Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 agosto 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 giugno 2006 |
Commentari • 11
- 1. La funzione notarilehttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
Originariamente, la disciplina in tema di deontologia notarile era basata sul disposto dell'art. 147 L.N., concepito come norma di chiusura per sanzionare l'illecita concorrenza tra i notai (tramite riduzioni di onorari, utilizzo di procacciatori di affari e pubblicità) ed in generale tutti quei comportamenti che, pur non espressamente colpiti da sanzioni disciplinari, potessero compromettere la dignità e reputazione del notaio ed il decoro e il prestigio della classe notarile. L'evoluzione della funzione notarile aveva peraltro palesato l'insufficienza di detta norma a disciplinare compiutamente la materia in esame. Di conseguenza, il notariato italiano aveva avvertito in misura sempre …
Leggi di più… - 2. Consiglio nazionale del notariatohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
L'organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l'ordine professionale della Categoria notarile. Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai distretti delle Corti d'appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio nazionale. Esso ha innanzitutto una …
Leggi di più… - 3. Avvocato Professore Venezia MestreLorenzo Saviane · https://www.gianlucasicchiero.it/articoli-e-sentenze/ · 22 luglio 2025
Legge n. 89 del 16 febbraio 1913 (legge notarile aggiornata) Di seguito è trascritta interamente la legge n. 89/1913 (anche detta legge notarile) aggiornata al 2025, facilmente consultabile e copiabile per l'utilizzo di tutti i giorni. Le note di aggiornamento sono tutte riportate, ma se già trascritta successivamente sarà solo richiamata nel testo di legge. Titolo 1 Disposizioni generali Art. 1 I notari sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. Ai notai è concessa anche la facoltà di: 1° sottoscrivere e presentare ricorsi relativi agli …
Leggi di più… - 4. Cassa nazionale del notariatohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
La Cassa Nazionale del notariato, istituita con il r.d.l. 9.11.1919, n. 2239, ed ordinata da ultimo con la sopracitata l. 27.6.1991, n. 220, costituisce l'organo previdenziale del notariato ed ad esso sono iscritti obbligatoriamente tutti i notai. Alla Cassa spetta la corresponsione di assegni di integrazione a favore dei notai in esercizio; la corresponsione del trattamento di quiescenza a favore dei notai cessati dall'esercizio e delle loro famiglie; la concessione di assegni scolastici a favore dei figli dei notai cessati o in esercizio; il soddisfacimento di ogni altro onere a suo carico; la facoltà di concedere assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle famiglie …
Leggi di più… - 5. Risoluzione del 12/10/2020 n. 66 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non CommercialiAgenzia delle Entrate · 12 ottobre 2020
Con la risoluzione n. 79/E dell\'8 marzo 2002 \è stato chiarito che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato si deducono esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente ai sensi dell\'articolo 10, comma 1, lettera e), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, non essendo deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell\'articolo 50, comma 1, del TUIR (nel testo ante riforma 2004) (1). Pi\ù precisamente, si \è ritenuto che i contributi in questione, in considerazione delle loro finalit\à previdenziali e assistenziali attinenti …
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Giurisprudenza • 56
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3489Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma Prima sezione civile La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dott. Elena Gelato Consigliere est. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2486/2023, pendente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. prof. Antonino Parte_1 C.F._1 Galletti, avv. prof. Alberto Zito, avv. Jacopo Vavalli, avv. prof. Pierpaolo Dell'Anno e avv. Jacopo Vivaldi giusta delega in atti RICORRENTE E Controparte_1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Giachetti in forza [...] P.IVA_1 di procura …Leggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5967Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte D'Appello di Roma Prima sezione civile La Corte, nelle persone dei consiglieri: GO OS NT NT Presidente NN NÌ Consigliere relatore Elena Gelato Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2790/25, pendente TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1 AN LL, come da procura in atti; RICORRENTE E Controparte_1 (c.f. ), [...] P.IVA_1 RESISTENTE CONTUMACE NEI CONFRONTI DI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA NONCHE' PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA avente ad OGGETTO: ricorso ex art. 26 d. lgs. 150/2011 avverso il provvedimento …Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Genova, sentenza 28/02/2025, n. 250Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente Dott. Stefano Tarantola -Consigliere Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa n. 679/2024 R.G. promossa da (COD. FISC: ) nato in GENOVA Parte_1 C.F._1 (GE) il 17/04/1954 - elettivamente domiciliato presso l'avv. IASIELLO in DISTACCO PIAZZA MARSALA, 3/8 16122 GENOVA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti IASIELLO PAOLO; ; Controparte_1 ; Controparte_2 ricorrente nei confronti di: (COD. FISC. Controparte_3 ) - elettivamente …Leggi di più...
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- 4. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 11/08/2025, n. 1905Provvedimento: Sentenza n. 1905/2025 Depositato il 11/08/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il 22/10/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CATANIA ANTONIO, Presidente e Relatore DI MARIO ALBERTO, Giudice GENTILI CLAUDIA, Giudice in data 22/10/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1046/2024 depositato il 05/04/2024 proposto da Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Manin 25 20100 Milano MI elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 - …Leggi di più...
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- 5. Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 10403Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa ALFONSINA BELLINI, all'udienza del 17.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N.15767 R.G. 2024 promossa da: rappresentato e difeso dagli avv. Ti Parte_1 PI AL e FA OL con elezione di domicilio in indirizzo telematico Contro Controparte_1 rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA [...] GENERALE DELLO STATO con elezione di domicilio in via dei CP_1 Portoghesi 12 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in Parte_2 giudizio il Controparte_1 chiedendo al giudice …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti.
2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:
a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
1) ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta';
2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
c) alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;
e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta.
- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89:
"Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). - L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'". - Art. 2. 1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, puo' provvedere, nei limiti di disponibilita' del bilancio:
a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;
b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;
c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennita' di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennita', a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;
f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 , si veda in nota all'art. 1. - Art. 3. 1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. I predetti organi restano in carica tre anni.
3. La Cassa nazionale del notariato e' sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.