Ordinanza cautelare 19 aprile 2019
Sentenza 3 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 03/06/2023, n. 1378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1378 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 01378/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00480/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 480 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Adami, Gevi Stefano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AR GA in Milano, via Paullo n. 12;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Milano dd 21/11/18, notificato il 06/12/2018, con il quale, ai sensi dell' art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, veniva vietato all'interessato l'accesso “a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli stati membri dell'Unione Europea in cui si disputino manifestazioni di Hockey su ghiaccio, manifestazioni calcistiche e di Basket, sia ufficiali che amichevoli, nonché ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano od assistono alle medesime manifestazioni” per un periodo di anni 6 (sei);
- nonché di tutti gli atti presupposti e collegati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 maggio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare il Tribunale osserva che, con apposita nota depositata in giudizio in data 26 maggio 2023, il difensore della ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione della causa nel merito; tale dichiarazione è stata confermata dal difensore nel corso della discussione in udienza.
L’inequivoca dichiarazione della parte e la mancanza di eccezioni sul punto ad opera dell’amministrazione resistente conducono a dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Le concrete modalità di definizione della lite consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Oscar Marongiu, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.