Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/02/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 5078/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5078/2019 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 09.07.2024 con assegnazione die termini ex art. 190 c.p.c., promossa
DA
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico e come tale Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. FIORE ELEONORA, unitamente e disgiuntamente all'avv. Giuseppina Visconti, giusto mandato a margine dell'atto di citazione
-Attrice-
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DI Controparte_1 C.F._1
NOI FABIO, giusta procura alle liti rilasciata in calce all'originale della comparsa di costituzione
-Convenuta-
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._2
ROMANDINI FABIO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-Convenuto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 23.07.2019, la società conveniva Parte_1 in giudizio la sig.ra e il sig. , chiedendo Controparte_1 Controparte_2 espressamente di: “-Accertare e dichiarare che la è creditrice della somma di Parte_3 eu 6.459,88 SE&O- o della somma maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa, oltre interessi moratori maturati e maturandi dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo, oltre le spese notarili per autentiche registri e copie conformi delle fatture come allegate, o delle somme maggiori o minori che saranno accertate nel corso di giudizio nei confronti della sig.ra del Giudice
, nella sua qualità di socio accomandatario della "Non Solo Estetica Sas" e nei confronti CP_1 di , in proprio e in qualità di socio accomandante della suddetta società; -per Controparte_2
1
La società attrice rappresentava che in data 09.11.2010, la “NON SOLO ESTETICA S.A.S. P.I.
, in persona del sig. , sottoscriveva la proposta di commissione avente P.IVA_2 Controparte_2 ad oggetto il noleggio di pannelli direzionali e cartelli bifacciali (all. 1 citazione), obbligandosi, a fronte di tale servizio, al pagamento in favore della di un canone annuo di Parte_1
2.500,00 oltre Iva. Aggiungeva, che contestualmente alla sottoscrizione, veniva versato un acconto di 200,00, mentre la restante somma sarebbe stata pagata in nr. 6 rate mensili e così negli anni successivi al primo e che la suddetta proposta prevista per una durata di anni 5 si intendeva “rinnovato per un periodo di tempo uguale a quello per il quale fu conferito” in assenza di disdetta e così per ciascuna scadenza successiva (cfr. all. 1 citazione).
Rilevava che, in data 3.01.2011, aveva comunicato a mezzo raccomandata a/r regolarmente ricevuta
(cfr. all. 2 citazione), la propria accettazione e conferma della suindicata proposta, nonché, in data 4.01.2011, l'avvenuta installazione dei panelli (cfr. all. 3 citazione), richiamando la durata quinquennale del contratto con rinnovo automatico.
Deduceva che il rapporto, così costituito, proseguiva regolarmente per alcuni anni, sino a quando la
NON SOLO ESTETICA S.A.S. risultava inadempiente, venendo meno all'obbligazione di pagamento assunta, atteso che non provvedeva al pagamento delle fatture: -nr. 952/2013 del 28.11.2013 di € 2.868,50 con residuo da saldare di € 668,50 (all. 4 citazione); -nr. 041/14 del 02.01.2014 di € 2.895,69 (all. 5 citazione); -nr. 077/2015 del 06.02.2015 di € 2.895,69 (all. 6 citazione), tutte autenticate e annotate sul “Registro Iva Vendite” (cfr. all. 7, 8 e 9 citazione), per un totale di eu 6.459,88.
La società attrice rappresentava di aver sollecitato più volte, senza aver alcun riscontro, il pagamento di tali fatture, inviando comunicazioni e intimazioni alla società, alla sig.ra e al sig. CP_1
(cfr. all. 10, 11, 12, 13, 20 all'atto di citazione) ed essere stata quindi costretta a depositare CP_2 ricorso per decreto ingiuntivo contro la Società debitrice. Aggiungeva che in data 14.11.2017 veniva emesso il decreto ingiuntivo n. 2726/2017 con il quale veniva ingiunto alla “Non solo estetica s.a.s.” di pagare in favore della società attrice la somma di € 8.022,42 (importo già parzialmente comprensivo di interessi moratori) oltre ulteriori interessi e spese (cfr. all. 15 citazione), che veniva notificato alla società debitrice presso la sede legale e, in seguito, presso la residenza del legale rappresentante pro tempore, il sig. Sul punto, rilevava che non era stato Parte_4 possibile notificare né il decreto, né successivamente il precetto con formula esecutiva, né alla società presso la sede legale, in quanto la stessa risultava “trasferita per cambio gestione..” né al legale rappresentante pro tempore in quanto lo stesso presso l'indirizzo di residenza risultava assente e sconosciuto, e l'ufficiale giudiziario aveva proceduto, pertanto, alla notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c. mediante deposito alla casa Comunale di Taranto ultima residenza nota.
Deduceva che, a quel punto, in data 05.02.2019 aveva presentato istanza di pignoramento mobiliare, eseguito presso la sede della Società in data 18.02.2019, non andato però a buon fine e che pertanto, stante l'impossibilità di recuperare le somme dalla società e da colui che risultava essere al momento della messa in esecuzione del titolo il legale rappresentante, l'incapienza patrimoniale del sig.
e del sig. rispettivamente, socio accomandatario e socio Parte_4 Controparte_3 accomandante ed essendo il socio accomandatario “responsabile illimitatamente dei debiti contratti dalla società al tempo in cui ricopriva il ruolo di socio accomandatario” la stessa società creditrice
2 decideva di agire nei confronti della sig.ra socio accomandatario all'epoca Controparte_1 della proposta di commissione (dall'8.05.2008 al 6.05.2015 cfr. all. 19 visura storica), della nascita dell'obbligazione e dell'emissione delle fatture inevase e nei confronti del sig. Controparte_2 socio accomandante all'epoca della proposta di commissione del 09.11.2010 (all. 1), nel periodo dall'8.05.2008 al 6.05.2015 (cfr. all. 19 visura storica) che, eccedendo i propri poteri in palese violazione dell'art. 2320 c.c., sottoscriveva la proposta di commissione risultando attivamente impegnato nella gestione e amministrazione societaria tanto da essere destinatario e mittente di svariate comunicazioni aziendali (all. 12 pec 27.01.2016 all'atto di citazione.
Alla prima udienza del 3.12.2019, la società attrice si riportava al proprio atto introduttivo e chiedeva termine per rinotificare la citazione ai convenuti. Il Giudice, allora titolare del procedimento, disponeva la rinnovazione della notifica nei termini di legge fissando la prima udienza di comparizione del 7.04.2020. Tale udienza veniva rinviata d'ufficio a causa della emergenza pandemica al 15.9.2020. In questa data, parte attrice chiedeva termine per notificare la citazione alle parti convenute, non essendosi perfezionata nei termini di legge. Il giudice concedeva il termine richiesto e fissava udienza di prima comparizione al 2.2.2021.
Si costituiva in giudizio la sig.ra contestando in fatto e diritto i Controparte_1 presupposti della domanda avanzata dalla società attrice ed eccependo, preliminarmente,
l'intervenuta estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di rinnovazione della notifica. Deduceva, inoltre, l'esistenza di una ipotesi di ne bis in idem, duplicazione del titolo esecutivo con la domanda oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo n. 2726/17 e il mancato esperimento della procedura di negoziazione.
Ciò posto, espressamente chiedeva:” Voglia l'On.le Tribunale adito: 1) preliminarmente dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda proposta dalla 2) nel merito Parte_1 rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio il sig. eccependo, in via preliminare, l'intervenuta Controparte_2 estinzione del giudizio per il mancato rispetto del termine perentorio di rinnovazione della notifica, nel merito l'esistenza di una ipotesi di ne bis in idem e eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta in quanto, sosteneva, non volta ad accertare la sussistenza di una sua ingerenza nell'amministrazione; contestava la prescrizione del diritto al pagamento dei canoni annuali 2013- 14-15, per decorso del termine quinquennale previsto dalla legge a scadere da ogni fattura, oltre la nullità del contratto per mancata sottoscrizione di tutte le condizioni generali, ivi inclusa quella sul rinnovo tacito (cfr proposta contratto – all.to 1 comparsa).
Chiedeva, infine, di: “Voglia l'On.le Tribunale adito:1) dichiarare la domanda proposta dalla
[...]
nei confronti di , inammissibile e/o improcedibile e, nel merito, Parte_1 Controparte_2 rigettarla in quanto infondata in fatto e diritto;
2) con vittoria di spese e compensi di lite”.
All'udienza del 2.2.2021, le parti presenti si riportavano ai propri scritti difensivi e alle richieste ivi contenute e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il Giudice, subentrato nel procedimento, concedeva i suddetti termini e rinviava l'udienza del 20.07.2021.
In ottemperanza ai termini concessi le parti depositavano le proprie memorie 183 c.p.c. co. 6 c.p.c.
Nella prima e seconda memoria la società attrice ribadiva le proprie ragioni, dopo essersi opposta alla estinzione del giudizio;
rilevava di aver esperito il tentativo di negoziazione assistita, invito rimasto
3 privo di riscontro;
chiedeva l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sig. e Controparte_2 della sig.ra sulle circostanze formulate. Controparte_1
Nella seconda memoria, la convenuta sig.ra DEL GIUDICE eccepiva “l'irritualità e/o CP_1 inammissibilità della memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 depositata dalla in quanto Parte_1 la stessa non contiene “precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte”, unico contenuto previsto dalla norma, ma viene utilizzata in modo improprio quale memoria difensiva oltretutto, sia consentito, oltremodo prolissa e del tutto contraddittoria” mentre nella terza insisteva per la cancellazione dal ruolo della causa ex art. 307
c.p.c. con conseguente statuizione sulle spese di lite;
in subordine chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni sull'eccezione preliminare di sussistenza di una ipotesi di bis in idem; in estremo subordine, si opponeva alla prova per testi richiesta dalla società attrice in quanto
“inconferente (circostanza 2), valutativa (numero 5) ed avente ad oggetto circostanze inammissibili perché volte all'accertamento della domanda nuova non facente parte del thema decidendum del giudizio (circostanze 1-3-4)”, in caso di ammissione chiedeva di essere abilitata alla prova contraria con lo stesso teste indicato da controparte e con i propri.
Nelle proprie memorie il sig. si riportava ed approfondiva le ragioni già Controparte_2 indicate nei precedenti suoi scritti difensivi e ribadite anche dalla sig.ra GIUDICE CP_1 nelle proprie difese. In particolare, chiedeva nella memoria n.2, ammettersi prova per testi, indicando come tali i sig.ri e sulle circostanze formulate. Parte_5 Persona_1
All'udienza del 20.7.2021, le parti si riportavano ai propri atti ed insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori ivi indicati. Il Giudice si riservava e con ordinanza del 1.09.2021, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rilevava che le eccezioni preliminari sollevate erano pregiudiziali ed assorbenti rispetto al merito della causa e per tali ragioni rinviava all'udienza del 15.02.2021.
All'udienza civile del 23.05.2022, le parti riportandosi, davano atto dell'avvenuto espletamento della negoziazione, precisavano le conclusioni e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questo Giudice, rilevato di essere subentrata nella trattazione del procedimento, si riservava di verificare se la causa era matura per la decisione, visto il rinvio per precisazione delle conclusioni disposto dal precedente giudicante per questioni di rito.
Con ordinanza del 14.06.2022, a scioglimento della riserva assunta in udienza, revocava la precedente ordinanza del 1.9.2021 e disponeva procedersi con l'istruttoria, come ammessa nell'ordinanza stessa.
All'udienza del 10.11.2022, alla presenza delle parti, si teneva l'interrogatorio formale della sig.ra e del sig. Con ordinanza del 19.12.2022, a scioglimento Controparte_1 CP_2 della riserva assunta, disponeva procedersi con l'istruttoria, poiché ritenuta necessaria ai fini della decisione;
rinviava per l'ascolto del teste di parte attrice e due testi di parte convenuta CP_2 all'udienza del 20.03.2023.
In tale circostanza, si procedeva con l'ascolto dei testi presenti, la sig.ra , figlia Testimone_1 dell'amministratore della sig. e la sig.ra estetista, ex Parte_1 Tes_2 Parte_5 Cont dipendente della sig.ra Questo Giudice, preso atto dell'assenza del teste Controparte_1 regolarmente citato, il sig. , rinviava per l'esame del teste di parte convenuta al Persona_1
12.6.2023.
All'udienza del 12.6.2023, quindi, si procedeva all'ascolto del teste All'esito della Persona_1 testimonianza, questo Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione
4 delle conclusioni all'udienza del 26.2.2024, disponendo la trattazione con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva quindi riservata per la decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
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Esaminati meglio gli atti e i documenti allegati dalle parti, deve accogliersi la eccezione preliminare sollevata dalle parti convenuta di estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della notifica della citazione.
Deve ritenersi che il giudizio si è estinto, poiché non vi è prova che parte attrice abbia notificato la citazione dopo il primo rinnovo concesso all'udienza del 3.12.2019, sicchè il secondo termine disposto dal Giudice per rinnovare la notifica deve ritenersi erroneamente concesso.
Sul punto si richiama quanto osservato da recente Cassazione in data 30.5.2023 con la pronuncia n.
9541/2023, pubblicata in data 7.7.2023.
La Corte statuendo in un caso, simile a quello di specie, in cui il Tribunale aveva reiterato l'autorizzazione al rinnovo della notifica, non essendovi la prova del perfezionamento della stessa, osservava che la notificazione nulla - e non inesistente - può costituire oggetto di rinnovazione ex articolo 291 c.p.c. e che il Tribunale, una volta rilevata la nullità della notifica dell'atto di opposizione perché, nel caso da lei esaminato, notificato al domicilio reale e non presso il procuratore costituito, ha correttamente disposto la rinnovazione della notifica dell'atto di opposizione;
tuttavia, una volta disposta la rinnovazione e concesso un termine perentorio, questo non può essere né sospeso, né prorogato neanche per accordo delle parti, salvo che l'interessato non abbia provato una difficoltà a lui non imputabile (Cass. 4867/2006; Cass. 2899/2005); qualora l'attore non provveda alla rinnovazione della citazione, il giudice istruttore deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue;
la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere il divieto di assegnazione di un secondo termine per la notifica, stante la perentorietà di quello concesso ai sensi dell'art.291 c.p.c. (Cass. 14042/2005; Cass. 15062/2004; Cass. 13150/2002), salvo che la parte abbia tempestivamente espletato l'adempimento posto a suo carico e l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile;
l'onere di attivazione della parte nel procedimento notificatorio costituisce un principio risalente a Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N.17352, che, in tema di notificazioni degli atti processuali, ha affermato che, qualora la notificazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e
l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio.
Tali principi devono trovare applicazione nel caso di specie.
Parte attrice ha richiesto un primo termine per la rinnovazione della notifica in data 3.12.2019, poiché il tentativo di notificare l'atto di citazione ai convenuti non era andato a buon fine, attestando l'ufficiale giudiziario la mancanza di civico nell'indirizzo. L'atto è stato acquisito al fascicolo, anche telematico.
Il giudice ha quindi accolto la istanza e facendo applicazione del disposto dell'art. 291 c.p.c., seppur non richiamato, considerata non perfezionata la notifica e i convenuti contumaci, ha concesso termine per il rinnovo della notifica della citazione e rinviato al 7.4.2020 per la comparizione delle parti.
5 Questa udienza è stata rinviata d'ufficio al 15.9.2020; in questa data parte attrice ha nuovamente richiesto termine per il perfezionamento della notifica e il Giudice l'ha riconcesso. Tale termine, per la giurisprudenza citata, può essere concesso una seconda volta solo se la notifica non si è perfezionata per causa non imputabile a parte attrice, pur avendo questa espletato il procedimento notificatorio.
Nel caso in esame, manca la prova dell'avvio di una notificazione della citazione successiva alla data del 3.12.2019 che doveva parte attrice fornire ed allegare al fascicolo telematico, stante la ferma eccezione di parte convenuta, che ha reiterato la richiesta di improcedibilità della domanda ed estinzione del giudizio in sede di precisazione delle conclusioni e di comparsa conclusionale.
Parte attrice non ha neppure presentato istanza di rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c. prima della udienza del 15.9.2020.
La stessa ha allegato sin dalle memorie ex art. 183 comma 1 c.p.c. delle difficoltà di accesso alla Cancelleria per sollecitare la acquisizione al fascicolo telematico dell'atto di citazione notificato e da rinnovarsi per ordine del Giudice, depositato nel fascicolo di parte, a causa della emergenza pandemica nota, che ha contingentato gli ingressi in cancelleria e anche disposto la sospensione dei termini processuali a partire comunque dal 3.3.2020 (mentre si osserva l'ordine di rinnovazione è contenuto nell'ordinanza per l'udienza del 3.12.2019) ma non ha mai richiesto per tale causa a lei non imputabile una rimessione in termini ex art. 153 comma 2 c.p.c., che evidentemente doveva precedere la udienza del 7.4.2020 e comunque quella del 15.9.2020, a voler considerare la sospensione di ogni termine dal 3.3.2020. Parte attrice documenta invece solo una istanza di sollecito alla allegazione dell'atto di citazione al fascicolo telematico datata 15.10.2020, quindi successiva al secondo ordine di rinnovo della notifica, prontamente evasa dalla Cancelleria.
Si deve ritenere, quindi, in considerazione anche della giurisprudenza citata della Suprema Corte di
Cassazione del 2023, che in maniera molto netta oltre a ribadire la perentorietà del termine ex art. 291 c.p.c. indica quale deve essere il modus operandi della parte per ottenere un secondo termine per la rinnovazione della citazione, che l'eccezione deve essere accolta.
Il principio di conservazione degli atti per esigenze di economia processuale e le ragioni contingenti relative alla grave emergenza epidemiologica in cui questa situazione si è inserita, richiamati da parte attrice nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e ritenuti preminenti nella decisione iniziale di questo ufficio, quando si è ritenuto di considerare che il Giudice aveva autorizzato la rinnovazione del termine, devono essere riconsiderati alla luce della regola processuale imposta dall'art. 291 comma 3 e 307 c.p.c., dettata per esigenza di certezza del rapporto giuridico processuale, e alle risultanze giurisprudenziali che ritengono necessario che la parte che richiede un secondo termine per la rinnovazione della notifica della citazione dimostri la non imputabilità del mancato perfezionamento.
In conclusione, considerando quindi che la parte convenuta insiste nella eccezione pregiudiziale sollevata tempestivamente al momento della costituzione in giudizio e ritenuto che la perentorietà del termine di rinnovazione non può essere superata in assenza di specifica e tempestiva istanza della parte attrice di rimessione in termini per causa a lei non imputabile, come richiede la giurisprudenza della Suprema Corte più recente, l'eccezione formulata dalle parti convenuta di improcedibilità della domanda per estinzione del giudizio va accolta.
L'art. 291 comma 3 c.p.c. prevede che nell'ipotesi in cui l'ordine di rinnovazione non sia eseguito, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio. Siccome parte attrice non ha provato di aver eseguito l'ordine di rinnovazione del 3.12.2019, occorre dichiarare la estinzione del giudizio.
6 Tutta l'attività seguente, anche istruttoria, viene dunque meno non potendo il processo essere proseguito dopo il 15.9.2020.
SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi del DM 55/2014, come in dispositivo, in considerazione del valore della causa e delle fasi in cui si è articolato il giudizio. Sono liquidate in euro 2.540,00 per ciascuna delle parti costituite, difese da distinti difensori.
PQM
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di GIUDICE e di , così
[...] CP_1 Controparte_2 provvede:
- DICHIARA la estinzione del processo ex art. 291 c.p.c. comma 3 e 307 c.p.c. e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute, liquidate in € 2.540,00 ciascuna per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva, da distrarsi, quelle in favore di , al procuratore costituito avv. Controparte_1
Fabio Di Noi dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Taranto, 26.2.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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