Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5393/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica in persona del giudice
Alberto Munno , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta il 30 settembre 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 5393 dell'anno 2022
T R A
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato presso e nello Parte_1 C.F._1
studio dell'Avv. Vitalba Calò (cod. fisc. -con studio in Uggiano Montefusco - C.F._2
Manduria alla via Millo n°51 e dalla quale è rappresentato e difeso, unitamente e/o disgiuntamente all'Avv. Laura De Marco (cod. fisc. ) come da documentazione in atti;
C.F._3
Attore
C O N T R O
(C.F. ), elettivamente domiciliato in San Pancrazio Sal.no (BR) P_ C.F._4
alla Piazza Umberto I n. 18, presso lo Studio dell'Avv. Tommaso Conte (C.F. ) C.F._5
del Foro di Brindisi, dal quale è rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Convenuto, attore in chiamata di terzo
E N E I C O N F R O N T I D I
(p.i. e c.f. ) corrente in Torino alla via Corte Controparte_2 P.IVA_1
di Appello n.11, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante p.t., rappresentata
1
Emanuele II n.60 e presso il quale elegge domicilio come da documentazione in atti;
Terza chiamata
Ove all'udienza del 28 marzo 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 09
maggio 2025 e del 29 maggio 2025 ai sensi degli artt. 281bis, 189 e 190 c.p.c..
Motivi della decisione
I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52
della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (cioè il 04-07-2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge.
Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente denominata come “svolgimento del processo”.
Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale obbligo imposto dall'art.112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di ufficio;
purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni
2 assertive, coincidenti con lo spirare della fase di trattazione della causa di cui all'art.183 c.p.c.,
essendo la tardiva proposizione rilevabile anche d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte1, mentre il mancato rilievo non integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per effetto della formulazione di domande inammissibili2.
Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni sviluppate dalle parti3, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova4 e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite5, e anche sulla scorta del solo comportamento processuale ed 1 “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande eccezioni ed allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo.”(Cass.Civ.Sez.I n.4376 del 07-04-2000). 2 “Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova, giacchè la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.11933 del 07-08-2003). 3 “Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi per implicito tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5748 del 25-05-1995, Cass.Civ.Sez.II n.5169 del 10-06-1997). extraprocessuale della parte6, deve consistere nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento esternato nella decisione7, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente richiamati e che con i primi siano incompatibili.
Dalla non configurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili8, e pur in assenza di una apposita argomentazione nella parte motiva9.
II.- Con l'atto introduttivo evocava innanzi al Tribunale di Taranto , Parte_1 P_
fatto può fondarsi anche su una presunzione che sia in contrasto con le altre prove acquisite, se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad essa contrari, alla sola condizione che egli fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria.”(Cass.Civ.Sez.III n.4777 del 12-05-1998). 6 “Il comportamento processuale della parte, la cui nozione è comprensiva del sistema difensivo adottato nel processo a mezzo di procuratore, può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento, non soltanto un elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo.”(Cass.Civ.Sez.II n.193 del 05-01-1995).
“L'obbligo del giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda, non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova.”(Cass.Civ.Sez.III n.3822 del 01-04-1995).
“Il comportamento processuale ed extraprocessuale delle parti può costituire argomento di prova e può perciò essere utilizzato come elemento di valutazione delle risultanze probatorie già acquisite (nella specie la S.C. ha ritenuto utilizzabile come argomento di prova il comportamento extraprocessuale consistente nell'aver chiesto il cosiddetto patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nel processo penale svoltosi per imputazioni corrispondenti agli addebiti mossi nel giudizio di responsabilità in sede civile).”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.5784 del 10-06-1998). 7 “E' devoluta al giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri – in ragione del loro diverso spessore probatorio -, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Ne consegue che ai fini di una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro n.6023 del 10-05-2000, Cass.Civ.Sez.III n.5964 del 23-04-2001). 8 “L'omessa pronuncia quale vizio della sentenza, può essere utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine alla domanda che richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto, onde è da escludere tale vizio ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della domanda o di un suo assorbimento in altre statuizioni.”(Cass.Civ.Sez.II n.702 del 22-01-2000, Cass.Civ.Sez.II n.3435 dell'08-03-2001, Cass.Civ.Sez.II n.10001 del 24-06-2003).
“Il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art.112 c.p.c. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto, ed è pertanto da escludere quando ricorrano gli estremi di una reiezione implicita della pretesa o della deduzione difensiva ovvero di un loro assorbimento in altre declaratorie.”(Cass.Civ.Sez.II n.4498 del 15-05-1996, Cass.Civ.Sez.II n.12984 del 23-11-1999, Cass.Civ.Sez.II n.4317 del 06-04-2000). 9 “L'omessa pronuncia che rende annullabile la sentenza non ricorre quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.2320 del 01-03-1995, Cass.Civ.Sez.I n.10813 del 29-09-1999). 4 nella qualità di iscritto nell'Albo dei Medici Odontoiatri, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[1) dichiarare che il Dott. , per colpa, imperizia e negligenza, ha causato a P_ Parte_1
, per le ragioni di cui in premessa, ITP 20 mesi, postumi 2% oltre danno morale, alla vita di
[...]
relazione ed alla capacità sessuale nonchè l'impossibilità di poter scaricare i pagamenti sul Modello
Unico; 2) condannare il Dott. al risarcimento dei danni patrimoniali e non come in P_
premessa indicati (ITP, postumi invalidanti permanenti e danno biologico, danno morale, alla vita di relazione ed alla capacità sessuale, somme pagate, spese ctp, mancata possibilità di scaricare i pagamenti al momento della dichiarazione del Modello Unico) che si chiedono nella misura di
€18.318,28 o altra somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre quanto pagato per procedimento di mediazione ed interessi legali dal sorgere del debito all'effettivo soddisfo. Il tutto nei limiti del 3° scaglione;
4) Con vittoria di spese e competenze e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari.]
Così argomentava l'attore le proprie richieste processuali:
[1) in data 28 marzo 2018 ha eseguito una OTP presso Parte_1 Controparte_3
Successivamente si è rivolto al Dott. per trattamenti di tipo implantare,
[...] P_
protesico, conservativo e di igiene dentale;
2) il Dott. prospettò le cure a farsi per P_
€5.500,00 consistenti in impianto endoosseo ed intervento, corona in ceramica integrale, protesi fissa in zirconio, moncone per impianto in titanio, rimozione amalgama ed otturazione, ablazione dal tartaro, applicazione di laser, courettage ed estrazione semplice di ente o radice (vedasi preventivo datato 12 ottobre 2018); 3) l'attore si è sottoposto alle cure previste recandosi a tutti gli appuntamenti fissati dall'odontoiatra, che assicurava il buon esito nonostante l'insorgenza, nelle immediatezze, di forti dolori, difficoltà alla masticazione ed alitosi. Per tale motivo l'attore è stato costretto all'assunzione di terapie antibiotiche e cortisoniche nonché alla somministrazione di ripetute anestesie durante l'esecuzione dei trattamenti;
4) le cure per sarebbero Parte_1
dovute durare 4-5 mesi, mentre in realtà sono procedute ad intermittenza e si sono prolungate per un tempo maggiore. In particolare: nel novembre 2018 impianto in sede 16-17; il 6 marzo 2019
5 impianto in sede 46-47; il 15 marzo 2019 visita di controllo + punti;
il 27 marzo 2019 otturazione su
44, il 10 aprile2019 otturazione su 36; il 16 aprile 2019 dev. 26, lim su 35 e provv.; il 24 aprile 2019 controllo;
il 3 maggio 2019 dev su 37 + lim + provv.; il 22 maggio 2019 impronta per protesi inferiore;
il 13 giugno 2019 consegna ponte inferiore + riapertura;
il 17 ottobre 2019 controllo per impronta per impianti. Successivamente il Dott. propone di rifare il ponte inferiore perché P_
insoddisfacente nonché fa effettuare esame EMG per controllo mandibola perché bruxista;
5) come innanzi detto nel mese di giugno 2019 è stato applicato un ponte sugli elementi 35, 36 e 37. Il ponte ha provocato da subito dolore all'attore ed ha presentato una frattura della struttura. Aggiungasi
che il ponte era mobile, di colore anomalo e perforato a livello occlusale del 35; 6) il Dott. P_
non ha terminato i lavori (in particolare la protesi fissa in zirconio ed il moncone per impianto relativo agli elementi 16,17,46 e 47) nonostante il pagamento delle somme richieste in contanti e finanziamento;
7) l'attore più volte, senza alcun esito, ha chiesto la fattura per tutte le somme pagate, i passaporti implantari e le cartelle cliniche. Sin d'ora si fa presente che la mancanza dei passaporti implantari rende impossibile qualsivoglia intervento sugli impianti de quo con conseguente peggioramento delle problematiche masticatorie e di vita di relazione anche in relazione alla compromissione del lavoro a livello dell'emiarcata inferiore di sinistra;
8) dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo del cavo orale si nota: - la presenza di uno scadente ponte di protesi fissa esteso da 35 a 37 caratterizzato dal totale appiattimento delle cuspidi e da una frattura in corrispondenza del 37 che è totalmente discluso. Il mancato rispetto dei corretti parametri occlusali e la mancata applicazione di un provvisorio, ha condotto ad un molaggio eccessivo che ne ha determinato la disclusione e la frattura;
- la mancata erogazione della protesi fissa in zirconio per impianto elemento 16 - la mancata erogazione della protesi fissa in zirconio per impianto elemento 17 - la mancata erogazione della protesi fissa in zirconio per impianto elemento
46 - la mancata erogazione della protesi fissa in zirconio per impianto elemento 47 - l'assenza del moncone per impianto in titanio elemento 16 - l'assenza del moncone per impianto in titanio elemento 17 - l'assenza del moncone per impianto in titanio elemento 46 - l'assenza del moncone per impianto in titanio elemento 47 - la compromissione ed estrazione degli elementi 35 e 37 per le cure inadeguate;
- il riempimento dei canali radicolari, sia per l'elemento 35 che per il 37, sono
6 insufficienti;
- a livello mascellare superiore che impianti inseriti (16-17) sono eccessivamente contigui al punto da rendere impossibile la loro corretta dovrà provvedere al protesizzazione. Non risulta soddisfatto il parametro della distanza tra gli impianti che deve essere di minimo 3 mm;
9)
a causa della non corretta esecuzione da parte del convenuto, l'attore: - dovrà provvedere al rifacimento del ponte di protesi fissa esteso da 35 a 37, il ritrattamento endodontico dei pilastri (35-
37) e protesizzazione degli impianti in posizione 46-47. Per quanto riguarda gli impianti superiori bisognerà procedere alla rimozione di quello in posizione 17 ed alla protesizzazione del 16; - ha subito menomazioni parziali permanenti dei molari e premolari inferiori 35 e 37 quantificabile in un totale di punti 2%; 8) i danni subiti sono i seguenti: €5.500,00 somma pagata al convenuto €976,00
spese ctp €1.800,00 danno per non aver potuto scaricare i pagamenti al momento della dichiarazione del Modello Unico €1.437,10 danno biologico permanente €6.094,80 invalidità
temporanea parziale al 20%, €2.510,38 danno morale, alla vita di relazione ed alla capacità
sessuale; 9) l'attore ha chiesto alla camera di Mediazione di darsi inizio la Controparte_4
procedura di mediazione nei confronti del Dott. e della compagnia Reale Mutua di P_
Assicurazioni che assicura quest'ultimo per la responsabilità professionale;
non si procedeva con lo svolgimento della mediazione per l'assenza di quest'ultima e la volontà del medico di non aderire al procedimento di mediazione. Nella fattispecie v'è responsabilità del medico Dott. per il P_
verificarsi dell'inadempimento degli obblighi professionali che assunse verso il per Pt_1
tramite il contratto di cura a fornire una diligente e coscienziosa prestazione attraverso mezzi diagnostici e terapeudici: il medico doveva essere sempre accorto, rispettoso della sicurezza della paziente e diligente come "un buon padre di famiglia" (art.1176 cod. civ.). Il medico ha violato i doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza propria della natura della specifica attività esercitata;
tale diligenza non è solo quella del buon padre di famiglia, ma anche quella del debitore qualificato ai sensi dell'art.1176, secondo comma cod. civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia. Nel caso de quo, si configura l'esistenza del requisito della responsabilità in quanto non sono state osservate, per inadeguatezza od incompletezza della preparazione professionale, ovvero per omissione della media diligenza, quelle
7 regole precise che si acquisiscono, per comune consenso e consolidata sperimentazione, alla scienza ed alla pratica, e, quindi, costituiscono il necessario corredo del professionista. L'attore si era rivolto al medico per eseguire le cure previste nel preventivo del 12 ottobre 2018. Di certo è che nel caso di specie è palese l'assenza di un legittimo consenso informato. Per consenso informato si intende un consenso esplicito che deve essere preceduto da una dettagliata ed esaustiva informazione sulle procedure e rischi inerenti il piano terapeudico effettivamente da eseguirsi. L'informazione al paziente doveva essere finalizzata ad evocare una partecipazione attiva e critica alla decisione,
nonché di renderla pienamente consapevole del rapporto rischio - beneficio del piano terapeudico.
Questo vuol dire che il medico doveva rappresentare alla paziente in termini comprensibili: 1) la patologia dalla quale è affetto il paziente;
2) le scelte programmate sia ai fini della definizione diagnostica che del progetto terapeudico;
3) i rischi connessi all'attuazione delle procedure diagnostico – terapeudiche indicando le possibili alternative, cioè le rispettive prerogative;
4) il risultato atteso fondatamente ipotizzabile per ciascuna scelta;
5) i possibili effetti collaterali, le sequele di carattere temporaneo e permanente, nonché gli esiti che possono avere un ruolo mutilante. Essendo l'attore stato privato del diritto della piena conoscenza di quanto su di lui praticato, considerato quanto sopra indicato, l'adesione di questi deve ritenersi viziata, a causa di mancata erronea rappresentazione del fatto: esistono precisi richiami codicistici all'obbligo di informazione da parte del medico, in linea con la buona fede nell'esecuzione di un contratto di prestazione d'opera del codice civile (richiamata dagli art.1375 cod. civ Esecuzione di buona fede;
art.2229 e seg. Del cod. civ. Esercizio delle professioni intellettuali), nonché nell'art.2 n°1 della legge sulla salute del cittadino, e ciò perché "il dovere di informare l'assistito è strettamente connesso all'esercizio dell'attività sanitaria sia per i trattamenti sanitari elettivi che per quelli obbligatori richiamati dall'art.33 della medesima norma e corrisponde non solo alla necessità di ottenere un consenso valido da parte dell'assistito medesimo, bensì anche al rispetto della persona umana alla ricerca di una partecipazione attiva dell'utente alla sua educazione sanitaria". Ricordiamo, inoltre,
che il principio dell'autodeterminazione del paziente all'inalienabile diritto alla propria salute emerge dal disposto della Costituzione italiana (all'art.32 Cost.), il dovere di salvaguardare la propria incolumità personale dal Codice Civile (art.5 cod. civ. Atti di disposizione del proprio corpo) ed il valido
8 consenso del paziente dall'art.40 del Codice di deontologia medica e dall'art.4 della Guida europea di etica medica. E' evidente che la causa e l'effetto del danno derivano dal comportamento del medico. La causa è la mancanza di una corretta informazione, l'assenza di una corretta esecuzione dell'intervento ed il consenso viziato (o meglio inesistente), antecedenti necessari e sufficienti a produrre l'effetto, cioè idonei in senso qualitativo, quantitativo e modale. L'effetto è il fenomeno susseguente e cioè l'"ematoma". La compromissione della efficienza fisica del soggetto costituisce il risultato diretto ed immediato dell'azione del medico, il cui comportamento ha creato una situazione senza la quale il danno non si sarebbe verificato (principio della conditio sine qua non). Il
danno - conseguenza è a sua volta collegato al precedente da un rapporto fondato sulla causalità
adeguata (o prognosi causale) in base alla quale il risarcimento può essere esteso a quei danni che costituiscono una conseguenza normale e regolare dell'evento stesso, cioè un effetto presumibile e prevedibile secondo la comune esperienza.]
Si costituiva con comparsa di risposta rassegnando le seguenti conclusioni: P_
[– in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c. altra udienza per consentire chiamata in causa del Terzo Società Reale Mutua di Assicurazioni, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede in 10122 Torino alla via Corte d'Appello n. 11, mercé notifica di apposito atto di citazione, nel rispetto dei termini di comparizione,
–nel merito, in via principale: rigettare la domanda attrice perché priva di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per le causali esposte in narrativa, –nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare il terzo Parte_2
tenuto a garantire e manlevare il Dott. dal risarcimento danni e, per
[...] P_
l'effetto, condannare il terzo al pagamento del risarcimento Parte_2
riconosciuto; – in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre accessori come per Legge.]
Così argomentava il convenuto le sue richieste processuali:
[In via preliminare e pregiudiziale si rappresenta che all'epoca dei fatti per cui si controverte il dott.
9 era assicurato per la responsabilità civile verso terzi con la P_ Parte_2
giusta polizza convenzione rc professionale n. 2015/03/2239028 (a cui il Dott.
[...] P_
ha aderito), stipulata tra l'Associazione Club Medici (a cui il Dott. è iscritto) e la società Reale P_
Mutua di Assicurazioni e rinnovata da ultimo in data 18.01.2022. (All. 2) Pertanto il deducente dichiara di voler chiamare in Causa la suddetta compagnia, ai sensi deglia artt. 106 e 269 c.p.c., al fine di essere garantito e manlevato, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
da eventuale condanna. All'uopo il deducente chiede lo spostamento della Prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di Legge.
Fatto e diritto Nel merito si deduce la totale infondatezza della domanda attorea sia in fatto che in diritto, in quanto il caso che ci occupa non lascia individuare alcuna responsabilità del professionista che ha prestato le cure all'istante. Infatti in tema di responsabilità civile dell'attività
medica, affinché si possa parlare di responsabilità, occorre accertare la sussistenza dei due elementi imprescindibili del nesso di causalità (rapporto tra condotta antidoverosa tenuta dal medico e l'evento lesivo della salute lamentato da paziente) e la concreta sussistenza della colpa professionale, da valutarsi ai sensi di cui agli artt. 1176 e 2236 c.c. ( … dolo o colpa grave) e del conclamato principio che quella del medico è una prestazione di mezzi e non di risultato. Si può,
quindi, affermare che l'obbligo del professionista è quindi di impiegare i mezzi che le sue conoscenze tecniche e scientifiche mettono a sua disposizione. a- In merito alla concreta sussistenza della colpa professionale, appare doveroso sottoporre all'On.le Giudicante le seguenti osservazioni.
Lamenta parte attrice “l'inadempimento degli obblighi professionali che il Dott. assunse P_
verso il , per non aver il sanitario rispettato il dovere di diligenza propria della natura Pt_1
della specifica attività esercitata, ai sensi dell'art. 1176 cod. civ.. A fondamento di tale affermazione,
controparte, produce CTP che evidenzia una serie di ipotetici inadempimenti. Si rammenta, in primis,
che la perizia di parte ha valore di mera difesa, e come tale è priva di autonomo valore probatorio
(Cass. Sent. n. 16552 del 2015). La perizia di parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, come confermato dalla Cassazione
VI,civ., ord. del 20.3.2018 n. 6867.. Inoltre appare opportuno puntualizzare che sono molteplici i
10 fattori che possono incidere sul successo o sul fallimento delle cure di che trattasi: dipende dalla salute della persona che riceve il trattamento, dai farmaci che incidono sulle possibilità di osseointegrazione e sulla salute dei tessuti in bocca. E sono moltepli altresì i rischi e le complicazioni legati all'implantologia dentale, che si dividono in quelli che si verificano durante l'intervento chirurgico (come eccessivo sanguinamento o lesioni nervose), quelli che si verificano nei primi 6 mesi
(come l'infezione e la mancata osseointegrazione) e quelli che si verificano a lungo termine (quali peri-implantite e guasti meccanici). Il dott. ha eseguito le prestazioni richieste con P_
correttezza, diligenza e perizia, così come evidenziato anche dal diario clinico che già da ora ci si riserva di produrre nell'invocando termine di cui all'art. 183 VI comma, sicché nessuna responsabilità
può essere ascritta in merito al lavoro eseguito. A conferma di ciò, anche il GIP Dott Giovanni Caroli,
chiamato ad accertare, a seguito di denuncia presentata dal per i fatti per cui è causa, Pt_1
un'eventuale responsabilità penale del concludeva per l'infondatezza della notizia di reato, P_
in quanto gli elementi di prova non erano idonei a sostenere l'accusa, alla luce delle conclusioni dei consulenti tecnici del p.m. che avevano esaminato gli atti relativi agli interventi eseguiti dal Dott.
, per difetto degli estremi di lesioni penalmente rilevanti, tali non essendo le Controparte_5
sindromi dolorose (vedasi all.ti 6,7 e 8). Semmai è l'Attore, SI che ha assunto una Pt_1
condotta inadempiente, in quanto ha inopinatamente interrotto il programma terapeutico concordato con il professionista. Il comportamento imprudente di quest'ultimo ha evidentemente influito negativamente sul risultato dell'intervento. Le affermazioni di controparte, pertanto, sono assolutamente irricevibili, non veritiere e frutto di congetture. Così come ingiuste si appalesano le doglianze relative alla durata delle cure, che a dire del “sono procedute ad intermittenza Pt_1
e si sono prolungate per un tempo maggiore”. Gli impianti hanno bisogno per integrarsi di un minimo di 4/6 mesi per l'arcata superiore e di un minimo di 3/5 mesi per l'arcata inferiore, per cui non vi sono stati ritardi nelle prestazioni. Assolutamente infondate sono altresì le contestazioni mosse da parte dell'attore circa la protesizzazione degli impianti superiori, perché essi, pur contigui,
possono essere realizzate in maniera soddisfacente. Nel caso che ci occupa la contiguità degli impianti è collegata alla consistenza non ottimale dell'osso.
Ma v'è di più. Lamenta parte ricorrente di non aver ricevuto un'adeguata informazione. All'uopo
11 appare opportuno evidenziare che il SI ha ricevuto tutte le informazioni necessarie Pt_1
ad esprimere un valido consenso. Circostanza confermata dalla dichiarazione di ricevuta informativa e consenso ad intervento di chirurgia implantare osteointegrata sottoscritta dallo stesso Pt_1
(all. n. 4). In tale documento si evidenziano, tra l'altro, dettagliatamente descrizione, benefici e rischi dell'intervento nonché le possibili complicazioni. La documentazione in atti, pertanto, dimostra “per tabulas” la pretestuosità di tale argomentare di controparte. Il non solo ha ricevuto una Pt_1
corretta informazione, ma ha anche, sottoscrivendo la dichirazione di che trattasi, espressamente dichiarato: “di essere stato informato e di aver compreso lo scopo e la natura della chirurgia implantare osteointegrata indicata nel presente modulo, e di avere altresì consapevolezza dei rischi e delle complicazioni che ne potrrebbero derivare. Presto pertanto il mio assenso alle terapie che mi sono state illustrate e spiegate, dichiarandomi nel contempo disponibile alla esecuzione di quegli esami radiografici, tutti caratterizzati da bassa emissione di radiazioni, cui il medico riterrà opportuno io mi sottoponga. ” E' pacifico che la sottoscrizione di un documento integrante gli estremi della scrittura privata vale “ex se”, ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione “iuris tantum” di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto. E, pertanto, è inconfutabile che le contestazioni di mancata corretta informazione, di consenso viziato o meglio inesistente lamentate da controparte sono totalmente infondate e non possono essere considerate cause o concause efficienti a produrre l'asserito danno subito. b- In merito al nesso di causalità tra la condotta antidoverosa del medico e l'evento lesivo del danno alla salute del paziente. Controparte nell'affermare che la compromissione dell'efficienza fisica del costituisca il risultato diretto ed immediato dell'azione del medico nonché della Pt_1
mancanza di una corretta informazione, ha fatto semplici illazioni prive di qualsiasi addentellato probatorio. L'alitosi lamentata da controparte, ad esempio, dipende dal fatto che il ha Pt_1
una paradontopatia, sicché essa non è stata causata dal trattamento. I disturbi quali dolori e difficoltà nella masticazioni non sono altro che le possibili e normali conseguenze di tali tipi di intervento, peraltro ampiamente illustrati dal Dottor al prima dell'acquisizione P_ Pt_1
del consenso. Trattasi pertanto di cosiddetto danno complicanza e quindi di cosiddetto danno non risarcibile. Alcuna pretesa risarcitoria in tal senso può essere avanzata. La Cassazione sul punto ha
12 più volte ribadito che in presenza di una condizione lesiva non prevenibile ma prevedibile, e con adeguata informazione preliminare al paziente, il danno che venga procurato non possa definirsi come danno ingiusto. Per quanto riguarda gli ulteriori ipotetici danni subiti dal qualora Pt_1
se ne dovesse ravvisare la presenza, altro non sono che conseguenze del comportamento irresponsabile del paziente, che, inopinatamente, ha interrotto il programma terapeutico,
nonostante fosse stato più volte invitato dal sanitario alla prosecuzione dello stesso. Ed è lo stesso ad ammettere di aver deciso di “interrompere i lavori, sfiduciando lo stesso ” (Il dott. Pt_1
nell'esposto scritto presentato dall'odierno attore nei confronti del Dott. alla P_ P_
Guardia di Finanza (Vedasi All. 9). A titolo esemplificativo si può rappresentare, ad esempio, che le cure relative al ponte tra gli elementi 35, 36 e 37, ritenute da controparte scadenti, erano in realtà
adeguate. Non possono pertanto ravvisarsi menomazioni permanenti dei molari 35 e 37 perché per prassi per effettuare un ponte i denti d'appoggio vanno limati e devitalizzati. Ed anche laddove la devitalizzazione non avesse sortito effetti soddisfacenti la scelta terapeutica idonea è costituita dal ritrattamento e non già dall'estrazione, come afferma erroneamente controparte;
ed è ovvio che l'interruzione delle cure possa avere portato ad una contaminazione salivare che ha provocato l'insuccesso della devitalizzazione. Inoltre il non si è neanche curato di ritirare un proteggi Pt_1
– denti da indossare quando va a dormire, consigliato allo stesso in quanto affetto da bruxismo.
Dunque, se un danno alla salute del paziente dovesse rilevarsi, non può di certo ravvisarsi, nel caso di specie, un nesso di causa tra l'attività del medico e la conseguenza lesiva. Ma v'è di più.
Quand'anche in sede meramente dialettica dovesse ipotizzarsi che l'odontoiatra abbia potuto eseguire dei trattamenti inutili e scorretti, l'aggravamento delle condizioni di salute del paziente,
nel caso che ci occupa, non sarebbero ascrivibili al sanitario. Per tali ipotetici danni il nesso causale potrebbe solo ravvisarsi con il comportamento imprudente ed irresponsabile del paziente. (Si veda in tal senso Cass. Civ., sent. n. 5128/2020). L'importanza dei controlli medici programmati, e la possibile compromissione del risultato in caso di mancato rispetto degli stessi, infatti, è stata più
volte rappresentata al anche nell'informativa ricevuta. E, per le ragioni già ampiamente Pt_1
illustrate precedentemente al punto a), non può neanche ravvisarsi, nel caso di specie, un nesso di causalità tra la apodittica, non provata e palesemente falsa dichiarazione di “assenza di un
13 legittimo consenso informato” ed i danni lamentati. Pretestuosa, altresì, è la richiesta di risarcimento del danno per non aver potuto scaricare i pagamenti al momento della dichiarazione del Modello Unico. Sic! Controparte ha ritualmente ricevuto la documentazione fiscale afferente i pagamenti (all. 5), le informative contenenti il consenso e i passaporti implantari. Semmai dalle fatture può emergere come in realtà è il a non aver onorato compiutamente i suoi Pt_1
impegni, giacché a fronte di un compenso totale dovuto pari ad € 6.348,00, il ha versato Pt_1
solo una somma pari ad € 5.500,00, a voler tacere sul fatto che lo stesso mai ha Pt_1
effettuato il pagamento di un esame “EMG” (elettromiografia) eseguita dal Dott. nel P_
novembre 2019. All'uopo appare doveroso puntualizzare che controparte ha anche presentato in data 27.12.2021 esposto scritto nei confronti del Dott. innanzi alla Guardia di Finanza - P_
Compagnia di Manduria - Sezione Operativa Volante (All. 9). A seguito dell'attività ispettiva svolta,
i militari non hanno riscontrato alcuna irregolarità nell'operato del Dott. (All'uopo si chiede P_
già d'ora che l'Ill.mo giudicante voglia disporre l'acquisizione del relativo fascicolo c/o l'ufficio della
Guardia di Finanza di Manduria). Appare pertanto capzioso e pretestuoso ribadire tali infondate accuse nel giudizio di che trattasi. Da ultimo appare opportuno precisare che il Dottor P_
contrariamente a quanto affermato da controparte nel proprio scritto difensivo, ha aderito al procedimento di mediazione (si veda all. n. 10), che si è concluso con un verbale di mancato accordo tra le parti. c- In ordine alla quantificazione del danno Merita e trova decisa contestazione la quantificazione della percentuale della lesione lamentata da parte attrice, giacché eccessiva,
sproporzionata e non sufficientemente documentata. Essa, infatti, costituisce, per un verso, mera stima di parte, non eseguita da soggetto terzo né verificata in contradditorio con il convenuto. Per
altro verso, parte attrice omette indicazioni in ordine alla fonte medica o statica assunta come punto di riferimento. L'apodittica affermazione di “aver subito menomazioni parziali permanenti dei morali e premolari, inferiori 35 e 37 quantificabile in un totale di punti 2%” non è sufficiente allo scopo.
Essa non tiene conto di tutte le deduzioni a riguardo possibili in relazione ad una serie di variabili quali età, sesso, condizioni generali ed eventuali concause proprie del paziente, deduzioni che di fatto sono precluse al convenuto non conoscendo il metodo statico assunto come riferimento. Sotto
altro profilo si appalesa come una duplicazione la richiesta del c.d. danno morale, che si traduce in
14 una ingiusta locupletatio del danneggiato. La domanda risarcitoria volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica, deve essere supportata da un'attività almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo. In tal senso Css. Civ. Sez. III n. 17209/15. Parimenti si rileva una duplicazione la richiesta di risarcimento del danno alla vita di relazione ed alla capacità
sessuale.Sic! Ed ancora, la documentazione versata in atti, risulta carente al fine di verificare la sussistenza del richiesto periodo di invalidità parziale. Ad ogni buon conto, ove mai responsabilità
fosse, comunque, ritenuta attribuibile al Dott. , come già puntualizzato al punto 1 P_
della narrativa, questi ha diritto di essere garantito e manlevato, per qualsiasi pronunzia pregiudizievole, dalla – fondata nel 1828, con sede legale in Parte_2
10122 Torino alla via Corte d'Appello n. 11, per effetto del contratto di assicurazione, intercorso tra quest'ultima e l'Associazione Club Medici, a cui il Dott. ha aderito versando il relativo premio, P_
in quanto civilmente responsabile per i danni connessi all'esercizio della propria professione, giusta polizza n. 2015/03/2239028, prodotta in atti (All. 2).]
Autorizzata dal Tribunale la chiamata del terzo e notificato l'atto di integrazione del contraddittorio,
si costituiva con comparsa di risposta il terzo chiamato rassegnando Parte_3
le seguenti conclusioni:
[IN VIA PRELIMINARE: verificata la legittimità e fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla scrivente difesa, e ritenuta la fondatezza della sollevata eccezione di inoperatività della garanzia prestata in favore del dott. da parte della deducente , dichiarare la inammissibilità P_ Parte_2
della avversa domanda di manleva formulata nei confronti della odierna esponente, e comunque rigettare nel merito la stessa, con pronuncia di sentenza parziale che consenta la pronta estromissione dal giudizio della odierna esponente, e con vittoria di spese di lite;
NEL MERITO: verificata la legittimità e fondatezza delle ragioni tutte esposte dalla scrivente difesa,
rigettare integralmente la domanda attorea, siccome del tutto infondata in fatto e diritto, nonché
sfornita di ogni et qualsiasi idoneo supporto probatorio e, per l'effetto, respingere e/o dichiarare il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia formulata nei confronti della odierna
15 esponente;
- in via ancor più gradata, e nella sola, denegata e giuridicamente astratta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenere comunque il dovuto nei limiti delle risultanze degli accertamenti istruttori a compiersi in corso di causa, con reiezione delle avverse infondate pretese di cui all'atto introduttivo del giudizio e limitare in ogni caso l'esposizione della odierna concludente, rispetto alla domanda di manleva nei suoi confronti formulata, nei limiti e nei termini delle pattuizioni contrattuali meglio specificate in narrativa del presente atto;
- in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari tutti del presente giudizio. ]
Così il terzo chiamato argomentava le proprie richieste processuali:
[1. IN ORDINE AL RAPPORTO DI GARANZIA TRA LA REALE MUTUA ED IL DOTT. CP_6
[...]
La esponente garantisce il dott. , in virtù di polizza convenzione r.c. Parte_2 Controparte_6
“Responsabilità Civile Professionale Club Medici” n.2015/03/2239028 con decorrenza dal
31.12.2019 (che per completezza si allega al fascicolo di parte), per i danni che egli “sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto”, eventualmente derivati dallo svolgimento dell'attività di “odontoiatra che effettua interventi di implantologia”.
1.1 Secondo tale contratto, posto a garanzia dell'attività svolta dal professionista, l'art. 15 delle
C.G.A. (che parimenti si allegano) alla sezione “Rischi aggiuntivi” stabilisce che “Limitatamente agli assicurati che effettuano interventi di implantologia, la garanzia comprende la responsabilità civile verso terzi derivante all'assicurato per danni conseguenti all'insuccesso dell'intervento di implantologia con il limite di euro 400,00 per sinistro e per anno e dietro esibizione della seguente documentazione:
- ricevuta relativa all'onorario percepito in ordine alla prestazione effettuata con l'indicazione dell'intervento di implantologia effettuato;
16 - ricevuta dell'avvenuta restituzione della somma a favore del proprio cliente/paziente contenente la precisazione sul tipo di rimborso o una dichiarazione del cliente/paziente di essere stato riabilitato a titolo gratuito;
- dichiarazione da parte dell' che l'evento non sia riferibile alla responsabilità di terzi.” Parte_4
1.2 Sempre in virtù di quanto espressamente previsto dalle pattuizioni contrattuali di cui alle citate
C.G.A. (art. 18), la garanzia de qua “non comprende in ogni caso il rimborso ai clienti di quanto da essi corrisposto all' a titolo di compenso professionale”. Parte_4
1.3 Tale garanzia opera con un massimale di €.1.000.000,00= e, comunque, con uno “scoperto del
10% del danno con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 5.000,00 sui danni da implantologia ed una franchigia di €.300,00= su tutti gli altri danni”, che costituisce area dell'eventuale ristoro dovuto alla controparte che resta e deve intendersi in ogni caso a carico del medico assicurato.
1.4 Da ultimo, giova evidenziare che la norma di cui all'art.27 delle C.G.A., in relazione alla “Gestione
delle vertenze”, espressamente stabilisce che la “ non riconosce peraltro le spese Parte_2
incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati”.
2.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto di citazione che qui ci occupa, l'istante sig. , ha inteso incardinare il Parte_1
presente giudizio al fine di evidenziare che il comportamento imperito del professionista assicurato dott. connotato da – del tutto presunti - errori professionali, avrebbe finito con il causargli i P_
danni tutti specificati nell'avverso atto introduttivo, in ragione della sostanziale mancata correttezza delle cure praticate, rivelatesi anzi pregiudizievoli e tali da rendere necessario, a suo dire, un ulteriore trattamento terapeutico.
2.1 Nel contesto dell'atto introduttivo, il sig. ha esposto di aver patito, a causa delle Pt_1
ridette cure effettuate dal dott. “menomazioni parziali permanenti dei molari e premolari P_
inferiori…quantificabile in un totale di punti 2%”, ed una “invalidità temporanea parziale al 20% per
20 mesi” sulla scorta della valutazione riportata nella perizia a firma della dott.ssa , Persona_1
17 quantificato nella somma di €.7.531,9=, o di quella maggiore o minore che il Tribunale riterrà
liquidare, oltre interessi e rivalutazione.
2.2 Parte attrice ha inteso, altresì, richiedere nel contesto del libello introduttivo la somma di
€.2.510,38= a titolo di “danno morale, alla vita di relazione ed alla capacità sessuale” oltre alle spese di ctp pari ad €.976,00=.
2.3 Nel costituirsi in giudizio, quindi, il dottor , pur premettendo la totale assenza di P_
qualsivoglia responsabilità a suo carico in relazione ai fatti descritti in atto introduttivo, ha parimenti inteso chiedere ad ogni buon fine, e per ogni eventualità, di essere garantito dalla odierna deducente in virtù della polizza ut supra richiamata. Parte_5
E dunque.
3. In via preliminare, si ritiene innanzitutto di evidenziare come la operatività della garanzia de qua,
ut supra già analiticamente illustrata, risulta subordinata, per quanto attiene gli interventi di implantologia quale quello in esame, alla produzione di una serie di documenti che nel caso di specie non risultano mai essere stati offerti in produzione, né comunicati alla Compagnia, da parte dell'assicurato dott. P_
Tale circostanza, dunque, appare senz'altro ed in ogni caso precludere la possibilità del riconoscimento dell'eventuale ristoro previsto a termini di contratto.
4. In ogni caso, e sia pur a voler prescindere dalla fondata eccezione che precede, con riferimento al merito della domanda attorea dovrà in ogni caso evidenziarsi quanto segue.
Contrariamente a quanto genericamente addotto dalla difesa dell'istante sig. risulta di Pt_1
tutta evidenza come non vi sia, e non possa ritenersi allo stato sussistente, alcuna prova in ordine alla sussistenza della presunta responsabilità dell'assicurato dott. in relazione alle vicende P_
narrate in atto introduttivo, e dalle quali sarebbe derivato il presunto danno che il ridetto istante assume di aver subito;
responsabilità che dunque si contesta decisamente, in quanto, allo stato,
come detto, del tutto sfornita di ogni et qualsiasi idoneo supporto probatorio.
18 In particolare, ed al fine di confutare la fondatezza delle pretese risarcitorie formulate dalla parte istante, sarà sufficiente richiamare le diffuse, analitiche e circostanziate argomentazioni fattuali e tecniche svolte dallo stesso dott. che si abbiano qui per integralmente ritrascritte: al fine di P_
evidenziare come l'evento di danno per cui è causa non possa in nessun caso e per nessun motivo ascriversi a responsabilità professionale del predetto professionista.
Ed infatti, al di là delle pretestuose e del tutto generiche affermazioni avanzate dall'attore non vi è
prova alcuna, quantomeno allo stato, della sussistenza in concreto di valido nesso eziologico tra quanto oggetto di contestazione da parte del sig. e l'effettivo operato del dott. Pt_1 P_
e men che meno risulta esservi prova alcuna di qualsivoglia violazione dei principi della
[...]
scientia artis da parte del predetto medico.
Appare, di contro, anche alla luce delle argomentazioni e deduzioni “tecniche” svolte nella difesa del dott. e quantomeno sino a quando l'espletanda istruttoria sul punto non avrà debitamente P_
chiarito e comprovato gli effettivi accadimenti in un'ottica di concreta attribuzione di responsabilità,
che l'operato del predetto debba ritenersi del tutto immune da censure, e comunque del tutto conforme ai principi di diligenza, perizia, prudenza e professionalità richiesti dal caso;
e che lo stesso non possa ritenersi in nessun caso e per nessun motivo in rapporto di causalità eziologica rispetto all'evento di danno ex adverso lamentato.
4.1 A tal proposito, peraltro, giova rimarcare come in ogni caso l'operato del professionista assicurato sia stato – nei fatti – limitato unicamente ad un parziale approccio alle problematiche del paziente (ovverosia estrazione degli elementi dentati nn.17 e 47), che si mostravano per giunta ormai irrecuperabili e rispetto al quale intervento alcuna menzione viene fatta nel contesto del libello introduttivo.
Nel caso di specie, dunque, risulta di tutta evidenza come la situazione del sig. sia stata Pt_1
trattata, quantomeno da parte del professionista assicurato, secondo i corretti criteri della scienza medica applicati alle difficoltà e complicanze del caso specifico;
e soprattutto che all'operato del predetto professionista (del tutto conforme, repetita iuvant, ai principi della scientia artis nonché al rispetto delle linee-guida in materia), non è eziologicamente ricollegabile quanto lamentato
19 dall'odierno istante ed il pregiudizio fisico e materiale dallo stesso evidenziato.
In tutta evidenza, peraltro, nessuna responsabilità potrà essere imputata al dott. in P_
relazione a tutto quanto accaduto (e/o non accaduto) con riferimento all'operato di altri sanitari, che parimenti ebbero a prender parte ai trattamenti effettuati sulla persona dell'odierno istante
(circostanza che risulta pacificamente dall'esame della documentazione versata in atti, laddove il materiale inserimento degli impianti venne ad essere effettuato da altro sanitario).
4.2 Di non poca importanza appare altresì la circostanza, già più che diffusamente messa in luce nel contesto delle difese del dott. secondo la quale la condotta dello stesso attore sarebbe stata P_
in primis connotata da rilevante imprudenza, consistita e concretatasi nella volontà dello stesso sig.
di interrompere del tutto autonomamente il programma terapeutico prescritto dal Pt_1
medico assicurato.
4.3 Ad abundantiam, ancora, potrà essere utilmente richiamata e ribadita anche la circostanza, già
evidenziata dalla difesa del convenuto/chiamante in causa dott. che il procedimento penale P_
a carico del ridetto professionista assicurato, apertosi a seguito di una denuncia per il reato di lesioni presentata sempre dallo odierno attore, risulta essersi concluso per “infondatezza della notizia di reato” a carico dello stesso P_
Ed ancora.
4.4 Parte attrice risulta aver richiesto, altresì, il risarcimento del danno per mancato e/o carente consenso informato, asserendo, a tal proposito, che il dott. non gli avrebbe fornito tutte le P_
informazioni del caso, finalizzate per l'appunto a far maturare un valido consenso da parte del paziente.
Tale assunto viene del tutto smentito dalla circostanza che l'odierno attore, come anche puntualmente rilevato nelle pregnanti difese articolate dal dott. in data 14.11.2018 P_
sottoscriveva una “Dichiarazione di ricevuta dichiarazione e consenso ad intervento di chirurgia implantare osteointegrata (implantoprotesi)” (già versata in atti) nella quale il dott. oltre a P_
passare minuziosamente in rassegna i vari passaggi degli interventi da effettuarsi, elenca i benefici
20 così come i rischi e le possibili complicazioni che ne sarebbero potute derivare dall'intervento.
E dunque, tale sottoscrizione prova come in realtà l'odierno attore fosse completamente a conoscenza del contenuto e della natura, dei possibili rischi e di ogni altra notizia utile in relazione agli interventi che il dott. sulla scorta della diagnosi effettuata, si rendeva disponibile ad P_
effettuare al fine di garantire al paziente la sostituzione di vecchie protesi e, al contempo,
l'installazione di nuovi impianti protesici.
4.5 Da ultimo, non appare affatto corrispondere al vero la circostanza che a causa del comportamento omissivo del professionista, dott. parte attrice abbia subito un danno pari P_
ad €.1.800,00= “per non aver potuto scaricare i pagamenti al momento della dichiarazione del
Modello Unico”.
Tale ulteriore voce di danno non risulta sufficientemente corredata dall'idoneo supporto probatorio,
ma, al contrario, appare smentita da molteplici circostanze che oltretutto dimostrano un inadempimento contrattuale da parte dell'attore stesso.
In primis dalla documentazione fiscale versata in atti, parrebbe che lo stesso sig. si Pt_1
sarebbe mostrato inadempiente nel non versare al dott. l'intero compenso pattuito e P_
dovuto pari ad €. 6.348,00=, pertanto ci si chiede per quale ragione il dott. avrebbe dovuto P_
emettere fattura su di un importo non ancora incassato!!
Peraltro, a riprova che alcuna irregolarità veniva riscontrata nella attività del dottor vi è la P_
circostanza che a seguito dell'esposto scritto presentato nei confronti del professionista assicurato da parte sempre dell'odierno istante innanzi alla Guardia di Finanza – Compagnia di Manduria, i militari, a seguito della dovuta istruttoria svolta non hanno riscontrato alcuna irregolarità che potesse essere in qualche misura attribuibile all'attività dell'assicurato.
5. In via di mero subordine, e per mero scrupolo di completezza difensiva, in attesa che controparte fornisca idoneo supporto probatorio in punto di an debeatur, si ritiene, altresì, di contestare l'avversa domanda anche sotto il profilo della compiuta individuazione, e relativa quantificazione a fini risarcitori, delle conseguenze in tema di danno che sarebbero derivate all'istante in dipendenza degli
21 eventi descritti in atto introduttivo.
Vero è che, infatti, le pretese risarcitorie ex adverso formulate si appalesano, in tutta evidenza,
infondate, spropositate, incongrue ed anzi ultronee, laddove gli accertamenti peritali sul caso di specie svolti da fiduciario incaricato dalla odierna deducente hanno consentito di accertare la circostanza che alcun danno biologico risulta reliquato a carico dell'odierno istante, e che, anzi e per di più, lo stesso non risulta aver patito neppure alcuna inabilità temporanea, parziale e men che meno totale, in dipendenza degli eventi dei quali si controverte nella odierna sede processuale.
5.1 Parimenti infondata, peraltro, risulta essere l'avversa pretesa di riconoscimento del presunto danno morale patito, e ciò alla luce dell'ormai costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in materia, e della insussistenza della sia pur minima allegazione al riguardo, da parte del richiedente, tale da poter non già comprovare, ma quantomeno delineare in astratto quali sarebbero le ragioni che mai potrebbero legittimare tale apodittica pretesa.
5.2 Si ritiene altresì di evidenziare come anche la richiesta di restituzione di somme versate a titolo di compensi professionali in favore dell'assicurato, parimenti formulata in atto introduttivo da parte dell'odierno istante, non potrà trovare accoglimento alla luce della infondatezza della domanda nel merito, che sarà sicuramente confermata all'esito della espletanda istruttoria, e del conseguente rilievo della debenza di tali importi a compensazione della attività professionale svolta dal professionista convenuto.
A tal proposito, peraltro, sarà senz'altro opportuno ribadire come in ogni caso tale voce di danno
(restituzione dei compensi professionali) risulta espressamente esclusa dalla garanzia prestata dalla odierna deducente, per il che in ogni caso la stessa non potrà trovare ingresso nell'ambito della domanda di manleva formulata nei confronti della odierna deducente.
Vero è, dunque, che la infondatezza di ogni et qualsiasi pretesa formulata nei confronti del convenuto dott. sia in punto di an che di quantum debeatur, dovrà necessariamente Pt_1
comportare, a monte, il rigetto di ogni et qualsiasi domanda risarcitoria proposta nei confronti dello stesso, ed a valle l'assorbimento della domanda di garanzia proposta, con conseguenziale
22 regolamentazione delle spese a carico del soccombente.
6. Da ultimo, e sia pur soltanto per mero tuziorismo e per scrupolo di completezza espositiva, si ritiene altresì di contestare l'avversa richiesta finalizzata al conseguimento del cumulo di interessi e rivalutazione sulle somme eventualmente a riconoscersi a titolo risarcitorio, non avendo parte attrice provato, e neppure offerto di provare, la circostanza di aver subito il maggior danno da svalutazione,
ovvero allegato e comprovato un nocumento finanziario subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento (in relazione all'uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata;
cfr., sul punto Cass. SS.UU. 16 luglio
2008, n.19499).
La eventuale liquidazione del danno alla attualità, dunque ed in ogni caso, dovrà considerarsi pienamente satisfattiva rispetto al pregiudizio attoreo, e comunque congruamente compensativa dell'eventuale – e del tutto non dimostrato – pregiudizio da ritardato pagamento (cfr., sul punto,
ordinanza Trib. Bari, III Sezione Civile, dott. Agnino, 16.5.2013, nella causa iscritta sub n.R.G.3616/2010, qui di seguito richiamato: “… in favore dell'attore non possono essere riconosciuti gli interessi “compensativi” in quanto lo stesso non ha allegato e provato un nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata, tempestiva disponibilità
della somma dovuta a titolo di risarcimento. Sicchè deve ritenersi che la somma rivalutata (cioè
liquidata in moneta attuale) ricomprenda il danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario (cfr. in proposito Cass. Sez. III sent. 24 ottobre 2007 n. 22347, 25 agosto 2003 n. 12452,
27 luglio 2005 n. 15823, 12 febbraio n. 3268, 12 febbraio 2010 n. 3355)”.
7. SUL RAPPORTO DI GARANZIA REALE MUTUA/dott. P_
Nella sola, denegata e giuridicamente astratta, ipotesi di eventuale accoglimento della domanda principale formulata dall'attore nei confronti del dott. e dunque nella ipotesi di conseguente P_
accoglimento della domanda di garanzia da quest'ultimo formulata nei confronti della odierna deducente, si evidenzia e ribadisce comunque ed in ogni caso che la deducente dovrà Parte_2
essere se del caso tenuta a garantire il dott. in applicazione delle pattuizioni contrattuali, P_
ed ancora soltanto limitatamente alla quota di eventuale corresponsabilità in concreto ascrivibile
23 al predetto, e senza vincolo di solidarietà con altri convenuti e/o soggetti eventualmente responsabili, convenuti e/o pur non convenuti nel giudizio de quo.]
III.- Le cure praticate dal convenuto all'attore sarebbero state eseguite sulla scorta del preventivo seguente:
24 25 A sua volta il paziente avrebbe sottoscritto il cd foglio di consenso informato redatto sul modello trascritto infra, ove vengono presentate una serie di criticità del tutto astratte ed ipotetiche, riferite a situazioni generiche e non suffragare con riferimento a percentuali statistiche di successo della cura attinte da fonti degne di fede e comunque controllabili e verificabili.
Nel foglio del consenso informato vi è poi una sezione intitolata “nel suo caso”, destinata, con tutta evidenza, a riportare le situazioni concrete di pericolo riscontrate nel paziente a seguito di visita preliminare al trattamento.
Nel foglio del consenso informato nulla è segnalato in relazione alla condizione del paziente prima dell'inizio della cura, non vi è traccia di anamnesi personale e familiare, non vi è descrizione dell'apparato dentario sul quale eseguire l'intervento programmato contabilmente nel preventivo,
non vi sono rappresentazioni fotografiche dello status quo ante.
Ne consegue che non vi è alcun elemento che potesse configurare concretamente la presenza nel paziente di taluno dei rischi prospettati solo in astratto ed in generale nella scheda del consenso informato.
E non è tutto.
Difettano completamente le istruzioni necessarie per prevenire le infezioni paradontiche che sono sempre in agguato quando si procede ad interventi implantologici e/o ortodontici.
Il convenuto non risulta aver prescritto al paziente l'uso regolare dell'idropulsore, apparecchio erogatore di un getto d'acqua a pressione regolabile che effettua la doccia delle strutture dentarie asportando la placca che abbia resistito all'azione detergente dello spazzolino e del dentifricio.
Ugualmente non risulta che il convenuto abbia prescritto al paziente l'uso regolare dello scovolino igienico per la rimozione dei residui di cibo e dei brandelli di placca dagli spazi interdentali, ove è
più difficoltosa l'azione dello spazzolino, sia manuale sia elettrico.
Ugualmente non risulta che il convenuto abbia prescritto al paziente l'uso regolare dei colluttori necessari ad impedire e rendere facilmente asportabile la placca batteria, da utilizzare dopo l'igiene
26 dentale anche in aggiunta all'acqua destinata ad essere irrorata a mò di doccia a mezzo dell'idropulsore.
Non risulta che il convenuto abbia prescritto al paziente l'uso del filo interdentale per rimuovere i residui di cibo dagli spazi interdentali.
E' così accertata la totale assenza delle prescrizioni mediche indispensabili per il mantenimento della igiene orale messa sempre a repentaglio nei trattamenti implantologici ed ortodontici per la naturale invasività nelle branche mascellari e mandibolari, negli alveoli e nelle superfici ricoperte dalla gengiva, per la formazione di spazi odonto-alveolari provocati dalle pressioni esercitate dalle manovre del trattamento sulle branche della mascella e della mandibola e sulle radici e corone dentarie.
Senza una accurata prevenzione che segua parallelamente il trattamento implantologico e/o ortodontico, è pressocchè inevitabile la formazione di sacche sottogengivali ( cd tasche ) destinate a divenire ricettacolo di residui di cibo, infiammarsi e dar vita alla formazione di placca batterica e fenomeni flogistici potenzialmente produttivi di paradontiti e necrosi dei tessuti.
Il trattamento fu così condotto in modo da esporre a rischio la salute del paziente, senza la prescrizione di un piano di salvaguardia della igiene del cavo orale che potesse prevenire ed impedire l'insorgenza della formazione di placca batterica e di fenomeni flogistici potenzialmente forieri di necrosi tissutale.
27 28 29 30 IV.- L'art. 1218 del codice civile, sotto la rubrica “responsabilità del debitore”, così dispone:
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.”
L'art. 1176 del codice civile, sotto la rubrica “diligenza nell'adempimento”, così dispone: “1.-
Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. 2.-
Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.”
L'art. 2236 del codice civile, sotto la rubrica “responsabilità del prestatore d'opera”, così dispone:
“Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave.”
Il convenuto non sembra aver allegato e provato l'esistenza di circostanze specifiche che presentassero problemi tecnici di speciale difficoltà.
L'esito negativo della prestazione professionale resa in esecuzione di un contratto d'opera non sembra così aver trovato esimenti di responsabilità.
V.- La dichiarazione di aver bene inteso il contenuto del consenso informato, resa dal paziente in calce al relativo modulo, sembra priva di efficacia giuridica, ricalcando il modello utilizzato nei contratti bancari per far salve eventuali ipotesi di invalidità negoziali sanabili con consenso della parte.
[Al riguardo l'attestazione contenuta sul modulo prestampato indicato come “Conferimento di ordine di negoziazione di strumenti finanziari” secondo cui il sottoscrittore “….dichiara di essere stato esaustivamente informato sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell'operazione riportata nel presente ordine e di averne richiesto l'esecuzione nella più completa consapevolezza…” si rivela, in realtà, del tutto priva di significato. La dizione contrattuale, infatti, vorrebbe, nelle intenzioni unilaterali dell'azienda di credito predisponente, precostituire una sorta di confessione stragiudiziale con cui il cliente dichiara di aver bene inteso e compreso la analitica informazione
31 ricevuta prima della sottoscrizione del modulo negoziale. Senonchè la predetta dichiarazione è del tutto inidonea allo scopo, atteso che è priva di oggetto. Non si evince, infatti, quali siano la natura ed i rischi delle operazioni finanziarie a compiersi di cui gli interventori siano stati effettivamente informati da chi promoveva la conclusione del contratto. Ugualmente è a dirsi in ordine all'art.8 riportato a stampa su modulo predisposto dalla Banca ed intitolato “Proposta di contratto di vendita opzioni put collegate all'andamento dei corsi su titoli azionari”, laddove il cliente dichiara di
“….aver compreso i rischi derivanti dalle operazioni di opzioni sopra indicate, avendo ricevuto specifica ed esaustiva informativa relativamente ad essi.”
Le predette clausole, pertanto, sono del tutto inidonee a provare l'assolvimento da parte della banca dell'obbligo di rendere una adeguata informazione sulla natura e sui rischi della operazione, atteso che non possono integrare una ipotesi di confessione stragiudiziale resa alla controparte, per assoluta carenza di oggetto della presunta contra se pronuntiatio. Siffatte conclusioni sono agevolmente comprensibili sol che si consideri la incongruenza di una dichiarazione di tal natura resa da chi, per definizione e per quanto attestato dal profilo di rischio, sia del tutto a digiuno della materia di cui viene edotto. A solo titolo esemplificativo le predette clausole avrebbero lo stesso significato di una dichiarazione con cui, lo studente del primo anno della facoltà di Giurisprudenza, attesti che la prima lezione di diritto privato da egli seguita gli abbia reso una informazione esaustiva della materia;
il che presuppone, evidentemente, che egli conoscesse ex se l'intera materia, per poi affermare la esaustività della esposizione resa dall'insegnante, sul cui operato esprimeva un giudizio.
E' così evidente come una affermazione di tal natura possa essere efficacemente resa solo da chi sia ex se in grado di conoscere la materia, e non da chi le è del tutto estraneo. Ne consegue che, in difetto di una analitica esposizione, in termini e linguaggio facilmente comprensibili anche ai non addetti ai lavori, della natura e rischi della operazione finanziaria, raccolta in un documento illustrativo sottoscritto debitamente dal cliente e dal proponente l'investimento, non può affermarsi che questi abbia reso al cliente una informativa sufficiente a rendere contezza dei rischi cui andava incontro.
Sul terreno più squisitamente normativo, infatti, l'art.2730 cc definisce come confessione la dichiarazione che una parte fa di fatti a se sfavorevoli e favorevoli alla controparte;
mentre la
“esaustiva informazione”, più che un fatto materiale in se, costituisce, piuttosto, un giudizio o una
32 opinione espressa in relazione ad un fatto, ovverosia l'effettivo contenuto di tali informative, che non si evince dalla dichiarazione in se, e che, in ogni caso, il dichiarante, per sua oggettiva condizione di incapacità dettata dalla estraneità alla materia, non è ex se in condizione di esprimere. In conclusione la dichiarazione di “aver ricevuto esaustiva informazione sulla natura e rischi di una operazione finanziaria” integra non già una confessione ,ma, piuttosto, una manifestazioni di opinione e giudizio10 avente ad oggetto dati che dalla predetta dichiarazione non si evincono, e che viene resa dal dichiarante senza alcuna cognizione di causa per poter esprimere una valutazione di
“esaustività”. Al riguardo è senza effetto la approvazione della clausola effettuata con il meccanismo della c.d. “doppia firma” di cui agli artt. 1341 e 1342 cc., in quanto non si verte in presenza di dichiarazioni di volontà aventi efficacia dispositiva delle situazioni giuridiche, quanto, piuttosto, su mere dichiarazioni di opinione o giudizio, estranee al novero delle ipotesi di cui all'art. 1341 comma
2 c.c.. Ne consegue, pertanto, che non può ritenersi raggiunta la prova della avvenuta formazione di un accordo negoziale avente ad oggetto la cessione della opzione put……” ( così il G.U. dott. Alberto
Munno nella sentenza monocratica emessa il 31 gennaio 2007 nel procedimento n.291/2004 RGT
Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fasano, leggibile in Le Corti Pugliesi, Edizioni
Scientifiche Italiane, anno 2008, nn.
3-4 pagg.727 e ss ).
VI.- In accoglimento parziale della domanda attorea il convenuto deve sentirsi così condannare al risarcimento del danno sofferto dal sig. nella misura di euro 6.000,00, Parte_1
comprensive di rivalutazione monetaria ed interessi maturati sino alla data della presente sentenza,
con esclusione del danno non patrimoniale che ai sensi dell'art. 2059 cc può essere risarcito solo nel caso in cui la legge espressamente lo disponga in una norma “determinata”.
VII.- La terza chiamata , in accoglimento della domanda di garanzia, Parte_3
deve sentirsi condannare a rifondere al convenuto quanto questi debba pagare P_
all'attore in forza della presente sentenza, sia per sorte capitale, interessi, rivalutazione Pt_1
monetaria e spese del procedimento, fatta salva l'applicazione delle franchigie previste dalla legge.
VIII.- Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico del convenuto nei 10 “….la qualificazione giuridica del fatto esula dall'ambito della confessione, la quale può avere ad oggetto solo circostanze obbiettive e non già opinioni o giudizi.”(Cass.Civ.Sez.Lavoro sent.n.7302 del 17-07-1990). 33 confronti dell'attore e della terza chiamata nei confronti del convenuto chiamante, in applicazione della regola dettata dall'art. 91 cpc.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna al risarcimento del P_
danno sofferto da a seguito del trattamento di implantologia dentale cui si è Parte_1
sottoposto presso lo studio di esso convenuto, determinandolo nella somma di euro 6.000,00 ( euro seimila/00) comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi maturati sino alla data della presente sentenza;
oltre interessi maturandi sino all'effettivo pagamento e computandi come per legge;
b) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna al pagamento in favore di P_ Parte_1
delle spese e competenze di lite, liquidandole in euro 300,00 per borsuali, euro 5000,00 per
[...]
compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
c) in accoglimento della domanda di manleva condanna la al Parte_3
pagamento in favore di di quanto egli sia costretto a pagare a a P_ Parte_1
seguito della presente sentenza, per sorte capitale, rivalutazione monetaria, interessi, spese legali ed ogni altro onere ed accessorio, previa detrazione delle franchigie applicabili in forza del contratto di assicurazione in essere;
d) visto ed applicato l'art. 91 cpc condanna la al pagamento in favore Parte_3
di delle spese e competenze di lite, liquidandole in euro 100,00 per borsuali, euro P_
4500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
34 Così deciso in Monopoli in data 09 giugno 2025;
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Il giudice dott. Alberto Munno 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “Poiché nel nostro ordinamento non esiste una gerarchia tra i vari mezzi di prova, anche il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di convincimento del giudice il quale, in siffatta valutazione, può trarre elementi anche dalla circostanza che siano state prospettate nell'ambito dello stesso processo, tesi difensive contrastanti tra loro.”(Cass.Civ.Sez.III n.4 del 06-01-1982). 5 “Al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il convincimento del giudice di merito sulla verità di un 3