Articolo 34 della Legge 27 maggio 1961, n. 465
Articolo 33Articolo 35
Versione
14 giugno 1961
Art. 34.
All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-61 l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvederanno con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 32 e 33.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 giugno 1961