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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Maria Aversano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2486/2023, pendente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. prof. Antonino Parte_1 C.F._1
Galletti, avv. prof. Alberto Zito, avv. Jacopo Vavalli, avv. prof. Pierpaolo Dell'Anno e avv. Jacopo
Vivaldi giusta delega in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Giachetti in forza
[...] P.IVA_1 di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del
OGGETTO: impugnazione avverso provvedimento disciplinare.
CONCLUSIONI
Per «Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, previa acquisizione del fascicolo Parte_1 contenente gli originali di atti e documenti depositati nel procedimento dinanzi alla Commissione
[...]
(R.G.P.D. n. 190/2022), in riforma della decisione impugnata: Controparte_2
a) in via preliminare, sospendere il presente giudizio disciplinare in attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma (sezione undicesima, Giudice dr. Fabrizio Gandini, R.G. 18084/2023) per le ragioni espresse nel corpo del presente atto (sub § III);
b) nel merito, in accoglimento del primo e, in subordine, del secondo motivo di ricorso, previa riforma della decisione della
AZ impugnata, assolvere il notaio dall'addebito ascrittogli in quanto il fatto non costituisce illecito CP_3 Pt_1 disciplinare (per le ragioni versate nel corpo del presente atto sub § I e II).
Con vittoria di onorari e spese di lite, comprese spese generali”;
Per il Consiglio notarile dei distretti riuniti di e : «Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 CP_1 CP_1 di Appello, disattesa ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertata e dichiarata la inammissibilità, irrilevanza ed infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di gravame e delle domande ex adverso formulati, rigettare il ricorso proposto dal Notaio avverso la decisione della depositata il 14.11.2022 nel procedimento Parte_1 Controparte_4 disciplinare n. 190/2022 e, per l'effetto, accertato e dichiarato che la condotta del Notaio costituisce Parte_1 manifesta violazione dell'art. 147, primo comma, lett. a) e lett. b) della Legge Notarile, con riferimento agli artt. 21, primo comma, e 22 del vigente codice deontologico, confermare la sanzione della sospensione per mesi tre nei confronti dello stesso
Notaio. Con vittoria delle spese ».
FATTO E DIRITTO
§1. Con ricorso depositato il 12 maggio 2023 il Notaio ha impugnato la decisione Parte_1 resa nei suoi confronti dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del AZ (di seguito,
in data 14 novembre 2022, a definizione del procedimento disciplinare n. 190/2022, con la quale CP_3
gli era stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni per tre mesi, ai sensi dell'art. 147, comma 1, lettera a), della legge 16 febbraio 1913, n. 89.
Il suddetto procedimento disciplinare era stato attivato dal Consiglio Notarile con delibera del 21 giugno
2022 in ragione del comportamento posto in essere dal Notaio, ritenuto idoneo a compromettere la dignità e reputazione della classe notarile. In particolare, veniva contestato al i essersi formalmente rifiutato di ottemperare alle richieste Pt_1 formulate dal Consiglio Notarile in data 25 marzo 2022, volte ad ottenere una serie di documenti afferenti al periodo in cui il notaio era stato sottoposto a sospensione dall'esercizio delle proprie funzioni in conseguenza di un procedimento disciplinare a suo carico.
Avverso tale richiesta il dr. aveva proposto ricorso al Tar del AZ, poi riassunto dinanzi al Pt_1 giudice ordinario a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del G.A.
A sostegno dell'impugnazione promossa in questa sede, il Notaio ha addotto due motivi di Pt_1 merito, a suo avviso tali da rendere necessaria la revoca del provvedimento sanzionatorio, ed ha reiterato l'istanza di sospensione del giudizio disciplinare, in attesa della definizione di quello avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del Consiglio Notarile del 25 marzo 2022, che al momento dell'introduzione del presente giudizio era ancora pendente dinanzi al Tribunale di Roma.
Si è costituito nel presente giudizio il , che ha addotto l'infondatezza del reclamo e ha Controparte_1
a sua volta proposto reclamo incidentale avverso il capo di statuizione con il quale era stato escluso che la condotta posta in essere dal notaio fosse tale da porsi in violazione anche dell'art. 147, lett. Pt_1
b) L.N. in relazione agli artt. 21, primo comma, e 22 del codice deontologico.
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
§2. Con il terzo motivo, la cui disamina è logicamente prioritaria, il Notaio aveva richiesto la Pt_1 sospensione del presente giudizio per pregiudizialità, in attesa della definizione di quello già introdotto dinanzi al Tar del AZ e riassunto dinanzi al giudice ordinario a fronte della declaratoria di difetto di giurisdizione del G.A.
Tale giudizio, che era pendente all'atto della proposizione dell'odierna impugnazione, è stato definito in pendenza di giudizio con sentenza del Tribunale di Roma in data 13 marzo 2024, con la quale la domanda proposta dal stata rigettata, sul presupposto della necessaria devoluzione di ogni giudizio circa Pt_1 la legittimità della richiesta formulata dal Consiglio Notarile al giudice investito dell'impugnazione del conseguente provvedimento disciplinare, difettando l'interesse del notaio ad agire con riferimento alla domanda di annullamento di un atto presupposto e prodromico all'esercizio del potere disciplinare, di per sé solo insuscettibile di incidere sui suoi diritti soggettivi (si rimanda al documento prodotto in allegato alle note autorizzate di parte resistente in data 28 giugno 2024).
Avverso la suddetta pronuncia del Tribunale di Roma non risulta proposta impugnazione, non avendo il eppure allegato la circostanza, talché deve ritenersi che la statuizione sia passata in giudicato. Pt_1 Sono per l'effetto venuti meno i presupposti dell'originaria istanza di sospensione per pregiudizialità, che del resto non è stata espressamente riproposta dal ll'udienza di discussione e assunzione della Pt_1 causa in decisione.
Si viene dunque alla valutazione dei motivi posti a fondamento dell'odierna impugnazione.
§3.Con il primo motivo del ricorso il Notaio amenta l'erroneità della decisione della Pt_1 CP_4
nell'aver ritenuto fondato l'addebito elevato a suo carico per aver omesso di prestare la
[...] collaborazione richiesta, decisione tale da porsi in violazione dell'art. 93 bis, comma 2, L.N., dell'art. 24 della Costituzione, dall'art. 6 della CEDU e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posti a presidio del diritto al silenzio e del diritto di difesa del notaio.
A tal fine ha evidenziato come il principio nemo tenetur se detegere, operante anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, consentisse di escludere la necessità di collaborazione del notaio alla richiesta di documenti e informazioni da parte dell'organismo di controllo nei casi, quali quello di specie, in cui la richiesta non costituisse esplicazione dell'ordinaria attività di vigilanza, ma fosse funzionale ad ottenere conferma di violazioni disciplinari.
La diversa conclusione sul punto tratta dalla non era invero condivisibile, posto che nel caso di CP_3 specie il Consiglio Notarile aveva effettuato una richiesta mirata al reperimento di prove di un (presunto) illecito disciplinare di cui, con ogni probabilità, aveva in quel momento già contezza, come confermato dal fatto che nel dicembre 2022 lo stesso aveva poi avviato un ulteriore procedimento disciplinare per avere il notaio posto in essere una serie di attività durante il periodo in cui lo stesso era stato sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni, in virtù di pronuncia definitiva.
Il motivo è infondato.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, “L'art. 93, n. 1 della legge n. 89 del 1913 attribuisce al Consiglio notarile
l'attività di vigilanza sui notai, allo scopo non solo di prevenire, ma anche di accertare le condotte contrarie alla legge e al decoro della professione di cui venga a conoscenza. Essa non avrebbe né senso né modo di estrinsecarsi ove fosse inibito al
Consiglio di richiedere informazioni allo stesso notaio interessato o a soggetti od organismi terzi, di disporre l'esibizione di atti e documenti non coperti da segreto ovvero di effettuare attività mirate di ispezione, per poi riferirne eventualmente agli organi titolari dell'azione disciplinare sollecitandone l'esercizio” (in questi termini, Cass., 19 giugno 2015, n. 12732).
Tanto premesso in termini generali, il principio del “nemo se detegere” richiamato dal ricorrente non giova al fine di escludere l'obbligo del Notaio di adempiere alla richiesta formulata dal Consiglio di Pt_1 appartenenza A tal fine non si possono che richiamare le considerazioni sul punto svolte dalla Suprema Corte, già riportate nell'impugnata pronuncia della che si è in questi termini espressa: “Sul tema generale CP_3 dell'applicazione del principio fondamentale nemo tenetur se detegere in ambito disciplinare notarile, questa Corte ha affermato che il notaio non può essere costretto a rendere dichiarazioni in seguito alle quali possa essere successivamente esposto a un procedimento sanzionatorio, e che costituisce esercizio di un diritto il rifiuto di rendere dichiarazioni scritte o orali autoindizianti, ancorché richieste dal consiglio notarile nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza e controllo (Cass.
18/06/2004, n. 11412).
Occorre distinguere, pertanto, tra il rifiuto del notaio di fornire al consiglio competente dati e chiarimenti necessari ai fini del controllo dell'attività professionale, che configura illecito disciplinare, e il rifiuto di rendere dichiarazioni aventi ad oggetto un fatto che oggettivamente integra un illecito disciplinare, rifiuto questo sussumibile nel diritto di difesa. Nella fattispecie in esame, la già rilevata genericità del ricorso non consente di valutare la portata asseritamente difensiva del comportamento della professionista, permanendo comunque l'obbligo di collaborazione, essendo peraltro di tutta evidenza che la mancata presentazione alle convocazioni, il mancato invio di documenti e le risposte indisponenti – come descritti dalla Corte d'appello
- non sono comportamenti riconducibile all'esercizio del diritto di difesa sub specie di rifiuto di fare dichiarazioni autoindizianti” (in questi termini, Cass., 9 ottobre 2020, n. 21830).
In applicazione dei richiamati principi, la vicenda sfugge all'applicazione dell'incomprimibile “diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione e …correlato diritto al silenzio, tutelato anche dall'art. 6 della CEDU e dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”, posto che la richiesta formulata dal
Consiglio Notarile nel marzo 2025 non aveva ad oggetto la richiesta di fornire dichiarazioni (o produrre documenti) su uno specifico fatto, avente valenza disciplinare, sul quale all'evidenza l'incolpato avrebbe avuto il diritto di astenersi dal rispondere, bensì una richiesta generica, avente ad oggetto una mole di documentazione relativa all'ordinaria attività professionale.
Quand'anche poi si volesse prescindere dalle considerazioni che precedono, dovrebbe nondimeno escludersi il fondamento del presente motivo di reclamo, posto che il ricorrente non ha dimostrato, in punto di fatto, l'applicabilità del principio “nemo se detegere” al caso di specie.
Ed invero, il fatto che “con tutta probabilità” (e dunque non con certezza, nella stessa prospettazione di parte ricorrente) il Consiglio notarile fosse a conoscenza delle violazioni di rilievo disciplinare poste in essere dal Notaio (i.e. la violazione del provvedimento di sospensione divenuto definitivo) già Pt_1 al momento della richiesta di produzione documentale formulata il 25 marzo 2022, viene desunto, dall'odierno ricorrente, dal fatto che nel dicembre 2022 fosse stato poi avviato a suo carico il procedimento disciplinare n. 194/2022, con il quale era stata appunto contestato l'esercizio di attività nella vigenza del provvedimento di sospensione. Ebbene, tale conclusione è indimostrata.
Ad escludere che la mera concatenazione degli eventi sia tale da consentire di desumere la pregressa conoscenza, in capo al Consiglio Notarile, della violazione all'obbligo di astensione dalla prestazione professionale, è in primo luogo il non indifferente lasso temporale (circa 10 mesi) intercorso tra la richiesta di produzioni documentali, risalente al marzo 2022, e l'inizio dell'azione disciplinare, risalente al successivo mese di dicembre 2022.
Del resto, il solo fatto che il Consiglio fosse mosso dall'intento di verificare se il Notaio vesse Pt_1
o meno ottemperato al provvedimento di sospensione dalle funzioni non consente ex se di inferire che lo stesso fosse a conoscenza della sua violazione (o anche solo avesse motivo di sospettarne il mancato rispetto), ciò che non è dato inferire dal tenore della missiva del marzo, con la quale veniva come detto richiesta una mole di documentazione e non informazioni o dichiarazioni su uno specifico fatto, già individuato come idoneo ad assumere rilievo disciplinare.
Sotto altro profilo, la successiva delibera di avvio del procedimento disciplinare si fonda su accertamenti ulteriori, cui il Consiglio ha dato luogo nel periodo successivo al rifiuto frapposto dal Notaio, quali l'acquisizione di informazioni presso l'Agenzia delle Entrate (si rimanda alla richiesta di avvio del procedimento disciplinare n. 194/22, di cui al doc. 5 di parte ricorrente).
In assenza di elementi il tal senso non si può quindi presumere che, per il sol fatto che si fosse poi dato corso all'azione disciplinare, al momento della richiesta di esibizione il Consiglio Notarile avesse già contezza delle violazioni e avesse formulato la suddetta richiesta al solo fine di ottenerne prova.
Il principio relativo al divieto di fornire “dichiarazioni autoindizianti”, quand'anche in ipotesi ritenuto esteso alla produzione di una generica mole di documentazione, non verrebbe in ogni caso in conto nella fattispecie.
§4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione della nell'aver CP_3 ritenuto fondato l'addebito elevato a suo carico, di aver omesso di prestare la collaborazione richiesta dal
Consiglio Notarile al fine di esercitare la propria funzione di vigilanza, in virtù della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 147, comma 1, lettera a) e b) della legge notarile.
Il ricorrente ha addotto come, ferma la corretta esclusione della prospettata violazione dell'art. 147, comma 1, lettera b), L.N., in quanto atta a sanzionare esclusivamente condotte deontologicamente rilevanti di carattere non occasionale, non potesse poi essere contestata la violazione dell'art. 147, comma
1, lettera a), posto che la suddetta previsione, costituente una norma di chiusura del sistema, non sarebbe suscettibile di essere applicata a fattispecie già disciplinate da precise norme o precetti deontologici. Anche per tale ragione l'impugnata decisione dovrebbe essere annullata.
Il motivo non è ad avviso di questa Corte fondato.
Anche sotto questo profilo si ritiene invero del tutto condivisibile la decisione della che ha CP_3 ritenuto la fattispecie sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 147, lettera a) della Legge Notarile.
Ed invero, “costituisce un principio di deontologia professionale, recepito in maniera formale tra quelli posti a presidio del decoro della professione, il dovere del notaio di collaborare con lealtà con il Consiglio notarile al fine di consentire al predetto organo di esercitare nel modo più efficace il potere di vigilanza e di controllo nel quadro della tutela del prestigio della categoria. E da tempo ha specificato che l'art. A.4.1, lettera b), dei "Principi di deontologia professionale dei notai" - che costituiscono regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del Consiglio notarile, ai sensi della L. 27 giugno 1991, n. 220 - espressamente prescrive tale dovere di collaborazione, stabilendo, in particolare, che il notaio è tenuto a comunicare al
Consiglio i dati e le informazioni in genere che gli sono richieste, riguardanti la propria attività professionale, e ad esibire o trasmettere copie, estratti del repertorio ed atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale. Cosicché il notaio che non fornisce al Consiglio la documentazione richiesta, sottraendosi ai controlli dell'organo preposto alla funzione di vigilanza sulla categoria, pone in essere una condotta contraria alla espressa enunciazione di una regola di comportamento professionale, oltre che eticamente riprovevole, improntata a scarsa lealtà, correttezza e limpidezza di comportamento, in contrasto con i principi di deontologia oggettivamente enucleabili dal comune sentire in un dato momento storico e, pertanto, lesiva del prestigio e del decoro della classe notarile e, come tale, sanzionabile ai sensi dell'art. 147 della legge notarile” (in questi termini, Cass., 18 maggio 2022, n. 15930; nello stesso senso, tra le molte, Cass., 30.7.2020, n.
16433; Cass., 15.7.1998, n. 6908).
Il principio affermato dalla Suprema Corte non è eliso dal fatto che l'omessa collaborazione con il
Consiglio Notarile costituisce al contempo violazione di una norma deontologica, essendo pacifico anche l'ulteriore principio secondo cui “il fatto che la compromissione” dei beni del decoro, dell'onore e della professionalità della categoria notarile “appaia – nei singoli casi - effetto di comportamenti che costituiscano a loro volta illeciti disciplinari tipizzati non impedisce il concorso formale tra norme sanzionatorie poste a presidio di beni giuridici distinti” (Cass., 9 febbraio 2022, n. 4215; cfr. anche Cass., 21 gennaio 2020, n. 1202).
Nella fattispecie, la condotta omissiva del Notaio, seppure inidonea a integrare l'illecito tipizzato dalle norme deontologiche (in quanto solo occasionale, come si dirà), per il suo particolare disvalore, insito nella richiamata contravvenzione ai doveri di lealtà e collaborazione con il Consiglio, è suscettibile di ledere il prestigio e del decoro della professione e dunque idonea a integrare la violazione della generale previsione, che costituisce norma di chiusura del sistema, di cui alla lettera a) dell'art. 147 L.N. §5.Nella fattispecie non si pone poi alcuna problematica relativa al concorso apparente di norme, posto che, e con ciò si viene al reclamo incidentale, non si ritiene configurabile l'ipotesi di cui all'art. 147, lettera b), L.N., in relazione agli artt. 21, primo comma, e 22 del codice deontologico.
Le contrarie deduzioni svolte dal Consiglio Notarile non appaiono condivisibili.
Ed invero, il fatto che il diniego di collaborazione si sia protratto nel tempo (nel senso che non è stata mai evasa la richiesta formulata dal Consiglio) non consente di inferire che si sia trattato di una violazione
“non occasionale”, essendosi al contrario trattato di una unica condotta omissiva, conseguente all'espresso diniego frapposto dal lla (unica) richiesta di esibizione del 25 marzo 2022. Pt_1
§6. Per completezza deve infine darsi atto delle deduzioni svolte dal nuovo codifensore del on Pt_1 le note del 1° luglio 2024, reiterate da ultimo con le note difensive finali.
In quelle sedi il ricorrente ha prospettato l'invalidità della richiesta di esibizione documentale in ragione dell'allegato difetto di poteri in capo alla persona fisica del consigliere (il dr. ) che aveva Persona_1 richiesto la documentazione, stante l'assenza di un'espressa delega conferita dal Consiglio.
Il motivo, affatto contenuto nel ricorso introduttivo (che si fondava sulle censure di cui si è sinora trattato), è nuovo e come tale inammissibile, il che preclude ogni considerazione nel merito della sua fondatezza.
In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono l'impugnazione è infondata e deve essere rigettata.
Le spese seguono la prevalente soccombenza del si liquidano come in dispositivo, ai sensi del Pt_1
d.m. n. 55 del 2014, negli importi medi dello scaglione di valore indeterminabile medio, espunta la voce relativa alla fase istruttoria in quanto non espletata.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 di e , contro la decisione della Controparte_1 CP_1 CP_1 CP_1
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del AZ del , ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto dal Notaio Pt_1
b) rigetta il ricorso incidentale proposto dal Consiglio Notarile;
c) condanna al rimborso, in favore del Consiglio Notarile dei distretti Parte_1 riuniti di e , delle spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00 per CP_1 CP_1 CP_1 compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Elena Gelato Diego Rosario Antonio Pinto