraddittorio: l’incolpato deve poter prendere tempestivamente visione dei documenti che lo riguardano e deve avere la possibilità di illustrare in tempo utile la propria posizione.
4.1. Nel caso di specie risulta dagli atti e non è contestato che il ricorrente sia stato posto nelle condizioni di partecipare con l’assistenza del proprio difensore alla discussione avanti al -OMISSIS- in data -OMISSIS-, che abbia potuto accedere ai documenti del procedimento e che abbia potuto presentare due memorie difensive.
Risulta pertanto che siano stati effettivamente garantiti sia il diritto di difesa che il diritto al contraddittorio procedimentale.
-OMISSIS-. Infondato è altresì il secondo motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta che la disposta integrazione istruttoria non avrebbe né chiarito né aggiunto elementi nuovi e pertanto il -OMISSIS- non sarebbe stato nella condizione di esprimere un calibrato giudizio sui fatti di causa.
Le dichiarazioni compiute -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS-hanno infatti nella sostanza confermato la ricostruzione dei fatti addebitati al ricorrente e sintetizzati nella relazione del Ministero dell’Interno (documento 1 delle Amministrazioni resistenti).
Deve di conseguenza escludersi che, come sostiene il ricorrente, dalle testimonianze assunte a seguito dell’integrazione istruttoria non sia emerso alcun elemento chiarificatore utile alla valutazione dei fatti contestati.
Risulta in particolare confermato che, in data -OMISSIS-; che, dopo avere avuto notizia dell’avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, abbia chiuso la porta dell’ufficio; che abbia avuto una discussione a voce alta con il -OMISSIS-, restando nell’ufficio nonostante i ripetuti inviti di questi ad uscire.
La conferma di tali circostanze di fatto è stata ritenuta idonea a corroborare la segnalazione compiuta dal -OMISSIS- secondo cui in tale circostanza il ricorrente aveva avuto una “ accesa reazione ”, assumendo un “ crescendo di atteggiamenti e frasi tra l’offensivo ed il minaccioso ”, integrando una “mancanza di correttezza nel comportamento” ai sensi dell’art. -OMISSIS- punto 3 del d.P.R. 737 del 1981.
Alla luce degli elementi acquisiti e dei precedenti disciplinari del ricorrente richiamati nel provvedimento impugnato – e non oggetto di contestazione - tale conclusione non presenta evidenti vizi logici.
-OMISSIS-.1. Sostanzialmente irrilevanti, ai fini della ricostruzione della condotta sanzionata, sono le dichiarazioni -OMISSIS- che, in definitiva, ha affermato di non essersi accorto di nulla, aggiungendo che in data -OMISSIS-, il ricorrente si era limitato a comunicargli che in quel momento era impegnato.
6. Il ricorso deve pertanto essere respinto.
In ragione della peculiarità della fattispecie, sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo -OMISSIS-2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli -OMISSIS- e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 16 dicembre 2020 e 24 febbraio 2021, tenutesi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.