Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 8 agosto 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 2 giugno 2006 |
Commentari • 14
- 1. Consiglio nazionale del notariatohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx
L'organo in oggetto è stato istituito con la l. 3.8.1949, n. 577, successivamente modificata, e, ai sensi dell'art. 15 della l. 27.6.1991, n. 220, esso rappresenta l'ordine professionale della Categoria notarile. Il Consiglio nazionale del notariato ha sede in Roma ed è composto da quindici membri, eletti tra i notai in esercizio e con durata triennale. Ai fini della elezione il territorio nazionale è stato suddiviso in diverse zone, in gran parte corrispondenti ai distretti delle Corti d'appello, ciascuna delle quali elegge il notaio che ha ricevuto la maggioranza dei voti. Varie sono le attribuzioni che la normativa in esame attribuisce al Consiglio nazionale. Esso ha innanzitutto una …
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Giurisprudenza • 60
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/06/2025, n. 3489Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma Prima sezione civile La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. GO IO NI IN Presidente dott. LE EL Consigliere est. dott. Maria Aversano Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2486/2023, pendente TRA (c.f. , rappresentato e difeso dagli avv. prof. Antonino Parte_1 C.F._1 Galletti, avv. prof. Alberto Zito, avv. Jacopo Vavalli, avv. prof. Pierpaolo Dell'Anno e avv. Jacopo Vivaldi giusta delega in atti RICORRENTE E Controparte_1 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Giachetti in forza [...] P.IVA_1 di procura in atti RESISTENTE E …Leggi di più...
- reclamo incidentale·
- impugnazione provvedimento disciplinare·
- diritto al silenzio·
- sospensione giudizio·
- giurisdizione disciplinare·
- obbligo di collaborazione·
- art. 147 legge notarile·
- art. 93 bis legge notarile·
- violazione norme deontologiche·
- principio nemo tenetur se detegere
Versioni del testo
- Art. 1. 1. La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239 , e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti.
2. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:
a) alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
1) ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta';
2) speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
c) alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
d) alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;
e) al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all' art. 1:
- La legge n. 70/1975 reca: "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente". La tabella allegata alla legge contiene l'elenco degli enti esclusi dalla soppressione prevista dalla legge anzidetta.
- Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Si trascrive il testo del relativo art. 89:
"Art. 89 (Misura dell'indennita' per una volta tanto). - L'indennita' per una volta tanto e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile di cui all'art. 43 o tanti ottavi della base pensionabile di cui all'art. 53, quanti sono gli anni di servizio utile maturati, rispettivamente, dal dipendente civile o dal militare.
Detta indennita' e' dovuta in misura intera alla vedova se non vi sono orfani minorenni oppure se questi convivono con lei.
Se la vedova vive separata da tutti o da qualcuno degli orfani minorenni e, in ogni caso, quando concorrano figli di precedente matrimonio del dante causa, l'indennita' e' attribuita per meta' alla vedova, mentre l'altra meta' e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni; pero' le quote relative agli orfani che non siano figli di precedente matrimonio del dante causa e che convivano con la vedova spettano a quest'ultima.
Se manca la vedova ovvero se essa non ha diritto alla indennita', questa e' divisa in parti uguali tra gli orfani minorenni.
Ciascuna quota separata spettante agli orfani non puo' superare un quarto dell'indennita' intera. Se vi e' la vedova e un solo orfano con quota separata, alla vedova spettano tre quarti dell'indennita'". - Art. 2. 1. La Cassa nazionale del notariato, nell'espletamento dell'attivita' di mutua assistenza prevista dall'articolo 1, comma 1, puo' provvedere, nei limiti di disponibilita' del bilancio:
a) alla concessione di contributi per l'impianto dello studio del notaio di prima nomina se versa in condizioni di disagio economico;
b) alla concessione di assegni di studio a favore dei figli del notaio in esercizio o cessato;
c) alla corresponsione di sussidi a favore del notaio cessato o in esercizio, del coniuge e dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico;
d) alla corresponsione per una sola volta, quando non spetta l'indennita' di cessazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera c), di un sussidio, non superiore all'ammontare dalla predetta indennita', a favore degli eredi del notaio, morto in esercizio, diversi dai soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ;
e) alla concessione di mutui al notaio in esercizio per l'acquisto o la ristrutturazione dello studio, per l'acquisto o la costruzione della casa da adibire a prima abitazione, anche stipulando apposite convenzioni con istituti di credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo al parziale pagamento dei relativi interessi;
f) alla concessione di contributi per il pagamento dei canoni in locazione degli immobili destinati a sede dei consigli notarili o degli altri organi istituzionali del notariato.
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 89 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. n. 1092/1973 , si veda in nota all'art. 1. - Art. 3. 1. Organi della Cassa nazionale del notariato sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il comitato esecutivo;
d) il collegio dei revisori dei conti.
2. I predetti organi restano in carica tre anni.
3. La Cassa nazionale del notariato e' sottoposta alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.