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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10695 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Tommaso Martucci Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 62492 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025;
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. prof. Parte_1
ER FE UZ e con l'avv. Mauro Longo della avvocati s.p.a; Controparte_1
Attore
E
Nissan Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avv. Antonio Accattatis
Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno per abuso del diritto e/o di dipendenza economica
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 5 febbraio 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, Nissan Italia s.r.l., lamentando l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato da quest'ultima il 4 gennaio 2019 e l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l.
n. 192/1998; chiedeva di conseguenza la condanna della Nissan al risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi nella complessiva somma di € 6.811.360,80, oltre un'ulteriore somma a titolo di indennità di fine rapporto.
In particolare, la Autoequipe concludeva come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis I. accertare e dichiarare:
(i) l'illegittimità del recesso esercitato da Nissan con comunicazione in data 4 gennaio
2019; nonché
(ii) ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 192/1998, che Nissan ha interrotto in maniera arbitraria la relazione commerciale in essere con;
Parte_1
(iii) che, in ogni caso, è stata vittima di numerosi comportamenti posti in Parte_1
essere da Nissan Italia s.r.l. in violazione della regola di buona fede, meglio descritti in narrativa e concretanti – nel loro complesso – un abuso di dipendenza economica
e, comunque, un illecito;
II. accertare e dichiarare che:
(i) per effetto di quanto accertato sub I, ha subito pregiudizi quantificabili Parte_1
nell'importo di euro 6.811.360,80, o nella diversa somma che verrà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa;
(ii) ad spetta una ulteriore somma, da quantificarsi in corso di causa, a Parte_1
titolo di indennità di fine rapporto e/o di procurata clientela in favore di Nissan;
III. per l'effetto di quanto richiesto sub I e sub II, condannare Nissan Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad – a titolo di risarcimento e/o di Parte_1
indennità – le somme che saranno accertate nell'ambito del presente giudizio, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal momentogenetico dell'obbligazione al soddisfo;
IV. in via istruttoria, si chiede sin da ora l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli che saranno delineati con le memorie ex art. 183 c.p.c., e che sia altresì disposta CTU per la quantificazione dei danni subiti da;
Parte_1
2 V. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato viene versato nella misura di euro
1.036,00.”
1.1 Nello specifico, la premetteva di essere una società appartenente al Gruppo Parte_1
Cresci, attivo nel mercato automobilistico e nella commercializzazione di veicoli e titolare di una serie di concessioni automobilistiche, tra cui quella stipulata nel 2008 con la Nissan e deduceva:
- che tra il 2008 e il 2009 aveva acquisito mediante cessione di azienda due ulteriori concessionarie Nissan e che tali operazioni erano il frutto di una induzione da parte della casa concedente che gestiva direttamente le trattive, definendo l'importo di acquisto delle aziende e l'entità del contributo in favore della concessionaria subentrante;
- che nel 2009 la Nissan proponeva di rilevare un'ulteriore concessionaria “ ”, ma CP_2
che la negoziazione non aveva buon esito e successivamente all'estinzione del rapporto tra la
Nissan e la concessionaria , la casa concedente proponeva alla la copertura CP_2 Parte_1
commerciale di tale zona. Proprio a tal fine, parte attrice provvedeva ad individuare un impianto ubicato in via della IN AC, apprezzato dalla Nissan per la configurazione e la posizione strategica;
- che la locazione di tale sito era particolarmente onerosa, prevedendo un canone mensile di euro 37.500,00; che la Nissan forniva una contribuzione per il lancio dell'impianto; che il contratto di locazione prevedeva la possibilità di sublocare parte dell'impianto, ma che la Nissan richiedeva quale condizione per la sublocazione che il subconduttore non svolgesse attività concorrenziali con e pertanto a causa di tali restrizioni imposte dalla casa madre parte attrice non Parte_1
riusciva a stipulare un contratto di sublocazione;
- che nel tempo la gestione dell'impianto diveniva eccessivamente onerosa;
che pertanto la società concessionaria manifestava alla Nissan l'intento di abbandonare il sito;
che la casa madre tentava di individuare un subentrante;
che, non trovandolo e non volendo rinunciare a tale impianto, quest'ultima si offriva di fornire alla un contributo sostanziale e Parte_1
continuativo, senza tuttavia formalizzare tale accordo e provvedendo con modalità varie quali l'emissione di note di credito in relazione alle vetture vendute o l'esenzione della concessionaria dalle penalizzazioni previste dal programma di vetture di cortesia. L'attrice, inoltre, riferiva che tale contribuzione era subordinata alla cessione della sede di Ciampino;
3 - che tra il 2016 e il 2017 Nissan aveva richiesto un adeguamento agli standard contrattuali di visual identity, costringendo ad una profonda ristrutturazione dell'impianto che aveva comportato esborsi consistenti da parte della società attrice;
- che la Nissan aveva ridotto unilateralmente e più volte il territorio di riferimento assegnato ad;
Parte_1
- che nel 2018, a seguito della cessazione dei contributi da parte della Nissan e della cessazione delle riduzioni accordate dal locatore, vista l'insostenibilità economica della locazione dell'impianto di via della IN AC, rappresentava alla Nissan la volontà di Parte_1
dismettere il sito e che le due parti nell'ambito di un incontro del 12 luglio 2018 concordavano una strategia per tentare di ottenere una riduzione del canone consistente nell'invio della comunicazione di recesso dal contratto di locazione nella speranza di indurre il proprietario dell'immobile ad una trattativa e che però tale strategia non produceva risultato. Di conseguenza, il contratto di locazione cessava a decorrere dal 31 gennaio 2019;
- che a seguito del predetto recesso, il 14 settembre 2018 la Nissan contestava alla la violazione del contratto di concessione nella parte relativa all'ubicazione degli Parte_1
impianti, non avendo la casa madre dato il proprio assenso alla riconsegna del sito, e riteneva tale comportamento di gravità tale da giustificare la risoluzione immediata del contratto di concessione. Successivamente, il 4 gennaio 2019, non essendo stato possibile trovare un accordo sulle sorti del sito di via della IN AC, la Nissan comunicava il recesso dal contratto di concessione;
- che in data 12 ottobre 2019 parte attrice formalizzava la proposta di un nuovo e diverso impianto, a cui seguiva il diniego della Nissan che confermava la volontà di interrompere il rapporto.
L'odierna attrice riferiva altresì di comportamenti vessatori della concedente nei confronti della concessionaria concretizzatisi nella fornitura di veicoli e ricambi non ordinati, nell'imposizione di obiettivi penalizzanti, nell'imposizione di sconti obbligatori e nella previsione di modalità di valutazione della performance legate al livello di soddisfazione della clientela.
Concludeva dunque per l'abusività e la contrarietà a buona fede del recesso, per l'abuso di dipendenza economica e per l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto;
e infine quantificava i danni subiti in conseguenza delle descritte condotte.
4 2. Si costituiva in giudizio la Nissan che, prospettando, in via preliminare, “con riguardo agli illeciti di natura extracontrattuale, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2947
Codice Civile di tutte le azioni e diritti fatti valere dall'attrice per (presunti) danni verificatisi per effetto di (prospettati) comportamenti della convenuta che avrebbero avuto luogo fino a cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione in oggetto (e, quindi, anteriori al 12 novembre
2020) […] e con riguardo ai prospettati illeciti di natura contrattuale, nonché alle richieste di ripetizione di indebito, l'eccezione di prescrizione estintiva ordinaria decennale di cui all'Articolo
2946 Codice Civile, di tutte le azioni e i diritti fatti valere dall'attrice in relazione a fattispecie di danno e di indebito verificatisi in conseguenza di (prospettati) comportamenti e inadempimenti della convenuta che avrebbero avuto luogo fino a dieci anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione in oggetto (e, quindi, anteriori al 12 novembre 2020)”, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti riferita dalla parte attrice, precisando quanto segue.
Con riferimento all'acquisto delle due aziende concessionarie, smentiva di aver indotto la alla conclusione dell'operazione e rappresentava che tale operazione, voluta Parte_1
dall'attrice, aveva consentito a quest'ultima di dotarsi di impianti già allestiti con i segni distintivi
Nissan, di attrezzature e di personale già pronto e formato sui prodotti della casa madre.
Quanto alla locazione dell'impianto di via della IN AC, affermava che l'individuazione del sito avveniva ad opera della sola concessionaria, essendosi la concedente limitata alla indicazione di una zona generica di Roma;
che l'ammontare della contribuzione fornita dalla Nissan era noto prima della conclusione del contratto di locazione e dovuto, come da prassi, in ragione del lancio di un nuovo impianto.
Produceva, inoltre, l'accordo intervenuto tra le parti nel 2014 con il quale la Nissan si impegnava a versare un'ulteriore contribuzione a fronte dell'assunzione, da parte di , Parte_1
di vari obblighi, tra i quali il mantenimento del sito di via della IN AC per almeno quattro anni, il raggiungimento di determinati obiettivi di vendita e l'implementazione di un piano industriale.
Parte convenuta replicava, inoltre, che l'adeguamento alla visual identity costituisce un'obbligazione del contratto di concessione automobilistica;
che le riduzioni dell'ambito territoriale di operatività corrispondevano ad interessi economici della;
che la Parte_1
5 fornitura di veicoli e ricambi si inseriva nell'ambito di un accordo tra le parti ovvero si trattava di veicoli facenti parte di quote di lancio e che le altre contestazioni in ordine ai comportamenti scorretti della Nissan erano prive di fondamento.
Con particolare riferimento al recesso esercitato dal contratto di concessione, affermava di non aver condiviso in nessun momento la decisione sulla chiusura del sito di via della IN
AC; di avere pertanto da subito richiamato l'attrice ai propri obblighi contrattuali;
di aver chiesto alla stessa di posticipare la chiusura per il tempo necessario a trovare una soluzione alternativa e in mancanza di accordo di aver esercitato il recesso in conformità alle previsioni del contratto di concessione.
Respinte le prove orali articolate da parte attrice e rigettata la richiesta di CTU della stessa parte per la natura esplorativa, il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 5 febbraio 2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Nel merito, la domanda è infondata per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva in primo luogo che il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile fra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come contratto quadro, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo di promuovere la vendita di prodotti (veicoli e pezzi di ricambio) che gli vengono forniti, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli atti di acquisto, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.
Il concessionario, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad effettuare specifici investimenti, mirati all'allestimento di una rete distributiva rispondente alle peculiari esigenze del concedente, nonché a soddisfare i criteri da questo prefissati. È dunque, connaturale alla stessa struttura e funzione del contratto (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25606 del 12/10/2018) – che si atteggia come contratto quadro o di tipo normativo (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009) – una certa ingerenza del concedente nella sfera organizzativa e decisionale del rivenditore.
Come rilevato dalla citata Cass. 25606/18, la legislazione europea (art. 5 Regolamento CEE n.
1475 del 1995, n. 3, comma 1, primo trattino) prende atto di questa posizione di preminenza del
6 concedente/fornitore e la controbilancia nella fase di scioglimento del rapporto col riconoscimento, a favore dei concessionari/subfornitori di un termine di preavviso di almeno un anno, nel caso di necessità dei primi di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete, onde consentire ai secondi di avere il tempo necessario per la riconversione dell'attività.
In particolare, è noto che in materia di recesso ad nutum del concedente dal contratto di concessione di vendita, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che
è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso” (Cass., n.
20106/2009; conf. Cass., n. 10568/2013).
La Suprema Corte ha precisato che “L'esercizio, da parte del concedente, del diritto di recesso legittimamente riconosciuto in un contratto di concessione di vendita non può dirsi abusivo se non
è dimostrato che è avvenuto con modalità scorrette, ovvero per un fine diverso da quello per il quale il diritto era sorto, causando un ingiustificato e sproporzionato sacrificio degli interessi della controparte” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, n. 25606).
Ciò premesso e ancora in via generale, non può dirsi soddisfatto l'onere della prova tanto in ordine alla presunta modalità abusiva e scorretta del recesso effettuato dalla Nissan quanto in ordine alla sussistenza di un abuso di dipendenza economica. L' , infatti, si limita a Parte_1
narrare la propria ricostruzione fattuale senza fornire riscontri probatori e senza contestare specificamente quanto puntualmente dedotto da parte convenuta sui fatti di causa e sullo svolgimento del rapporto contrattuale.
Nello specifico, prendendo le mosse dal recesso ad nutum della casa concedente, il contratto di concessione (doc. 1 fascicolo attrice), in ordine ai locali commerciali, dispone che “il concessionario si obbliga a non chiudere e/o spostare i locali senza il preventivo consenso scritto
7 della Società. Il mancato adempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce un'ipotesi di risoluzione del contratto da parte della società ai sensi del successivo art. 20.1.” e, quanto al recesso, che “ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal contratto in ogni momento senza dover pagare all'altra parte alcun corrispettivo e/o indennizzo o altra somma a qualsivoglia titolo, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R da inviare con un preavviso di almeno 24 mesi”.
Appare pertanto evidente che la collocazione geografica dei siti di vendita costituisce un elemento essenziale del contratto, al punto che la violazione della relativa previsione contrattuale rientra tra le condizioni della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 20.1 del contratto di concessione, trattandosi dunque di una circostanza idonea ad integrare una risoluzione di diritto con effetto immediato.
La Nissan, da parte sua, pur potendo ricorrere a tale strumento, ha preferito attendere per circa sei mesi la decisione definitiva della concessionaria sulla conservazione dell'impianto, decisione su cui quest'ultima temporeggiava dopo aver comunicato il recesso dal contratto di locazione ed essere venuta a conoscenza della indisponibilità del locatore alla trattativa per la riduzione del canone. In tal modo la concedente ha dimostrato di aver agito in maniera collaborativa e corretta al fine di conservare la suddetta sede e di proseguire i rapporti contrattuali. (cfr. all. 37 fascicolo parte attrice, all. 9 fascicolo convenuta).
Durante tale periodo, come emerge dagli scambi di e-mail e comunicazioni in atti, ha comunque sempre mantenuto fermo il proprio dissenso sulla chiusura dei locali di cui è causa, manifestando la chiara intenzione di recedere dal contratto di concessione ove si fosse concretizzata tale chiusura.
Non si può, pertanto, censurare l'operato della convenuta che ha esercitato il recesso a seguito della violazione contrattuale effettuata dalla società attrice, in conformità alle previsioni del contratto di concessione e ai canoni di correttezza e buona fede. Invero, la decisione della casa madre trova ragione nella volontà documentalmente provata di mantenere la propria presenza in una determinata area geografica di Roma, circostanza questa divenuta incompatibile con la riorganizzazione imprenditoriale decisa dalla concessionaria per i propri siti di vendita.
A ciò si aggiunga che nel corso del rapporto, la società concedente si è sempre dimostrata disponibile ad addivenire ad accordi con la concessionaria per il mantenimento dell'impianto mediante l'erogazione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle di solito previste per i lanci di
8 nuovi impianti (doc. 5 fascicolo convenuta) e che la proposta di parte attrice per l'avvio di un nuovo e diverso impianto nella zona prima coperta dal centro di via della IN AC perveniva solo in ottobre 2019 dopo più di un anno dal recesso dal contratto di locazione e dopo diversi mesi dalla comunicazione del recesso dal contratto di concessione da parte della casa madre.
Peraltro, la circostanza del presunto accordo tra le parti sulla strategia per ottenere una riduzione del canone di locazione è irrilevante per la valutazione della legittimità del recesso alla luce del fatto che è contrattualmente previsto che la chiusura o lo spostamento dei locali di vendita deve avvenire con il preventivo consenso scritto della concedente, mancante nel caso di specie.
L'escussione dei testi indicati in ordine ai capitoli di prova formulati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. sarebbe stata dunque irrilevante ai fini della decisione, recando i capitoli di prova richiesti un contenuto generico ed in gran parte valutativo, tale per cui le eventuali dichiarazioni rese da un teste sarebbero risultate insufficienti ai fini della prova, in quanto carenti di alcun riscontro oggettivo.
Tutte le suindicate circostanze conducono univocamente a concludere per l'assenza di abusività del recesso e per la conformità a buona fede dello stesso.
L'attrice ha inoltre chiesto che fosse accertata l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali ai sensi dell'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192 nonché la natura abusiva delle condotte poste in essere dalla convenuta nello svolgimento dei rapporti contrattuali intercorsi con la medesima, da valutarsi con specifico riguardo al disposto del sopracitato art. 9, che sanziona
“l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice”, allegando una serie di circostanze dalle quali avrebbe dovuto desumersi la perpetrazione di illeciti in suo pregiudizio.
Sul punto, va premesso che l'attrice non ha neppure compiutamente allegato la ricorrenza dei presupposti di applicabilità della richiamata disciplina sanzionatoria dell'abuso di dipendenza economica, tenuto conto del fatto che, per espressa previsione normativa, quest'ultima è configurabile, solo ove sussista “la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” e
“tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”; si è invece limitata ad elencare una serie di comportamenti
9 della convenuta che avrebbero rivestito asseritamente una valenza abusiva, presupponendo impropriamente il rapporto di dipendenza economica tra le parti in ragione della natura dei contratti tra loro intercorsi, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto essere quanto meno delineato nei suoi elementi costitutivi. E ciò anche e soprattutto in considerazione della struttura economica e giuridica della , che è una società parte di un gruppo attivo da anni nel mercato Parte_1
automobilistico e titolare di diverse concessioni di vendita, che dunque conosce il mercato di riferimento e le sue modalità operative.
In ogni caso, si osserva che dagli scambi di mail e dai documenti depositati in atti emerge la capacità della di assumere liberamente ed autonomamente le decisioni Parte_1
imprenditoriali relative alla gestione della propria attività, senza subire condizionamenti da parte della Nissan.
Si richiama a tal proposito proprio la comunicazione del 3 dicembre 2018 (doc. 38 del fascicolo di parte attrice) in cui la società, riferendosi a precedenti incontri e scambi con la Nissan, manifesta l'intenzione maturata dai propri soci di riconsegnare il sito di IN AC e riporta il proprio piano imprenditoriale per il futuro. In tale comunicazione, risulta evidente l'autonomia imprenditoriale della nell'assunzione delle decisioni relative al proprio business, anche Parte_1
quando contrarie alla volontà espressa dalla casa madre. (sul punto si veda anche a titolo esemplificativo doc. 6 fascicolo convenuta sulla decisione della concessionaria di chiudere il sito di via Anicio Paolino a seguito di una riorganizzazione interna;
doc. 5 fascicolo di parte attrice in cui la
Nissan nel riconoscere la contribuzione per il lancio del nuovo sito, nelle premesse riferisce come questa apertura sia il frutto di una volontà di investimento maturata in autonomia dalla concessionaria (“facciamo seguito ai nostri ultimi incontri presso la Vostra e la nostra sede, in occasione dei quali ci avete espresso il vostro intendimento di attuare uno sviluppo commerciale ed imprenditoriale della vostra attività di vendita dei prodotti Nissan, per il tramite dell'apertura di nuovi locali”) e non indotta dalla casa madre).
Ciò premesso, non può dirsi sussistente alcuna interruzione arbitraria delle relazioni commerciali proprio perché non sussiste una dipendenza economica tra le due parti, né in ogni caso e per le medesime ragioni già evidenziate a proposito del recesso ad nutum ricorrono gli elementi di una abusiva interruzione dei rapporti contrattuali.
Le medesime considerazioni valgono in relazione alle asserite condotte vessatorie integranti un abuso di dipendenza economica.
10 In ogni caso, si osserva che le stesse appaiono infondate anche in fatto come emerge dalla documentazione acquisita e dalla ricostruzione fattuale fornita dalla convenuta e non puntualmente contestata dall'attrice.
In sintesi:
- in relazione all'acquisto delle due concessionarie Nissan, nessuna prova viene fornita dello svolgimento delle trattative direttamente da parte della casa madre. Non vi è riscontro, inoltre, di come tali operazioni fossero il frutto di un'attività induttiva della Nissan. Lo stesso si dica della scelta del sito di via della IN AC, individuato autonomamente dalla concessionaria, emergendo documentalmente che la Nissan si limitava ad individuare una generica aerea geografica (Aurelia/Boccea cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice e doc. 3 parte convenuta);
- in relazione a tutte le questioni sulla contribuzione fornita dalla Nissan, si osserva che quest'ultima ha fornito la prova degli accordi intercorsi tra le parti in ordine tanto alle ragioni di tale contribuzione quanto all'ammontare della stessa (documenti n. 3 e 5 fascicolo convenuta). Su tali fatti e allegazioni l'attrice non ha specificamente controdedotto;
- anche sulla fornitura non richiesta di veicoli e ricambi, parte convenuta ha giustificato tale fornitura, inserendola nell'ambito precisi accordi tra le parti (doc. 13 fascicolo parte convenuta e documenti n. 16,17,18,19). Su tali fatti e allegazioni l'attrice non ha specificamente controdedotto;
- in relazione all'adeguamento dei locali alla visual identity asseritamente imposto dalla
Nissan con consistenti esborsi da parte della , come già specificato nelle premessa, si Parte_1
evidenzia che il contratto di concessione per sua stessa natura contempla il diritto della casa madre di esigere che i concessionari si attengano a determinati standard, uguali per tutti coloro che entrano nella rete di distribuzione, trattandosi pertanto di obbligazioni strettamente connaturate alla natura del contratto e pertanto non integranti comportamenti vessatori;
- le ulteriori condotte asseritamente vessatorie relative all'imposizione di obiettivi penalizzanti, all'imposizione di sconti obbligatori e alla previsione di modalità di valutazione della performance legate al livello di soddisfazione della clientela risultano assolutamente generiche e prive di riscontri probatori.
Assorbita ogni altra questione relativa al risarcimento del danno.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, in quanto esclusivamente documentale, del d.m. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
11
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da – Sette;
Parte_1 Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da Nissan Italia s.r.l. che liquida in complessivi € 11.268,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale di Roma, riunito in Camera di Consiglio e in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Claudia Pedrelli Presidente
Dott. Tommaso Martucci Giudice
Dott.ssa Stefania Garrisi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 62492 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, ritenuta in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025;
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avv. prof. Parte_1
ER FE UZ e con l'avv. Mauro Longo della avvocati s.p.a; Controparte_1
Attore
E
Nissan Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. con l'Avv. Antonio Accattatis
Convenuto
OGGETTO: risarcimento del danno per abuso del diritto e/o di dipendenza economica
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 5 febbraio 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato Parte_1
conveniva, innanzi a questo Tribunale, Nissan Italia s.r.l., lamentando l'illegittimità del recesso ad nutum esercitato da quest'ultima il 4 gennaio 2019 e l'abuso di dipendenza economica ex art. 9 l.
n. 192/1998; chiedeva di conseguenza la condanna della Nissan al risarcimento di tutti i danni subiti da liquidarsi nella complessiva somma di € 6.811.360,80, oltre un'ulteriore somma a titolo di indennità di fine rapporto.
In particolare, la Autoequipe concludeva come di seguito:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis I. accertare e dichiarare:
(i) l'illegittimità del recesso esercitato da Nissan con comunicazione in data 4 gennaio
2019; nonché
(ii) ai sensi dell'art. 9, comma 2, legge 192/1998, che Nissan ha interrotto in maniera arbitraria la relazione commerciale in essere con;
Parte_1
(iii) che, in ogni caso, è stata vittima di numerosi comportamenti posti in Parte_1
essere da Nissan Italia s.r.l. in violazione della regola di buona fede, meglio descritti in narrativa e concretanti – nel loro complesso – un abuso di dipendenza economica
e, comunque, un illecito;
II. accertare e dichiarare che:
(i) per effetto di quanto accertato sub I, ha subito pregiudizi quantificabili Parte_1
nell'importo di euro 6.811.360,80, o nella diversa somma che verrà determinata all'esito dell'espletanda istruttoria, anche in via equitativa;
(ii) ad spetta una ulteriore somma, da quantificarsi in corso di causa, a Parte_1
titolo di indennità di fine rapporto e/o di procurata clientela in favore di Nissan;
III. per l'effetto di quanto richiesto sub I e sub II, condannare Nissan Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare ad – a titolo di risarcimento e/o di Parte_1
indennità – le somme che saranno accertate nell'ambito del presente giudizio, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dal momentogenetico dell'obbligazione al soddisfo;
IV. in via istruttoria, si chiede sin da ora l'ammissione della prova testimoniale sui capitoli che saranno delineati con le memorie ex art. 183 c.p.c., e che sia altresì disposta CTU per la quantificazione dei danni subiti da;
Parte_1
2 V. con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato viene versato nella misura di euro
1.036,00.”
1.1 Nello specifico, la premetteva di essere una società appartenente al Gruppo Parte_1
Cresci, attivo nel mercato automobilistico e nella commercializzazione di veicoli e titolare di una serie di concessioni automobilistiche, tra cui quella stipulata nel 2008 con la Nissan e deduceva:
- che tra il 2008 e il 2009 aveva acquisito mediante cessione di azienda due ulteriori concessionarie Nissan e che tali operazioni erano il frutto di una induzione da parte della casa concedente che gestiva direttamente le trattive, definendo l'importo di acquisto delle aziende e l'entità del contributo in favore della concessionaria subentrante;
- che nel 2009 la Nissan proponeva di rilevare un'ulteriore concessionaria “ ”, ma CP_2
che la negoziazione non aveva buon esito e successivamente all'estinzione del rapporto tra la
Nissan e la concessionaria , la casa concedente proponeva alla la copertura CP_2 Parte_1
commerciale di tale zona. Proprio a tal fine, parte attrice provvedeva ad individuare un impianto ubicato in via della IN AC, apprezzato dalla Nissan per la configurazione e la posizione strategica;
- che la locazione di tale sito era particolarmente onerosa, prevedendo un canone mensile di euro 37.500,00; che la Nissan forniva una contribuzione per il lancio dell'impianto; che il contratto di locazione prevedeva la possibilità di sublocare parte dell'impianto, ma che la Nissan richiedeva quale condizione per la sublocazione che il subconduttore non svolgesse attività concorrenziali con e pertanto a causa di tali restrizioni imposte dalla casa madre parte attrice non Parte_1
riusciva a stipulare un contratto di sublocazione;
- che nel tempo la gestione dell'impianto diveniva eccessivamente onerosa;
che pertanto la società concessionaria manifestava alla Nissan l'intento di abbandonare il sito;
che la casa madre tentava di individuare un subentrante;
che, non trovandolo e non volendo rinunciare a tale impianto, quest'ultima si offriva di fornire alla un contributo sostanziale e Parte_1
continuativo, senza tuttavia formalizzare tale accordo e provvedendo con modalità varie quali l'emissione di note di credito in relazione alle vetture vendute o l'esenzione della concessionaria dalle penalizzazioni previste dal programma di vetture di cortesia. L'attrice, inoltre, riferiva che tale contribuzione era subordinata alla cessione della sede di Ciampino;
3 - che tra il 2016 e il 2017 Nissan aveva richiesto un adeguamento agli standard contrattuali di visual identity, costringendo ad una profonda ristrutturazione dell'impianto che aveva comportato esborsi consistenti da parte della società attrice;
- che la Nissan aveva ridotto unilateralmente e più volte il territorio di riferimento assegnato ad;
Parte_1
- che nel 2018, a seguito della cessazione dei contributi da parte della Nissan e della cessazione delle riduzioni accordate dal locatore, vista l'insostenibilità economica della locazione dell'impianto di via della IN AC, rappresentava alla Nissan la volontà di Parte_1
dismettere il sito e che le due parti nell'ambito di un incontro del 12 luglio 2018 concordavano una strategia per tentare di ottenere una riduzione del canone consistente nell'invio della comunicazione di recesso dal contratto di locazione nella speranza di indurre il proprietario dell'immobile ad una trattativa e che però tale strategia non produceva risultato. Di conseguenza, il contratto di locazione cessava a decorrere dal 31 gennaio 2019;
- che a seguito del predetto recesso, il 14 settembre 2018 la Nissan contestava alla la violazione del contratto di concessione nella parte relativa all'ubicazione degli Parte_1
impianti, non avendo la casa madre dato il proprio assenso alla riconsegna del sito, e riteneva tale comportamento di gravità tale da giustificare la risoluzione immediata del contratto di concessione. Successivamente, il 4 gennaio 2019, non essendo stato possibile trovare un accordo sulle sorti del sito di via della IN AC, la Nissan comunicava il recesso dal contratto di concessione;
- che in data 12 ottobre 2019 parte attrice formalizzava la proposta di un nuovo e diverso impianto, a cui seguiva il diniego della Nissan che confermava la volontà di interrompere il rapporto.
L'odierna attrice riferiva altresì di comportamenti vessatori della concedente nei confronti della concessionaria concretizzatisi nella fornitura di veicoli e ricambi non ordinati, nell'imposizione di obiettivi penalizzanti, nell'imposizione di sconti obbligatori e nella previsione di modalità di valutazione della performance legate al livello di soddisfazione della clientela.
Concludeva dunque per l'abusività e la contrarietà a buona fede del recesso, per l'abuso di dipendenza economica e per l'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto;
e infine quantificava i danni subiti in conseguenza delle descritte condotte.
4 2. Si costituiva in giudizio la Nissan che, prospettando, in via preliminare, “con riguardo agli illeciti di natura extracontrattuale, l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale ex art. 2947
Codice Civile di tutte le azioni e diritti fatti valere dall'attrice per (presunti) danni verificatisi per effetto di (prospettati) comportamenti della convenuta che avrebbero avuto luogo fino a cinque anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione in oggetto (e, quindi, anteriori al 12 novembre
2020) […] e con riguardo ai prospettati illeciti di natura contrattuale, nonché alle richieste di ripetizione di indebito, l'eccezione di prescrizione estintiva ordinaria decennale di cui all'Articolo
2946 Codice Civile, di tutte le azioni e i diritti fatti valere dall'attrice in relazione a fattispecie di danno e di indebito verificatisi in conseguenza di (prospettati) comportamenti e inadempimenti della convenuta che avrebbero avuto luogo fino a dieci anni anteriori alla notificazione dell'atto di citazione in oggetto (e, quindi, anteriori al 12 novembre 2020)”, resisteva nel merito alla domanda attrice chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta contestava la ricostruzione dei fatti riferita dalla parte attrice, precisando quanto segue.
Con riferimento all'acquisto delle due aziende concessionarie, smentiva di aver indotto la alla conclusione dell'operazione e rappresentava che tale operazione, voluta Parte_1
dall'attrice, aveva consentito a quest'ultima di dotarsi di impianti già allestiti con i segni distintivi
Nissan, di attrezzature e di personale già pronto e formato sui prodotti della casa madre.
Quanto alla locazione dell'impianto di via della IN AC, affermava che l'individuazione del sito avveniva ad opera della sola concessionaria, essendosi la concedente limitata alla indicazione di una zona generica di Roma;
che l'ammontare della contribuzione fornita dalla Nissan era noto prima della conclusione del contratto di locazione e dovuto, come da prassi, in ragione del lancio di un nuovo impianto.
Produceva, inoltre, l'accordo intervenuto tra le parti nel 2014 con il quale la Nissan si impegnava a versare un'ulteriore contribuzione a fronte dell'assunzione, da parte di , Parte_1
di vari obblighi, tra i quali il mantenimento del sito di via della IN AC per almeno quattro anni, il raggiungimento di determinati obiettivi di vendita e l'implementazione di un piano industriale.
Parte convenuta replicava, inoltre, che l'adeguamento alla visual identity costituisce un'obbligazione del contratto di concessione automobilistica;
che le riduzioni dell'ambito territoriale di operatività corrispondevano ad interessi economici della;
che la Parte_1
5 fornitura di veicoli e ricambi si inseriva nell'ambito di un accordo tra le parti ovvero si trattava di veicoli facenti parte di quote di lancio e che le altre contestazioni in ordine ai comportamenti scorretti della Nissan erano prive di fondamento.
Con particolare riferimento al recesso esercitato dal contratto di concessione, affermava di non aver condiviso in nessun momento la decisione sulla chiusura del sito di via della IN
AC; di avere pertanto da subito richiamato l'attrice ai propri obblighi contrattuali;
di aver chiesto alla stessa di posticipare la chiusura per il tempo necessario a trovare una soluzione alternativa e in mancanza di accordo di aver esercitato il recesso in conformità alle previsioni del contratto di concessione.
Respinte le prove orali articolate da parte attrice e rigettata la richiesta di CTU della stessa parte per la natura esplorativa, il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, fatte precisare le conclusioni, all'udienza del 5 febbraio 2025, veniva trattenuta per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Nel merito, la domanda è infondata per quanto di ragione.
Il Tribunale osserva in primo luogo che il contratto di concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile fra quelli di scambio con prestazioni periodiche, ma qualificabile come contratto quadro, in forza del quale il concessionario assume l'obbligo di promuovere la vendita di prodotti (veicoli e pezzi di ricambio) che gli vengono forniti, mediante la stipulazione, a condizioni predeterminate, di singoli atti di acquisto, ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.
Il concessionario, per adempiere ai propri obblighi contrattuali, è tenuto ad effettuare specifici investimenti, mirati all'allestimento di una rete distributiva rispondente alle peculiari esigenze del concedente, nonché a soddisfare i criteri da questo prefissati. È dunque, connaturale alla stessa struttura e funzione del contratto (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25606 del 12/10/2018) – che si atteggia come contratto quadro o di tipo normativo (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20106 del
18/09/2009) – una certa ingerenza del concedente nella sfera organizzativa e decisionale del rivenditore.
Come rilevato dalla citata Cass. 25606/18, la legislazione europea (art. 5 Regolamento CEE n.
1475 del 1995, n. 3, comma 1, primo trattino) prende atto di questa posizione di preminenza del
6 concedente/fornitore e la controbilancia nella fase di scioglimento del rapporto col riconoscimento, a favore dei concessionari/subfornitori di un termine di preavviso di almeno un anno, nel caso di necessità dei primi di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete, onde consentire ai secondi di avere il tempo necessario per la riconversione dell'attività.
In particolare, è noto che in materia di recesso ad nutum del concedente dal contratto di concessione di vendita, la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale “si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti. Ricorrendo tali presupposti, è consentito al giudice di merito sindacare e dichiarare inefficaci gli atti compiuti in violazione del divieto di abuso del diritto, oppure condannare colui il quale ha abusato del proprio diritto al risarcimento del danno in favore della controparte contrattuale, a prescindere dall'esistenza di una specifica volontà di nuocere, senza che ciò costituisca una ingerenza nelle scelte economiche dell'individuo o dell'imprenditore, giacché ciò che
è censurato in tal caso non è l'atto di autonomia negoziale, ma l'abuso di esso” (Cass., n.
20106/2009; conf. Cass., n. 10568/2013).
La Suprema Corte ha precisato che “L'esercizio, da parte del concedente, del diritto di recesso legittimamente riconosciuto in un contratto di concessione di vendita non può dirsi abusivo se non
è dimostrato che è avvenuto con modalità scorrette, ovvero per un fine diverso da quello per il quale il diritto era sorto, causando un ingiustificato e sproporzionato sacrificio degli interessi della controparte” (cfr. Cassazione civile sez. I, 12/10/2018, n. 25606).
Ciò premesso e ancora in via generale, non può dirsi soddisfatto l'onere della prova tanto in ordine alla presunta modalità abusiva e scorretta del recesso effettuato dalla Nissan quanto in ordine alla sussistenza di un abuso di dipendenza economica. L' , infatti, si limita a Parte_1
narrare la propria ricostruzione fattuale senza fornire riscontri probatori e senza contestare specificamente quanto puntualmente dedotto da parte convenuta sui fatti di causa e sullo svolgimento del rapporto contrattuale.
Nello specifico, prendendo le mosse dal recesso ad nutum della casa concedente, il contratto di concessione (doc. 1 fascicolo attrice), in ordine ai locali commerciali, dispone che “il concessionario si obbliga a non chiudere e/o spostare i locali senza il preventivo consenso scritto
7 della Società. Il mancato adempimento da parte del Concessionario alle obbligazioni di cui al presente articolo costituisce un'ipotesi di risoluzione del contratto da parte della società ai sensi del successivo art. 20.1.” e, quanto al recesso, che “ciascuna delle parti avrà facoltà di recedere dal contratto in ogni momento senza dover pagare all'altra parte alcun corrispettivo e/o indennizzo o altra somma a qualsivoglia titolo, dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante lettera raccomandata A/R da inviare con un preavviso di almeno 24 mesi”.
Appare pertanto evidente che la collocazione geografica dei siti di vendita costituisce un elemento essenziale del contratto, al punto che la violazione della relativa previsione contrattuale rientra tra le condizioni della clausola risolutiva espressa contenuta all'art. 20.1 del contratto di concessione, trattandosi dunque di una circostanza idonea ad integrare una risoluzione di diritto con effetto immediato.
La Nissan, da parte sua, pur potendo ricorrere a tale strumento, ha preferito attendere per circa sei mesi la decisione definitiva della concessionaria sulla conservazione dell'impianto, decisione su cui quest'ultima temporeggiava dopo aver comunicato il recesso dal contratto di locazione ed essere venuta a conoscenza della indisponibilità del locatore alla trattativa per la riduzione del canone. In tal modo la concedente ha dimostrato di aver agito in maniera collaborativa e corretta al fine di conservare la suddetta sede e di proseguire i rapporti contrattuali. (cfr. all. 37 fascicolo parte attrice, all. 9 fascicolo convenuta).
Durante tale periodo, come emerge dagli scambi di e-mail e comunicazioni in atti, ha comunque sempre mantenuto fermo il proprio dissenso sulla chiusura dei locali di cui è causa, manifestando la chiara intenzione di recedere dal contratto di concessione ove si fosse concretizzata tale chiusura.
Non si può, pertanto, censurare l'operato della convenuta che ha esercitato il recesso a seguito della violazione contrattuale effettuata dalla società attrice, in conformità alle previsioni del contratto di concessione e ai canoni di correttezza e buona fede. Invero, la decisione della casa madre trova ragione nella volontà documentalmente provata di mantenere la propria presenza in una determinata area geografica di Roma, circostanza questa divenuta incompatibile con la riorganizzazione imprenditoriale decisa dalla concessionaria per i propri siti di vendita.
A ciò si aggiunga che nel corso del rapporto, la società concedente si è sempre dimostrata disponibile ad addivenire ad accordi con la concessionaria per il mantenimento dell'impianto mediante l'erogazione di contribuzioni ulteriori rispetto a quelle di solito previste per i lanci di
8 nuovi impianti (doc. 5 fascicolo convenuta) e che la proposta di parte attrice per l'avvio di un nuovo e diverso impianto nella zona prima coperta dal centro di via della IN AC perveniva solo in ottobre 2019 dopo più di un anno dal recesso dal contratto di locazione e dopo diversi mesi dalla comunicazione del recesso dal contratto di concessione da parte della casa madre.
Peraltro, la circostanza del presunto accordo tra le parti sulla strategia per ottenere una riduzione del canone di locazione è irrilevante per la valutazione della legittimità del recesso alla luce del fatto che è contrattualmente previsto che la chiusura o lo spostamento dei locali di vendita deve avvenire con il preventivo consenso scritto della concedente, mancante nel caso di specie.
L'escussione dei testi indicati in ordine ai capitoli di prova formulati nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. sarebbe stata dunque irrilevante ai fini della decisione, recando i capitoli di prova richiesti un contenuto generico ed in gran parte valutativo, tale per cui le eventuali dichiarazioni rese da un teste sarebbero risultate insufficienti ai fini della prova, in quanto carenti di alcun riscontro oggettivo.
Tutte le suindicate circostanze conducono univocamente a concludere per l'assenza di abusività del recesso e per la conformità a buona fede dello stesso.
L'attrice ha inoltre chiesto che fosse accertata l'arbitraria interruzione delle relazioni commerciali ai sensi dell'art. 9 L. 18 giugno 1998, n. 192 nonché la natura abusiva delle condotte poste in essere dalla convenuta nello svolgimento dei rapporti contrattuali intercorsi con la medesima, da valutarsi con specifico riguardo al disposto del sopracitato art. 9, che sanziona
“l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice”, allegando una serie di circostanze dalle quali avrebbe dovuto desumersi la perpetrazione di illeciti in suo pregiudizio.
Sul punto, va premesso che l'attrice non ha neppure compiutamente allegato la ricorrenza dei presupposti di applicabilità della richiamata disciplina sanzionatoria dell'abuso di dipendenza economica, tenuto conto del fatto che, per espressa previsione normativa, quest'ultima è configurabile, solo ove sussista “la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” e
“tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”; si è invece limitata ad elencare una serie di comportamenti
9 della convenuta che avrebbero rivestito asseritamente una valenza abusiva, presupponendo impropriamente il rapporto di dipendenza economica tra le parti in ragione della natura dei contratti tra loro intercorsi, mentre quest'ultimo avrebbe dovuto essere quanto meno delineato nei suoi elementi costitutivi. E ciò anche e soprattutto in considerazione della struttura economica e giuridica della , che è una società parte di un gruppo attivo da anni nel mercato Parte_1
automobilistico e titolare di diverse concessioni di vendita, che dunque conosce il mercato di riferimento e le sue modalità operative.
In ogni caso, si osserva che dagli scambi di mail e dai documenti depositati in atti emerge la capacità della di assumere liberamente ed autonomamente le decisioni Parte_1
imprenditoriali relative alla gestione della propria attività, senza subire condizionamenti da parte della Nissan.
Si richiama a tal proposito proprio la comunicazione del 3 dicembre 2018 (doc. 38 del fascicolo di parte attrice) in cui la società, riferendosi a precedenti incontri e scambi con la Nissan, manifesta l'intenzione maturata dai propri soci di riconsegnare il sito di IN AC e riporta il proprio piano imprenditoriale per il futuro. In tale comunicazione, risulta evidente l'autonomia imprenditoriale della nell'assunzione delle decisioni relative al proprio business, anche Parte_1
quando contrarie alla volontà espressa dalla casa madre. (sul punto si veda anche a titolo esemplificativo doc. 6 fascicolo convenuta sulla decisione della concessionaria di chiudere il sito di via Anicio Paolino a seguito di una riorganizzazione interna;
doc. 5 fascicolo di parte attrice in cui la
Nissan nel riconoscere la contribuzione per il lancio del nuovo sito, nelle premesse riferisce come questa apertura sia il frutto di una volontà di investimento maturata in autonomia dalla concessionaria (“facciamo seguito ai nostri ultimi incontri presso la Vostra e la nostra sede, in occasione dei quali ci avete espresso il vostro intendimento di attuare uno sviluppo commerciale ed imprenditoriale della vostra attività di vendita dei prodotti Nissan, per il tramite dell'apertura di nuovi locali”) e non indotta dalla casa madre).
Ciò premesso, non può dirsi sussistente alcuna interruzione arbitraria delle relazioni commerciali proprio perché non sussiste una dipendenza economica tra le due parti, né in ogni caso e per le medesime ragioni già evidenziate a proposito del recesso ad nutum ricorrono gli elementi di una abusiva interruzione dei rapporti contrattuali.
Le medesime considerazioni valgono in relazione alle asserite condotte vessatorie integranti un abuso di dipendenza economica.
10 In ogni caso, si osserva che le stesse appaiono infondate anche in fatto come emerge dalla documentazione acquisita e dalla ricostruzione fattuale fornita dalla convenuta e non puntualmente contestata dall'attrice.
In sintesi:
- in relazione all'acquisto delle due concessionarie Nissan, nessuna prova viene fornita dello svolgimento delle trattative direttamente da parte della casa madre. Non vi è riscontro, inoltre, di come tali operazioni fossero il frutto di un'attività induttiva della Nissan. Lo stesso si dica della scelta del sito di via della IN AC, individuato autonomamente dalla concessionaria, emergendo documentalmente che la Nissan si limitava ad individuare una generica aerea geografica (Aurelia/Boccea cfr. doc. 5 fascicolo di parte attrice e doc. 3 parte convenuta);
- in relazione a tutte le questioni sulla contribuzione fornita dalla Nissan, si osserva che quest'ultima ha fornito la prova degli accordi intercorsi tra le parti in ordine tanto alle ragioni di tale contribuzione quanto all'ammontare della stessa (documenti n. 3 e 5 fascicolo convenuta). Su tali fatti e allegazioni l'attrice non ha specificamente controdedotto;
- anche sulla fornitura non richiesta di veicoli e ricambi, parte convenuta ha giustificato tale fornitura, inserendola nell'ambito precisi accordi tra le parti (doc. 13 fascicolo parte convenuta e documenti n. 16,17,18,19). Su tali fatti e allegazioni l'attrice non ha specificamente controdedotto;
- in relazione all'adeguamento dei locali alla visual identity asseritamente imposto dalla
Nissan con consistenti esborsi da parte della , come già specificato nelle premessa, si Parte_1
evidenzia che il contratto di concessione per sua stessa natura contempla il diritto della casa madre di esigere che i concessionari si attengano a determinati standard, uguali per tutti coloro che entrano nella rete di distribuzione, trattandosi pertanto di obbligazioni strettamente connaturate alla natura del contratto e pertanto non integranti comportamenti vessatori;
- le ulteriori condotte asseritamente vessatorie relative all'imposizione di obiettivi penalizzanti, all'imposizione di sconti obbligatori e alla previsione di modalità di valutazione della performance legate al livello di soddisfazione della clientela risultano assolutamente generiche e prive di riscontri probatori.
Assorbita ogni altra questione relativa al risarcimento del danno.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase istruttoria, in quanto esclusivamente documentale, del d.m. 55/14 dello scaglione di riferimento, segue la soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Diciassettesima sezione civile - Sezione Specializzata in materia di
Impresa, nella composizione collegiale indicata e pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da – Sette;
Parte_1 Pt_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute Parte_1
da Nissan Italia s.r.l. che liquida in complessivi € 11.268,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/6/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Stefania Garrisi dott.ssa Claudia Pedrelli
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