Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 985
CASS
Sentenza 4 febbraio 1999

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Tutti i condomini hanno diritto di esser convocati per partecipare alle delibere dell' assemblea, pur se, in mancanza di attribuzioni di quote millesimali alle unità immobiliari di cui sono titolari, non sussiste il loro obbligo nella ripartizione delle spese per la conservazione e il godimento di beni comuni, ma è onere dell' acquirente dell' unità assumere iniziative, magari anche con l' alienante, per far conoscere all' amministratore di esser il nuovo proprietario, non avendo questi l' obbligo di verificare i registri immobiliari.

Commentario1

  • 1Amministrazioni di condominio - Attività dell'amministratore di condominio - 19 maggio 2000 [42268]
    Garante Privacy · 19 maggio 2000

    [doc. web n. 42268] Amministrazioni di condominio - Attività dell´amministratore di condominio - 19 maggio 2000 L´Autorità chiarisce che la legge sulla privacy non pone ostacoli all´applicazione delle norme del codice civile riguardanti il condominio degli edifici, sottolinando comunque la necessità che vengano raccolti e utilizzati solo i dati personali necessari alla gestione amministrativa della proprietà. I condòmini devono infatti essere considerati come contitolare di un medesimo trattamento e in quanto tali hanno il diritto di accedere e di ricevere le informazioni riguardanti l´amministrazione e il funzionamento del condominio. GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/02/1999, n. 985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 985
Data del deposito : 4 febbraio 1999

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