Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 2
Versione
15 gennaio 1976
Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1976, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).
E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976